1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Legittimazione e interesse – Destinatario provvedimento impugnato – Sussiste


2. Commercio, industria e turismo – Impiantistica pubblicitaria – Ordinanza di rimozione – Difetto di motivazione – Mancata indicazione della violazione di norme – Illegittimità  – Fattispecie

1. Non sussiste la carenza di legittimazione ed interesse a ricorrere da parte della persona fisica che abbia agito in proprio qualora essa coincida con il rappresentante legale della società  destinataria degli provvedimenti lesivi, avendo, in tal modo egli,  un interesse concreto e meritevole di tutela al loro annullamento.
2. Sussiste il difetto di motivazione laddove nei provvedimenti impugnati non vi sia l’indicazione della violazione della normativa in materia edilizia da cui deriva il carattere abusivo delle opere (nel caso di specie nelle ordinanze di rimozione impugnate non è specificato l’abuso nè le norme in materia edilizia violate, ma prendono solo atto del verbale della polizia municipale e sono riferite genericamente all’assenza di titolo abilitativo).

N. 01153/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00196/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2012, proposto da: 
Michelfranco Terzulli, in proprio e quale legale rappresentante della Comunicando Leader s.r.l., rappresentati e difesi dagli avv.ti Enrico Lubrano e Luigi Azzariti, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, P.za Massari, 6; 

contro
Comune di Manfredonia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Andrea Ardo’, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, P.za Massari, 6; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione
1) dell’ordinanza 15 novembre 2011, prot. n. 44663/2011 (Reg. Ord. n. 82), notificata in data 13 dicembre 2011, con la quale il Settimo Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Manfredonia ha ordinato la rimozione di n. 8 pali pubblicitari;
2) dell’ordinanza 29 novembre 2011, prot. n. 46203/2011 (Reg. Ord. n. 89), notificata in data 13 dicembre 2011, con la quale il Settimo Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Manfredonia ha ordinato la rimozione di n. 9 pali pubblicitari, n. 3 transenne di protezione parapedonale, n. 1 orologio su colonna con spazio pubblicitario;
3) dell’ordinanza 29 novembre 2011, prot. n. 45702/2011 (Reg. Ord. n. 88), notificata in data 13 dicembre 2011, con la quale il Settimo Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Manfredonia ha ordinato la rimozione di n. 15 pali pubblicitari, n. 1 orologio su colonna con spazio pubblicitario, n. 3 transenne di protezione parapedonale;
4) dell’ordinanza 20 dicembre 2011, prot. n. 48976/2011 (Reg. Ord. n. 94) notificata in data 4 gennaio 2012, con la quale il Settimo Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Manfredonia ha ordinato la rimozione di n. 25 pali pubblicitari, n. 4 pensiline fermata BUS, n. 4 orologi su colonna, n. 58 transenne di protezione parapedonale;
5) di ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente, ad essi comunque connessi;
per la condanna
al risarcimento di tutti i danni subiti, con riserva di quantificarli in seguito.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Manfredonia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza Pubblica del giorno 29.05.2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori, avv. Luigi Azzaritio e avv. Luigi Andrea Ardo’;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
La Comunicando Leader s.r.l., in persona del proprio legale rappresentante Michelfranco Terzulli, il quale agisce anche in proprio, ha adito questo Tribunale per l’annullamento di quattro ordinanze, meglio specificate in epigrafe, emesse dal Comune di Manfredonia a fine anno 2011 e recanti l’ordine di rimozione di numerosi cartelloni e impianti pubblicitari, nonchè varie transenne di protezione parapedonale, orologi su colonna con spazi pubblicitari e pensiline fermata bus con spazio pubblicitario, in quanto asseritamente realizzati in assenza di titolo abilitativo.
Tali impianti erano invero stati installati sul territorio comunale a seguito dell’Accordo di Collaborazione stipulato con l’ente locale il 27.11.2007, nel quale si stabiliva espressamente che la Società  I & P, – cui è subentrata l’odierna Comunicando Leader s.r.l. a seguito di cessione di ramo d’azienda – in persona del legale rappresentante sig. Terzulli, avrebbe provveduto all’installazione e gestione della cartellonistica e segnaletica commerciale a sue esclusive cure e spese, quale concessionario in esclusiva per un periodo di 9 anni, ed il cui scopo sociale sarebbe stato realizzato con l’affitto degli spazi pubblicitari così installati.
Avverso le ordinanze impugnate, parte ricorrente lamenta diversi profili di illegittimità : violazione dell’Accordo di Collaborazione stipulato col Comune; violazione della normativa di settore, in relazione all’inapplicabilità  alla cartellonistica e agli impianti pubblicitari della normativa urbanistico – edilizia, assumendo che non sarebbe richiesto alcun titolo autorizzatorio per gli impianti di piccole e medie dimensioni; nonchè violazione degli artt. 3 e 7, l. n. 241/90.
Si costituiva il Comune di Manfredonia, che resisteva alla domanda.
Con Sentenza breve n. 730 dell’1.03.2012, questo Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo spettante alla giurisdizione ordinaria il giudizio concernente la rimozione di impianti pubblicitari.
Tuttavia, con Sentenza n. 3839 del 15.07.2013, il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello proposto dai ricorrenti, annullava la sentenza impugnata, dichiarando la sussistenza della giurisdizione amministrativa e rinviando conseguentemente la causa a codesto TAR per la definizione del giudizio.
Riassunto il processo innanzi a questo Collegio, le parti hanno depositato memorie e repliche in vista della trattazione del merito.
All’Udienza Pubblica del 29.05.2014, fissata a seguito di rinvio d’ufficio per permettere una diversa composizione del Collegio giudicante, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità  sollevate dal Comune resistente.
Con riferimento alla dedotta carenza di legittimazione della società  Comunicando Leader, il Collegio rileva invero come la legittimazione della parte discenda dal fatto stesso di essere la società  destinataria delle ordinanze impugnate.
Tale circostanza non può non legittimarla ad agire nei confronti dei provvedimenti lesivi, avendo la stessa un interesse concreto e meritevole di tutela al loro annullamento.
Con riferimento inoltre alla legittimazione del sig. Terzulli, la circostanza incontrastata di essere questi legittimato al ricorso quale legale rappresentante della società  esime il Collegio dalla verifica della sussistenza di un suo ulteriore ed eventuale interesse ad agire anche in proprio.
Priva di fondamento è infine l’ulteriore eccezione preliminare formulata con riferimento all’intervenuta decadenza della società  ricorrente riguardo all’impugnazione delle ordinanze di rimozione del settembre e ottobre 2011, antecedenti a quelle qui impugnate, nonchè riguardo all’impugnazione del provvedimento di risoluzione contrattuale del 27.05.2010, trattandosi di atti che esulano dall’oggetto del presente gravame, non essendo stati specificamente impugnati.
Il ricorso va pertanto ritenuto ammissibile.
Passando ora all’esame del merito – in disparte ogni considerazione sull’inadempimento degli obblighi derivanti dall’Accordo di collaborazione e sul legittimo o meno subentro del cessionario nell’accordo de quo, questioni che esulano dalla cognizione del giudice amministrativo – il Collegio rileva come le ordinanze quivi impugnate siano state emesse dal Comune in dichiarata applicazione del Testo Unico in materia edilizia (DPR 380/01), in particolare, dell’art. 27, comma 2, che attribuisce all’Amministrazione un potere di demolizione, con ripristino dello stato dei luoghi, delle opere eseguite senza titolo su aree soggette a vincolo di in edificabilità  o destinate ad opere e spazi pubblici.
Null’altro però è dato evincersi sul carattere abusivo delle insegne e altre opere oggetto di demolizione.
Nè tale carattere abusivo è ricavabile da precedenti atti emessi dall’Amministrazione, dai quali neppure emerge la natura e la portata dell’abuso oggetto di repressione.
Nella nota del 27.05.2010, inviata dal Comune alla società  ricorrente, con cui il primo manifesta la propria opposizione al subentro della cessionaria nella titolarità  dell’Accordo e contestualmente diffida la società  a non continuare l’installazione di altri impianti, non viene affatto indicata la violazione delle norme in materia di occupazione di suolo pubblico da cui deriverebbe il carattere abusivo delle opere contestate.
Viepiù che nella nota di pari data inviata dal Comune al Comando di Polizia Locale, viene richiesto l’accertamento delle occupazioni abusive di suolo pubblico, attuate senza titolo (solo) dal 9.12.2009 dalla Società  Comunicando Leader, data coincidente con quella in cui è avvenuta la cessione del ramo di azienda in favore della ricorrente; da cui si deduce la mancanza del carattere abusivo, come invece sostenuto nella difesa dell’Amministrazione, delle opere istallate prima di tale data.
Da ciò si evince che l’unica ragione di tale abusività  sembrerebbe consistere nell’asserita assenza di titolo all’installazione e gestione degli impianti pubblicitari in capo alla ricorrente in quanto non legittimata, secondo il Comune, a subentrare quale cessionaria nell’Accordo, senza alcun riferimento invece alla necessità  di titoli abilitativi edilizi, come invece sostenuto nelle difese dell’Amministrazione.
I provvedimenti impugnati non risultano invero motivati con riferimento a quale violazione sia stata commessa, non è infatti specificato l’abuso nè le norme in materia edilizia violate, prendendo solo atto del verbale della polizia municipale e riferendosi genericamente all’assenza di titolo abilitativo.
Nè vale sostenere, come fatto dal Comune, che la società  avrebbe dovuto, in virtù dell’art. 3 dell’Accordo, fornire il piano degli interventi per l’approvazione della determina del Dirigente del settore OOPP, dopo l’acquisizione del parere dei Dirigenti dei Settori Urbanistica e Demanio e Patrimonio.
Risulta agli atti infatti che subito dopo la firma del contratto sia stato fornito il Piano degli interventi, sul quale è stata apposta la firma del funzionario comunale.
Se tale atto non può certo ritenersi l’approvazione come richiesta dall’art.3 suddetto, vero è che, come riconosciuto dallo stesso Comune a pag. 9 della memoria conclusionale, tale proposta avrebbe dovuto essere vagliata dallo stesso dirigente e sottoposta all’attenzione degli altri, verificando la necessità  di eventuali nulla osta o autorizzazioni di altri enti, tutti incombenti spettanti all’Amministrazione stessa.
Non può pertanto ascriversi alla responsabilità  della società  il mancato, se mai necessario, rilascio del titolo abilitativo, spettando semmai al Comune la conclusione del procedimento, con l’emanazione di un provvedimento autorizzatorio, ovvero di rigetto, comunque esplicito.
Alla luce della considerazioni fatte, il Collegio ritiene fondato e assorbente il vizio di illegittimità  relativo al difetto di motivazione, essendo quella riportata nelle ordinanze impugnate del tutto generica, senza alcuna indicazione della violazione della normativa in materia edilizia da cui deriva il carattere abusivo delle opere.
Va pertanto accolta l’azione di annullamento, proposta col ricorso.
Alle medesime conclusioni non può tuttavia giungersi per quanto riguarda l’azione risarcitoria.
Ravvisandosi infatti nella specie un difetto di motivazione, non può allo stato ritenersi esistente l’elemento della colpa per l’accoglimento dell’azione risarcitoria proposta, dovendosi invero l’Amministrazione rideterminare sul punto.
Data la particolarità  della vicenda e la parziale soccombenza delle parti, esistono motivate ragioni per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla le ordinanze impugnate, fatte salve le ulteriori determinazioni.
Respinge la domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Paola Patatini, Referendario, Estensore
Flavia Risso, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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