1. Procedimento amministrativo – Potere di sospensione  –  Limiti 


2. Commercio, industria, turismo – Autorizzazione impianto di telefonia mobile  – Sospensione del procedimento amministrativo in attesa dell’approvazione di apposita regolamentazione – Illegittimità  

1. Per il principio di tipicità  degli atti amministrativi la sospensione di un qualsiasi procedimento presuppone una norma che contempli il relativo potere, deponendo altresì in senso contrario al riconoscimento di un generale potere di sospensione del procedimento ampliativo, il principio di cui all’articolo 2, della L. n. 241 del 1990.

2. Il provvedimento comunale di sospensione dell’esame delle domande di autorizzazione all’installazione di stazioni radio base in attesa dell’approvazione di apposita regolamentazione, si risolve in un illegittimo arresto sine die contrastante con le esigenze di speditezza poste dall’articolo 87 del D. Lgs. n. 259 del 2003.

N. 01462/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01414/2008 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1414 del 2008, proposto da: 
Wind Telecomunicazioni S.p.A., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso Annalisa Agostinacchio in Bari, c/o Avv.S.Basso corso Mazzini 134/B; 

contro
Comune di Trani in Persona del Sindaco P.T.; 

per l’annullamento
della nota prot. 25193 del 20.6.2008 con cui il Dirigente dell’UTC del Comune di Trani ha comunicato che, allo stato, la richiesta di autorizzazione, presentata dalla WIND per realizzare un impianto di telefonia in località  c.da Curatoio, “non può trovare accoglimento in quanto il sito individuato non risulta compreso nel vigente Piano d’installazione comunale approvato con delibera di C.C. n. 37/2005” e in ogni caso che “qualsiasi autorizzazione è rimandata alla fine dello studio, finalizzato all’aggiornamento dell’attuale Piano d’installazione comunale” e di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Margherita Pedone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
WIND TELECOMUNICAZIONI s.p.a. ha impugnato la nota del 20/6/2008 con la quale il Dirigente UTC del Comune di Trani ha negato l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto di telefonia mobile in località  c.da Curatoio, ponendo a fondamento del diniego le seguenti motivazioni:
1) “la pratica non può trovare accoglimento in quanto il sito individuato non risulta compreso nel vigente Piano d’installazione comunale approvato con delibera di C.C. n. 37/2005”;
2) “qualsiasi autorizzazione è rimandata alla fine dello studio, finalizzato all’aggiornamento dell’attuale Piano d’installazione comunale, che il Dipartimento di Elettronica ed Elettrotecnica del Politecnico di Bari produrrà  all’Amministrazione Comunale”
La società  ricorrente affida il gravame a molteplici motivi, tra cui:
– violazione della L. n. 36 del 2001;
– violazione e falsa applicazione dell’art. 87 e 93 del d.lgs. n. 259 del 2003;
– violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l.n.241 del 1990 – Eccesso di potere.
Con ordinanza n. 633 del 2008 l’istanza cautelare formulata fin dall’atto introduttivo è stata respinta. Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1140/2009, l’ha invece accolta, di talchè WIND ha proceduto all’installazione della stazione radio base oggetto di causa.
All’udienza del 29/10/2014 la causa è stata introitata per la decisione.
àˆ fondato il motivo di ricorso in cui si evidenzia l’illegittimità  del diniego di autorizzazione nella parte in cui afferma che il sito indicato dal gestore per l’allocazione dell’impianto non è compreso nel vigente piano di istallazione comunale. Ed invero, il piano ancora vigente a giugno 2008 è quello approvato con delibera del C.C. n. 37/2005; da ciò si evince che dal 2005 al 2008 il Comune non ha provveduto al suo aggiornamento, in spregio al disposto dell’art. 5 co. 3 del regolamento comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile, versato in atti, che impegna il Comune all’aggiornamento del piano di installazione comunale “con cadenza almeno annuale”.
La mancanza di termini perentori entro cui procedere alla prescritta attività  di pianificazione e l’inerzia dell’ente non possono legittimare arresti procedimentali come quello per il quale è causa, specie se destinati a ripercuotersi sull’esercizio di attività  economiche tendenzialmente libere, quale si rivela essere quella in oggetto, alla luce di alcuni dei principi informatori che regolano la materia:
“La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che e’ di preminente interesse generale, e’ libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice” (art. 3 co. 2 d. lvo 259/2003);
“La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica e’ volta altresì a:
a) promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l’adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
b) garantire la trasparenza, pubblicità  e tempestività  delle procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle proprietà  pubbliche e private” (art. 4 co. 3 d. lvo 259/2003).
In relazione alla sospensione di “qualsiasi autorizzazione in merito” opposta dal Comune, osserva il Collegio che anche detta doglianza deve ritenersi fondata perchè, “per il principio di tipicità  degli atti amministrativi la sospensione di un qualsiasi procedimento presuppone una norma che contempli il relativo potere, deponendo altresì in senso contrario al riconoscimento di un generale potere di sospensione del procedimento ampliativo, il principio di cui all’articolo 2, della l. n. 241 del 1990” (così, TAR Lazio, Latina, sez. 1, sent. 20/12/13 n. 1001).
Può inoltre condividersi quanto efficacemente statuito in fattispecie analoga e, cioè, che “la sospensione di cui alla nota impugnata in attesa del predisponendo piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, si risolve in un illegittimo arresto sine die contrastante con le esigenze di speditezza poste dall’articolo 87 del D. Lgs. n. 259 del 2003, a partire dal quale è ormai generalmente affermata, in sede giurisprudenziale, l’illegittimità  dei provvedimenti comunali di sospensione dell’esame delle domande di autorizzazione all’installazione di stazioni radio base in attesa dell’approvazione di apposita regolamentazione” (così, TAR Lazio cit. e TAR Campania, Napoli, sez. VII, sent. 24/3/14 n. 1760).
La fondatezza delle censure esaminate determina, dunque, l’accoglimento del ricorso, con assorbimento delle rimanenti censure ed il conseguente annullamento, per l’effetto, del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna il Comune di Trani, in persona del Sindaco p.t., alla refusione delle spese di lite in favore di Wind Telecomunicazioni s.p.a., che liquida in euro 1.500,00 oltre IVA, cpa e spese generali.
Contributo unificato rifuso ai sensi dell’art 13 comma 6 bis.1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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