1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Motivi aggiunti – Notificazione – Domicilio eletto – Necessità 


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Motivi aggiunti – Inammissibilità  – Conseguenze


3. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Demolizione – Decorso del termine –  Decadenza potere sanzionatorio – Esclusione 

1. Va ritenuta fondata l’eccezione di inammissibilità  dei motivi aggiunti di una impugnativa qualora questi siano stati notificati presso la sede dell’amministrazione comunale interessata, piuttosto che presso il domicilio eletto in sede di costituzione in giudizio, nonchè fuori termine.


2. L’inammissibilità  dei motivi aggiunti di una impugnativa, comportando la definitività  e inoppugnabilità  del provvedimento impugnato e successivamente emanato, costituisce circostanza idonea a determinare di per sè l’improcedibilità  dell’intero ricorso.


3. Il decorso del termine non comporta alcuna decadenza dal potere/dovere sanzionatorio repressivo degli abusi edilizi, in virtù della natura permanente dell’illecito ed atteso che il procedimento di sanatoria risulta previsto per l’eventuale regolarizzazione degli abusi, i quali – in assenza di sanatoria – integrano una illegittimità  permanente.

N. 01158/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00619/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 619 del 2007, proposto da: 
Di Bisceglie Nunzio, rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Cervellera, con domicilio eletto in Bari, presso l’avv. Gaetano Veneto, alla via Cairoli, 97; 

contro
Comune di Bisceglie, rappresentato e difeso dall’avv. Alfonso Spaccapietra, con domicilio eletto in Bari, presso l’avv. Giacomo Tarsia, alla via P. Amedeo, 334; 

per l’annullamento
– della decisione del Dirigente della Ripartizione in epigrafe del Comune di Bisceglie -Arch. Giacomo Losapio- del 02.02.2007 (prot. n. 004704), notificata il 16.02.2007, con la quale si comunicava al ricorrente, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 il diniego al permesso in sanatoria richiesto, ai sensi della L. 47/85, con istanza del 29.03.1986 (prot. n. 5712), relativamente alla pratica di condono n. 693/III e per l’effetto l’assoggettabilità  delle opere oggetto di richiesta di sanatoria alle sanzioni previste dagli artt. 40 e 41 del D.P.R. n. 380/01 (ex L. n. 47/85, capo I);
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello impugnato, ancorchè non conosciuto dal ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bisceglie;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 giugno 2014 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Marco Fontana, su delega dell’avv. Daniele Cervellera e avv. Claudia Samucco, su delega dell’avv. Alfonso Spaccapietra;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame Di Bisceglie Nunzio, proprietario di un immobile sito in Bisceglie alla via Carrara Salsello n.9 (in catasto fg. 2, all. c, part. 1467) impugna il diniego di sanatoria edilizia ex legge 47/85, espresso sull’istanza prot.15712 del 29/3/86, in relazione alla realizzazione abusiva di un piano fuori terra del volume di mc. 36,80 sull’immobile suindicato.
L’impugnato diniego risulta supportato sul piano motivazionale alla tipizzazione urbanistica dell’area nel PRG classificata “zona di rispetto cimiteriale e/o ampliamento dell’ex Ospedale psichiatrico”, con vincolo di assoluta inedificabilità  ex rt. 338 del RD 1265/1934.
Il ricorrente, premesso di essere stato invitato, unitamente ad altri interessati, dall’Amministrazione comunale a proporre un piano di recupero dell’area in questione, riferisce di essersi costituito un comitato denominato “Il recupero”, nonchè conferito incarico ad uno studio di architettura per la predisposizione del piano di recupero, con contestuale richiesta all’amministrazione di una congrua proroga del termine prefissato per la presentazione dello stesso (nota del 7/7/2006 prot.n. 0028755).
Non risultando presentato nei termini il piano di recupero, il Comune di Bisceglie – con nota 0045728 del 7/11/2006 – ha comunicato al ricorrente ex art. 10/bis L. 241/1990 l’imminente adozione di un provvedimento di diniego sull’istanza di sanatoria, cui ha fatto seguito nota di controdeduzioni da parte del predetto ricorrente.
Con ulteriore nota prot.n. 004704 del 16/2/2007, il Comune resistente, stante la mancata presentazione del piano di recupero entro la data del 10/7/2006, esprimeva diniego formale sull’istanza di sanatoria di che trattasi.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
Violazione di legge, in relazione alla circostanza che la sospensione del procedimento con invito a presentare un paino di recupero dell’area interessata sarebbe intervenuta ben oltre il termine di trenta giorni previsto per la conclusione del procedimento, in assenza di espresse previsioni di diverso termine, essendo decorsi circa vent’anni dalla realizzazione dell’abuso e dalla proposizione dell’istanza di sanatoria.
Eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e contraddittorietà , in relazione alla circostanza che con delibera GM n.7 del 5/1/2006 il comune resistente ha previsto un termine di soli 180 giorni per la presentazione di un piano di recupero, termine inadeguato in relazione all’impegno pianificatorio previsto, nonchè in relazione alla circostanza che risulterebbe contraddittoria l’adozione di diniego di sanatoria a fronte del precedente invito alla predisposizione di piano di recupero .
E’ successivamente intervenuta l’ordinanza dirigenziale n. 174 del 28/6/2007, con cui il Comune di Bisceglie ha ingiunto al ricorrente la demolizione del manufatto abusivo con ripristino dello stato dei luoghi.
Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento con motivi aggiunti, deducendo i seguenti profili di censura:
Violazione dell’art. 31 comma 2 del DPR 380/2001, nonchè eccesso di poter sotto vari profili, in relazione alla circostanza che – a dire del ricorrente – il Comune sarebbe decaduto dall’esercizio del potere sanzionatorio, attesa la perentorietà  dei termini e l’inerzia serbata per vent’anni.
Si è costituta in giudizio il Comune di Bisceglie contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso, nonchè dichiararsi l’inammissibilità  dei motivi aggiunti in ragione della irritualità  della notificazione.
Con ordinanza di questo Tribunale n- 803/2007 del 27/9/2007 è stata accolta l’istanza cautelare ai soli fini del riesame, in relazione alla ritenuta irragionevolezza del diniego opposto dall’amministrazione all’istanza di proroga del termine fissato per la presentazione del piano di recupero a fronte del decorso di un ventennio dalla data di presentazione dell’istanza di sanatoria.
Dopo il decorso di memorie conclusive e documentazione all’udienza del 26/6/2014 il ricorso è stato introita per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso in esame risulta in parte infondato e in parte inammissibile.
Rileva innanzitutto il Collegio che risulta fondata e condivisibile l’eccezione di inammissibilità  dei motivi aggiunti, in quanto notificati presso la sede dell’amministrazione comunale e non già  presso il domicilio eletto in sede di costituzione in giudizio, presso l’avv. Alfonso Spaccapietra in Bari alla presso studio Tarsia alla via P. Amedeo 134, considerato che i motivi aggiunti sono stati notificati il 5/9/2007 e che la costituzione in giudizio del Comune è stata depositata il 5/7/2007.
L’inammissibilità  dei motivi aggiunti, comportando la definitività  e inoppugnabilità  del provvedimento di demolizione, costituisce invero circostanza idonea a determinare di per sè l’improcedibilità  dell’intero ricorso, non potendo ipotizzarsi una sopravvivenza di alcuno specifico interesse all’annullamento del diniego di sanatoria relativo ad un immobile da demolirsi.
E comunque, quand’anche volesse, per mero scrupolo, superarsi l’eccezione di inammissibilità  di cui sopra, ritenendola superata dall’effettivo contraddittorio instaurato con il Comune in relazione ai profili di merito dei predetti motivi aggiunti, come risulta anche dalla memoria del Comune di Bisceglie del 26/9/2007, sia il ricorso che i motivi aggiunti risulterebbero comunque manifestamente in fondati anche nel merito.
Risulta infondato il primo motivo di censura, anche a voler prescindere dall’estrema genericità  dello stesso (al limite dell’inammissibilità ). Non si comprende, invero, a quale procedimento faccia riferimento il termine di conclusione di trenta giorni indicato dal ricorrente, ovvero se tale termine sia riferito all’esercizio del potere repressivo sanzionatorio, ovvero al procedimento di definizione dell’istanza di sanatoria. Nell’un caso e nell’altro la doglianza è comunque infondata.
Ed invero, il decorso del termine non comporta alcuna decadenza del potere/dovere sanzionatorio repressivo degli abusi edilizi, attesa anche la natura permanente dell’illecito e considerato che il procedimento di sanatoria risulta appunto previsto per l’eventuale regolarizzazione degli abusi, i quali – in assenza di sanatoria – integrano una illegittimità  permanente.
Parimenti infondato è il secondo motivo di censura.
Ed invero, il termine di 120 giorni per proporre il piano di recupero, determinato con delibera GM n. 7 del 5/1/2006, appare tutt’altro che irragionevole, senza peraltro considerare che solo con nota del 7/7/2006, i componenti del comitato per il recupero dell’area hanno comunicato l’avvenuto conferimento ed accettazione dell’incarico in favore di uno studio di architettura, con contestuale richiesta del proroga del termine, in scadenza al 10/7/2006.
Risulta in proposito evidente che gli interessati hanno lasciato decorrere ben sei mesi di tempo e che allo spirare del termine non erano in condizione di produrre alcun concreto contenuto, avendo appena avviato la fase preliminare di conferimento dell’incarico, tanto è vero che lo stesso comitato propone al comune di redigere a sua cura il piano di recupero di che trattasi.
E’ comunque, il piano di recupero da parte del ricorrente o del comitato di riferimento non risulta a tutt’oggi mai proposto.
Senza peraltro considerare che il piano di recupero in questione rappresenta una facoltà  e non già  un obbligo e che, di conseguenza, la relativa adozione e il relativo procedimento risultano possibili anche successivamente e indipendentemente dalla definizione del presente giudizio (vedi nota del Comune di Bisceglie prot.n. 0023407 del 24/6/2014 e precedente del 16/5/2012).
In definitiva l’attività  posta in essere dal Comune di Bisceglie appare immune dai dedotti vizi, considerato peraltro, che il diniego – implicito o esplicito – di proroga del termine per la presentazione del piano di recupero non risulta oggetto di impugnazione, nè risultano dedotti in proposito specifici motivi di censura.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Le spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1500,00 oltre iva e cpa, seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Bisceglie, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1500,00 oltre iva e cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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