Sanità  e farmacie – Bando per assistenza persone non autosufficenti e nuclei familiari – Clausola decurtazione contributo per decesso beneficiario – Finalità  contributo – Illegittimità  

E’ illegittima la clausola di un bando diretto a erogare contributi per l’assistenza a persone non autosufficenti, nel caso in cui preveda, ove deceda il beneficiario, una decurtazione del contributo per 90 giorni; invero, stante la finalità  assistenziale del contributo in favore del nucleo familiare che assicuri cura e impegno continuativi a congiunti in condizioni di gravissima non autosufficenza, tale finalità  deve concretizzarsi anche nell’ipotesi del decesso del congiunto entro o successivamente il termine di 90 giorni dell’avviso pubblico sul B.U.R.P.. 

N. 01173/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01055/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1055 del 2012, proposto da: 
Maurizio Longo, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Luce Greco, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, P.za Massari, 6; 
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Lucrezia Girone, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura della Regione Puglia in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33; Ambito Territoriale N. 1 Ausl Bat/1; 
nei confronti di
Isabella Scarceli; 
per l’annullamento
previa sospensiva
dell’efficacia della A.D. n. 29/2010 della Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, emanata in esecuzione della Del. G.R. n. 1984/2008, pubblicata sul BURP n. 32 del 18 febbraio 2010, del bando di gara, lì dove, alla clausola 4 ha previsto che il contributo <<dovrà  essere interrotto in caso di decesso dell’avente diritto; in tal caso sarà  riconosciuto per il trimestre precedente solo l’importo corrispondente al periodo di permanenza in vita dell’assistito. non sarà  possibile riconoscere il diritto a percepire il contributo economico a persone che, pur attestando il possesso dei requisiti di accesso, siano decedute nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente avviso sul BURP e la scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso di decesso successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande, l’eventuale beneficio potrà  essere riconosciuto solo per il periodo che intercorre tra il 90° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURP e la data del decesso intervenuto>>;
e di ogni atto presupposto o consequenziale, anche se non conosciuto all’odierno ricorrente, con condanna dei resistenti al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente per effetto del bando e degli atti impugnati;
e per l’accertamento del danno del ricorrente a vedersi riconosciuto il contributo denominato “assistenza indiretta personalizzata” per l’intero periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del bando sul BUR Puglia (18 febbraio 2010) fino al decesso del genitore intervenuto il 2 dicembre 2010.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza Pubblica del giorno 26 giugno 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Daniela Lutrino, su delega dell’avv. Maria Luce Greco, e avv. Lucrezia Girone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente, utilmente collocatosi nella graduatoria formulata a seguito dell’avviso pubblico per l’erogazione di misure di sostegno economico per persone non autosufficienti e i loro nuclei familiari, ha impugnato la determinazione dirigenziale approvativa dell’avviso in questione, nella parte in cui dispone l’interruzione dell’erogazione del contributo in caso di decesso dell’avente diritto e, in particolare, laddove dispone che “non sarà  possibile riconoscere il diritto a percepire il contributo economico a persone che, pur attestando il possesso dei requisiti di accesso, siano decedute nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente avviso sul BURP e la scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso di decesso successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande, l’eventuale beneficio potrà  essere riconosciuto solo per il periodo che intercorre tra il 90° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURP e la data del decesso intervenuto”, lamentandone, con un unico motivo di censura, l’irragionevolezza e la disparità  di trattamento.
Il ricorrente infatti, avendo assistito il padre ininterrottamente nel periodo decorrente dalla data di pubblicazione del bando fino al decesso, avvenuto in data 2.12.2010, ovvero quasi 10 mesi dopo la pubblicazione dell’avviso, in base alla previsione impugnata, avrebbe diritto al contributo solo per il periodo intercorrente tra il 91° giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso ed il decesso del padre; nulla per i primi 90 giorni, pur essendo accertata la ricorrenza di tutti i presupposti per la concessione del beneficio (essendosi il ricorrente utilmente collocato in graduatoria) e sebbene sia stata effettivamente erogata l’assistenza al familiare anche per quel frangente temporale.
Costituitasi la Regione Puglia, questa ha chiesto la reiezione del ricorso in quanto infondato.
Alla Camera di Consiglio del 13.09.2012, l’istanza cautelare, presentata incidentalmente dalla parte, è stata respinta sul presupposto della non irragionevolezza della clausola impugnata.
All’Udienza Pubblica del 26.06.2014, la causa è stata introitata per la decisione.
Il ricorso è fondato.
Il Collegio, infatti, in seguito ad approfondito esame del merito, ritiene di pervenire ad una diversa decisione rispetto alla fase cautelare, disattendendo quanto ritenuto, seppure prima facie, in quella sede.
Superato infatti il dubbio di tardività  del ricorso – concretizzandosi la lesione e quindi l’interesse ad agire del ricorrente solo al momento della pubblicazione della graduatoria che lo ha riconosciuto tra i soggetti aventi diritto al contributo assistenziale – il Collegio reputa invero sussistente il vizio di irragionevolezza e disparità  di trattamento, come censurato dalla parte.
Se, come anche affermato dall’Amministrazione, la finalità  del contributo è assistenziale, in favore del nucleo familiare che assicuri cura ed impegno continuativi a congiunti in condizioni di gravissima non autosufficienza, in alternativa al ricovero ospedaliero, non si vede come tale finalità  non possa concretizzarsi anche nell’ipotesi, qui contestata, del decesso del congiunto entro o successivamente il termine di 90 giorni dalla pubblicazione dell’avviso pubblico sul BURP.
Poichè infatti lo stesso avviso prevede che il contributo venga erogato dietro accertamento delle condizioni di gravissima non autosufficienza del potenziale beneficiario e copre retroattivamente, rispetto all’accertamento del diritto al contributo, il periodo che va dalla data di pubblicazione dell’avviso al completamento delle 12 mensilità  (art.4, comma 3), non si vede perchè tale contributo debba essere retroattivamente erogato per un intero anno (12 mensilità ) laddove il decesso non intervenga in tale arco temporale, mentre vada decurtato di 90 giorni per il caso di morte verificatasi successivamente ai 3 mesi dalla pubblicazione del bando.
La ragione addotta dalla Regione circa la necessità  e l’opportunità  di ancorare l’accertamento dei requisiti ad una data certa, individuata nel 90° giorno successivo alla pubblicazione, superando così eventuali ritardi dell’Amministrazione nell’espletamento istruttoria, dovrebbe valere tanto per le ipotesi di decesso intervenuto prima del compimento delle 12 mensilità , quanto per quelle in cui il beneficiario sopravviva oltre le suddette.
Non si vede infatti perchè, trattandosi di riconoscimento retroattivo, debba applicarsi la decurtazione di 90 giorni solo all’ipotesi di decesso intervenuto medio tempore.
Il ricorso va pertanto accolto sotto il profilo dell’illogicità .
La domanda risarcitoria, attesa la assoluta generalità  della formulazione e mancanza di prova che ne determina l’inammissibilità , va comunque disattesa allo stato, in attesa delle future determinazioni dell’Amministrazione a seguito dell’annullamento dell’ impugnato provvedimento.
Le spese seguono la soccombenza, da liquidarsi in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la Regione Puglia alla refusione delle spese processuali che liquida in euro 1500,00 (millecinquecento/00), a favore della parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
Manda all’ufficio competente per provvedere al recupero delle spese in favore dello Stato, ai sensi dell’art.133, DPR n.115/02.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 26 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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