Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Emersione lavoro irregolare – Diniego per violazione dei termini di cui all’art. 5 l. 102/2012 – Decisione vincolata – Violazione dell’art. 10 bis l. 241/90 – Non sussiste

Nel caso in cui il provvedimento di rigetto della “domanda di emersione” sia motivato in ragione del mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro entro i termini previsti dall’art. 5, commi 11 bis e 11 ter, della L.n. 102/2012 e la circostanza non sia stata utilmente contestata, non è prospettabile alcuna violazione delle garanzie partecipative previste dall’art. 10 della L.n. 241/90, dal momento che, trattandosi di una decisione vincolata a monte da norme primarie, il procedimento non avrebbe potuto avere un esito diverso a seguito dell’apporto procedimentale dell’interessato.

N. 01279/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00972/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 972 del 2014, proposto da: 
Shehaj Juliana, rappresentata e difesa dall’avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso Uljana Gazidede, in Bari, corso Mazzini, n. 83; 

contro
Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Bari, U.T.G. – Prefettura di Bari, Sportello Unico per l’immigrazione, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
del provvedimento prot. n. P_BA/L/N/2012/102040, emesso in data 15.5.2014 e notificato a mezzo PEC in pari data, con il quale è stato disposto il rigetto della domanda di emersione presentata dalla ricorrente a dal suo datore di lavoro;
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o collegato con il provvedimento di cui innanzi.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. – Prefettura di Bari e dell’U.T.G. – Prefettura di Bari, Sportello per l’immigrazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti gli avvocati Uljana Gazidede e Lydia Fiandaca;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Juliana Shehaj, avendo presentato domanda di emersione congiuntamente al suo datore di lavoro, Carmine Camporeale, allo Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura di Bari, ne impugna il rigetto motivato dalla mancata presentazione delle parti all’incontro convocato per il 14 novembre 2013 per la verifica dei documenti di identità  validi per l’espatrio e di quelli attestanti la presenza della lavoratrice nel territorio nazionale almeno dal 31 dicembre 2011 e dall’omesso versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.
Deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis l. 241/90 dell’art. 21 octies comma 2 della l. 241/90, dell’art. 1 ter della l. 102/2009, difetto assoluto di motivazione ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, lamentando di non aver mai ricevuto la convocazione per l’incontro del 14 novembre 2013 e di non aver potuto quindi produrre la documentazione necessaria per la definizione del procedimento, nè intervenirvi dopo il preavviso di rigetto – che nega di aver ricevuto – al fine di richiedere al datore di lavoro l’integrazione dei versamenti previdenziali e assicurativi.
In verità  nell’istanza di emersione la ricorrente risultava dimorante alla via Cialdini n. 30 di Giovinazzo, presso il domicilio di Carmine Camporeale, suo datore di lavoro, parimenti assente al predetto incontro.
Deve pertanto ritenersi immune da vizi il provvedimento di rigetto che legittimamente rileva in motivazione la mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo all’incontro del 14 novembre 2013, convocato con avvisi inviati all’indirizzo indicato nella domanda di emersione.
E’ peraltro sufficiente a motivare il rigetto la circostanza, parimenti evidenziata nel provvedimento impugnato, che il datore di lavoro, nonostante avesse ricevuto l’avviso di convocazione ed il preavviso di rigetto dell’istanza per omesso versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, non avesse inoltrato i documenti attestanti la regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente, permanendo dunque una delle condizioni ostative all’accoglimento dell’istanza.
Inoltre, a conferma del fatto che il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso, sta il fatto che la ricorrente si limita a dedurre che, ove avesse ricevuto l’avviso di convocazione o il preavviso di rigetto, sarebbe intervenuta nel procedimento e avrebbe chiesto di sospenderlo nell’attesa della definizione della conciliazione obbligatoria, insistendo comunque per ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
E’ evidente, però, che tanto non avrebbe potuto determinare un diverso esito del procedimento perchè l’art. 5 comma 11 bis e 11 ter della l. 102/2012 richiedono l’attestazione della presenza del lavoratore nel territorio nazionale almeno dal 31 dicembre 2011 che, unitamente alla prova del versamento del contributo forfettario di 1.000 euro e di un importo pari alle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi, costituisce prova dell’esistenza del pregresso rapporto di lavoro e condizione imprescindibile per l’accoglimento dell’istanza e la concessione del permesso di soggiorno provvisorio.
Deve quindi ritenersi che la dedotta violazione delle garanzie partecipative, e segnatamente dell’art. 10 bis l. 241/90, seppure fosse sussistente nel caso in decisione, non avrebbe effetti invalidanti, ai sensi dell’art. 21 octies della l. 241/90, perchè l’asserito apporto della ricorrente al procedimento non sarebbe valso a colmare il difetto degli elementi costitutivi del provvedimento di accoglimento dell’istanza e, conseguentemente, del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Il mancato versamento delle somme di cui all’art. 5 l. 109/2012 infatti non è una mera irregolarità  imputabile al datore di lavoro, emendabile con la richiesta di provvedere al versamento del dovuto, ma un’omissione cui consegue l’impossibilità  di provare l’esistenza del rapporto di lavoro, quale presupposto essenziale per il rilascio di un titolo di soggiorno per attesa occupazione.
Non solo dunque correttamente l’amministrazione ha respinto l’istanza di regolarizzazione, ma le circostanze di fatto poste a fondamento del provvedimento impugnato, rimaste incontestate e non superabili dall’apporto partecipativo della ricorrente, sono le stesse che avrebbero impedito il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, cui dichiaratamente la ricorrente aspirava.
La condizione personale delle parti induce il Collegio a compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Unica, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Flavia Risso, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/10/2014
IL SEGRETARIO

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