Tutela dei beni culturali e del paesaggio – Vincoli – Autorizzazione paesaggistica in sanatoria – Rilascio – Vincolo conformativo di natura urbanistica – Sussistenza – Contraddittorietà  del provvedimento

Il vincolo conformativo di natura urbanistica che consente solo gli interventi di manutenzione ordinaria nella zona in cui ricade l’immobile abusivamente edificato costituisce elemento rilevante ai fini della formazione della volontà  provvedimentale dell’Amministrazione per la concessione dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria. La sua totale obliterazione rende, pertanto, il provvedimento comunale viziato per contraddittorietà  istruttoria e motivazionale (nella specie si era autorizzato in sanatoria nelle Isole Tremiti un prefabbricato  in lamiera ritenuto dal TAR “elemento dequalificante dell’intorno”).

N. 01333/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01667/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1667 del 2007, proposto da: 
Pezzella Ermanno, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Follieri e Ilde Follieri, con domicilio eletto presso Enrico Follieri in Bari, c/o Avv. F. Lofoco, via P. Fiore, n. 14; 

contro
Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali – Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di BA, BAT e FG (Puglia), rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Bari, via Melo, n. 97, sono domiciliati ex lege;
Comune di Isole Tremiti; 

per l’annullamento
del decreto del 5.09.2007, prot. n. 7280, del Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Bari e Foggia, comunicato al ricorrente dal Comune di Isole Tremiti con nota del 14.09.2007, pervenuta il 22.09.2007, con il quale è stato annullato il provvedimento n. 5 8/06 del 28.07.2006 del Responsabile dell’Urbanistica del Comune di Isole Tremiti di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, rilasciata al ricorrente e relativa ad un prefabbricato adibito ad abitazione in Isola San Domino alla loc. Tramontana.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali e di Sovrintendenza Beni Architettonici ed il Paesaggio-Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Domenico Curagliano e Guido Operamolla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con decreto del 5.09.2007, prot. n. 7280, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Bari e Foggia, ha annullato il provvedimento n. 58/06 del 28.07.2006 del Responsabile dell’Urbanistica del Comune di Isole Tremiti di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, rilasciata al ricorrente e relativa ad un prefabbricato adibito ad abitazione in Isola San Domino alla loc. Tramontana.
Il provvedimento annulla l’autorizzazione concessa dal Comune perchè:
– l’opera che si pretende di sanare, per come emerge dalla stessa scheda istruttoria allegata all’autorizzazione annullata, ricade in zona agricola speciale in cui sono consentite solo opere di manutenzione ordinaria, mentre il provvedimento comunale è motivato in quanto “trattasi di intervento esiguo di natura prefabbricata ad un solo piano f.t., in zona urbanizzata”, sicchè evidente risulta la contraddittorietà  tra accertamenti istruttori e motivazione dell’autorizzazione;
– l’area su cui è stato costruito il manufatto abusivo oggetto di richiesta di sanatoria è stata oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell’art. 136 d.lgs 42/2004, in quanto appartenente alle Tremiti, le cui isole compongono “un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza e fusione tra l’espressione della natura e quella del lavoro umano e formano dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, godibili sia dall’interno che da mare”, mentre il manufatto abusivo (la cui esatta consistenza e qualità  estetica è ben chiarita dalle fotografie a colori contenute nel fascicolo processuale che descrivono, al di là  di ogni superflua parola, cosa sia l’abusivo prefabbricato in lamiere industriali che si pretende di sanare) costituisce un elemento dequalificante dell’intorno, a causa della natura dei materiali non affini a quelli tradizionalmente utilizzati nell’edilizia rurale.
Con varie censure il ricorrente contesta l’annullamento ministeriale, lamentandone il non consentito sindacato di merito delle valutazioni comunali di cui si afferma la censurabilità  solo per vizi di legittimità , nel caso di specie, assenti.
Deduce, inoltre, che la valutazione di contraddittorietà  istruttoria e motivazionale sarebbe preclusa al Soprintendente, in quanto la rilevata contraddittorietà  atterrebbe aspetti urbanistici che esulano dalle valutazioni paesaggistiche.
All’udienza del 29.10.2014 la causa è stata trattenuta in decisione, dopo gli incombenti istruttori disposti con ordinanza presidenziale n. 69/2014 tesa a conoscere se, considerato il notevole lasso di tempo intercorso tra la data di adozione dell’atto e la data di discussione del ricorso, fossero intervenuti nuovi provvedimenti ovvero mutamenti della situazione di fatto o di diritto.
Il ricorso non è fondato.
L’istruttoria disposta ha chiarito che, nelle more della decisione nulla è mutato, sicchè il giudizio va deciso secondo le emergenze già  acquisite in precedenza.
La concessa autorizzazione paesaggistica n. 58/2006 non resiste al rilievo del difetto di istruttoria e contraddittorietà , sicchè la Soprintendenza, annullandola, ha agito correttamente.
Se è ben vero, infatti, che il vincolo conformativo che consente solo gli interventi di manutenzione ordinaria nella zona in cui ricade l’immobile abusivamente edificato è di natura urbanistica e non paesaggistica, esso rappresenta, comunque un elemento che- quantomeno in punto di fatto – caratterizza l’area in esame.
Esso, conformandola – pur se a fini urbanistici – le attribuisce elementi qualificanti certamente importanti nella valutazione delle caratteristiche individualizzanti della zona.
Tali caratteristiche rilevano – quali elementi di fatto – nel giudizio di compatibilità  paesaggistica dell’intervento.
Orbene, se di essi si dà  atto, ma poi non se ne tiene conto alcuno nella valutazione di compatibilità  paesaggistica dell’intervento, risulta evidente che un elemento rilevante ai fini del giudizio delegato all’autorità  comunale è stato completamente pretermesso nell’assunzione del provvedimento annullato dalla Soprintendenza.
D’altro canto se tale elemento (ovverosia la conformazione urbanistica dell’area) fosse irrilevante, non si comprende per quale ragione, di esso si dia conto nelle premesse del provvedimento comunale.
La sua menzione, al contrario, rinvia, com’è ovvio che sia, alla sua rilevanza ai fini della formazione della volontà  provvedimentale dell’Amministrazione.
Tanto non si è verificato nel caso di specie.
Infatti, nel corpo motivazionale dell’autorizzazione si dà  atto della esistenza della conformazione urbanistica, ma, in modo del tutto contraddittorio, tale elemento risulta del tutto ininfluente a fini decisionali.
La misura della contradditorietà  riscontrata è, infatti, testimoniata dall’assenza di qualsivoglia motivazione in merito alla ragione per cui tale conformazione urbanistica (del tutto incompatibile con l’intervento realizzato) è superata in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Il provvedimento impugnato, dunque, per non segnalandosi per la tecnica redazionale, resiste alle censure mosse, anche ai sensi dell’art. 21 octies l. 241/90, in quanto fornisce un’adeguata tutela – nei soli limiti di verifica di legittimità  – dell’interesse pubblico affidato alle cure dell’organo statale.
Per le ragioni suesposte il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese derogano alla soccombenza in ragione della vetustà  della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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