1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Legittimazione  interesse  – Omessa impugnazione atto presupposto – Inammissibilità  – Quando non ricorre – Fattispecie

2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ordinanza di demolizione – Mancata ottemperanza – Relazione di accertamento – Atto endoprocedimentale – Effetti 

3. Edilizia e urbanistica – Opere edilizie abusive – Sanzione amministrativa – Demolizione – Ordinanza – Mancata ottemperanza – Impedimento assoluto a causa di sequestro – Quando ricorre

4. Edilizia e urbanistica – Opere edili abusive – Sanzioni amministrativa – Acquisizione area al patrimonio comunale – Omessa specificazione area di sedime – Estensione confisca ad area ed opera non abusiva – E’ da escludere

5. Edilizia e urbanistica – Opere edili abusive – Sanzioni amministrative – Acquisizione area al patrimonio comunale – Acquisizione area necessaria a realizzazione opere analoghe – Individuazione – Necessità  – Ragioni

1. L’omessa impugnazione dell’atto presupposto non determina l’inammissibilità  del gravame diretto nei confronti dell’atto successivo della sequenza procedimentale qualora quest’ultimo venga censurato per vizi propri (nella specie il TAR ha statuito, in tema di edilizia, che allorquando l’ordinanza di acquisizione al Comune delle opere abusive venga impugnata per vizi propri non rileva, ai fini dell’ammissibilità  del gravame, la mancata impugnazione della presupposta ordinanza di demolizione).


2. La relazione di servizio contenente l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione di opera abusiva e di ripristino dello stato dei luoghi ha natura di atto endoprocedimentale con effetti dichiarativi e come tale non richiede autonoma impugnazione, dovendo invece essere censurata unitamente al provvedimento conclusivo del procedimento, nei cui confronti si riverberano anche i vizi del predetto atto endoprocedimentale.

3. Il presupposto per riconoscere l’impedimento assoluto, ex art. 85 disp. att. c.p.p., all’esecuzione dell’ordine di demolizione che legittima la sospensione del termine di novanta giorni previsto per ottemperarvi è costituito dal fatto che il soggetto interessato abbia chiesto il dissequestro dell’immobile allo specifico fine di ottemperare all’ordine di demolizione.

4. Nell’ipotesi di acquisizione al patrimonio comunale dell’area di sedime delle opere abusive è da escludersi che l’omessa specificazione dei confini e della consistenza dell’area di sedime da acquisire implichi l’estensione della confisca all’area sulla quale insiste il fabbricato in regola con gli strumenti urbanistici.

5. Il provvedimento con cui si commina la sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime nonchè di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive ex art. 31 DPR 6 giugno 2001, n. 380, non può limitarsi a riprodurre l’astratta previsione di tale norma, ma è necessario che l’Amministrazione, nell’esercizio  del potere tecnico discrezionale demandatole dalla legge, individui in concreto la consistenza dell’area necessaria all’esecuzione di opere analoghe. In assenza di tale indicazione il provvedimento è illegittimo in quanto si traduce in un generico vincolo di indisponibilità  sulla proprietà  del soggetto sanzionato.

N. 01148/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00403/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 403 del 2007, proposto da: 
Sgaramella Vincenzo, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Lancieri, Giangregorio De Pascalis, con domicilio eletto presso Marco Lancieri in Bari, via Vito Nicola De Nicolò, n. 7; 

contro
Comune di Andria, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Di Bari e Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso Giuseppe Di Bari, in Bari, presso l’avv. A. Bagnoli, via Dante, n. 25; 

nei confronti di
Tondolo Giovanni; 

per l’annullamento
1) dell'”Ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di opere edili abusive e relativa area” in data 15.1.2007, recante numerazione non leggibile, a firma del Dirigente del Settore Pianificazione del territorio, Servizio Atti amministrativi, con cui si «dispone l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Andria, delle opere così come descritte nella premessa, realizzate presso il fondo rustico sito alla Contr. Pandolfelli o Cocevola, Viale Madama Carulla, censito al fg. 119, p.lle 532, 321, e 533, e “dell’area di sedime nonchè quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive “, in danno del sig. Sgaramella Vincenzo», successivamente notificata;
2) della relazione di servizio recante accertamento di inottemperanza all’ingiunzione dirigenziale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 430 del 2.12.2005, a carico di Sgaramella Vincenzo, di cui al verbale di P.M. in data 18.3.2006;
3) di ogni altro atto o provvedimento, per quanto non noto e, ove esistente, comunque preordinato, connesso o conseguente, ivi comprese la relazione di sopralluogo del tecnico UTC del 17.7.2006 prot. n. 42716 e la relazione tecnica del 20.12.2006, entrambe non conosciute.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 luglio 2014 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori Marco Lancieri e Giuseppe De Candia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, proprietario di un’abitazione residenziale nel Comune di Andria, assentita con concessione in sanatoria del 16.12.1994 e poi ampliata nel 2005 in assenza di titolo edilizio, impugna gli atti indicati in epigrafe con i quali il Comune di Andria ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive e dell’area di sedime, nonchè quella necessaria alla realizzazione di opera analoghe a quelle abusive, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/01.
A sostegno del gravame articola tre motivi di ricorso:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/01; eccesso di potere per carenza dei presupposti; difetto di istruttoria, illogicità ; ingiustizia manifesta: le opere abusive erano già  state sottoposte a sequestro penale quando il ricorrente ha ricevuto l’intimazione a demolirle, trovandosi così nella impossibilità  oggettiva di darvi esecuzione perchè la necessaria attività  materiale avrebbe richiesto la violazione dei sigilli apposti dalla Procura e quindi la commissione di un illecito e pur avendo presentato reiterate istanze, solo in parte l’immobile era stato dissequestrato;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 commi 2 e 3 del d.P.R. 380/01; eccesso di potere per arbitrarietà  e ingiustizia manifesta; sviamento; difetto di motivazione: l’ordinanza che ha disposto l’acquisizione dell’area di sedime delle opere abusive non contiene alcuna indicazione dei relativi confini, nè dell’estensione, nè viene specificato, relativamente alla sopraelevazione, che la confisca debba riguardare solo il lastrico del piano rialzato e non l’area su cui insiste il fabbricato sottostante assistito da titolo edilizio;
Violazione e falsa applicazione dell’art 31 d.P.R. 380/2001 e art. 44 l.r. Puglia n. 56/1980; eccesso di potere per carente istruttoria, arbitrarietà , difetto di motivazione, difetto di motivazione per relationem, sviamento: l’ordinanza impugnata ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale anche dell’area necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive senza specificarne localizzazione ed estensione, nè sono in grado di colmare il difetto di istruttoria i riferimenti contenuti nell’ordinanza alle relazioni tecniche che non sono state rese note altrimenti al ricorrente.
Il Comune di Andria ha chiesto il rigetto del ricorso e preliminarmente ha eccepito l’inammissibilità  del ricorso, sia perchè il ricorrente, non impugnando la presupposta ordinanza di demolizione avrebbe mostrato acquiescenza al provvedimento impugnato che ne costituisce atto esecutivo, sia perchè è stata impugnata la relazione di servizio di accertamento di inottemperanza all’ingiunzione che ha valore solo dichiarativo e, come tale, sarebbe inidonea a modificare situazioni soggettive.
Devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità  sollevate dal Comune.
Infatti l’ordinanza che ha disposto l’acquisto al Comune delle opere abusive è impugnata per vizi propri, onde non ne implica acquiescenza, nè rileva altrimenti, la mancata impugnazione dell’ordinanza di demolizione.
Parimenti la natura di un atto endoprocedimentale di natura dichiarativa, propria della relazione di accertamento dell’inutile decorso del termine per la demolizione, ne esclude l’impugnazione autonoma non certo, come nel caso in decisione, quella congiunta al provvedimento conclusivo del procedimento perchè eventuali vizi dell’atto endoprocedimentale si traducono in vizi derivati del provvedimento terminale.
Passando all’esame del merito del ricorso il primo motivo si rivela infondato.
Sebbene il ricorrente abbia chiesto il dissequestro dell’immobile non è provato che le relative istanze fossero motivate dall’esigenza di ottemperare all’ordine di demolizione.
Infatti solo a tali condizioni la giurisprudenza riconosce un impedimento assoluto ex art. 85 disp. att. c.p.p. all’esecuzione dell’ordine di demolizione e ammette la sospensione del termine di novanta giorni previsto per ottemperarvi (Cassazione penale sez. 3, 13.6.2000 n. 2403; Cassazione penale, sez. III 14/01/2009 n. 9186).
Del resto, costituendo la mancata demolizione il presupposto della sanzione, non basta al ricorrente dimostrare di aver promosso istanza per rientrare nella disponibilità  del bene, ma occorre che risulti che abbia fatto ciò proprio al fine di dare seguito all’ordine demolizione.
Anche il secondo motivo non merita accoglimento.
E’ da escludersi che l’omessa specificazione dei confini e della consistenza dell’area di sedime implichi l’estensione della confisca all’area sulla quale insiste il fabbricato in regola con gli strumenti urbanistici.
L’acquisizione al patrimonio del Comune dell’area di sedime delle opere abusive, infatti, opera exlege per il solo decorso del termine di 90 giorni previsto dall’art. 31 d.P.R. 380/2001 perchè, individuata l’opera abusiva da demolire, per conseguenza è determinata anche l’area ove essa insiste e ciò vale anche per il lastrico solare, relativamente al quale l’area di sedime coincide con la superficie effettivamente occupata dalla sopraelevazione.
E’ fondato invece il terzo motivo di ricorso poichè l’ordinanza impugnata nel disporre l’acquisizione gratuita “dell’area di sedime nonchè quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive”, si limita a riprodurre l’astratta previsione dell’art. 31 citato.
Contrariamente all’area di sedime, per la quale basta aver individuato l’opera abusiva perchè si abbia per determinata l’area sulla quale insiste, l’estensione dell’ulteriore superficie necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, deve essere determinata in concreto nel limite massimo del decuplo della superficie utile costruita.
In questo caso, poichè la legge pone solo il limite massimo di estensione dell’area predetta, affinchè questa sia determinata o determinabile – tanto da consentirne l’ablazione contro il privato e l’acquisto in favore del Comune – è necessario che l’amministrazione ne individui in concreto la consistenza, nell’esercizio del potere tecnico discrezionale demandatole dalla legge.
L’ordinanza, carente sotto questo profilo, è pertanto illegittima perchè si risolve in un generico vincolo di indisponibilità  sulla proprietà  del ricorrente.
Distinguendosi infatti, nell’ordinanza gravata, più statuizioni inerenti ad oggetti diversi – le opere abusive, l’area di sedime, nonchè quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive – è possibile disporne l’annullamento parziale (Consiglio di Stato, sentenza n. 2960 del 2006 CDS, IV sez, n. 869 del 17 luglio 1996).
L’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune, adottata in data 15.1.2007, deve pertanto essere annullata laddove omette di stabilire quanta parte della superficie del lotto occupato dalle opere abusive debba ritenersi necessaria per lo scopo stabilito dall’art. 31 del d.P.R. 380/2001 e dunque passare alla proprietà  del Comune.
Considerato l’esito del giudizio le spese sono compensate per la metà .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nella sola parte in cui impugna l’ordinanza in data 15.1.2007 di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune dell’area necessaria secondo le prescrizioni urbanistiche alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive e, per l’effetto, annulla parzialmente detto atto.
Compensa per la metà  le spese di giudizio e condanna il Comune di Andria al pagamento della parte restante che liquida in € 1.250.00, oltre accessori di legge.
Contributo unificato rifuso, ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis.1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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