1. Enti e organi della p.A. – Affidamento appalto per attività  di supporto tecnico-informatico allo svolgimento del servizio riscossione entrate comunali – Competenza del Consiglio comunale – Non sussiste


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Provvedimento amministrativo sorretto da più ragioni giustificatrici – Fondatezza di una di esse – Rigetto del ricorso con declaratoria di assorbimento delle rimanenti censure

1. Non rientra tra le competenze attribuite dall’art. 42 TUEL al Consiglio comunale l’adozione di una deliberazione avente ad oggetto il semplice affidamento di un appalto relativo all’attività  di supporto tecnico-informatico allo svolgimento del servizio di riscossione delle entrate comunali. Detta deliberazione, infatti, non ha ad oggetto nè l’organizzazione dei pubblici servizi (lett. e dell’art. 42, comma 2 TUEL), nè spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi (lett. i dell’art. 42, comma 2 TUEL): ne discende che la stessa può essere legittimamente adottata dalla Giunta comunale.


2. Per la conservazione del provvedimento amministrativo sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome e non contraddittorie, è sufficiente che sia fondata anche una sola di esse; pertanto, nel giudizio promosso contro un siffatto provvedimento, il giudice, ove ritenga infondate le censure dedotte avverso una delle autonome ragioni poste alla base dell’atto impugnato, idonea, di per sè, a sorreggere la legittimità  del provvedimento impugnato, ha la potestà  di respingere il ricorso su tale base, con declaratoria di “assorbimento” delle censure dedotte contro altro capo del provvedimento, indipendentemente dall’ordine in cui le censure sono articolate dall’interessato nel ricorso, in quanto la conservazione dell’atto (indipendentemente dalla eventuale invalidità  di taluna delle autonome argomentazioni che lo sorreggono) fa venir meno l’interesse del ricorrente all’esame dei motivi dedotti contro tali ulteriori argomentazioni.

N. 01213/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00920/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 920 del 2014, proposto da:
Comitato Promotore del Referendum Cittadino del Comune di Gioia del Colle, Gisotti Francesco, Mancino Pierluigi, Mastrovito Vito e Paradiso Domenico Amedeo, rappresentati e difesi dagli avv.ti Luigi Paccione e Alice Paccione, con domicilio eletto in Bari, via Quintino Sella, 120;

contro
Comune di Gioia del Colle, rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio eletto in Bari, via Piccinni, 150;
Commissione per l’Ammissibilità  Referendum del Comune di Gioia del Colle;

nei confronti di
Ce.R.In. s.r.l.;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento della Commissione per ammissibilità  Referendum del Comune di Gioia del Colle del 7.5.2014, comunicato con nota prot. n. 13220 dell’8.5.2014;
– di ogni ulteriore atto presupposto e/o connesso, ancorchè ignoto, in quanto lesivo ed in particolare di tutti i verbali delle riunioni della detta Commissione;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gioia del Colle;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 per le parti i difensori avv.ti Luigi Paccione, Alice Paccione e Gennaro Rocco Notarnicola;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
Con istanza depositata in data 6.2.2013 gli odierni ricorrenti chiedevano al Sindaco del Comune di Gioia del Colle l’indizione, ai sensi dell’art. 67 dello Statuto e dell’art. 3 del regolamento comunale, di un referendum popolare abrogativo della deliberazione giuntale n. 89 del 25.10.2012.
Con il gravato provvedimento del 7.5.2014 adottato dalla Commissione per l’ammissibilità  del referendum del Comune di Gioia del Colle veniva esclusa l’ammissibilità  della richiesta di referendum.
Il Comitato Promotore del Referendum Cittadino del Comune di Gioia del Colle ed i cittadini elettori, in epigrafe indicati, componenti del predetto Comitato impugnavano il citato provvedimento.
Deducevano censure così sinteticamente riassumibili:
1) illegittimità  del provvedimento impugnato con riferimento alla ritenuta insussistenza del primo presupposto di ammissibilità  del quesito referendario (atto deliberativo di competenza del Consiglio comunale);
2) illegittimità  del provvedimento impugnato con riferimento alla ritenuta insussistenza del secondo presupposto di ammissibilità  del quesito referendario (quesito referendario rispettoso dei principi di coerenza logica e dei limiti imposti dall’ordinamento).
Si costituiva l’Amministrazione comunale, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Preliminarmente, va evidenziato che l’art. 67, comma 6 dello Statuto comunale così dispone:
«Il referendum può essere richiesto su argomenti inerenti a problemi della città  di competenza del Consiglio comunale, esclusi: … e) i provvedimenti concernenti l’applicazione dei tributi e delle tariffe, nonchè il complesso delle delibere di bilancio ¦».
In forza dell’art. 1, comma 2 del Regolamento per la disciplina del referendum:
«Il quesito referendario:
a) deve riguardare materie di competenza del Consiglio comunale che riguardino la vita amministrativa dei cittadini della comunità  …;
b) deve essere chiaro ed univoco e rispettare i principi di coerenza logica e i limiti imposti dall’ordinamento;
c) non può riguardare: … – i provvedimenti concernenti l’applicazione dei tributi e delle tariffe, nonchè il complesso delle delibere di bilancio ¦».
Il contestato provvedimento da un lato esclude ai sensi delle citate disposizioni locali l’ammissibilità  del quesito referendario in considerazione della provenienza non consiliare (bensì giuntale) della deliberazione oggetto del quesito stesso (la n. 89/2012), dall’altro lato sottolinea il carattere non ragionevole della iniziativa referendaria (quesito referendario non rispettoso dei principi di coerenza logica e dei limiti imposti dall’ordinamento).
L’impostazione difensiva del Comitato istante è finalizzata a dimostrare la circostanza della doverosità  della adozione, da parte del Consiglio comunale, della deliberazione de qua, rientrando la materia trattata nelle relative competenze ex art. 42, comma 2, lett. e) ed i) TUEL con consequenziale assoggettabilità  a referendum secondo le menzionate previsioni normative locali.
Ciò premesso, non appare condivisibile la prospettazione di parte ricorrente secondo cui la deliberazione giuntale n. 89/2012 sarebbe viziata da incompetenza alla stregua del citato art. 42 dlgs n. 267/2000.
Invero, ai sensi del comma 2 dell’art. 42 dlgs n. 26/2000 (in tema di “Attribuzioni dei consigli”):
«Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società  di capitali, affidamento di attività  o servizi mediante convenzione;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; ¦».
La deliberazione della Giunta n. 89/2012 (la cui rubrica è: “Potenziamento servizio entrate comunali. Atto d’indirizzo”) ha ad oggetto semplicemente l’affidamento dell’appalto relativo all’attività  di supporto tecnico – informatico allo svolgimento del servizio di riscossione, restando la titolarità  del potere di accertamento e di riscossione delle predette entrate di esclusiva competenza comunale, come del resto emerge dalla relazione prot. n. 5357 del 12.2.2014 del Responsabile comunale del Servizio.
Peraltro, si tratta di una deliberazione giuntale costituente mera esecuzione dell’atto di indirizzo vero e proprio adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 17 del 10.4.2001.
La deliberazione consiliare n. 17/2001 (relativa alla “Gestione della riscossione dei tributi comunali. Determinazioni”) dava, infatti, mandato “¦ agli organi e ai soggetti individuati nel Regolamento della Entrata a predisporre le procedure operative necessarie per l’organizzazione delle attività  di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni, previo atto di indirizzo della Giunta municipale in caso di proposta di eventuale affidamento a terzi, per quanto attiene alle attività  di supporto tecnico – informatico nei limiti della compatibilità  ai costi stimati di cui sopra”.
Rispetto alla deliberazione consiliare n. 17/2001 l’atto giuntale n. 89/2012 si pone come mero atto di esecuzione e quindi espressione tipica dei poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo conferiti alla Giunta comunale in linea con la previsione di cui al combinato disposto degli artt. 48 e 107 TUEL.
Peraltro, detta deliberazione giuntale n. 89/2012 non incide in nulla sulla “vita amministrativa dei cittadini della comunità “, presupposto ulteriore richiesto dall’art. 1 del regolamento comunale perchè i provvedimenti di competenza consiliare possano essere sottoposti a quesito referendario.
Infatti, i cittadini non sono minimamente attinti da tale provvedimento che incide esclusivamente su aspetti tecnico – gestionali di funzionamento degli uffici comunali (concernendo l’affidamento del servizio di supporto informatico a questi ultimi), nei limiti di quanto già  previsto in via generale dal Consiglio comunale con la precedente deliberazione n. 17/2001.
In conclusione, si può affermare che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, la deliberazione giuntale n. 89/2012 costituisca un atto non rientrante ai sensi dell’art. 42 dlgs n. 267/2000 nella competenza del Consiglio comunale, avendo – come visto – semplicemente ad oggetto una procedura di gara.
Detta deliberazione – in forza di quanto sottolineato in precedenza – non ha, infatti, ad oggetto nè l’organizzazione dei pubblici servizi (lett. e dell’art. 42, comma 2 TUEL), nè spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi (lett. i dell’art. 42, comma 2 TUEL); ne discende che la stessa è stata legittimamente adottata dalla Giunta comunale.
Ne consegue che in forza dell’art. 1, comma 2 del regolamento e dell’art. 67 dello Statuto è esclusa la sottoponibilità  a quesito referendario di detta deliberazione giuntale, essendo – come visto – ammesso il referendum unicamente per le deliberazioni consiliari che riguardino la vita amministrativa dei cittadini della comunità , fattispecie evidentemente non ricorrente nel caso di specie.
Peraltro, viene in rilievo nella fattispecie in esame una deliberazione (la n. 89/2012) riguardante in senso lato l’applicazione dei tributi locali, materia per la quale è comunque preclusa dalle citate disposizioni locali (regolamentare e statutaria) la sottoponibilità  a quesito referendario.
Ciò premesso in linea generale in ordine alla legittimità  della ragione “ostativa” alla ammissibilità  del quesito referendario (posta a fondamento del gravato provvedimento del 7.5.2014 e relativa alla ritenuta insussistenza del primo presupposto: i.e. atto deliberativo di competenza del Consiglio comunale), nel caso di specie può trovare applicazione il principio – ormai costante nella giurisprudenza amministrativa – secondo cui: “In via generale, è sufficiente per la conservazione del provvedimento amministrativo sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome e non contraddittorie, che sia fondata anche una sola di esse; pertanto, nel giudizio promosso contro un siffatto provvedimento, il giudice, ove ritenga infondate le censure dedotte avverso una delle autonome ragioni poste alla base dell’atto impugnato, idonea, di per sè, a sorreggere la legittimità  del provvedimento impugnato, ha la potestà  di respingere il ricorso su tale base, con declaratoria di “assorbimento” delle censure dedotte contro altro capo del provvedimento, indipendentemente dall’ordine in cui le censure sono articolate dall’interessato nel ricorso, in quanto la conservazione dell’atto (indipendentemente dalla eventuale invalidità  di taluna delle autonome argomentazioni che lo sorreggono) fa venir meno l’interesse del ricorrente all’esame dei motivi dedotti contro tali ulteriori argomentazioni.” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 giugno 2005, n. 3052).
In tal senso si è di recente pronunciato Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2543: “Ove l’atto impugnato (provvedimento o sentenza) sia legittimamente fondato su una ragione di per sè sufficiente a sorreggerlo, diventano irrilevanti, per difetto di interesse, le ulteriori censure dedotte dal ricorrente avverso le altre ragioni opposte dall’autorità  emanante a rigetto della sua istanza.”.
Nella presente fattispecie è sufficiente, per la conservazione del contestato provvedimento (sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome e non contraddittorie: a) provenienza “giuntale” della deliberazione oggetto del quesito referendario; b) irragionevolezza del quesito referendario asseritamente non rispettoso dei principi di coerenza logica e dei limiti imposti dall’ordinamento), la legittimità  di un’unica ragione di rigetto dettagliatamente indicata e non sindacabile – per le ragioni esposte – in questa sede (in particolare, quella di cui al punto a).
Ne consegue che la correttezza della valutazione operata dalla Commissione con riferimento al punto sub a) di per sè sola vale a fondare la legittimità  del gravato provvedimento, con consequenziale “assorbimento” delle altre censure dedotte.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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