1. Commercio, industria, turismo – Contributi e sovvenzioni pubblici – Agevolazioni ex D.lgs. 185/2000 – Requisito della novità  – Necessità 


2. Commercio, industria, turismo – Contributi e sovvenzioni pubblici – Agevolazioni ex D.lgs. 185/2000 – Carenza del requisito della “novità ” – Diniego – Legittimità  – Fattispecie

1. Le agevolazioni di cui al D.Lgs. n. 185/2000, costituendo strumento di sussidio pubblico all’occupazione sotto forma di creazione di piccola impresa autonoma, si rivolgono esclusivamente a soggetti che, con le proprie strutture e disponibilità  finanziarie, non sono in grado di penetrare nel mondo del lavoro. Ne consegue che il carattere della “novità ” – sebbene non espressamente usato nel Capo relativo alle misure in favore dell’autoimpiego in forma di microimpresa – costituisce requisito necessario, come emerge tanto dal contesto normativo in cui le disposizioni si inseriscono, quanto dai termini stessi “creazione” e “avvio” presenti nell’art. 19 del decreto.


2. E’ legittimo il diniego di ammissione alle agevolazioni ex D.Lgs.185/2000, qualora l’attività  per la quale è stata chiesta l’ammissione alle predette agevolazioni sia, di fatto, in continuità  con un’attività  preesistente (Nel caso di specie, è stato ritenuto che la nuova società  costituisse una gemmazione della precedente, priva del requisito della “novità “, in considerazione della coincidenza dell’oggetto sociale e dell’attività  svolta dalla società  ricorrente con quella svolta dal precedente occupante l’immobile nonchè dei rapporti di parentela e di lavoro esistenti fra il titolare della precedente impresa e i soci della ricorrente).

N. 01115/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00488/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 488 del 2012, proposto da: 
Autocarrozzeria Dicorato & Iodice Snc, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Marianna Delvecchio, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, P.za Massari, 6; 

contro
Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a, già  Sviluppo Italia S.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Pierluigi Rossi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via D. Nicolai, 21; Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale è legalmente domiciliato in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
-del provvedimento emesso in data 09.01.2012, recante la mancata ammissione alle agevolazioni ex d.lgs. 185/2000;
-di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ed in particolare, della comunicazione ex art. 10 bis l. 241/90 del 10.11.2011, conosciuta in data 15.11.2011;
 

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Invitalia Spa e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza Pubblica del giorno 12 giugno 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori, avv. Marianna Delvecchio, per la ricorrente, e avv. Mario Giuseppe Guglielmi, su delega dell’avv. Pierluigi Rossi, per l’Agenzia resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Col presente ricorso, la società  ricorrente ha impugnato il diniego di ammissione alle agevolazioni previste dal D.lgs. n. 185/2000, Titolo II, in favore delle microimprese, emesso dalla soc. Invitalia sul presupposto della non conformità  dell’iniziativa proposta dalla ricorrente rispetto alla normativa vigente.
L’Amministrazione ha ritenuto infatti che l’attività  proposta fosse in realtà  in continuità /ampliamento con un’attività  preesistente, e pertanto ha dichiarato inammissibile la domanda della parte.
Avverso il provvedimento impugnato, la società  ha proposto diversi motivi di ricorso, lamentando in sintesi violazione di legge, con riferimento agli artt.13 e 19 del D.lgs. n. 185/2000, ed eccesso di potere per illogicità , insufficiente motivazione, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
Ne ha chiesto pertanto l’annullamento, previa sospensione degli effetti.
Si sono costituite le Amministrazioni intimate, chiedendo il rigetto del ricorso, previa reiezione dell’istanza cautelare.
All’esito della Camera di Consiglio del 27.04.2012, il Collegio ha respinto la richiesta di misure cautelari con Ordinanza n. 304, depositata nella medesima data, rilevando, sia pur prima facie, la presenza di diversi indici presuntivi comprovanti “la prosecuzione di attività  preesistente da parte di soggetti già  impiegati a vario titolo nella stessa”.
In vista della trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie e repliche.
All’Udienza Pubblica del 12.06.2014, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, il Collegio ritiene di prescindere dall’eccezione di improcedibilità  per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata da Invitalia a seguito dell’avvenuta trasformazione della società  ricorrente, attesa la palese infondatezza del ricorso nel merito.
La motivazione dell’esclusione dal beneficio de quo, formalizzata prima nel preavviso di diniego, anche esso impugnato, poi nel provvedimento di rigetto, si fonda sul presupposto che l’attività  avviata dalla ricorrente, per la quale è stata chiesta l’ammissione alle agevolazioni, sia di fatto in continuità  con una attività  preesistente ubicata peraltro presso lo stesso indirizzo indicato (via Trani 200), con identico oggetto sociale, di cui titolare risultava essere il padre di uno dei soci dell’Autocarrozzeria ricorrente.
Le doglianze sono dirette a contestare tale assunto, sostenendo al contrario che nei locali, ceduti in comodato d’uso per l’avvio dell’attività  in questione, non si svolgeva, nè si era svolta prima alcuna attività  di autocarrozzeria.
La ricorrente si duole inoltre della violazione dell’art.19 del D.lgs. n. 185/2000, assumendo di possedere tutti i requisiti prescritti dalla norma, e che, con riferimento alle iniziative di microimpresa, il legislatore non avrebbe comunque richiesto, come invece avviene per le altre iniziative previste negli altri Capi del D.lgs. n. 185, il requisito della novità  dell’attività .
Tale tesi non può essere condivisa.
Ed invero, la finalità  delle agevolazioni di cui al D.lgs. citato, recante “Incentivi all’autoimprenditorialità  e all’autoimpiego, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144”, è quella di favorire l’ampliamento della base produttiva e occupazionale, nonchè lo sviluppo di una nuova imprenditorialità  nelle aree svantaggiate del Paese attraverso la promozione, l’organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, consentendo a soggetti maggiorenni, privi di occupazione, di svolgere attività  lavorativa autonoma o mediante microimprese.
Con particolare riguardo alle misure che prevedono incentivi in favore dell’autoimpiego, l’art. 13 dispone che le norme sono dirette a favorire la diffusione di tali forme di impiego attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo e dell’autoimprenditorialità .
In particolare, esse sono dirette a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione, a qualificare la professionalità  dei soggetti beneficiari e a promuovere la cultura d’impresa.
Le agevolazioni di cui al D.lgs. n. 185 hanno dunque ragion d’essere soltanto come strumento di sussidio pubblico all’occupazione sotto forma di creazione di piccola impresa autonoma e si rivolgono esclusivamente a soggetti che, con le proprie strutture e disponibilità  finanziarie, non sono in grado di penetrare nel mondo del lavoro (Tar Piemonte, II, 208 del 14.02.2013).
Invero, se pure, come rilevato dalla ricorrente, il termine “novità ” non sia espressamente usato nel particolare Capo II del Titolo II, quello relativo alle misure in favore dell’autoimpiego in forma di microimpresa, tale carattere – che la giurisprudenza ritiene comunque necessario (Tar Campania, Na, III, 4286 del 16.09.2013 e giur. ivi citata; Tar Piemonte, II, cit.; Tar Puglia, Lecce, I, 593 del 29.3.2011) – non può per ciò solo escludersi per tali forme di iniziative, emergendo tanto dal contesto normativo in cui le disposizioni si inseriscono, quanto dai termini stessi di “creazione” e “avvio” presenti nel testo dell’art.19.
Orbene, nel caso di specie, l’Amministrazione ha legittimamente ritenuto che l’iniziativa proposta difettasse del suddetto requisito in quanto, a seguito di accertamenti, è risultato che l’attività  avviata costituisse di fatto una sostanziale continuazione di quella preesistente, configurandosi pertanto quale gemmazione della prima.
Invero, come già  evidenziato in sede cautelare, dagli accertamenti condotti dall’Amministrazione e dalla stessa documentazione prodotta in atti, sono emersi elementi tali (coincidenza totale dell’oggetto sociale e dell’attività  del precedente occupante l’immobile con quella della società  ricorrente; rapporto di parentela e lavorativo tra il titolare della precedente autocarrozzeria ed i soci della società  ricorrente; trasferimento della sede della precedente autocarrozzeria ad un indirizzo diverso, solo in data successiva alla stipula del contratto di comodato d’uso dell’immobile) da comprovare che nella specie, più che di creazione di attività  di microimpresa, si trattasse di una prosecuzione di quella preesistente.
In altre parole, è risultato che l’Autocarrozzeria ricorrente, seppur di nuova costituzione sotto il profilo della compagine sociale, in realtà  non abbia dato avvio ad un’attività  ma, facendo affidamento, anche solo in parte, su una struttura organizzativa preesistente, abbia inteso piuttosto rilevare quella precedente, difettando così nell’iniziativa presentata il requisito della novità .
Alla luce delle considerazioni sopra dette, le censure non sono fondate ed il ricorso va pertanto respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 12 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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