1. Ambiente ed ecologia – Valutazione di impatto ambientale – Comitato tecnico regionale – Deliberazioni – Quorum 


2. Ambiente ed ecologia – Valutazione di impatto ambientale – Procedimento amministrativo – Istruttoria – Conferenza di servizi – Pareri 


3. Ambiente ed ecologia – Valutazione di impatto ambientale – Discrezionalità  amministrativa – Sindacato del giudice amministrativo

1. L’art. 6 del regolamento della Regione Puglia n. 10/2011 dispone che le sedute plenarie del comitato regionale per la valutazione d’impatto ambientale sono valide in presenza della maggioranza dei componenti in carica e che i pareri resi vengono legittimamente adottati a maggioranza dei componenti presenti aventi diritto di voto. Ne consegue, pertanto, che, ai fini della validità  degli atti del comitato, non è necessario che alla loro adozione partecipino tutti i suoi componenti o quelli in possesso di taluni specifici titoli di qualificazione e professionali, essendo sufficiente il quorum strutturale e funzionale della maggioranza. 


2. Nell’ambito dell’istruttoria per l’emanazione della VIA possono correttamente richiedersi pareri preliminari che, seppur destinati ad essere sostituiti dalla decisione successivamente assunta in sede di VIA, possono integrare e corroborare l’elaborazione amministrativa necessaria all’adozione di una decisione ambientale talvolta assai complessa, con plurimi interessi pubblici e privati coinvolti. 


3. L’Amministrazione, nel rendere il giudizio di valutazione ambientale, esercita un’amplissima discrezionalità  che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità  amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti:  Conseguentemente, il sindacato sulla motivazione deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità  della valutazione degli elementi di fatto acquisiti.

N. 01226/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01004/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1004 del 2013, proposto da: 
Edp Renewables S.r.l. (già  Energia in Natura S.r.l.), rappresentata e difesa dagli avv. Mario Bucello, Simona Viola e Giuseppe Macchione, con domicilio eletto presso Giuseppe Macchione, in Bari, via F. Crispi, n. 6; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto presso Tiziana T. Colelli, in Bari, Avvocatura della Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro, nn. 31-331;
Comune di Lucera, rappresentato e difeso dall’avv. Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto presso Ignazio Lagrotta, in Bari, via Prospero Petroni, n. 15; 

per l’annullamento
della Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Programmazione e Politiche Energetiche, VIA e VAS della Regione Puglia – Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l’Attuazione di Opere Pubbliche – Servizio Ecologia n. 71 del 18 marzo 2013, notificata in data 13 maggio 2013, avente ad oggetto “L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii. D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – Riesame in esecuzione dell’ordinanza TAR Puglia, Bari, n. 378 del 21.4.2011”;
di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso con quelli sopra indicati.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Comune di Lucera;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Simona Viola; Ignazio Lagrotta e Tiziana T. Colelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data in data 25.7.2013, Edp Renewables S.r.l. (già  Energia in Natura S.r.l.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, instava per l’annullamento dei provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponeva, in particolare, la ricorrente di operare da diversi anni nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Rappresentava, ai fini di ricostruzione del quadro procedurale posto a base della presente controversia, che, in data 28.11.2006, la Energia in Natura S.r.l. aveva presentato al competente Assessorato Regionale istanza di verifica di assoggettabilità  a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di un progetto di impianto eolico da realizzarsi nel Comune di Lucera, in località  “Coppe Montedoro”.
In data 22.10.2007, il Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia adottava la determinazione n. 516, con cui riteneva necessario sottoporre il detto progetto a V.I.A..
Nell’aprile 2010, Edp Renewables S.r.l. comunicava all’Amministrazione procedente di aver acquisito da Energia in Natura S.r.l. il ramo di azienda relativo alla costruzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di essere, pertanto, subentrata in tutti i relativi rapporti in essere.
In data 5.11.2010, il Dirigente dell’Ufficio V.I.A./V.A.S. della Regione Puglia – Area Politiche per l’Ambiente, le reti e la qualità  urbana – Servizio Ecologia comunicava la determina n. 464 del 18.10.2010, con cui esprimeva parere favorevole di compatibilità  ambientale soltanto per 7 aerogeneratori dell’originario progetto, ritenendo i restanti 20 non conformi a quanto prescritto dall’art. 14, comma 4, del Regolamento regionale n. 16/2006.
Impugnato tale provvedimento dinanzi al Tribunale in intestazione con ricorso R.G. n. 18/2011, all’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 20.04.2011, la domanda di tutela cautelare veniva accolta con ordinanza n. 378/2011.
L’ordinanza in questione restava priva di spontanea attuazione.
Promossa l’ottemperanza ex art. 112 c.p.a. sulla menzionata ordinanza, in occasione della udienza in Camera di Consiglio del 21.09.2011, la Regione produceva copia del verbale del 20.09.2011 con cui il Comitato Regionale V.I.A. disponeva di procedere a “nuova istruttoria per il riesame, ai sensi dell’art. 25 comma 3 e 26 comma 4 del d.lgs. 152/2006”.
Edp Renewables S.r.l. impugnava anche tale verbale dinanzi al Tribunale in epigrafe, censurando la scelta dell’Amministrazione di estendere il riesame anche alla parte del provvedimento ambientale relativo ai 7 aerogeneratori assentiti e non fatti oggetto di alcun rilievo, altresì contestando, in tesi, l’illegittimo aggravamento del procedimento così come derivante dalla richiesta di pareri non necessari e comunque non propedeutici alla verifica di compatibilità  ambientale.
Con sentenza n. 376/2012, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, respingeva il ricorso, ravvisando la natura endoprocedimentale degli atti impugnati.
Nelle more, in data 2.10.2012, il Comitato Regionale V.I.A. si riuniva per esprimere il parere di propria competenza, concludendo, all’esito della riunione, per un parere negativo in relazione alla parte di progetto sottoposta a riesame.
La Società  ricorrente faceva pervenire controdeduzioni scritte con nota del 12.11.2012, chiedendo altresì apposita audizione.
In data 12.2.2013, il Comitato Regionale V.I.A. confermava il proprio parere negativo di compatibilità  ambientale.
Avverso tale provvedimento insorge con il ricorso in esame la Edp Renewables S.r.l., sollevando plurimi argomenti di illegittimità , afferenti, in tesi, alla irregolare composizione del Comitato Regionale V.I.A. in occasione della emanazione del citato parere, non sussistendo in esso taluni membri dotati delle specifiche competenze professionali previste dall’art. 28, comma 2, della L.R. n. 11/2001, con particolare riguardo alla mancata presenza di un rappresentante dell’A.R.P.A. Puglia e di un professore universitario con competenze specifiche in materia di paesaggio.
Viene, altresì, lamentata, sempre in tesi di parte ricorrente, la violazione dei principi della L. 241/1990 in materia di efficienza, economicità , efficacia e buon andamento dell’azione amministrativa, la violazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, del Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT) per il Paesaggio della Puglia, approvato con delibera di G.R. n. 1748/2000, oltre che la violazione ed elusione della citata sentenza del T.A.R. Puglia Bari n. 376/2012, in particolare ravvisando nei plurimi pareri richiesti un irragionevole aggravio procedimentale.
Ci si duole, inoltre, della erroneità  dei presupposti e del travisamento dei fatti, con le conseguenti doglianze in punto di istruttoria carente ed erronea, in relazione al corretto inquadramento dell’area interessata dall’inserimento degli aerogeneratori, non ricadente in ambiti tutelati dal P.U.T.T., nè sussistendo nelle vicinanze immobili sottoposti a vincolo architettonico-storico-monumentale.
Si evidenziano, infine, ampie carenze istruttorie in punto di valutazione paesaggistica, in tesi ricadendo gli spazi interessati dall’installazione dei detti aerogeneratori in un’area priva di rilevanza paesaggistica, contrariamente a quanto statuito sul punto dal Comitato Regionale V.I.A., il quale ha considerato la zona come sottoposta e vincolo, censurando in particolare la insufficiente valutazione degli impatti visivi cumulati.
Con controricorso del 7.8.2013, seguito da memoria pervenuta in Segreteria in data 23.8.2013, si costituiva in giudizio il Comune di Lucera, eccependo, preliminarmente ed in rito, l’inammissibilità  del ricorso introduttivo, avendo la ricorrente impugnato, in tesi, un mero atto interno endoprocedimentale.
Nel merito, il Comune resistente supportava le conclusioni del Comitato V.I.A., evidenziando come nel parere prot. n. 25223 del 29.5.2013, reso nell’ambito della procedura in esame e non autonomamente impugnato, veniva confermata la valutazione di incompatibilità  ambientale degli aerogeneratori non assentiti, limitando l’espressione favorevole alla fattibilità  del progetto originario della società  ricorrente ai soli 7 aerogeneratori rimasti, sin dall’inizio del procedimento, immuni da censure, instando, conclusivamente, per la reiezione del ricorso.
Con atto del 23.8.2013, si costituiva altresì in giudizio la Regione Puglia, contestando nel merito i rilievi svolti da parte della società  ricorrente, chiedendo anch’essa la reiezione del ricorso in quanto infondato.
Tanto premesso in fatto, il Collegio ritiene che il ricorso introduttivo sia inammissibile.
A tale esito processuale si giunge in considerazione della mancata impugnazione del parere del Comune di Lucera, prot. n. 25223 del 29.5.2013, reso nell’ambito della procedura in esame.
Infatti, la mancata tempestiva impugnazione del citato parere, di contenuto tecnico sostanzialmente identico alla V.I.A. ritenuta lesiva degli interessi della società  ricorrente, priva di utilità  concreta, nel caso di specie, l’impugnazione così come svolta nel ricorso introduttivo.
Ove diversamente si opinasse, accadrebbe, in concreto, che i rilievi sollevati nel più volte citato ricorso, anche ipoteticamente nel caso in cui fossero accolti con una pronuncia di annullamento, resterebbero privi di una efficace incisione all’interno del procedimento così come svoltosi, in esso permanendo, inoppugnato, il menzionato parere.
Ne consegue la carenza di interesse all’impugnazione così come svolta.
Ad abundantiam, nel merito, le censure svolte dalla società  ricorrente sono infondate.
Quanto agli argomenti di illegittimità , afferenti, in tesi, alla irregolare composizione del Comitato Regionale V.I.A. in occasione della emanazione dell’impugnato parere, per difetto dei requisiti di qualificazione professionale specifica di almeno due dei suoi componenti (carenza di un rappresentante ARPA Puglia e di un professore universitario o esperto laureato da più di dieci anni con competenze specifiche in materia di paesaggio ex art. 28, comma 2, L.R. n. 11/2001), essi appaiono privi di pregio.
Ai fini della sua composizione, il Comitato Regionale di Valutazione Impatto Ambientale è istituito con decreto dell’Assessore Regionale all’ecologia, che ne individua nominativamente i componenti, verificandone i titoli di qualificazione e professionali.
Il Regolamento Regionale che lo disciplina (cfr. R.R. n. 10/2011) dispone che le sedute plenarie dell’organo sono valide in presenza della maggioranza dei componenti in carica, altresì precisandosi che i pareri resi vengono legittimamente adottati a maggioranza dei componenti presenti aventi diritto di voto (cfr. art. 6, comma 1 e 7 R.R. n. 10/2011). Ne consegue, pertanto, che, ai fini della validità  degli atti del Comitato, non è necessario che alla loro adozione partecipino tutti i suoi componenti o quelli in possesso di taluni specifici titoli di qualificazione e professionali, essendo sufficiente il quorum strutturale e funzionale della maggioranza.
Sulla base di tali presupposti, sia pure nel caso in cui i rilievi svolti dal ricorrente in punto di difetto dei requisiti soggettivi corrispondano integralmente al vero – e di ciò non si ha la prova in atti – i pareri adottati sarebbero comunque da considerarsi legittimi in quanto non inficiati da carenze tali da minarne la validità  strutturale intrinseca, come potrebbe accadere ad es. in caso di mancato superamento di prova di resistenza per vizio di costituzione della maggioranza dei componenti dell’organo.
Poichè tale ipotesi non è stata neanche prospettata in sede di allegazione, deve concludersi per la legittimità  del parere emanato dallo specifico punto di vista della corretta composizione dell’organo emanante.
Quanto alla violazione dei principi della L. 241/1990 in materia di efficienza, economicità , efficacia e buon andamento dell’azione amministrativa, alla violazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio della Puglia, approvato con delibera di G.R. n. 1748/2000, oltre che alla violazione ed elusione della citata sentenza del T.A.R. Puglia Bari n. 376/2012, in particolare ravvisandosi, nei plurimi pareri richiesti, un irragionevole aggravio procedimentale, anche tale ulteriore ordine di argomenti non merita accoglimento.
L’acquisizione dei pareri dell’Autorità  di Bacino, della Soprintendenza e del parere di compatibilità  con il PUTT costituisce attività  istruttoria preliminare legittima quando svolta anche in una fase antecedente, come nel caso di specie, alla Conferenza di Servizi finalizzata all’emanazione dell’Autorizzazione Unica.
In altri termini, se è vero che ex art. 26, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006 “Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto.” è altrettanto vero che tale effetto sostitutivo è successivo alla sua emanazione, non preventivo.
Nell’ambito dell’istruttoria per l’emanazione della VIA possono pertanto correttamente richiedersi pareri preliminari, che pur se destinati ad essere sostituiti dalla decisione successivamente assunta in sede di VIA, possono integrare e corroborare l’elaborazione amministrativa necessaria all’adozione di una decisione ambientale talvolta assai complessa, con plurimi interessi pubblici e privati coinvolti, come nel caso di specie.
Di modo che l’avvenuta richiesta di pareri in sede preliminare alla Conferenza di Servizi appare essere il necessario momento istruttorio anteatto all’emanazione di una decisione complessa, piuttosto che un mero aggravio procedimentale.
Conclusivamente, anche i citati argomenti dovranno essere disattesi.
Quanto, poi, ai rilievi di tipo tecnico di cui ai punti 3, 4 e 5 del ricorso introduttivo, essi non colgono nel segno.
L’Amministrazione, nel rendere il giudizio di valutazione ambientale, esercita un’amplissima discrezionalità  che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità  amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti (cfr. tra le tante, Cons. Stato, Sez. quinta, n. 1783, del 27 marzo 2013; Sez. quinta, 22 marzo 2012, n. 1640; Sezione sesta, 13 giugno 2011, n. 3561; Sezione quinta, 17 gennaio 2011, n. 220; Sezione quarta, 5 luglio 2010, n. 4246; Corte giustizia, 25 luglio 2008, c – 142/07).
La natura schiettamente discrezionale della decisione finale risente dunque dei suoi presupposti sia sul versante tecnico che amministrativo, sicchè, pur essendo pacifico (a seguito della storica decisione n. 601 del 9 aprile 1999 della sezione quarta) che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione possa svolgersi attraverso la verifica diretta dell’attendibilità  delle operazioni compiute da quest’ultima sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo, è ugualmente pacifico che il controllo del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali deve essere svolto ab extrinseco, nei limiti della rilevabilità  ictu oculi dei vizi di legittimità  dedotti, essendo diretto ad accertare il ricorrere di seri indici di invalidità  e non alla sostituzione dell’amministrazione (cfr. Cass. Civ., sez. unite, 17 febbraio 2012, nn. 2312 e 2313).
In base al principio di separazione dei poteri sotteso al nostro ordinamento costituzionale, solo l’amministrazione è in grado di apprezzare, in via immediata e diretta, l’interesse pubblico affidato dalla legge alle sue cure. Conseguentemente, il sindacato sulla motivazione delle valutazioni discrezionali deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità  della valutazione degli elementi di fatto acquisiti; non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità  della valutazione stessa; deve tenere distinti i poteri meramente accertativi da quelli valutativi (a più alto tasso di opinabilità ) rimessi all’organo amministrativo, potendo esercitare più penetranti controlli, anche mediante c.t.u. o verificazione, solo avuto riguardo ai primi.
Nel caso di specie, la società  ricorrente contesta con plurimi argomenti di tipo tecnico il parere finale negativo in relazione alla parte di progetto sottoposta a riesame.
Poichè, ad una organica valutazione complessiva, non appaiono sussistere macroscopiche irragionevolezze o illogicità  manifeste nella valutazione tecnica di cui all’impugnato parere, esso resta non utilmente sindacabile nel senso indicato dalla società  ricorrente.
L’Amministrazione resistente risulta, infatti, aver preso in specifica considerazione l’incidenza ambientale globale dell’intervento per il quale si è richiesta autorizzazione, ponendo in essere una adeguata ponderazione comparativa degli interessi in gioco, salvaguardando in modo dialettico la qualità  paesaggistica dei luoghi.
Anche i menzionati argomenti devono, pertanto, essere disattesi.
La spiccata peculiarità  del caso di specie e l’esito in rito del medesimo manifestano la sussistenza dei gravi ed eccezionali motivi di legge funzionali a che si disponga l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 e del 21 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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