1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Riunione – Antecedenza del primo ricorso rispetto al più recente – Rilevanza


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio –  Consiglio comunale – Atto di indirizzo – Parere obbligatorio per autorizzazione paesaggistica in deroga – Diniego – Lesività  – Non sussiste  – Inammissibilità  del ricorso per carenza di interesse 

1. La riunione di due ricorsi non può essere disposta se quello recente è troppo risalente e risulta già  maturo per la decisione, pena la violazione del principio di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost..


2. La deliberazione di Consiglio comunale contenente un atto di indirizzo agli uffici competenti all’emanazione dei provvedimenti applicativi di tali scelte è priva di immediata lesività  in quanto atto endoprocedimentale privo di rilevanza esterna e quindi impugnabile soltanto con l’atto conclusivo del procedimento eventualmente incidente sull’interesse attuale e concreto  del ricorrente ( nella specie l’atto di indirizzo era relativo ad un parere comunale obbligatorio ai sensi dell’art. 5 delle NTA del PUTT/P che avrebbe dovuto essere emanato dall’ufficio competente).

N. 01342/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01826/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1826 del 2007, proposto da: 
Eco Polis Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio eletto presso Bice Annalisa Pasqualone in Bari, via Dalmazia, n. 161; 

contro
Comune di Gioia del Colle Sindaco, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Allamprese, con domicilio eletto presso Pasquale Allamprese in Bari-Santo Spirito, corso Garibaldi, n.83; 

per l’annullamento
a) della Deliberazione n. 36 del 28.9.2007, successivamente notificata, con la quale il Consiglio Comunale di Gioia del Colle è pervenuto nella determinazione di “Esprime(re) quale atto di indirizzo per le successive determinazione da parte degli organi comunali preposti, parere negativo al rilascio della richiesta autorizzazione e, nel contempo, la volontà  di acquisire al patrimoni comunale l’area de qua, al fine di porre in essere opere di bonifica ambientale e di riqualificazione della stessa .. esprime(re), con tale posizione, la volontà  di respingere qualunque tipo di insediamento relativo alla realizzazione di discariche di rifiuti di qualunque tipo”;
b) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorchè non conosciuti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gioia del Colle;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Domenico Curigliano e Francesco Bruno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La Eco Polis srl inviava, in data 28.02.2007, al Comune di Gioia del Colle domanda di autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi – nuovo insediamento -. L’istanza mirava a proseguire un iter procedimentale avviato nel 1998 sul medesimo progetto, in parte caducato in sede giurisdizionale. In pari data presentava anche separata richiesta al Comune per l’acquisizione del parere per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in deroga ai sensi dell’art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P, per la realizzazione della medesima discarica e alla Giunta Regionale istanza per il rilascio della suddetta autorizzazione.
Il Comune di Gioia del Colle, in data 05.09.2007, inviava una nota al Presidente della Giunta Regionale per ottenere chiarimenti sull’iter procedimentale da seguire, in particolare, con riferimento al parere obbligatorio del Comune e sulla decorrenza dei termini perentori per il suo rilascio, decorrenti, secondo il Comune, dalla data di richiesta del medesimo da parte della Giunta Regionale.
In data 11.05.2007, il Comune comunicava alla Eco Polis srl che il Prof. Fuzio, in qualità  di progettista e redattore del PUG, aveva trasmesso parere preventivo di compatibilità  del progetto con il PUTT/P e con il redigendo PUG.
L’atto successivamente adottato è stato quello del Consiglio Comunale di Gioia Del Colle che, con deliberazione n. 36 del 28.09.2007, esprimeva quale “atto di indirizzo per le successive determinazioni da parte degli organi comunali preposti, parere negativo al rilascio della richiesta autorizzazione e, nel contempo, la volontà  di acquisire al patrimonio comunale l’area in questione, al fine di porre in essere opere di bonifica ambientale e di riqualificazione della stessa”.
A tale delibera la società  Eco Polis a rl ha opposto cinque motivi di ricorso, con i quali si lamenta la violazione e falsa applicazione della Legge, in particolare, degli artt. 42 e 107 D.Lgs 267/00, degli artt. 3, 10bis e 21 septies della L. 214/1990, dell’art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per: erroneo e/o omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria; travisamento; sviamento e incompetenza. In sintesi:
1) col primo motivo di ricorso la ricorrente deduce, in particolare, l’atipicità  dell’atto gravato che inciderebbe sulle valutazioni tecniche di competenza del Dirigente. La delibera sarebbe stata, pertanto, adottata in assoluto difetto di attribuzione di potere, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 21 septies L.241/1990. Inoltre, nella medesima mancherebbe qualsiasi riferimento alle ragioni giuridiche e/o tecniche di incompatibilità  dell’intervento richiesto con la normativa urbanistica e paesaggistica di riferimento;
2) con il secondo motivo si sostiene l’illegittimità  della determinazione per contrasto con il parere facoltativo già  assunto, senza adeguata motivazione sulle ragioni dello scostamento;
3) con il terzo motivo si lamenta, in particolare, la mancata comunicazione di avvio del procedimento o delle ragioni di urgenza ad essa ostative;
4) con il quarto motivo di ricorso si evidenzia che, qualora si ritenga che con la Delibera gravata il Comune abbia espresso il parere obbligatorio per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in deroga da parte della Giunta Regionale, esso sarebbe comunque tardivo, in quanto espresso oltre il termine perentorio di 60 giorni, decorrenti dalla presentazione dell’apposita istanza, avvenuta in data 28.02.2007;
5) con il quinto motivo si deduce l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990.
Il Comune di Gioia del Colle si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, evidenziando, innanzitutto, la natura di atto di indirizzo della gravata delibera e rivendicando la competenza del Consiglio.
Con ordinanza n. 107 del 16 aprile 2014 venivano disposti incombenti istruttori al fine di acquisire elementi aggiornati circa la situazione di fatto e di diritto, successiva all’adozione dell’atto impugnato, a cui il Comune di Gioia Del Colle dava riscontro in data 16 maggio 2014, producendo documenti, tra i quali una Relazione contenente una sintesi di tutti gli atti adottati.
La ricorrente ha presentato istanza di riunione del giudizio, con quello proposto avverso atti ritenuti connessi alla gravata Deliberazione del Consiglio comunale, di cui al R.G. 1086/2013.
Con memoria del 27 settembre 2014, la ricorrente ha ribadito le ragioni del ricorso, insistendo per il suo accoglimento.
All’udienza pubblica del 29 ottobre, sentite la difesa delle parti, in particolare quella del ricorrente che ha rinnovato la richiesta di riunione con il giudizio R.G. 1086/2013 e dopo che è stato dato avviso, ex art.. 73, comma 3, c.p.a., della questione rilevata ex officio della possibile inammissibilità  del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione.
I. In via preliminare, il Collegio non ritiene di dover disporre la riunione del presente ricorso a quello iscritto al numero di registro generale 1086/2013, in quanto il presente giudizio pende dal 2007 ed è maturo per la decisione, onde l’eventuale rinvio per la trattazione simultanea con il distinto giudizio mal si concilia con il principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost. e dell’art. 2 del cod. proc. amm.
II. Il ricorso, peraltro, è inammissibile per carenza di interesse, in quanto rivolto avverso un atto che non è conclusivo del procedimento.
La ricorrente, infatti, ha evidenziato profili censori indirizzati avverso un atto privo di idonea e concreta attitudine lesiva, trattandosi più specificamente di un “atto di indirizzo per le successive determinazioni da parte degli organi comunali preposti”, come espressamente specificato nella deliberazione n. 36 del 28.09.2007, del Consiglio Comunale, oggetto di gravame.
E’ noto che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, tali atti non siano immediatamente impugnabili perchè inidonei a ledere in modo concreto ed attuale la situazione soggettiva degli interessati, verificandosi una lesione dotata del carattere della concretezza e dell’attualità  soltanto in presenza degli atti che di tale indirizzo facciano puntuale applicazione alla fattispecie.
L’inammissibilità  della impugnazione della delibera consiliare è, dunque, determinata dalla natura endoprocedimentale dell’atto di indirizzo rivolto agli organi comunali preposti, privo di rilevanza esterna, come tale “impugnabile solo unitamente all’eventuale atto conclusivo del procedimento, l’unico che incide negativamente nella sfera giuridica del privato” (Così, da ultimo, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, sent. n. 1948 del 24.07.2014).
Nella delibera, peraltro, si fa espresso riferimento alla domanda di autorizzazione presentata dalla società  Eco Polis, ma solo per evidenziare la pendenza del relativo iter procedimentale, da cui deriva conferma che la stessa non è immediatamente lesiva della sfera giuridica della destinataria e quindi non è autonomamente ed impugnabile.
III. La pronuncia di inammissibilità  deve ritenersi esaustiva e risolutiva del presente giudizio, pur evidenziandosi, per esigenze di effettività  della tutela, l’esistenza di altri rimedi per permettere al cittadino di attivarsi nei confronti dell’inerzia dell’amministrazione competente a concludere il procedimento.
IV. Per tutto quanto esposto, il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
In considerazione della natura solo procedurale della decisione e della peculiarità  della questione ritenuta risolutiva della controversia, sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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