1. Edilizia ed urbanistica – Piano urbanistico generale  – Istanza di ritipizzazione dell’area – Diniego – Legittimità  


2. Edilizia ed urbanistica – Piano urbanistico generale – 
Attività  pianificatoria – Tipizzazione dell’area  – Pregiudizio – Non sussiste


3. Edilizia ed urbanistica – Piano urbanistico generale – Tipizzazione urbanistica – Discrezionalità  amministrativa – Sindacato giurisdizionale – Limiti

1. L’istanza di ritipizzazione dell’area come “contesto urbano consolidato per attività ” anzichè “contesto territoriale a prevalente funzione agricola da tutelate e rafforzare” non può trovare accoglimento allorchè dalla verifica dello stato dei luoghi la parte edificata dell’area sia esigua rispetto al lotto e non si rinvengano manufatti rilevanti per dimensione e consistenza.


2. Dalla tipizzazione di “contesto a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare” impressa all’area dal Piano urbanistico generale non deriva alcun pregiudizio alla società  proprietaria dell’area stessa al proseguimento della propria attività , in quanto le disposizioni d’uso prevedono espressamente le funzioni commerciali e le funzioni terziarie nonchè la possibilità  di effettuare interventi di manutenzione sul patrimonio edilizio esistente.


3. L’aspettativa del privato all’ottenimento di una diversa e più congeniale tipizzazione è cedevole rispetto all’esercizio della potestà  pianificatoria finalizzata alla corretta e razionale disciplina urbanistica del territorio comunale. Tale potestà  pianificatoria che si estrinseca nello strumento urbanistico generale, in quanto connotata da ampia discrezionalità , non necessita di altra motivazione se non quella costituita dal riferimento operato dal Piano ai criteri tecnico-urbanistici seguiti nella sua redazione ed è sottratta al sindacato di legittimità , non potendo il giudice amministrativo interferire con le scelte della p.a. se non nei limiti della verifica della loro manifesta irragionevolezza o arbitrarietà .

N. 01346/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00152/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 152 del 2011, proposto da: 
Petrolpuglia Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Saverio Profeta in Bari, via Cognetti, n. 25; 

contro
Comune di Monopoli, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Dibello, Pierluigi Nocera, con domicilio eletto presso Francesco Semeraro in Bari, via Dante, n. 51;
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso Anna Bucci in Bari, via Nazario Sauro, n.33;
Provincia di Bari; 

per l’annullamento
della deliberazione del Consiglio Comunale di Monopoli n. 68 del 22.10.2010 di approvazione definitiva P.U.G.;
nonchè di tutti gli comunque connessi, consequenziali e presupposti, con particolare riferimento agli atti e ai provvedimenti facenti parte del procedimento di formazione del P.U.G.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli e della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Saverio Profeta, Lorenzo Dibello, Pierluigi Nocera e Anna Bucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La Petrolpuglia srl riferisce di essere proprietaria di un suolo, sito nel Comune di Monopoli, località  S. Stefano, catastalmente identificata al fg. 46 p.lla 135, su cui insiste un deposito di oli minerali, costituito da un piazzale scoperto e alcune pensiline.
L’area in cui è situato il suolo è stato destinato dal PUG/S di Monopoli a “contesti territoriali a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare”.
La società  ricorrente e il proprietario di un fondo limitrofo hanno presentato osservazioni, chiedendo il riconoscimento della vocazione ad impianto produttivo per i suoli di loro proprietà  di cui all’art. 14/P delle NTA del PUG.
Il Comune di Monopoli ha accolto l’istanza dell’altro proprietario, ritipizzando il suo fondo come “Contesto consolidato per attività “, mentre ha rigettato l’osservazione della ricorrente. Il respingimento dell’istanza è stato motivato dall’assenza “di alcun manufatto che possa avere le caratteristiche di un contesto consolidato”.
Ritenendo che a tale rilievo osti la presenza di dodici cisterne per il contenimento di oli minerali, oltre all’attività  di deposito degli stessi, regolarmente autorizzata e svolta fin dal 1991, la ricorrente impugna la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 22 ottobre 2010, avente ad oggetto l’approvazione del PUG, per i seguenti motivi di diritto:
1. eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti in fatto, manifesta illogicità .
Il suolo in questione non avrebbe le caratteristiche dei contesti rurali, come previsti dall’art. 30 PUG/S, in quanto sarebbe da oltre 40 anni destinato a deposito di oli minerali.
Il diniego opposto all’istanza di ritipizzazione dell’area sarebbe fondato sull’inesistenza di manufatti che possano avere “le caratteristiche di un contesto consolidato”, mentre sarebbe evidente il contrario;
2. eccesso di potere per travisamento, ingiustificata disparità  di trattamento.
Tale vizio, a fronte di situazioni identiche, sarebbe determinato dalla distinta tipizzazione che è stata data dal Comune di Monopoli a due aree limitrofe, destinate a “Contesti urbani consolidati per attività “, in ragione dello stato di edificazione dei fondi, che sarebbe, in realtà , identico a quello della società  ricorrente.
In data 29 luglio 2011 si è costituito in giudizio il Comune di Monopoli sostenendo l’infondatezza del ricorso.
In data 18 febbraio 2012 si è costituita per resistere al ricorso anche la Regione Puglia, la quale con successiva memoria ha osservato che la tipizzazione delle zone territoriali e la loro qualificazione rientrano nella discrezionalità  dell’amministrazione. Inoltre, ha evidenziato che non rientra nella sfera di competenza della Regione conoscere le singole situazioni proprie del territorio comunale. Da ultimo, ha rilevato che anche la precedente destinazione agricola del fondo in questione non ha impedito alla ricorrente di ottenere permessi per installare i manufatti esistenti e strumentali all’attività  di deposito di oli minerali, che potrà  continuare ad essere svolta anche dopo la nuova tipizzazione, non essendo stati manifestati dal Comune intenti revocatori dei titoli abilitativi già  rilasciati.
Con memoria del 30.07.2014 il Comune di Monopoli ha contestato la rappresentazione dello stato dei luoghi fornita dalla ricorrente. Dalla ricognizione effettuata dai progettisti appositamente incaricati sarebbe emersa una sostanziale inesistente edificazione, riscontrabile anche dalle ortofoto e planimetrie versate in atti.
Dalle medesime emergerebbe, inoltre, la differenza di edificazione del suolo della società  ricorrente rispetto a quelli antistanti e retrostanti, tanto da potersi escludere qualunque disparità  di trattamento.
La norma del PUG applicabile al suolo a seguito della tipizzazione contestata sarebbe l’art. 32 /P, rubricato “contesti a prevalente funzione agricola da consolidare e rafforzare”, che al punto 4 prevederebbe la possibilità  di effettuare interventi di manutenzione e ristrutturazione edilizia sul patrimonio edilizio esistente, consentendone anche l’inserimento di Funzioni commerciali (U2/1) e Funzioni Terziarie (U3/1, U3/2, U3/3).
All’udienza pubblica del 29.10.204, sentite le difese delle parti, che hanno ribadito le reciproche contrapposte posizioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
1) Priva di fondamento è la censura volta a contestare l’inesistenza di manufatti dalle caratteristiche tali da poter riscontrare sull’area un contesto consolidato, posta a fondamento del diniego di ritipizzazione;
Lo stato dei luoghi descritto dalla ricorrente non trova conferma nella documentazione versata in atti.
La società  Petrolpuglia auspica una diversa tipizzazione dell’area di sua proprietà , rispetto a quella di “contesti territoriali a prevalente agricola da tutelare e rafforzare”, contenuta nel PUG di Monopoli, approvato con la delibera consiliare impugnata.
Più specificamente, rivendica la tipizzazione di cui all’art. 14 PUG/P, “Contesti urbani consolidati per attività “, che sarebbe giustificata dalla presenza sul fondo di cisterne e dallo svolgimento dell’attività  di deposito di oli minerali.
Come sostenuto dalla difesa del Comune, la parte edificata dell’area è, in realtà , esigua rispetto al lotto, esteso per circa 8000 mq, mentre la classificazione come “contesto urbano consolidato per attività “, consentirebbe una edificabilità  pari a circa 6500 mq, in quanto l’art. 14/P prevede al punto 14.05, come indice EF, 0,80 mq/mq per gli interventi RE2, DR, AMP, NE.
Nelle controdeduzioni all’osservazione n. 111 Prot. n. 10969 del 07.03.2008, si fa espresso riferimento ad un sopralluogo effettuato per verificare lo stato dei luoghi, dal quale sarebbe emersa l’inesistenza di manufatti, salvo la presenza di alcune coperture in lamiera.
Tali dati trovano conferma anche nelle ortofoto e nelle planimetrie agli atti.
2) L’effettivo stato dei luoghi emerge anche dall’esame dei profili richiamati per il secondo motivo di ricorso, relativo alla presunta disparità  di trattamento, anch’esso infondato.
Con riferimento all’osservazione n. 50/F prot. 10382 del 25.02.2009, si osserva che, nella parte in cui la Ditta Alò Paolo descrive l’area di proprietà , si evidenziano 5 locali deposito di diversa grandezza e due uffici, con un serbatoio carburante interrato.
Nell’osservazione 111 prot. n. 10969 del 07.03.2008, la società  Petrolpuglia parla di esercizio di attività  di distribuzione carburante con annessi palazzine e uffici.
Nelle relative controdeduzioni, si evidenzia, invece, che non sarebbe riscontrabile alcun manufatto, ad esclusione di alcune coperture in lamiera e ciò emergerebbe sia dalla verifica, che dal sopralluogo effettuati.
Dalla documentazione versata in atti, non si riscontrano dati idonei a superare tali rilievi, che anzi, trovano puntuale conferma.
Dalle ortofoto prodotte, in effetti, si evince, nell’area di proprietà  della Petrolpuglia srl, la presenza di una recinzione e di coperture in lamiera, ma non si rinvengono manufatti. Diversamente nelle aree limitrofe dove sono visibili, invece, come confermato dai medesimi allegati (sia planimetria che ortofoto oggetto di produzione documentale del 18.07.2014), manufatti rilevanti per dimensioni e consistenza.
La diversità  di valutazione è, pertanto, esente dai vizi di contraddittorietà , travisamento dei fatti e disparità  di trattamento, atteso il diverso stato dei luoghi.
3) Dirimente è l’ulteriore considerazione, evidenziata dalla difesa del Comune, relativa all’assenza di qualunque pregiudizio derivante dalla tipizzazione dell’area di proprietà  della Petrolpuglia Srl, di cui all’art. 32 del PUG, “contesti a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare”.
La norma, al punto 32.04, tra le disposizioni d’uso, prevede espressamente le funzioni commerciali U2/1 e le funzioni terziarie (U3/1, U3/2, U3/3). Come rilevato dal Comune, essa consente anche di effettuare interventi di manutenzione, sul patrimonio edilizio esistente.
Ne deriva che nessuna preclusione al proseguimento dell’attività  svolta dalla società  ricorrente discende dalla tipizzazione impressa all’area.
A ciò si aggiunga che è principio consolidato quello secondo cui le scelte espresse dall’Amministrazione nello strumento urbanistico generale sono connotate da amplia discrezionalità  e, pertanto, non necessitano di altra motivazione se non quella costituita dal riferimento operato dal Piano ai criteri tecnico- urbanistici seguiti nella sua redazione e rinvenibili nella relazione di accompagnamento (Cons. Stato, Sez. IV, 8 giugno 2011, n. 3497; 18 gennaio, 2011 n. 352; 9 dicembre, 2010 n. 8682).
Tale discrezionalità  è sottratta al sindacato di legittimità , non potendo il Giudice amministrativo interferire con le scelte riservate all’Amministrazione, se non nei limiti della verifica della loro manifesta irragionevolezza o arbitrarietà , dovendo comunque essa ispirarsi a criteri di ponderazione tra gli interessi pubblici e privati e di coerenza delle scelte pianificatorie con la funzione propria della programmazione urbanistica. (Cons. Stato, Sez. IV, 27 luglio 2011, n. 4505; 3 agosto 2010, n. 5157; 9 luglio 2002, n. 3817; 6 febbraio 2002, n. 664).
Tutto ciò implica che l’aspettativa del privato all’ottenimento di una diversa e più congeniale tipizzazione è cedevole rispetto all’esercizio della potestà  pianificatoria finalizzata alla corretta e razionale disciplina urbanistica del territorio comunale.
4) Per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono le regole della soccombenza e sono dovute, nell’importo liquidato in dispositivo, al Comune di Monopoli e alla Regione Puglia, mentre nulla è dovuto alla Provincia di Bari non costituita nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Petrolpuglia Srl alle spese di giudizio, a favore del Comune di Monopoli e della Regione Puglia, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuno, oltre agli accessori di legge.
Nulla per le spese per la Provincia di Bari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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