Enti e organi della p.A. – Regione – Albo dei direttori generali delle ASP – Rinnovo – Condizioni – Possesso del titolo di laurea – Necessità  – Regime transitorio  – Inapplicabilità 
 

 
Secondo la normativa regionale vigente in materia di requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo dei direttori generali delle aziende pubbliche dei servizi alla persona (art.10 del r.r. n. 1/2008), il titolo del diploma di laurea non è necessario soltanto in via transitoria per le iscrizioni di prima istanza, cioè per quelle risalenti al  triennio di vigenza dell’albo precedente l’entrata in vigore del regolamento citato,  mentre detto requisito è indispensabile per i rinnovi dell’iscrizione successivi all’entrata in vigore del regolamento e le nuove iscrizioni “a regime”.
 

N. 01236/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00254/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 254 del 2013, proposto da: 
Francesco Filippo Michele Chiumeo, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Notaristefano, con domicilio eletto presso lo stesso in Bari, via Francesco Crispi, 6; 

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Giuseppa Scattaglia, con domicilio eletto presso il suo studio – Avvocatura Regionale in Bari, via Dalmazia,70; 

per l’annullamento
– del provvedimento 7.12.2012 n. 1373 emesso dal Dirigente Servizio Politiche per il Benessere Sociale e le Pari Opportunità  – Regione Puglia – pubblicato sul BURP 13.12.2012 n. 181 con cui si è proceduto all’adozione delle procedure per il “rinnovo” dell’Albo Regionale dei Direttori Generali delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, con validità  dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, nonchè all’approvazione dell’avviso che prevede i tempi di iscrizione;
– di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente, anche se di contenuto ignoto, di pregiudizio all’iscrizione del ricorrente all’Albo Regionale dei Direttori Generali delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona;
 

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza Pubblica del giorno 9 ottobre 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori, avv. Giovanni Notaristefano e avv. Maria Giuseppa Scattaglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 21.2.2013, il sig. Chiumeo ha impugnato la determinazione dirigenziale meglio indicata in epigrafe, con cui la Regione Puglia ha disposto il rinnovo dell’Albo Regionale dei Direttori Generali delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona.
La parte si duole in particolare della mancata previsione della possibilità  di conservare l’iscrizione per coloro che erano stati già  iscritti in forza dell’art.20, comma 4, del Regolamento Regionale n.1/2008 – come il ricorrente – secondo il quale “in prima istanza” potevano essere iscritti all’Albo i soggetti che, pur sprovvisti del diploma di laurea, ricoprivano la qualifica o svolgevano le funzioni di segretario-direttore delle IPAB alla data di approvazione del regolamento o che comunque avessero svolto tale funzione per almeno 5 anni.
Il ricorrente ha chiesto pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato e degli atti ad esso connessi e consequenziali, articolando un unico motivo di illegittimità  per violazione ed errata applicazione di legge nonchè eccesso di potere.
Costituitasi in giudizio, la Regione Puglia si è opposta alla domanda di parte sostenendo la legittimità  del proprio operato, come riconosciuto in precedenza da questa Sezione in due giudizi identici.
All’Udienza Pubblica del 9.10.2014, per la quale le parti hanno depositato memorie, la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato.
Questa Sezione invero ha già  ritenuto in due precedenti analoghi giudizi, che “l’iscrizione all’Albo senza il possesso del diploma di laurea sia consentita dalla normativa suddetta solo “in prima istanza”, in via transitoria e non con effetti permanenti, limitatamente quindi al primo periodo triennale di vigenza dell’Albo in questione” (Sent. n. 1513 del 2013; 542 del 2014).
Considerato che l’albo in questione ha validità  triennale, la pretesa del ricorrente risulta manifestamente infondata, trattandosi di vero e proprio rinnovo dell’albo e non già  di mero aggiornamento dello stesso.
La manifesta infondatezza del gravame nel merito consente di prescindere dall’esame delle preliminari eccezioni in rito.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte nei precedenti giudizi cui il Collegio integralmente rinvia, le doglianze di parte non meritano accoglimento ed il ricorso va conseguentemente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, da liquidarsi in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della Regione Puglia della somma pari a euro 3000,00 (tremila/00) a titolo di spese processuali, oltre ad accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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