Pubblica sicurezza – Licenza porto d’armi per uso caccia-Istanza rinnovo – Mera pendenza procedimento penale – Diniego – Illegittimità  -Valutazione in concreto buona condotta – Necessità  

Non supera il sindacato giurisdizionale esercitato entro i limiti della irragionevolezza  e illogicità  del provvedimento amministrativo il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia allorquando lo stesso, basato sul presupposto della pendenza di un procedimento penale ex art. 590 c.p. a carico del richiedente, non sia invece fondato sulla valutazione in concreto della buona condotta dell’istante, difettando nella fattispecie concreta qualsivoglia nesso logico tra l’affidabilità  del soggetto istante circa il corretto uso delle armi e la conclusione cui perviene la Questura (giudizio in concreto di inaffidabilità  meramente correlato al procedimento penale).
 

N. 01151/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01055/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1055 del 2014, proposto da: 
Francesco Albergo, rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Cognetti, n. 25; 

contro
Questura di Bari e Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
del provvedimento n. Cat.6f/Pas/2014 del 6.5.2014, notificato il 25.06.2014, con il quale il Questore della Provincia di Bari ha respinto l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bari e della Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori Saverio Profeta e Donatella Testini;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Rilevato che il rinnovo della licenza di porto d’armi per uso caccia è stato negato all’odierno ricorrente sul presupposto della pendenza a suo carico di un procedimento ex art. 590 c.p., essendo stato lo stesso chiamato a rispondere a titolo colposo della violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nella qualità  di amministratore unico e legale rappresentante della Albergo petroli s.r.l., per un incidente occorso ad un dipendente nel corso di un intervento di manutenzione ad un condizionatore d’aria ubicato su di un lastrico solare;
Rilevato che il ricorrente stesso è titolare della predetta licenza da altre trent’anni, avendo periodicamente superato il giudizio di affidabilità  circa il corretto uso delle armi;
Ritenuto fondato il secondo motivo con il quale egli censura l’eccesso di potere per irrazionalità  ed illogicità  del provvedimento gravato mancando, in effetti, qualsiasi nesso logico tra le premesse su cui si fonda (valutazione dell’affidabilità  del soggetto titolare della licenza) e le conclusioni (giudizio in concreto di inaffidabilità );
Ritenuto, altresì, di condividere le censure formulate con il terzo motivo di ricorso, con cui è stato dedotto l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, dovendo la valutazione della buona condotta del richiedente -ex artt. 11 e 43 T.U.P.L.S.- essere operata in concreto, avuto riguardo alla complessiva personalità  del soggetto e risultando invece, nella fattispecie, che tale valutazione complessiva sia mancata e che il fatto posto a base della contestazione penale pendente sia del tutto inconferente rispetto all’espresso giudizio di inaffidabilità ;
Ritenuto, pertanto, che il gravame vada accolto con compensazione delle spese di causa tra le parti in considerazione della peculiarità  della controversia;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria