1. 1. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Verifica anomalia – Costituzione nucleo tecnico valutazione – Art. 88 comma 1 bis D.Lgs. 163/2006  – Legittimità 


2. 2. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Verifica anomalia – Discrezionalità  tecnica – Sindacato del G.A. – Limiti – Fattispecie

1.   1. Legittimamente  la p.A. si avvale della possibilità  di nominare un nucleo tecnico di valutazione per l’esame delle giustificazioni prodotte nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte, in conformità  al combinato disposto di cui all’art. 88, comma 1 bis D.Lgs n. 163/2006  e dell’art. 121, comma 4, DPR 207/2010.


2. 2. Le valutazioni complessivamente espresse dalla stazione appaltante in ordine all’anomalia dell’offerta presentata, costituiscono espressione di ampia discrezionalità  tecnica non sindacabile in sede giurisdizionale se non risultano inficiate da vizi macroscopici. 

N. 01273/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00061/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 61 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da Florio Floriano & Figli s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Colapinto e Filippo Colapinto, con domicilio eletto in Bari, via Andrea da Bari, 141;

contro
Acquedotto Pugliese s.p.a., rappresentato e difeso dagli avv.ti Monica Boezio e Massimo Gentile, con domicilio eletto presso l’avv. Monica Boezio in Bari, via Cognetti, 36;

nei confronti di
A.T.I. Impresa Del Fiume s.p.a. – S.C.E.A.P. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Andretta, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Amodio in Bari, via Giuseppe Bozzi, 9;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota del 16.12.2013 n. 0132384, trasmessa in data 16.12.2013, con la quale Acquedotto Pugliese s.p.a. ha comunicato a Floro Floriano & Figli s.r.l. l’esclusione dalla gara n. 347/2012 – Procedura negoziata di tipo chiuso ex art. 232 dlgs n. 163/2006 per l’appalto dei lavori di potenziamento, estendimento e risanamento della rete fognaria dell’agglomerato di Foggia;
– nonchè del verbale di gara n. 2 del 3.12.2013;
– dell’atto dell’Amministratore unico di AQP s.p.a. n. 117296 del 10.10.2012 di nomina del Nucleo Tecnico di Valutazione;
– dei verbali, note e pareri del NTV indicati in ricorso;
– dell’atto dell’Amministratore unico di AQP s.p.a. n. 53240 del 14.5.2013;
– della relazione del 9.7.2013 e dei relativi allegati del tecnico incaricato di AQP;
– nonchè degli atti presupposti, connessi, collegati e comunque dipendenti dagli stessi, ivi compresi quelli specificamente indicati in ricorso nei limiti dell’interesse della istante;
e per l’accertamento e la dichiarazione dell’obbligo di Acquedotto Pugliese s.p.a. di aggiudicare provvisoriamente in favore di Florio Floriano & Figli s.r.l. la procedura di gara per cui è causa;
per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno ingiusto cagionato da Acquedotto Pugliese s.p.a. in conseguenza del ritardo nella conclusione del sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta;
per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 cod. proc. amm.;
e/o per l’applicazione alternativa delle sanzioni di cui all’art. 123 cod. proc. amm.;
nonchè per la tutela in forma specifica e/o per equivalente ex art. 124 cod. proc. amm.;
sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 7 febbraio 2014, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. n. 134095 del 30.12.2013 recante l’aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara per cui è causa in favore dell’ATI controinteressata Impresa Del Fiume s.p.a. – S.C.E.A.P. s.r.l.;
– nonchè degli atti presupposti, connessi, collegati e comunque dipendenti dagli stessi, ivi compresi quelli specificamente indicati in ricorso nei limiti dell’interesse della istante;
per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato;
nonchè per la tutela in forma specifica o per equivalente;
 


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acquedotto Pugliese s.p.a. e di A.T.I. Impresa Del Fiume s.p.a. – S.C.E.A.P. s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 per le parti i difensori avv.ti Carlo Colapinto, Monica Boezio, Massimo Gentile e Giovanni Nardelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 


FATTO e DIRITTO
Con determina del 10.8.2012 Acquedotto Pugliese s.p.a. indiceva una procedura aperta per l’appalto dei lavori di potenziamento, estendimento e risanamento della rete fognaria dell’agglomerato di Foggia, gara da affidarsi con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari ai sensi degli artt. 82, comma 3 dlgs n. 163/2006 e 119, comma 5 d.p.r. n. 207/2010.
Alla procedura partecipava, tra le altre imprese, l’odierna ricorrente Florio Floriano & Figli s.r.l.
La società  produceva la propria offerta economica poi sospettata di anomalia in quanto superiore di circa 10 punti percentuali rispetto alla soglia di anomalia pari a punti 47,473.
Con nota comunicata in data 16.10.2012 AQP apriva il procedimento di verifica della suddetta offerta sospettata di anomalia.
Nell’ambito di tale procedimento la società  inviava al Nucleo Tecnico Valutativo le proprie giustificazioni con nota del 16.2.2013.
In data 14.5.2013 l’Amministratore Unico di AQP conferiva con nota prot. n. 53240 all’ing. Guglielmo Mecca (persona diversa dal responsabile del procedimento, avv. Maurizio Cianci) l’incarico di verificare quanto dichiarato dalla Florio s.r.l. con i chiarimenti integrativi di cui alla nota del 16.2.2013. L’ing. Mecca depositava la propria relazione in data 9.7.2013.
In data 14.2.2013 il Nucleo Tecnico di Valutazione (nominato con provvedimento dell’Amministratore unico di AQP n. 117296 del 10.10.2012) rendeva il primo parere in ordine alla anomalia dell’offerta della ricorrente.
In data 26.3.2013 veniva reso il secondo parere dal NTV, all’esito del contraddittorio procedimentale.
Con note prot. n. 0061501 del 4.6.2013 e prot. 0068730 del 24.6.2013 l’ing. Mecca richiedeva alla società  tutta la documentazione necessaria per effettuare la verifica.
Tali richieste venivano riscontrate dalla società .
In data 5.11.2013 l’odierna ricorrente inviava ad AQP formale atto di diffida alla conclusione del procedimento di verifica della propria offerta.
A seguito di tale atto di diffida veniva convocata in seduta pubblica la Commissione per il giorno 11.11.2013 al fine di dare contezza degli esiti dei sub-procedimenti di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Tuttavia, la seduta pubblica originariamente fissata per l’11.11.2013 e le relative attività  venivano rimandate a data da destinarsi.
In data 3.12.2013 veniva convocata una nuova seduta pubblica per l’aggiudicazione della gara.
In tale seduta la Commissione, preso atto degli esiti dei sub-procedimenti di verifica dell’anomalia dell’offerta, dichiarava l’incongruità  dell’offerta della ricorrente Florio s.r.l. e la conseguente esclusione della stessa.
Nel contempo la Commissione redigeva la graduatoria definitiva e disponeva l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto de quo in favore dell’ATI controinteressata Impresa Del Fiume s.p.a. – SCEAP s.r.l. con il ribasso del 48,17% ritenuta la migliore offerta risultata congrua.
Con l’atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente Florio Floriano & Figli s.r.l. contestava la propria esclusione (nota del 16.12.2013 n. 0132384) e tutti gli atti in epigrafe indicati.
Invocava, altresì, l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo di AQP di aggiudicare la gara in proprio favore e la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno ingiusto patito, oltre alla declaratoria di inefficacia del contratto ove nelle more stipulato ovvero l’applicazione, in alternativa, delle sanzioni di cui all’art. 123 cod. proc. amm.
Deduceva censure così sinteticamente riassumibili:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 87 e 88 dlgs n. 163/2006 e degli artt. 9, 10 e 121 d.p.r. n. 207/2010; violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. a) e b) legge n. 241/1990 e dell’art. 10 dlgs n. 163/2006; incompetenza; eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità  e ingiustizia manifesta; sviamento di potere; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.: la ratio del sub-procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte non sarebbe la ricerca di specifiche e singole eventuali inesattezze dell’offerta, bensì quella di valutare se l’offerta nel suo complesso dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell’appalto; pertanto, la finalità  della verifica dell’anomalia dell’offerta sarebbe quella di evitare che offerte troppo basse espongano l’Amministrazione al rischio della esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore a quella richiesta; detto accertamento dovrebbe essere condotto unicamente dal responsabile del procedimento (RUP); il RUP, oltre ad avvalersi degli uffici tecnici della stazione appaltante o della stessa Commissione di gara, potrebbe richiedere la nomina di una specifica Commissione in genere formata da personale interno alla stazione appaltante ovvero, in caso di carenza o assenza di specifiche competenze tecniche attestate dal responsabile del procedimento, istituita ai sensi dell’art. 84, comma 8 dlgs n. 163/2006 attraverso la nomina di componenti scelti tra i candidati proposti dagli ordini professionali; nel caso di specie sarebbero integrati gli estremi del vizio di incompetenza; invero, in base alle disposizioni di legge e di regolamento il dominus della procedura di verifica sarebbe solo il RUP; nell’ambito di tale procedimento di verifica il RUP sarebbe tenuto a predisporre una dettagliata relazione delle operazioni compiute, nonchè una proposta da sottoporre al soggetto che presiede la gara (il quale poi in seduta pubblica dichiara l’anomalia dell’offerta risultata non congrua); conseguentemente, la verifica dell’anomalia non può essere delegata a soggetti diversi dal RUP; nel caso di specie sarebbe evidente come la verifica di anomalia non sia stata operata dal RUP (unico soggetto a ciò legittimato); dalla lettura del censurato verbale n. 2/2013 emergerebbe in modo chiaro come il RUP non abbia proceduto alla verifica delle giustificazioni fornite dai concorrenti;
2) in subordine, violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 87 e 88 dlgs n. 163/2006 e dell’art. 121 d.p.r. n. 207/2010; violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 1 bis, 1 ter e 2 legge n. 241/1990; eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità  e ingiustizia manifesta; sviamento di potere; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; violazione del principio della continuità  della gara; violazione e falsa applicazione della determinazione n. 6 dell’8.7.2009 dell’Autorità  per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e dell’art. 3 legge n. 241/1990; palese difetto di motivazione; erroneità  dei presupposti di fatto e incoerenza dell’iter valutativo e dei relativi esiti; difetto dei criteri di logicità , congruità  e ragionevolezza: il Nucleo Tecnico di Valutazione non avrebbe rassegnato al Direttore Acquisti e Contratti – RUP alcuna valutazione di offerta non congrua e quindi inaffidabile con riferimento alla proposta formulata dalla società  ricorrente; avrebbe anzi evidenziato la insussistenza di elementi adeguati a sciogliere il dubbio in ordine all’anomalia dell’offerta; inoltre, le considerazioni del Tecnico incaricato (ing. Mecca) non deporrebbero a favore della inaffidabilità  dell’offerta della ricorrente (“non si evince che l’impresa possa conseguire economie ulteriori rispetto al prezzo offerto inizialmente”); pertanto, la Commissione di gara avrebbe posto a fondamento della decisione di esclusione della ditta istante due atti non sintomatici della inaffidabilità  dell’offerta; al fine di valutare l’anomalia dell’offerta la stessa andrebbe considerata nel suo insieme e quindi la verifica dovrebbe essere globale; nel caso di specie mancherebbe del tutto il giudizio di inaffidabilità  dell’offerta di Florio s.r.l., tale non essendo la apodittica formula “non sostenibilità  economica dell’intervento al prezzo offerto”; dagli atti impugnati non risulterebbe affatto la trasparenza della scelta dell’Amministrazione; AQP non avrebbe preso specificamente in considerazione le giustificazioni fornite da Florio s.r.l. ed esposto chiaramente le ragioni in base alle quali le stesse sono state ritenute insoddisfacenti; peraltro, non sarebbe stato operato alcun cenno in ordine alla economicità  dell’offerta; viceversa, il tecnico di parte nella relazione del 16.12.2013 avrebbe chiaramente dimostrato l’economicità  e la congruità  dell’offerta di Florio s.r.l. sulla base di elementi oggettivi; inoltre, il procedimento di verifica dell’anomalia si sarebbe concluso a distanza di ben tredici mesi dall’avvio; nonostante le giustificazioni adeguate e puntuali fornite da Florio s.r.l., veniva nominato l’ing. Mecca, il quale non solo avrebbe raccolto tutta la documentazione necessaria, ma avrebbe anche ritenuto congrua e adeguata l’offerta economica di Florio s.r.l.; conseguentemente, l’offerta di Florio s.r.l. troverebbe rispondenza nella realtà  di mercato ed aziendale;
3) violazione e falsa applicazione del principio di immodificabilità  dell’offerta nonchè dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per erroneità  dei presupposti di fatto; difetto di istruttoria; incoerenza dell’iter valutativo e dei relativi esiti: nel corso del colloquio orale del 13.2.2013 il rappresentante di Florio s.r.l. avrebbe dimostrato la congruità  della propria offerta; dal verbale della seduta del 13.2.2013 si desumerebbe come l’offerta della società  interessata sia rimasta immodificata in quanto la stessa ditta sarebbe incorsa in un mero errore materiale.
Con ricorso per motivi aggiunti la istante Florio Floriano impugnava l’aggiudicazione provvisoria e definitiva in favore della controinteressata ATI Impresa Del Fiume s.p.a. – SCEAP s.r.l., deducendo ulteriori ragioni di illegittimità  anche avverso gli atti originariamente contestati con il ricorso introduttivo:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 87 e 88 dlgs n. 163/2006 e dell’art. 121 d.p.r. n. 207/2010; eccesso di potere per illogicità  ed irragionevolezza; ingiustizia manifesta; eccesso di potere; travisamento dei fatti; violazione e falsa applicazione degli artt. 54, 97 e 98 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/1990; palese difetto di motivazione; erroneità  e falsità  dei presupposti di fatto; incoerenza dell’iter valutativo e dei relativi esiti; difetto dei criteri di logicità , congruità  e ragionevolezza; eccesso di potere per falsità  dei presupposti di fatto e di diritto; erroneità  manifesta; violazione del giusto procedimento; violazione dei principi generali dell’attività  amministrativa ex lege n. 241/1990; violazione dei principi ex art. 2 dlgs n. 163/2006; arbitrio; abuso di potere: la valutazione del NTV del 14.2.2013 concludeva nel senso della incongruità  dell’offerta della ricorrente; la successiva valutazione espressa in data 26.3.2013 dal NTV (recepita nel gravato verbale n. 2/2013) poneva viceversa dei dubbi in ordine all’anomalia dell’offerta della società  ricorrente e comunque evidenziava di non essere in possesso di elementi adeguati a sciogliere detti dubbi; pertanto, proprio in conseguenza delle perplessità  sorte, l’Amministratore Unico di AQP ricorreva con nota del 14.5.2013 alla figura del tecnico ing. Guglielmo Mecca; in ogni caso le conclusioni (secondo la prospettazione di parte ricorrente a sè favorevoli) cui giungeva l’ing. Mecca nel parere del 9.7.2013 sarebbero state alterate dal gravato verbale n. 2/2013; il parere del NTV del 26.3.2013 e le conclusioni dell’ing. Mecca del 9.7.2013 deporrebbero in senso diametralmente opposto rispetto alla inaffidabilità  dell’offerta; la Commissione giudicatrice nel corpo del verbale n. 2/2013 avrebbe trascritto artatamente stralci incompleti della relazione dell’ing. Mecca, pervenendo alla esclusione dell’offerta di Florio s.r.l.; da una semplice lettura della relazione dell’ing. Mecca del 9.7.2013 emergerebbe la congruità  della offerta della società ; il censurato verbale n. 2/2013 ometterebbe alcune parti della relazione dell’ing. Mecca; se la Commissione avesse utilizzato il parere dell’ing. Mecca nella sua interezza non sarebbe mai giunta alla conclusione della incongruità  dell’offerta; conseguentemente, il verbale n. 2/2013 sarebbe illegittimo poichè riporterebbe arbitrariamente conclusioni della relazione dell’ing. Mecca non rispondenti al vero.
Infine, la ricorrente chiede ammettersi verificazione o CTU al fine di accertare l’anomalia della propria offerta.
Si costituivano Acquedotto Pugliese s.p.a. e la controinteressata A.T.I. Impresa Del Fiume s.p.a. – S.C.E.A.P. s.r.l., resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, sia infondato.
Quanto alla doglianza sub 1) dell’atto introduttivo, deve evidenziarsi che con nota prot. n. 0117296 del 10.10.2012 AQP si è legittimamente (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2011, n. 6531; Cons. Stato, Ad. Plen., 29 novembre 2012, n. 36) avvalsa della possibilità  di nominare un Nucleo Tecnico di Valutazione per l’esame delle giustificazioni prodotte nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte, in conformità  al combinato disposto di cui all’art. 88, comma 1 bis dlgs n. 163/2006 (“La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità  dell’offerta, richiede per iscritto all’offerente le precisazioni ritenute pertinenti.”), all’art. 121, comma 4 d.p.r. n. 207/2010 (“Il responsabile del procedimento, oltre ad avvalersi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante o della stessa commissione di gara, ove costituita, qualora lo ritenga necessario può richiedere la nomina della specifica commissione prevista dall’articolo 88, comma 1-bis, del codice.”) ed al capo 3 – lett. a3) – pag. 16 del bando (che a sua volta richiama espressamente la previsione del citato art. 88, comma 1 bis dlgs n. 163/2006).
Anche la censura sub 2) del ricorso introduttivo (sostanzialmente riprodotto nella doglianza di cui al ricorso per motivi aggiunti) non può trovare accoglimento.
Invero, diversamente da quanto rimarcato da parte ricorrente, le conclusioni cui giungono il Nucleo Tecnico di Valutazione nell’ultimo parere del 26.3.2013 e l’ing. Mecca nel parere del 9.7.2013 non sono favorevoli alla posizione della società  istante nel senso dell’affidabilità  della relativa offerta.
Nel primo parere del Nucleo Tecnico di Valutazione del 14.2.2013 (cfr. pag. 5) l’offerta della società  Florio Floriano & Figli s.r.l. viene valutata nel suo complesso “incongrua”.
Dal secondo parere del NTV del 26.3.2013 (cfr. pag. 3) emerge l’insussistenza di elementi adeguati a sciogliere il dubbio circa l’anomalia dell’offerta della ricorrente.
L’ing. Mecca (tecnico incaricato da AQP con nota del 14.5.2013 in servizio presso la Direzione Servizi Tecnici – Servizi Territoriali – Macro Area Territoriale Avellino – Foggia) conclude il proprio parere del 9.7.2013 (cfr. pag. 7), evidenziando che: “¦ le economie che l’impresa Florio Floriano e Figli s.r.l. conseguirebbe a seguito della propria organizzazione aziendale risultano essere pari a € 264.397,06 contro le economie dichiarate dalla stessa, pari a € 334.621,53, riportate nell’elaborato Chiarimenti integrativi del 16.02.2013”.
In particolare, per quanto riguarda la voce n. 32 (Conferimento a discarica di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi: materiale proveniente dagli scavi, dalle demolizioni e dalle rimozioni compresi eventuali reflui urbani) e la voce n. 33 (Conferimento a discarica autorizzata di miscele bituminose, asfalti, pezzi di asfalti e materiale fresato), il tecnico incaricato evidenzia (cfr. pagg. 6 e ss. della relazione) l’impossibilità  di comprendere come siano stati ottenuti determinati valori che il tecnico stesso ha proceduto a calcolare autonomamente, l’esistenza di discrasie tra i dati indicati dall’impresa e quelli reali ed, in conclusione, l’impossibilità  di ottenere le economie di spesa dichiarate dalla ricorrente.
Peraltro, va in linea generale sottolineato che le valutazioni complessivamente espresse dalla stazione appaltante in ordine alla anomalia dell’offerta presentata dalla società  ricorrente (cfr. i menzionati pareri del NTV ed il parere dell’ing. Mecca del 9.7.2013 richiamati nel contestato verbale n. 3 del 3.12.2013) costituiscono espressione di ampia discrezionalità  tecnica non sindacabile in sede giurisdizionale, non risultando inficiate da vizi macroscopici (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 dicembre 2013, n. 5781; Cons. Stato, Ad. Plen., 29 novembre 2012, n. 36).
Recentemente Cons. Stato, Sez. V, 5 settembre 2014, n. 4516 ha affermato:
«¦ c) il giudizio di anomalia o di incongruità  dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità  tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità  o di erroneità  fattuale che rendano palese l’inattendibilità  complessiva dell’offerta (Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 2012, n. 3737; 22 febbraio 2011, n. 1090; 8 luglio 2008, n. 3406; 29 gennaio 2009, n. 497);
d) il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della pubblica amministrazione sotto il profilo della logicità , ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità  dell’offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un’inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2013, n. 974; 19 novembre 2012, n. 5846; 23 luglio 2012, n. 4206; 11 maggio 2012, n. 2732);
e) anche l’esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della non anomalia della propria offerta rientra nella discrezionalità  tecnica dell’amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità , quali gravi ed evidente errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità  può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l’impossibilità  di sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione (Cons. Stato, sez. V, 6 giugno 2012, n. 3340; 29 febbraio 2012, n. 1183); ¦».
Nello specifico, ritiene questo Collegio che già  il parere del NTV del 14.2.2013 ha ampiamente dimostrato (con motivazione – in forza delle argomentazioni manifestate in precedenza – non sindacabile) l’inesistenza di una quota di utile in capo alla società  esclusa e l’incongruenza tra i preventivi prodotti dalla società  Florio Floriano e l’analisi dei prezzi determinanti l’offerta.
Rispetto alle suddette conclusioni la società  in sede di contraddittorio procedimentale non è stata in grado di dedurre adeguatamente, come evidenziato nel successivo parere del NTV del 26.3.2013.
Peraltro, un utile pari a zero ovvero un’offerta in perdita (fattispecie ricorrente nel caso di specie) rendono ex sè inattendibile l’offerta economica, come di recente evidenziato da Cons. Stato, Sez. V, 17 luglio 2014 n. 3805.
Inoltre, la stessa decisione del Consiglio di Stato n. 3805/2014 ha affermato un principio ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa:
«¦ il giudizio di verifica della congruità  delle offerte ha natura globale e sintetica abbracciando l’offerta nel suo insieme, esso pertanto non ha ad oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze essendo finalizzato ad accertare se l’offerta sia seria e attendibile nel suo complesso restando irrilevanti, sotto tale angolazione, singole voci di scostamento da parametri ordinari ¦».
Nella fattispecie in esame le valutazioni espresse dal NTV nei pareri del 14.2.2013 e del 26.3.2013, dal tecnico incaricato con relazione del 9.7.2013 ed, infine, dalla Commissione di gara con il verbale n. 2 del 3.12.2013 (che fa proprie le conclusioni cui pervengono il NTV ed il tecnico ing. Mecca) appaiono a questo Collegio costituire idoneo (e quindi non sindacabile) giudizio globale e sintetico in ordine alla non congruità  dell’offerta della ditta Florio (con particolare riferimento all’inesistenza di una quota di utile in capo alla società  esclusa ed all’incongruenza tra i preventivi prodotti dalla società  e l’analisi dei prezzi determinanti l’offerta), giudizio pertanto in linea con le coordinate giurisprudenziali in precedenza esaminate.
Infine, quanto alla contestazione relativa alla eccessiva durata del procedimento di verifica di anomalia (contenuta nel punto sub 2 del ricorso introduttivo), ritiene questo Giudice di aderire al principio di diritto di cui a Cons. Stato, Sez. IV, 22 novembre 2013, n. 5542, così giungendo alla conclusione della reiezione della relativa doglianza:
“Nelle gare pubbliche di appalto, il principio di concentrazione e continuità  delle operazioni di gara è applicabile anche alla fase della verifica di anomalia, disciplinata dall’art. 88, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, atteso che anche detta fase può condurre ad una dilatazione della tempistica di espletamento delle operazioni di gara, senza che tale evento possa comportare illegittimità  della procedura.”.
Da ultimo, il positivo apprezzamento delle doglianze relative alla asserita falsità  di documenti (cfr. pag. 6 del ricorso per motivi aggiunti) necessita della vittoriosa proposizione di apposita querela di falso dinanzi al giudice ordinario.
Relativamente al terzo motivo del ricorso introduttivo, lo stesso va disatteso, in mancanza di alcun interesse concreto ed attuale (e quindi giuridicamente apprezzabile ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ.) di parte ricorrente sul punto, posto che anche ove fosse comprovato l’errore materiale in cui sarebbe incorsa la stazione appaltante rimane del tutto indimostrato (da parte della società  attrice su cui gravava il relativo onere probatorio ex art. 64, comma 1 cod. proc. amm.) il vantaggio che la ditta conseguirebbe in ipotesi di accoglimento di detto motivo di gravame.
Stante l’esito finale del presente giudizio, non risulta necessaria ai fini della decisione l’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio ovvero della verificazione richiesta dalla impresa istante nei motivi aggiunti al fine dell’accertamento dell’anomalia dell’offerta.
Infatti, come sottolineato da Cons. Stato, Sez. V, 23 giugno 2011, n. 3807, “Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni compiute dalla stazione appaltante in sede di riscontro delle anomalie delle offerte presentate, con conseguente possibilità  per lo stesso di disporre una verificazione ovvero una consulenza tecnica d’ufficio, può essere esercitato solo ove dette valutazioni, costituenti espressione di un ampio potere tecnico-discrezionale, siano palesemente illogiche, irrazionali o fondate su insufficiente motivazione o su errori di fatto.”.
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio non sono state riscontrate – per quanto in precedenza detto – valutazioni palesemente illogiche, irrazionali o fondate su insufficiente motivazione o su errori di fatto. Ne consegue che non è possibile disporre una verificazione ovvero una consulenza tecnica d’ufficio.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione sia del ricorso introduttivo, sia del ricorso per motivi aggiunti.
Essendo stata riscontrata la legittimità  dei provvedimenti censurati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria (sia in forma specifica, sia per equivalente) azionata dalla società  Florio Floriano.
Quanto alla domanda di condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno da ritardo nella conclusione del sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, la stessa deve essere respinta in quanto del tutto sfornita di supporto probatorio.
Parimenti va disattesa la domanda di applicazione delle sanzioni alternative di cui all’art. 123 cod. proc. amm.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Condanna la ricorrente principale Florio Floriano & Figli s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore di Acquedotto Pugliese s.p.a., liquidate in complessivi € 4.000,00, oltre accessori come per legge.
Condanna la ricorrente principale Florio Florio Floriano & Figli s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore della controinteressata A.T.I. Impresa Del Fiume s.p.a. – S.C.E.A.P. s.r.l., liquidate in complessivi € 4.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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