Accesso agli atti della p.A. – Documento amministrativo – Cartella clinica – Ostensione – Nozione di documento amministrativo ex art. 22 comma 1, lett. d), L.n. 241 del 1990 – Vi rientra 

In tema di accesso ai documenti amministrativi, la documentazione sanitaria contenuta in una cartella clinica rientra nella ampia nozione di “documento amministrativo” di cui all’art. 22 comma 1, lett. d), L. 7 agosto 1990 n. 241, trattandosi di atti interni detenuti dall’Azienda Ospedaliera, in relazione all’attività  di pubblico interesse dalla stessa svolta al fine di assicurare al cittadino una adeguata assistenza sanitaria, e così il diritto primario e fondamentale alla salute. 

N. 01452/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00841/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 841 del 2014, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Giacomo Tarantini, con domicilio eletto presso Francesco Paolo Di Modugno in Bari, Via Maggiore Turitto, n. 3; 

contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari; 

per l’accertamento
(ex art. 116 c.p.a.) della illegittimità  del silenzio rigetto serbato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, sull’istanza di accesso ed estrazione copia degli atti contenuti nelle -OMISSIS-.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Giacomo Tarantini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha presentato con raccomandata del 16.04.2014, istanza di accesso all’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, alle -OMISSIS-.
La richiesta è fondata sull’intenzione di promuovere azione risarcitoria per lesioni subite a seguito di infortunio verificatosi in data 24.03.2011.
Non avendo avuto riscontro, nonostante ripetuti solleciti, la ricorrente ha presentato ricorso per conseguire una pronuncia accertativa del diritto di accedere alla predetta documentazione, con conseguente ordine di esibizione dei documenti da porre a carico della struttura ravvisando, nella protratta inerzia dell’Ente, la violazione della normativa di settore.
All’udienza camerale del 12.11.2014, sentita la difesa della ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto sussistendo il diritto della ricorrente di accedere alle cartelle cliniche. Il principio appare coerente con la necessità  di tutelare il diritto della -OMISSIS-di intraprendere ogni iniziativa giudiziaria a difesa dei propri interessi giuridicamente rilevanti.
Si ritiene che la documentazione contenuta in una cartella clinica rientri nella nozione di documento amministrativo, di cui alla lettera d) dell’art. 22 della L. n. 241/1990, trattandosi di atti interni detenuti dalla struttura ospedaliera, in relazione all’attività  di pubblico interesse dalla stessa svolta al fine di assicurare al cittadino una adeguata assistenza sanitaria, e così il diritto primario e fondamentale alla salute (Tar Palermo, sentenza n. 1675 del 15 giugno 2007).
Inoltre, l’accesso alle informazioni contenute nella cartella clinica si collega al rapporto intercorrente tra paziente e ospedale.
Deve, pertanto, riconoscersi sussistente l’interesse personale che legittima la proposizione della domanda di accesso, senza che sia necessaria alcuna penetrante indagine in merito alla essenzialità  o meno della documentazione richiesta.
In definitiva, alla luce di quanto fin qui argomentato, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, l’amministrazione intimata dovrà , di conseguenza, consentire alla ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, di consegnare alla ricorrente i documenti richiesti con l’istanza di accesso ricevuta in data 18.04.2014.
Condanna l’amministrazione resistente alle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge.
Contributo unificato rifuso ex art. 13 c 6-bis.1 D.P.R. 30.05.2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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