1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso incidentale – Giudizio elettorale –  Termini – Dimidiazione –  Interpretazione analogica – Esclusione
 
2. Processo amministrativo – Ricorso – In materia elettorale – Motivi generici – Inammissibilità 

 
1. Nell’ambito del giudizio elettorale, tutti i termini diversi da quelli ordinari costituiscono eccezione alla regola generale che si ricava dall’art. 130, comma 10, secondo cui al rito elettorale si applicano i termini del rito ordinario, ma ridotti alla metà , salvo che siano espressamente previsti termini processuali ad hoc. Ne deriva che essi non sono suscettibili di estensione analogica, in quanto il legislatore ha fissato termini distonici rispetto a quelli generalmente applicabili solo quando ha ritenuto di dover andare incontro a ulteriori e specifiche esigenze di speditezza, non soddisfatte dalla regola generale della dimidiazione dei termini .
 
2. La giurisdizione in materia elettorale non ha carattere oggettivo ma soggettivo, non accertando l’effettivo responso della competizione elettorale bensì la eventuale lesione dell’interesse legittimo al corretto svolgimento del procedimento elettorale; dunque, non è ammissibile un’azione volta alla ripetizione dello scrutinio mediante doglianze generiche o meramente ipotizzanti la sussistenza di tipologie astratte di vizi o prive di idonea prova delle circostanze di fatto poste a loro fondamento, con cui si richieda sostanzialmente al giudice uno scrutinio di “secondo livello”, estraneo al contenzioso elettorale.
 

N. 01280/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00935/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 935 del 2014, proposto da: 
Mario Giammaria, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto in Bari, via Pizzoli, 8;

contro
Comune di Bari, Comune di Bari Municipio n. 3 (San Paolo-Stanic-Marconi-San Girolamo-Fesca-Villaggio del Lavoratore); Ufficio Centrale Elettorale, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

nei confronti di
Saverio Magaletti, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Campanile, con domicilio eletto in Bari, via Putignani, 50; 

per l’annullamento
– dell’atto in data 14 luglio 2014 di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere del Municipio n. 3 (San Paolo-Stanic-Marconi-San Girolamo-Fesca-Villaggio del Lavoratore) del Comune di Bari e del relativo verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale, sottoscritto in data 11 luglio 2014, in esito alle votazioni svoltesi in Bari il 25 maggio 2014;
– di ogni altro atto o provvedimento specificamente indicato in ricorso.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Saverio Magaletti e dell’Ufficio Centrale Elettorale;
Visto il ricorso incidentale proposto dal controinteressato, notificato il 6 ottobre 2014 e depositato il successivo 15 ottobre 2014;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 per le parti i difensori avv.ti Vito Aurelio Pappalepore e Giuseppe Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
1. Il ricorrente, cittadino elettore del Comune di Bari, riferisce di aver partecipato alla competizione elettorale dello scorso 25 maggio 2014, per il rinnovo del consiglio del Municipio n. 3 del capoluogo pugliese (San Paolo – Stanic – Marconi – San Girolamo – Fesca – Villaggio del Lavoratore) come candidato della lista denominata “Nuovo Centro Destra NCD Alfano Libertas”. Detta ultima lista, collegata al candidato Presidente non eletto, ha conseguito, all’esito del ballottaggio, un totale di n. 3102 voti, conquistando così un seggio consiliare (di minoranza), da attribuire al candidato consigliere più suffragato. Precisa il ricorrente che avendo egli riportato n. 512 voti di preferenza, ovvero il numero di voti più elevato rispetto ai candidati della sua lista, così come è dato evincere dalla somma delle preferenze indicate nei verbali delle singole sezioni elettorali, avrebbe dovuto conseguire la nomina a consigliere del Municipio n. 3 del Comune di Bari per la lista NCD Alfano. Sennonchè, in forza di un asserito erroneo calcolo dei voti di preferenza, il verbale dell’Ufficio elettorale centrale ha visto collocato al primo posto il candidato Saverio Magaletti (con n. 511 preferenze nominali e n. 3102 voti di lista, per un totale di voti pari a n. 3613) e solo al secondo posto il ricorrente (con n. 505 preferenze nominali e n. 3102 voti di lista, per un totale di voti pari a 3607).
2. Il ricorrente sostiene, in particolare, che detto esito è frutto di errori di calcolo, ictu oculi verificabili, divergendo dalla somma dei voti individuali riportati dai precisati candidati, così come risultanti dai verbali delle singole Sezioni, facenti prova fino a querela di falso. Infatti, addizionando le cifre singolarmente riportate dai due candidati in ciascuna delle 52 sezioni interessate, risulta che il Giammaria ha ottenuto un totale di 512 preferenze individuali (in luogo delle 505 assegnate), dunque superiori sia ai voti riportati effettivamente dal Magaletti (506) che ai voti erroneamente assegnatigli dalla Commissione Centrale elettorale (511).
3. Il ricorrente deduce in primis il seguente articolato motivo di censura:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 nuovo Regolamento per il Decentramento del Comune di Bari, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 24 marzo 2014, e modificato con successiva delibera n. 22 del 22 aprile 2014, anche in relazione all’art. 72 e ss. del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e al D.P.R. 16 maggio1960, n. 570 e s.m.i. e all’art. 97 Cost.; eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed erronea presupposizione: secondo il ricorrente, emendando le risultanze palesemente erronee dell’Ufficio Centrale elettorale per il seggio di pertinenza della lista NCD, egli avrebbe dovuto essere proclamato eletto, in luogo del candidato Saverio Magaletti, avendo riportato una cifra individuale di voti pari a 3614 (ovvero 512 preferenze nominali e 3102 voti di lista), superiore dunque a quelli complessivamente assegnati al primo, pari a 3611 (recte 3608, ovvero 506 preferenze nominali e 3102 voti di lista).
3.1 In via gradata il ricorrente, per l’ipotesi di ulteriore contestazione del risultato elettorale, propone plurimi motivi di censura dei relativi atti ed operazioni, evidenziando, in estrema sintesi, la mancata attribuzione di preferenze legittimamente espresse in suo favore e l’assegnazione all’eletto Magaletti, di preferenze che, invece, avrebbero dovuto essere annullate. In particolare:
I) Nei seggi nn. 25, 119, 163, 287 e 321 del Comune di Bari n. 2 voti gli sarebbero stati sottratti illegittimamente, in quanto non trascritti nella colonna del verbale; mentre n. 14 preferenze sarebbero state del pari illegittimamente sottratte, benchè regolarmente espresse, in quanto erroneamente ritenute suscettibili di consentire la riconoscibilità  dell’elettore; ulteriori 6 voti sarebbero stati, infine, illegittimamente ritenuti nulli.
II) In ciascuna delle Sezioni nn. 30, 40, 86, 117, 137, 141, 145, 147, 160, 167, sarebbe sottratta una preferenza per sezione in quanto, pur avendo ciascun elettore contrassegnato la lista di appartenenza (n. 3), il nome del candidato non veniva apposto nello spazio ad esso riservato in corrispondenza del simbolo.
III) Infine, afferma che in ciascuna delle sezioni elettorali surrichiamate due preferenze, per un totale complessivo di n. 8 voti, sarebbero state erroneamente attribuite al Magaletti pur in presenza di segni di riconoscimento tali da comportare la necessità  di addivenire all’annullamento dei voti espressi.
3.2. Chiede quindi l’accoglimento del ricorso, previa eventuale istruttoria.
4. Si è costituito in giudizio il controinteressato che ha depositato controdeduzioni in data 30 settembre 2014 e ricorso incidentale in data 15 ottobre, previa notifica del 6 ottobre 2014.
4.1 Col ricorso incidentale deduce i seguenti motivi di censura:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 nuovo Regolamento per il Decentramento del Comune di Bari, come da ultimo modificato con Delibera di Consiglio n. 22 del 22 aprile 2014; violazione dell’art. 72 e ss. D.lgs 18 agosto 2000; eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed erronea presupposizione.
4.2 Secondo il controinteressato i voti a lui attribuiti sconterebbero la mancata attribuzione di almeno 13 preferenze, espresse in suo favore da elettori votanti nella sezione n. 285, ove, a suo dire inspiegabilmente, egli non risulta aver riportato alcun voto.
In particolare, secondo il Magaletti, per ragioni del tutto ignote, dovute ad un sicuro errore di trascrizione, o comunque per ragioni non riportate a verbale, l’Ufficio elettorale non gli ha assegnato almeno 13 preferenze.
4.3 Il controinteressato chiede quindi che sia disposta verifica delle schede elettorali della Sezione n. 285, con accoglimento del ricorso incidentale e con ogni conseguenza in ordine alle spese.
5. Con memoria di replica del 10 ottobre 2014, il ricorrente principale ha eccepito la tardiva proposizione del ricorso incidentale, in violazione del termine di 15 giorni previsto dall’art. 130, comma 4, c.p.a. nonchè l’inammissibilità  della relativa impugnativa per genericità  della pretesa, non avendo indicato la natura dei vizi denunciati, lamentando solo l’ipotetica omissione di ben 13 voti (pari alla somma di parenti e amici votanti nella sezione) nel verbale del seggio n. 285.
Eccepisce, peraltro, che il dato univoco del verbale non è censurabile in assenza dell’esperimento della querela di falso.
Rileva, inoltre, il difetto di qualsiasi principio di prova nel rimedio incidentale, tale da renderlo di carattere meramente “esplorativo”.
6. Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso principale è fondato per i motivi di seguito esposti.
1.1 Il ricorrente contesta il risultato elettorale espresso dal verbale dell’Ufficio Centrale elettorale nella parte in cui per mero errore di calcolo, dopo aver riportato le preferenze conseguite da ciascun candidato nelle 52 Sezioni che compongono il terzo Municipio, ha poi errato nell’effettuare sia le sommatorie parziali (foglio per foglio) che i totali dei voti riferiti ai primi due candidati più suffragati della lista NCD Alfano. Infatti, procedendo al corretto computo dei voti, il seggio di minoranza conseguito dalla lista de qua avrebbe dovuto correttamente essere a lui attribuito, avendo riportato un numero di preferenze individuali superiori a tutti gli altri candidati della lista (pari a 512 preferenze complessive in luogo delle 505 indicate nella somma finale).
Il motivo è fondato.
1.2 Dal raffronto numerico tra la somma algebrica dei voti di preferenza riportati dal ricorrente, così come risulta dai verbali delle singole Sezioni del terzo Municipio di Bari, e la somma invece riportata nel verbale dell’Ufficio Centrale elettorale, risulta evidente che solo in conseguenza di un mero errore di calcolo si è giunti all’erronea proclamazione del sig. Magaletti, quale consigliere in quota NCD, in luogo del ricorrente. Il risultato elettorale corretto impone dunque la correzione del verbale in parte qua, con conseguente proclamazione a consigliere municipale del III Municipio di Bari del sig. Giammaria, essendo incontestato il superiore risultato elettorale da lui conseguito in termini di preferenze individuali.
1.3 Del resto, come pure fatto rilevare dal ricorrente, la stessa Commissione Centrale elettorale del III Municipio, avvedutasi del macroscopico errore di calcolo, aveva chiesto all’Ufficio elettorale del Comune di Bari di effettuare le dovute correzioni, ma invano, ostandovi la cessazione delle funzioni dell’Ufficio Centrale elettorale in conseguenza dell’avvenuta proclamazione degli eletti (cfr. nota del 23 luglio 2014, prot. n. 170761, a firma del Segretario generale).
2. L’accoglimento della censura formulata con il primo motivo del ricorso introduttivo, rende attuale l’interesse fatto valere dal controinteressato con il ricorso incidentale, il cui esame nel merito deve essere tuttavia preceduto, seguendo il criterio dell’ordine logico di esame delle domande, dallo scrutinio delle eccezioni in rito sollevate dalla difesa del ricorrente principale.
2.1 Preliminarmente il Collegio deve procedere ad esaminare l’eccezione di irricevibilità  per tardività  del ricorso incidentale.
L’eccezione deve essere disattesa.
2.2 Il ricorrente principale, richiamando la maggioritaria giurisprudenza formatasi ante codicem (Cons. Stato, sez. V, 22 maggio 2006, n. 2971, 5 maggio 1999, n. 519 e 10 marzo 1999, n. 251) e talora ancora seguita (Tar Basilicata, Potenza, Sez. I, 18 aprile 2014, n. 259), sostiene che il Magaletti avrebbe dovuto svolgere tutte le sue difese, sia quelle di mera contestazione del ricorso principale che quelle rivolte all’impugnazione incidentale degli atti del procedimento elettorale, entro il termine di quindici giorni dalla notifica del ricorso principale, dovendo provvedere in tale termine sia alla notifica che al deposito del ricorso incidentale, ove proposto.
Secondo la prefata giurisprudenza, infatti, l’art. 83/11, comma 3, del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 stabilendo che «la parte controinteressata deve depositare nella segreteria le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dalla ricevuta notifica», e specificando ulteriormente che «tutti i termini di cui sopra sono perentori e devono essere osservati a pena di decadenza» fissava un termine decadenziale, che seppur formalmente dedicato al solo deposito delle controdeduzioni a cura della parte controinteressata, era ritenuto applicabile anche in caso di proposizione di ricorso incidentale a cura della medesima parte.
Le “controdeduzioni” di cui all’art. 83/11 citato, appunto perchè non qualificate in relazione a specifici istituti processuali, sono state pertanto considerate quale unitario strumento processuale offerto al controinteressato, con cui questi poteva articolare e svolgere le proprie difese, e ciò sia nell’ipotesi di mera contestazione dei motivi d’impugnazione che di ampliamento del thema decidendum con proposizione di gravame incidentale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22 maggio 2006, n. 2971, sez. V, 16 giugno 1998, n. 885).
2.3 Non va sottaciuto che tale orientamento era già  stato disatteso da altra, sia pur minoritaria, giurisprudenza che invece riteneva, in assenza di un’espressa previsione conforme alla predetta interpretazione, che il ricorso incidentale fosse escluso dall’ambito applicativo dell’art. 83/11, disciplinando quest’ultimo solo il ricorso principale e la difesa mediante controdeduzioni, e dovendosi invece fare riferimento anche per la disciplina del ricorso incidentale elettorale (e relativi termini di notifica e deposito) a quella prevista in via ordinaria dall’art. 22 L. n. 1034/1971 (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 81/1980; Tar Sicilia, Catania, Sez. I, n. 3/2009 e n. 2274/2008, Sez. II, n. 902/1999; Tar Campania, sez. II, n. 28/1985 e n. 447/1985).
A tale mezzo di difesa, secondo la giurisprudenza richiamata, andava inoltre applicata la riduzione alla metà  dei termini processuali, in forza del rinvio operato dalla L. 1034/71, per quanto non previsto dall’art. 83/11 D.P.R. n. 570/1960, alle norme di procedura stabilite nella specifica materia elettorale per i relativi giudizi innanzi al Consiglio di Stato in relazione ai quali, sia l’art. 29 L. Tar che l’art. 83/12 D.P.R. n. 570/1960 prevedevano la dimidiazione di tutti i termini (cfr. Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 28/11/2008, n. 2274).
2.4 A quest’ultimo orientamento interpretativo il Collegio ritiene di dover dare seguito nell’interpretare la nuova disciplina del processo elettorale, così come fissata in particolare dall’art. 130 del D.lgs. 104/2010, militando nel senso di detta soluzione sia l’interpretazione letterale che quella logico-sistematica del dato normativo.
2.5 Partendo dall’esegesi del disposto testuale, va innanzitutto richiamata la previsione di cui all’art. 130, comma 5, D.lgs 2 luglio 2010 n. 104, che, con riferimento al giudizio elettorale promosso a seguito della proclamazione degli eletti, in parte riprendendo la disciplina previgente, stabilisce: «L’amministrazione resistente e i controinteressati depositano nella segreteria le proprie controdeduzioni nei quindici giorni successivi a quello in cui la notificazione si è perfezionata nei loro confronti» e al comma 10 «Tutti i termini processuali diversi da quelli indicati nel presente articolo e nell’ articolo 131 sono dimezzati rispetto ai termini del processo ordinario».
Orbene, pur non indugiando oltremisura sull’evidente rilievo della diversità  ontologica tra controdeduzioni, non idonee ad allargare il thema decidendum, e impugnazione incidentale, che, invece, oltre a sortire l’effetto ampliativo dell’oggetto del giudizio, deve rispondere a specifici oneri in termini contenutistici oltre che di notifica e deposito (su tale distinzione cfr. Tar Catania, sez. I, 28 novembre 2008, n. 2274, cui si fa rinvio per l’esaustiva quanto condivisa analisi svolta), è sufficiente sul punto richiamare basilari principi interpretativi che inducono a ritenere necessaria l’espressa volontà  legislativa per poter derogare ai termini processuali previsti dal codice a pena di decadenza, non potendo l’equilibrato bilanciamento tra diritto di difesa, esigenza di speditezza del processo e certezza dei rapporti amministrativi, così come spiegato dal legislatore, essere superato in via meramente interpretativa.
Va rimarcato che l’art. 14 delle Disposizioni sulla Legge in generale impone di interpretare in maniera restrittiva norme che fanno eccezione a regole generali. Detta metodologia ermeneutica rileva tanto più in relazione a quelle ipotesi in cui l’inosservanza di termini processuali produce decadenze idonee a precludere l’esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato ex art. 24 Cost., ove lo stesso risulti intempestivo.
Pertanto, in tale ottica, tutti i termini previsti dal codice nell’ambito del giudizio elettorale diversi da quelli ordinari, più stringenti e specificamente calibrati, vanno letti in termini di eccezione alla regola generale che si ricava dall’art. 130, comma 10, secondo cui al rito elettorale si applicano i termini del rito ordinario, ma ridotti alla metà , salvo che siano espressamente previsti termini processuali ad hoc. Vale a dire che solo ove il legislatore ha ritenuto di dover andare incontro a ulteriori e specifiche esigenze di speditezza, evidentemente non soddisfatte dalla regola generale della dimidiazione dei termini processuali prevista in subiecta materia, ha fissato termini distonici rispetto a quelli generalmente applicabili. Sicchè, da un lato, va ribadito che non è possibile estendere analogicamente i termini processuali previsti per le controdeduzioni ad un diverso mezzo di difesa processuale, qual è il ricorso incidentale, che invece richiede peculiari oneri di proposizione; dall’altro, la richiamata logica dell’iterprocessuale accelerato deve ritenersi comunque integra, in quanto assicurata dalla previsione generale di cui al citato art. 130, comma 10, così delineando un rito complessivamente contingentato ed accelerato, in funzione della ratio di certezza del risultato elettorale e del tempestivo esercizio della rappresentanza democratica.
2.6 Detta soluzione risulta confermata ove si proceda ad un’interpretazione di tipo logico-sistematico, dovendosi all’uopo rimarcare innanzitutto che sia l’intero impianto codicistico che, quindi, anche le disposizioni relative al rito elettorale, vanno filtrati alla luce dei principi che ne hanno orientato la riforma, in primis parità  delle armi ed effettività  della tutela giurisdizionale.
2.6.1 Quanto al primo dei principi qui richiamati, va evidenziato, in particolare, come esso, imponendo la previsione di analogo spazio difensivo sia in favore del ricorrente in via principale che di quello in via incidentale, comporta che eventuali deroghe, ove richieste in ragione di superiori esigenze processuali rimesse alla discrezionalità  del legislatore, siano espressamente previste, ponendosi, altrimenti, un’interpretazione che estenda disposizioni a carattere eccezionale a fattispecie non espressamente disciplinate, in evidente contraddizione con una regola avente invece portata generale.
Di tale regola è evidente espressione la disciplina codicistica del ricorso incidentale, quale autonomo strumento di tutela, il cui contenuto e relative modalità  di proposizione sono sostanzialmente mutuati sulla corrispondente disciplina del ricorso principale (cfr. art. 42, comma 2, cpa), essendo fissati, in particolare, identici termini sia per la notifica (pari a 60 giorni) che per il deposito (pari a 30 giorni) del ricorso, talvolta simmetricamente dimezzati per alcuni riti, così eliminando quella discrasia che nel precedente impianto processuale vedeva la controparte onerata a proporre ricorso in un termine inferiore rispetto al ricorrente principale (30 giorni anzichè 60).
Del resto una diversa soluzione interpretativa condurrebbe all’irragionevole conclusione di ritenere compatibili con l’esigenza di celerità  del rito in questione la concessione a favore del ricorrente principale di congrui tempi per gli adempimenti connessi alla proposizione del gravame (30 giorni per il deposito del ricorso, 10 giorni per la notifica del ricorso e pedissequo decreto e ulteriori 10 giorni per il relativo deposito: cfr. art. 130, commi 1-4) e soli 15 giorni al controinteressato per spiegare tutte le difese, dovendo anche provvedere, secondo la tesi avversa, in caso di impugnazione ulteriore degli atti del procedimento elettorale, alla notifica e deposito del ricorso incidentale in tale ristrettissimo spatium temporis.
2.6.2 Quanto al richiamo fatto al principio di effettività , come fondamentale canone processuale, va segnalato che ad esso fa cenno la relazione al c.p.a. (cfr. p. 9) che, con espressione sintetica ma sicuramente esaustiva e di essenziale efficacia, lo qualifica come “La capacità  del processo di conseguire risultati nella sfera sostanziale, e ciò per quanto più è possibile (quindi quando non vi ostino sicure preclusioni processuali)”.
Alla luce di tale principio non appare sostenibile una soluzione interpretativa che, in assenza di un dato univoco, estenda al ricorso incidentale un termine perentorio espressamente previsto solo per le controdeduzioni, così precludendo in via definitiva l’accesso del controinteressato a tale mezzo di gravame, ove egli abbia fatto affidamento sull’interpretazione letterale della norma che, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, pare convergere proprio nel segno opposto, dovendo le decadenze processuali, come più volte ribadito, essere oggetto di precisa ed inequivoca previsione normativa.
2.6.3 Dunque, in conclusione, il Collegio ritiene che ove nel rito elettorale di cui all’art. 130 D.lgs. n. 104/2010 sia proposto ricorso incidentale, ai fini della valutazione sulla sua ricevibilità , occorra far riferimento ai termini processuali previsti dall’art. 42, comma 2, c.p.a., che sul punto rinvia agli artt. 41 e 45, tuttavia ridotti alla metà  in forza della più volte richiamata previsione di cui all’art. 130, comma 10, cpa.
2.6.4 Nel caso di specie, il controinteressato ha provveduto alla notifica del ricorso incidentale in data 6 ottobre 2014, dunque entro il termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso principale (avvenuta il 5 agosto 2014) previsto dalla disciplina normativa richiamata, anche considerando l’operatività  nel giudizio elettorale della sospensione feriale. Il ricorso risulta parimenti depositato nei termini, ovvero entro 15 giorni dalla sua avvenuta notifica (15 ottobre 2014).
3. Ritenuta, pertanto, tempestivamente proposta l’impugnazione incidentale, è possibile passare ad esaminare l’ulteriore eccezione in rito, di inammissibilità  per genericità  del ricorso incidentale, pure sollevata dalla difesa ricorrente.
3.1 Richiamando principi giurisprudenziali consolidati, va innanzitutto ribadito che la giurisdizione in materia elettorale non ha carattere oggettivo, non essendo tesa cioè ad accertare l’effettivo responso della competizione elettorale, bensì soggettivo, venendo in rilievo interessi legittimi, come tali qualificati e differenziati, al corretto svolgimento del procedimento elettorale.
Dunque, non è ammissibile un’azione volta in sostanza alla ripetizione del controllo dello scrutinio, alla ricerca di eventuali errori che possano alterare il risultato elettorale, tanto più probabile, allorchè sia estremamente modesta la distanza che separa i contendenti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 luglio 2014, n. 3931 e 8 agosto 2014, n. 4246).
Pertanto non può consentirsi nè che doglianze generiche (o meramente ipotizzanti la sussistenza di tipologie astratte di vizi, non meglio precisati) conducano ad un’inammissibile istruttoria al fine di sopperire alle carenze del ricorso incidentale (ma speculari considerazioni valgono anche per il ricorso principale) dovute alla eccessiva genericità  delle censure mosse ed alla conseguente proposizione di motivi aggiunti nè che i vizi dedotti non siano corredati da idonea dimostrazione in giudizio, fornendo idonea prova delle circostanze di fatto poste a fondamento dei suddetti motivi.
Anche al fine di contemperare i molteplici interessi in contrapposizione, infatti, il legislatore ha attribuito nello specifico e delicato settore della materia elettorale valore predominante al principio della certezza dei rapporti di diritto pubblico, per cui pur prevalendo un orientamento interpretativo che ritiene in materia elettorale sufficiente l’indicazione della natura dei vizi lamentati (ma pur sempre con riferimento a fattispecie concrete), della Sezione e numero delle schede ritenute erronee, non è possibile dare ingresso ad impugnative del tutto generiche, con cui viene sostanzialmente richiesto al giudice uno scrutinio di “secondo livello”, estraneo alla materia elettorale.
3.2 L’odierno ricorso incidentale si regge esclusivamente sull’indimostrata circostanza che nella sezione n. 258 avrebbero votato a favore del Magaletti almeno 13 persone tra i suoi parenti e amici, mentre in distonia con tale premessa non gli risulta attribuito alcun voto, come emerge dal relativo verbale di sezione: di qui la conclusione per cui si sarebbero verificate non meglio individuate irregolarità /illegittimità  nelle operazioni di registrazione del voto.
Sul punto, tuttavia, il ricorrente da un lato non precisa in cosa consisterebbero i vizi lamentati, dall’altro non fornisce nemmeno un principio di prova, non potendosi ritenere tali delle mere supposizioni, legate ai rapporti familiari ed affettivi con alcuni votanti della Sezione elettorale, nè tantomeno delle mere considerazioni non giuridiche di analisi politica del voto, quale il fatto che vi sia, come pure sostenuto dalla difesa del Magaletti, un’enorme discrasia tra i voti riportati dal movimento NCD nella Sezione n. 285 e i voti di preferenza totali attribuiti ai candidati di lista, che è di 42 voti, ovvero: “un’enormità  per un movimento politico nato nel novembre 2013, privo di un “brand” politico riconoscibile per l’elettorale, pertanto incapace di attrarre il così detto voto di opinione”.
Le asserzioni del Magaletti sul punto, dunque, oltre ad essere generiche, non trovano alcun addentellato che possa giovare a precisare le doglianze mosse con il gravame, nè negli atti ufficiali delle elezioni, tra i quali, principalmente, i verbali, nè su altri elementi esaminabili in questo giudizio.
4. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.
5. L’accoglimento nei termini su indicati del ricorso introduttivo determina la correzione dei risultati della competizione elettorale per cui è causa nel modo di seguito indicato: al sig. Mario Giammaria vanno attribuite n. 512 preferenze nominali; al sig. Saverio Magaletti n. 506 preferenze nominali. Ne discende la proclamazione del sig. Mario Giammaria a consigliere del Municipio n. 3 del Comune di Bari, per la lista n. 5, NCD Alfano.
6. Considerate tuttavia la complessità  e peculiarità  della vicenda, il Collegio ritiene di procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così dispone:
accoglie il ricorso principale nei sensi di cui in motivazione;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
corregge i risultati elettorali nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, proclama eletto alla carica di consigliere del Municipio n. 3 del Comune di Bari, per la lista n. 5, NCD Alfano, il sig. Mario Giammaria in luogo del sig. Saverio Magaletti.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito ai sensi dell’art. 130, comma 8 cod. proc. amm..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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