1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Permesso di costruire – Proroga termini – Omessa adozione del provvedimento espresso – Illegittimità 

2. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Interesse e legittimazione – Richiesta proroga efficacia permesso di costruire – Omessa adozione del provvedimento espresso – Decorso termini – Sussistenza

1. Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori “possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà  del titolare del permesso”; ne discende che sulla proroga dei termini del permesso di costruire il Comune deve pronunciarsi con “provvedimento motivato”, all’esito dell’esame dei fatti sopravvenuti che possono legittimare la proroga del termine di completamento dei lavori.

2. L’inerzia perpetrata dal Comune in ordine all’istanza volta all’ottenimento di un atto amministrativo  di proroga dell’efficacia del permesso di costruire (ex art. 15, co. 2 del D.P.R. n.  380/2001), stante il decorso del termine previsto dalla legge e l’interesse qualificato dei ricorrenti ad ottenere una pronuncia espressa e motivata sulla loro istanza, determina l’accoglimento del ricorso di silenzio e la conseguente declaratoria di illegittimità  dello stesso serbato dal Comune resistente in ordine alla domanda.

N. 01365/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00697/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 697 del 2014, proposto da: 
Nicola Nuzzolese, Alessandra Nuzzolese, Antonella Nuzzolese, rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Faconda, con domicilio eletto presso Bari Studio Caggiano, in Bari, piazza Diaz n. 11; 

contro
Comune di Trani; 

per la declaratoria di illegittimità 
del silenzio serbato sull’istanza di proroga del permesso di costruire
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 la dott.ssa Maria Colagrande;
Udita per i ricorrenti l’avv. Isabella Tritta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, in data 10 marzo 2009, ottenevano dal Comune di Trani il permesso di costruire n. 8/2009, per la realizzazione di 3 capannoni industriali denominati lotto 1, lotto 2 e lotto 4.
Insorte imprevedibili difficoltà  tecniche, i lavori, avviati il 16.3.2009, non furono portati a conclusione, così i ricorrenti, prima della scadenza del titolo edilizio, ne chiesero la proroga che ottennero con provvedimento n. 40/2012 del 19 giugno 2012.
I lavori, che avevano avuto nuovo impulso, furono interrotti a causa di danneggiamenti e per il furto di parte di un impianto in acciaio dell’armatura delle strutture.
I ricorrenti chiedevano pertanto il 17.5.2013 un’ulteriore proroga del permesso per costruire, sulla quale il Comune ometteva di pronunciarsi nei termini di legge.
Con il ricorso in decisione domandano l’accertamento dell’illegittimità  del silenzio serbato dal Comune e la declaratoria dell’obbligo di provvedere.
Alla camera di consiglio del 15 ottobre 2014 la causa è passata in decisione.
La questione è analoga a quella decisa fra le stesse parti con sentenza n. 587/2014 della Sezione, che in estrema sintesi il Collegio di seguito richiama.
Sussiste in capo al Comune di Trani, l’obbligo di provvedere in maniera espressa sull’istanza in parola, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001, in base al quale i termini di inizio e di ultimazione dei lavori “possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà  del titolare del permesso” e “la proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari”.
Ne discende che sulla proroga dei termini del permesso di costruire il Comune deve pronunciarsi con “provvedimento motivato”, all’esito dell’esame di fatti sopravvenuti che potrebbero giustificare la proroga del termine di completamento dei lavori.
Alla presentazione di apposita istanza, avvenuta ritualmente prima della scadenza del termine, consegue, pertanto, l’obbligo per il Comune di Trani di definire il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso che, allo stato, non risulta essere stato adottato, con evidente lesione dell’interesse qualificato dei ricorrenti ad ottenere in merito una pronuncia espressa e motivata.
Il silenzio serbato dal Comune sull’istanza di ulteriore proroga del permesso per costruire n.8/2009 presentata il 17.5.2013, va pertanto dichiarato illegittimo e deve per conseguenza ordinarsi al Comune di Trani di provvedere, entro il termine di 60 giorni.
In caso di inottemperanza, previa istanza dei ricorrenti, il Tribunale provvederà  alla nomina di un Commissario ad acta.
Le spese della lite sono poste a carico della parte soccombente, pure tenuta al rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Trani sulla domanda di proroga del permesso di costruire n. 8/2009 ed ordina all’amministrazione comunale di provvedere in maniera espressa sulla predetta domanda, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, con l’avvertenza che, in assenza, vi provvederà  un commissario ad acta.
Condanna il Comune di Trani al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori come per legge.
Contributo unificato rifuso ex art. 13 c 6-bis.1 D.P.R. 30.05.2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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