1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Sanatoria opere abusive – Diniego – Sanzioni amministrative – Demolizione – Obbligo di puntuale motivazione – Esclusione – Fattispecie


2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Costruzioni abusive – Sanzioni amministrative – Ordine di demolizione – Sostituzione con sanzione pecuniaria ex art. 38 D.P.R. n. 380/2001 – Presupposti e competenza


3. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Costruzioni abusive – Ordinanza di demolizione – Inottemperanza – Conseguenze – Confisca


4. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Costruzioni abusive – Inottemperanza all’ordine di demolizione – Acquisizione area al patrimonio comunale – Individuazione aree oggetto di acquisizione – Necessità  – Insussistenza 

1. L’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività  amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l’ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l’obbligo di puntuale motivazione, essendo sufficiente il richiamo al presupposto di fatto, ovvero alle opere abusivamente realizzate e alle norme di legge applicate. (Nel caso di specie, non solo l’ordinanza di demolizione è successiva al diniego di sanatoria, espressamente richiamato, ma fa anche riferimento alla doverosità  dell’avvio del procedimento di rimozione dell’opera abusiva dando atto del mancato invio di osservazioni di parte).  


2. La possibilità  di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria, ai sensi dell’art. 38 co. 1 DPR 380/2001, deve essere valutata dall’Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva e autonoma rispetto all’ordine di demolizione, fermo restando che la sanzione pecuniaria è comminabile soltanto in caso di impossibilità  di demolizione, secondo una valutazione tecnica rimessa in via esclusiva all’Autorità  amministrativa, ovvero in caso di costruzioni assentite con titolo abilitativo edilizio annullato per vizi formali e non anche sostanziali. 


3. L’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’opera abusiva si configura come atto dovuto, di carattere dichiarativo e senza contenuto discrezionale, conseguente all’accertamento dell’inottemperanza del privato all’ordine di demolire nel termine ivi stabilito. 


4. Il provvedimento con il quale viene disposta l’acquisizione gratuita – costituente titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari – può essere adottato senza la specifica indicazione dell’ulteriore area oggetto di acquisizione, potendosi procedere a tale individuazione anche con un successivo separato atto attuativo, adeguatamente motivato sul punto.

N. 01340/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01756/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1756 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Masiello Antonio, rappresentato e difeso dagli avv. Fulvio Mastroviti, Angelo Violi, con domicilio eletto presso Angelo Violi in Bari, via Manzoni, n. 1; 

contro
Comune di Acquaviva delle Fonti, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Saverio Nardulli, con domicilio eletto presso Mario Romanelli in Bari, via Imbriani n.101; 

per l’annullamento
con il ricorso principale:
– dell’ordinanza n. 96 del 02.10.2007, con cui il Dirigente della Ripartizione Tecnica Comunale ordina la demolizione entro e non oltre 90 giorni dalla notifica, delle opere oggetto della richiesta di concessione in sanatoria prot. 3938 del 1.03.1995, ed il ripristino dello stato dei luoghi;
con motivi aggiunti:
– dell’ ordinanza n. 52/2008 del Dirigente della Ripartizione Tecnica comunale 52 del 27.5.2008;
– nonchè del presupposto verbale di accertamento del 15.05.2008.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Acquaviva delle Fonti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Silvio Giancaspro e Lorenzo Spinelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con provvedimento n. 96 del 02 ottobre 2007 il Dirigente della ripartizione Tecnica del Comune di Acquaviva Delle Fonti ha ordinato ai coniugi Masiello Antonio e Capozzo Maria la demolizione delle opere realizzate sul fondo rustico, individuato al catasto terreni al fg. 68 p.lle nn. 77 e 305, riportate in catasto urbano alla partita 7503 fg. 68 p.lla n. 305 ed il ripristino dello stato dei luoghi.
Il provvedimento è stato adottato in seguito al rigetto dell’istanza di concessione in sanatoria del 02.01.2004, sulla cui legittimità  si è già  pronunciato questo T.A.R. con sentenza n. 176/2007 del 17.01.2007.
Con un unico motivo di ricorso il sig. Antonio Masiello deduce la violazione ed erronea applicazione dell’art. 31 ss del D.P.R. 380/2001, degli artt. 40 ss della L.R. 56/1980 e dell’art. 40 co. 1 della L. 47/1985.
Secondo il ricorrente il diniego di condono implicherebbe ai sensi dell’art. 40 comma 1 della L. 47/1985 la necessità  di rinnovare il procedimento sanzionatorio, attraverso il riesame della fattispecie.
Egli sostiene che la sanzione applicabile al caso di specie sarebbe quella pecuniaria, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 380/2001 e non quella della demolizione di cui all’art. 31, essendo le opere abusive non ab origine, in quanto realizzate sulla base di titoli abilitativi, con efficacia temporale limitata.
Si è costituito in giudizio il Comune di Acquaviva Delle Fonti a difesa del proprio operato e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 1165/2007 del 18.12.2007 è stata respinta la domanda incidentale di sospensione del gravato provvedimento.
Successivamente, con ordinanza n. 52/2008, prot. n. 9826 del 30 maggio 2008, il Comune di Acquaviva Delle Fonti, sul presupposto dell’accertamento della mancata ottemperanza all’ordinanza n. 96 del 02.10.2007 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, ha dato avviso ai coniugi Masiello e Capozzo che le risultanze dell’accertamento effettuato costituiscono titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari del bene, dell’area di sedime e di quella pertinenziale.
Avverso tale atto sono stati proposti motivi aggiunti.
Con il primo dei motivi aggiunti è stata lamentata la violazione ed erronea applicazione dell’art. 31 co. 3-4 D.P.R. 380/2001, oltre ad eccesso di potere ed elusione dell’ordinanza cautelare.
Secondo il ricorrente il provvedimento conseguente all’accertamento della mancata ottemperanza dell’ingiunzione di demolizione e riprisitino dello stato dei luoghi sarebbe stato adottato senza la previa effettiva ingiunzione attraverso idoneo provvedimento, attesa la “natura monitoria” dell’ordinanza n. 96 del 02.10.2007, come riconosciuto anche dall’ordinanza n. 1165/2007 di rigetto dell’istanza cautelare.
Con il secondo motivo è stato dedotta la violazione ed erronea applicazione dell’art. 31 comma 3 del D.P.R. 380/2001.
L’individuazione di un’area ulteriore da acquisire, oltre quella di sedime e quella su cui insiste l’opera abusiva, necessiterebbe dell’esplicitazione delle opere necessarie ai fini urbanistico-edilizi, ai sensi dell’art. 31 comma 3 D.P.R. 380/2001.
Il Comune, invece, nel gravato provvedimento non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine alla necessità  e congruità  della ulteriore acquisizione e ai criteri utilizzati per la quantificazione della ulteriore area.
Inoltre, l’ordinanza n. 52/2008 sarebbe affetta da illegittimità  derivata dalla gravata ordinanza n. 96/2007, avente ad oggetto l’ingiunzione di demolizione, oggetto di specifica impugnazione.
Il Comune di Acquaviva Delle Fonti nell’opporsi anche al ricorso per motivi aggiunti ha ribadito la legittimità  degli atti gravati.
Con ordinanza n. 479 del 12.09.2008 è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dell’ordinanza n. 52/2008, decisione confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3167/2009.
Con successiva ordinanza n. 105 del 16 aprile 2014 venivano disposti incombenti istruttori al fine di acquisire elementi aggiornati circa la situazione di fatto e di diritto, successiva all’adozione degli atti impugnati, a cui il Comune di Gioia Del Colle dava riscontro con nota del 26 maggio 2014, fornendo una sintesi riepilogativa degli atti adottati.
Il ricorrente, in data 03.10.2014, depositava atto di nomina di nuovo difensore, Avv. Angelo Violi, presentando il successivo 07.10.2014, per tale ragione, istanza di rinvio dell’udienza di discussione del ricorso.
All’udienza pubblica del 29 ottobre 2014, sentita la difesa delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare il Collegio ritiene di non poter accogliere l’istanza di rinvio, trattandosi di gravame da lungo tempo pendente e completo nei suoi elementi conoscitivi, in quanto le esigenze di effettività  della tutela impongono la definizione del giudizio.
Con riferimento ai motivi di ricorso, si rileva l’infondatezza di quello principale teso a dedurre vizi propri dell’ordinanza di demolizione.
L’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività  amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l’ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati (Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 6071 del 29.11.2012; Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 4764 del 10 agosto 2011).
Il ricorrente, ritenendo necessario il rinnovo del procedimento sanzionatorio successivo al diniego di sanatoria, deduce il difetto di adeguata motivazione della impugnata ordinanza che, oltre al riesame dell’intera fattispecie, desse anche conto della scelta tra le diverse misure sanzionatorie. Egli, in particolare, rivendica l’applicazione la sanzione pecuniaria in luogo di quella della demolizione delle opere abusive realizzate.
La censura non può essere accolta.
Per la motivazione del provvedimento di demolizione, trattandosi come detto di un atto a contenuto vincolato, è sufficiente il richiamo al presupposto di fatto, ovvero alle opere abusivamente realizzate, e alle norme di legge applicate.
Nel caso di specie, l’ordinanza n. 96/2007 è successiva al diniego di sanatoria e si basa proprio sulla valutazione degli effetti della diniego della domanda di sanatoria, espressamente richiamato.
Avverso tale diniego è stato proposto autonomo ricorso, respinto da questo T.A.R. con sentenza 176/2007, non appellata.
L’ordinanza di demolizione, oggetto di impugnazione con il presente ricorso, fa espresso riferimento alla doverosità  dell’avvio del procedimento della rimozione delle opere abusive, quale atto consequenziale al diniego di sanatoria, di cui indicano specificamente gli estremi, che contengono ogni riferimento agli interventi abusivi sanzionati, consentendo l’individuazione dell’esatto oggetto del provvedimento gravato e, conseguentemente, delle opere sanzionate.
Essa dà , inoltre, atto del mancato invio di osservazioni da parte del sig. Masiello, regolarmente informato dell’avvio del procedimento con nota dell’11.06.2007.
Quanto alla sanzione applicabile al caso in esame, correttamente il Comune ha proceduto all’ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, proprio in quanto trattasi di atto dovuto a seguito del diniego di sanatoria.
Sulla possibilità  di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria, il Collegio osserva come essa deve essere valutata dall’Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione (Cons. di Stato, Sez. VI, 28 febbraio 2000, n. 1055). Inoltre, essa è comminabile soltanto in caso di impossibilità  della demolizione, secondo una valutazione tecnica rimessa in via esclusiva all’Autorità  amministrativa.
Con riferimento al richiamo del ricorrente all’art. 38, nell’escluderne l’applicazione al caso in esame, il Collegio fa proprio l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la regola immanente all´art. 38 comma 1, D.P.R. n. 380/2001 è rappresentata dall´operatività  della sanzione reale che, in quanto effetto primario e naturale derivante dall´annullamento del permesso di costruire (così come della sua mancanza ab origine) non richiede all´amministrazione un particolare impegno motivazionale, ma rinviene nella legalità  violata la sua giustificazione in re ipsa. La sanzione alternativa pecuniaria, ex art. 38 comma 1, d.P.R. n. 380/2001 deve intendersi, infatti, riferita alle sole costruzioni assentite mediante titoli abilitativi edilizi annullati per vizi formali, e non anche sostanziali.
Nella fattispecie in esame prevale l’esigenza di ripristino della legalità  violata, ratio che accomuna le norme dirette a sanzionare la realizzazione di opere prive dei titoli abilitativi e, dunque, viziate da abusivismo sia originario che sopravvenuto.
Emerge di tutta evidenza la legittimità  dell’ordinanza gravata e della sanzione in essa comminata.
Col ricorso per motivi aggiunti viene impugnata successiva ordinanza di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione e di acquisizione delle opere e dell’area pertinenziale.
Infondata è la censura circa la presunta illegittimità  derivata dall’ordinanza di demolizione, attesa l’infondatezza delle censure specificamente proposte avverso tale ultimo provvedimento, che ne conferma la piena validità  ed efficacia e non consentono, invece, di configurare l’ipotesi di trasmissione di vizi.
Con il primo dei motivi aggiunti, il ricorrente si duole del fatto che l’acquisizione del bene riscontri la presunta inottemperanza di un ordine di demolizione basato sull’accertamento dell’abusività  delle opere, senza la previa effettiva ingiunzione mediante ulteriore ed apposito provvedimento.
Priva di fondamento risulta anche tale censura.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “l’inottemperanza all’ordine di demolizione di un’opera edilizia abusiva entro il termine previsto costituisce il presupposto per l’emanazione dell’atto di acquisizione al patrimonio comunale della struttura edilizia; il relativo provvedimento costituisce una misura di carattere ablatorio che opera di diritto e automaticamente allo scadere del termine stabilito dall’ordine di demolizione.
Il provvedimento di acquisizione gratuita, oltre ad essere atto dovuto e consequenziale, privo di contenuti discrezionali, ha carattere meramente dichiarativo, in quanto l’acquisizione avviene automaticamente per effetto dell’accertata inottemperanza all’ordine di demolizione” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 3566 del 11.07.2014, Consiglio di Stato, sez. V, 1 ottobre 2001, n. 5179).
Con riferimento al secondo dei motivi aggiunti, con cui si lamentano vizi circa l’individuazione dell’ulteriore area da acquisire, la giurisprudenza ha di recente ribadito che, “in materia edilizia si può disporre acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere edilizie abusive, pur senza la precisa indicazione delle aree oggetto dell’acquisizione, giacchè la detta specificazione non costituisce contenuto essenziale dell’ingiunzione di cui all’art. 7 della l. n. 47/1985, tenuto conto che, ove la relativa ordinanza non specifichi le aree da acquisire al patrimonio comunale, da essa non possono discendere automatici effetti confiscatori, che comunque si verificano dopo l’adozione di un ulteriore atto di individuazione delle aree eccedenti quelle di sedime (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 1998 dell’ 8 aprile 2004).
Il provvedimento con il quale viene disposta l’acquisizione gratuita – costituente titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari – può essere adottato senza la specifica indicazione dell’ulteriore area oggetto di acquisizione, potendosi procedere a tale individuazione anche con un successivo separato atto attuativo, adeguatamente motivato sul punto” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 4213 del 07.08.2014).
Nel caso in esame, il Comune ha, peraltro, allegato all’ordinanza n. 52 la planimetria in cui vengono specificati i mq totali da acquisire, oltre alle particelle catastali.
Per tutto quanto esposto, il ricorso, integrato da motivi aggiunti deve essere respinto.
Concorrono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti, tenuto conto dell’intera vicenda processuale e della lunga durata del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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