1. Pubblica sicurezza – Circolazione stradale – Accertamento di idoneità  alla guida- Procedimento amministrativo – Istruttoria – Motivazione 


2. Processo amministrativo – Giudizio di accertamento – Ammissibilità  – Limiti

1. Il provvedimento con cui viene accertata l’inidoneità  psico-fisica alla guida dei veicoli a motore deve dare conto delle circostanze che rendono in concreto la malattia riscontrata incompatibile con la conduzione del mezzo in condizioni di sicurezza. Peraltro, l’Amministrazione è gravata da uno specifico e più intenso onere istruttorio, motivazionale ed argomentativo, volto a giustificare come è pervenuta ad una valutazione di non sussistenza pro futuro dei requisiti per l’idoneità  alla patente di guida, allorquando le risultanze mediche non siano univoche ed, anzi, vi siano certificazioni comprovanti l’idoneità  alla guida. 


2. Ai sensi dell’art. 34, comma 2 c.p.a., nel processo amministrativo è inammissibile l’azione di accertamento qualora volta a chiedere al Giudice di pronunciarsi in relazione a poteri amministrativi non ancora esercitati. Per tale motivo, è inammissibile la domanda di accertamento dell’idoneità  del ricorrente alla patente di guida.

N. 01374/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01213/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1213 del 2010, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Pizzuto e Monica Di Cerbo, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 43;

contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Provinciale della Puglia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti emesso il 21.5.2010 prot. nr. 45357, comunicato il 27.5.2010, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente in data 21.10.2010 avverso il giudizio espresso dalla Commissione Medico Legale di Bari in data 28.9.2009, dichiarativo della inidoneità  psico-fisica della stessa ricorrente alla guida dei veicoli a motore;
– nonchè del giudizio emesso in data 16.3.2010 dall’Unità  Sanitaria Territoriale delle Ferrovie dello Stato di Bari, con il quale la ricorrente è stata dichiarata non idonea ad alcuna patente di guida in via definitiva;
e per l’accertamento dell’idoneità  della ricorrente alla patente di guida di tipo B;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Ufficio Provinciale della Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 22, comma 8 dlgs 30 giugno 2003, n. 196;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 per la parte ricorrente il difensori avv. Nicola Pizzuto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
In data 15.3.2006 la Commissione Medica Ospedaliera di Bari con verbale Mod. ML/G n. 50 stimava l’odierna ricorrente sig.ra -OMISSIS- “permanentemente ed assolutamente inabile a qualsiasi attività  lavorativa”, con invito a controllo entro il mese di marzo 2009 poichè, affetta da:
«1. Disturbi dell’equilibrio e vertigini in soggetto con pregresso TIA vertebro – basilare, agenesia dell’arteria comunicante anteriore e delle arterie posteriori; 2. Disturbo d’ansia generalizzato con allarme psichico e umore depresso; 3. Ipoacusia neuro sensoriale a sinistra.».
La CMO di Bari con verbale BL/G n. 425/2009 confermava il giudizio di inabilità  permanente ed in modo assoluto al servizio della -OMISSIS-, nonchè di assoluta e permanente impossibilità  a svolgere qualsiasi attività  lavorativa su diagnosi di:
«1. Ipoacusia neuro sensoriale bilaterale più grave a destra in soggetto con acufeni e crisi vertiginose debilitanti in soggetto con pregresso TIA da ipoplasia delle arterie comunicanti anteriori e posteriori; 2. Sindrome atassica con disturbo dell’umore di tipo depressivo di natura psico – organica in trattamento farmacologico.».
La CMO segnalava il caso alla Prefettura di Bari per le valutazioni di competenza in ordine alla inidoneità  della -OMISSIS- al possesso della patente di guida di autovetture.
La Commissione Medica Locale di Bari in data 28.9.2009 stimava sussistente l’inidoneità  psico-fisica alla guida dei veicoli a motore.
L’interessata avanzava ricorso gerarchico che, tuttavia, in data 21.5.2010 veniva respinto con il censurato decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti in conseguenza del nuovo giudizio negativo reso in data 16.3.2010 dalla Unità  Sanitaria Territoriale delle Ferrovie dello Stato di Bari.
La stessa -OMISSIS- impugnava in questa sede il menzionato decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti emesso il 21.5.2010 prot. nr. 45357 ed il presupposto giudizio del 16.3.2010, deducendo il vizio di omessa istruttoria, carenza valutativa e abuso di potere.
Chiedeva, altresì, l’accertamento della propria idoneità  alla patente di guida di tipo B.
Si costituivano il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Provinciale della Puglia, resistendo al gravame.
All’udienza pubblica del 22 ottobre 2014 la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che la domanda impugnatoria di cui al ricorso introduttivo sia fondata nei sensi di seguito esposti.
Invero, nel caso di specie, a fronte di una situazione medica quanto meno non univoca – tenuto conto delle risultanze mediche in atti (certificazione del 15.9.2009 del prof. Vito Santamato, in qualità  di Direttore dell’Unità  Operativa Complessa di Neurologia dell’Ospedale Di Venere di Bari; relazione di consulenza psichiatrica del 3.3.2010 del prof. Marco Storelli dell’Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari; certificazione del 12.7.2010 del prof. Paolo Lamberti, Responsabile dell’Unità  di Emergenza Neurologica del Policlinico di Bari; perizia medico legale del dr. Vincenzo De Filippis) che attestano l’idoneità  della -OMISSIS- alla guida – l’Amministrazione era gravata da uno specifico e più intenso onere istruttorio, motivazionale ed argomentativo, volto a giustificare come si fosse giunti ad una valutazione di non sussistenza pro futuro dei requisiti per l’idoneità  alla patente di guida (cfr. per un caso simile T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 6 maggio 2014, n. 1143).
L’onere motivazionale, nel provvedimento impugnato, è stato assolto, invece, con un mero riferimento per relationemalle risultanze degli accertamenti medici dell’Unità  Sanitaria Territoriale delle Ferrovie dello Stato di Bari (in particolare il giudizio negativo reso in data 16.3.2010 parimenti gravato in questa sede).
Peraltro, dette risultanze motivano il giudizio negativo facendo esclusivo riferimento alla non idoneità  della ricorrente, senza altra specificazione.
Poichè, pertanto, il procedimento amministrativo appare viziato dal dedotto difetto di istruttoria ed il decreto impugnato risulta in contrasto con l’art. 3 legge n. 241/1990, il quale prevede che la motivazione del provvedimento espliciti congruamente le ragioni di fatto e di diritto sottese all’adozione di una specifica decisione amministrativa, occorre procedere all’annullamento degli atti gravati a fini di integrale riesame.
In particolare, il complesso delle disposizioni del codice della strada (art. 119) e del regolamento di esecuzione n. 495/1992 (artt. 319 e 320 e Appendice II al Titolo IV) in combinato disposto con la previsione generale di cui al menzionato art. 3 legge n. 214/1990 depongono nel senso dell’affermazione di un dovere, gravante sulla P.A., di indicazione nel provvedimento (adottato all’esito di un procedimento amministrativo che tenga conto di tutte le risultanze istruttorie) delle eventuali circostanze che rendono in concreto la malattia riscontrata incompatibile con la conduzione del mezzo in condizioni di sicurezza.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento della domanda impugnatoria di cui al ricorso introduttivo nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, l’annullamento degli atti gravati.
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.
E’ fatto salvo l’esercizio di poteri successivi da parte della P.A. (la quale dovrà  conformarsi ai principi di diritto in precedenza esposti), con particolare riguardo al richiesto accertamento del diritto della ricorrente ad essere dichiarata idonea per la patente di guida B, senza limitazione alcuna, in relazione ai quali questo Tribunale è ovviamente privo delle relative attribuzioni, involgendo, tale declaratoria, la necessità  che si svolgano idonei ed attuali accertamenti che costituiscono all’evidenza esercizio di attività  amministrativa materiale.
Sussiste, infatti, con riferimento alla domanda di accertamento formulata dalla ricorrente, la preclusione processuale in ordine al sindacato giurisdizionale su poteri amministrativi non ancora esercitati, ai sensi dell’art. 34, comma 2 cod. proc. amm. (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 4 luglio 2013, n. 1088).
Peraltro, secondo Cons. Stato, Ad. Plen., 29 luglio 2011, n. 15 l’ammissibilità  dell’azione di accertamento nel processo amministrativo (azione non espressamente disciplinata dal codice del processo amministrativo) può scaturire anche “¦ dall’art. 34, comma 2, che, prevedendo che “‰in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati‰”, non può che riferirsi all’azione di accertamento, per sua natura caratterizzata da tale rischio di indebita ingerenza, ¦”.
Dalla citata sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2011 si ricava la conclusione in forza della quale la preclusione processuale di cui all’art. 34, comma 2 cod. proc. amm. trova applicazione in relazione alla esperita azione di accertamento.
Ne consegue che deve essere respinta la domanda di accertamento dell’idoneità  della ricorrente alla patente di guida di tipo B.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della minima attività  processuale svolta.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:
1) accoglie la domanda impugnatoria di cui al ricorso introduttivo nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti gravati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della Amministrazione;
2) respinge la domanda di accertamento dell’idoneità  della ricorrente alla patente di guida di tipo B.
Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Ufficio Provinciale della Puglia del medesimo Ministero, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di -OMISSIS-, che liquida in complessivi € 1.000,00 per spese e compensi, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Cocomile, Presidente FF, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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