1. Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Permesso di soggiorno – Diniego di rinnovo – Omessa traduzione – Conseguenze


2. Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Rinnovo permesso di soggiorno – Diniego per violazione norme ex D.Lgs. 286/98 – Legittimità 


3. Procedimento amministrativo – Partecipazione – Attività  vincolata – Preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990 – Omessa comunicazione – Illegittimità  – Non sussiste

1. La mancata traduzione dei provvedimenti concernenti l’ingresso, il soggiorno o l’espulsione degli stranieri in una lingua a loro conosciuta, non costituisce vizio invalidante del provvedimento in quanto la previsione contenuta nell’art. 2, comma 6, del D.Lgs. 286/1998 non incide sulla correttezza del potere esercitato ma è volta esclusivamente a rendere effettivo il diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., legittimando, al più, l’eventuale rimessione in termini dell’interessato.


2. In tema di rinnovo del permesso di soggiorno, laddove il diniego sia motivato dal superamento del termine massimo di permanenza sul territorio italiano dello straniero che abbia perso il lavoro (1 anno ex art. 22 co. 9 del d.lgs. 286/98) e dalla mancata conoscenza di situazioni sopravvenute prima dell’adozione del provvedimento stesso, non vi sono elementi sufficienti per pronunciarsi a favore dell’annullamento del medesimo diniego.


3. Non è prospettabile alcuna violazione delle garanzie partecipative previste dall’art. 10 bis della L.n. 241/90  in presenza di una decisione vincolata a monte da norme primarie e  il procedimento non avrebbe potuto avere un esito diverso a seguito dell’apporto procedimentale dell’interessato.

N. 01451/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00686/2013 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 686 del 2013, proposto da: 
K. Z. K., rappresentato e difeso dall’avv. Attilio Converso, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

contro
Questura di Bari, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del decreto del Questore di Bari in data 18.1.2013, notificato il 27.3.2013, recante il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, richiesto dall’istante;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Bari e di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Attilio Converso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, il cittadino extracomunitario K. K. Z. impugna il provvedimento della Questura di Bari in data 18 gennaio 2013 (notificato il 27.3.13), recante il rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno .
Il diniego si regge sulla seguente scansione motivazionale:
– il richiedente aveva ottenuto della Questura, in data 21.10.2010, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato con scadenza all’8.10.2012;
– il predetto il 27.10.2012 ne ha richiesto il rinnovo per attesa occupazione, allegando il certificato di avvenuta iscrizione nelle liste disoccupati del Centro Impiego di Bari il 9.10.2012;
– l’ultimo rapporto di lavoro, intrapreso il 6.10.2010 presso il supermercato Volare in Adelfia, ha avuto termine il 30.6.2011;
– non può essere disposto il rinnovo in quanto K. K.Z.si è iscritto alle liste di disoccupazione 15 mesi dopo la cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, superando il termine di un anno di cui all’art. 22 comma 11 D.Lgs. n.286/98.
Il ricorrente deduce: a) violazione, erronea e falsa applicazione di legge, con espresso riferimento all’art. 10-bis L 241/90, sostenendo che il preavviso di diniego non sarebbe stato ricevuto e che comunque questo, redatto in lingua italiana non sarebbe stato in grado di svolgere la sua funzione in quanto non comprensibile dallo straniero; b) Violazione del giusto procedimento difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità  e violazione dell’art. 5 c.5 D.Lgs. n.286/98 per non avere tenuto conto l’Amministrazione del sopravvenire di una proposta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro.
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione, che ha depositato la relazione in data 31.5.2013 della Questura di Bari con allegata documentazione.
Alla c.c. del 20.6.2013 la Sezione ha respinto (ord. N. 342/13) istanza di sospensione a.
In data 4.9.2013 il legale del ricorrente ha depositato istanza di prelievo, in esito alla quale è stata fissata la pubblica udienza del 29.10.2014.
In vista di detta udienza non è avvenuta nessuna produzione dalle parti.
Il ricorso non risulta fondato.
Con riguardo al primo motivo di doglianza, va rilevato che la Questura ha depositato in giudizio copia dell’avvenuta comunicazione del preavviso di rigetto (v. all. n. 4 e 5: raccomandata A/R n. 14460696899-2, ricevuta dall’interessato il 2/1/2013).
Inoltre, la mancata traduzione dell’atto, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998, non costituisce vizio invalidante i provvedimenti concernenti il soggiorno dello straniero, ma al più abilita l’interessato a rivendicare la tutela dell’effettività  del diritto di difesa (cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, 6 aprile 2009, n. 2117); con la conseguenza che la mancata traduzione non comporta l’illegittimità  del provvedimento, ma può determinare soltanto l’eventuale rimessione in termini dell’interessato, al fine di consentirgli di svolgere con compiutezza l’impugnazione contro l’atto sfavorevole del tipo assoggettato all’obbligo di traduzione
Va soggiunto che – trattandosi di soggetto Italia da circa 11 anni (aveva regolarizzato la propria posizione con la sanatoria de! 2002)- appare inverosimile l’affermata non conoscenza della lingua italiana, dovendosene presumere la adeguata conoscenza.
Sotto altro profilo, occorre ricordare che la portata generale della previsione contenuta nell’art. 10 bis , l. 7 agosto 1990 n. 241 viene meno nel caso in cui ricorra l’eccezione dell’inutilità  di apporti partecipativi che si rivelino fin dall’inizio superflui, in presenza di provvedimenti interamente vincolati, anche con riferimento ai presupposti di fatto, tali per cui l’intervento del privato non potrebbe comunque orientare diversamente l’azione amministrativa.
Con riguardo al secondo motivo, va rilevato che il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione è precluso allorchè lo straniero, come nel casi di specie, abbia già  usufruito del termine massimo di un anno previsto dalla normativa di settore per la permanenza sul territorio italiano dello straniero che abbia perso la propria attività  lavorativa (artt. 22 comma 9 D. Lgs. 286/98 e art. 37 comma 5 D.P.R. n. 394/1999).
Quanto alla circostanza dell’asserito sopravvenire di un nuovo rapporto di lavoro in data 27/3/2013 come lavoratore domestico – proprio nello stesso giorno in cui gli era stato notificato il provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno ora impugnato – va rilevato che l’art. 5 c. 5 D.lgs. n. 286/98, va rilevato che la norma va riferimento a situazione sopravvenute prima all’adozione del provvedimento e non già , come nella fattispecie, rappresentate solo in sede giudiziaria.
Invero, (cfr. TRGA Trento n. 248/06) l’evocato parametro normativo dispone che “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità  amministrative sanabili”.
In forza di tale disposizione, l’Amministrazione deve prendere in esame, nella valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno, “nuovi elementi che ne consentano il rilascio”. La norma precisa che si tratta di elementi sopraggiunti, e la sopravvenienza non può che essere intesa rispetto al momento cui si riferisce la mancanza o il venir meno dei requisiti.
E’ dunque configurabile l’obbligo per l’Amministrazione di prendere in considerazione anche l’eventuale rapporto di lavoro instaurato successivamente alla scadenza del permesso di soggiorno e prima di pronunciarsi sull’istanza di rinnovo ma, va da sè, tali elementi devono emergere dagli atti in suo possesso .
Anche nell’interpretazione più benevola della norma, deve ritenersi che la stessa si limiti a prevedere una possibilità  di pronunciarsi da parte del Questore in via amministrativa, ma non può assolutamente dedursene la introduzione di uno specifico potere per il giudice di poter pronunciare l’annullamento di un diniego assunto allo stregua della situazione sussistente in quel momento.
Sussistono giusti motivi, attesa la natura della controversia, per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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