1. Enti e organi della p.a. – Commissario straordinario – Ordinanza di demolizione opere abusive – Inottemperanza – Acquisizione al patrimonio comunale – Delibera commissario straordinario – Incompetenza


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Sentenza – Motivazione – Accoglimento motivo di incompetenza – Onere del giudice di pronunciarsi sulle censure di illegittimità  – Sussiste 

3. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Acquisizione al patrimonio comunale Interesse e legittimazione – Diniego tacito istanza di accertamento di conformità  opera abusiva – Mancata impugnazione – Inammissibilità 

1. Il Commissario straordinario, nominato a seguito di scioglimento del Consiglio comunale, cui sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio medesimo, alla Giunta e al Sindaco, non ha competenza in materia di vigilanza sull’attività  urbanistico-edilizia, avendo il d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380 attribuito i relativi poteri sanzionatori al dirigente. 

2. In caso di atto affetto da vizio di incompetenza, il superamento del principio di assorbimento onera il Giudice  di esaminare il ricorso anche rispetto alle censure di illegittimità  proposte dal ricorrente a ciò non ostando l’art. 34, comma 2° c.p.a., che fa divieto al Giudice di pronunciarsi sui poteri amministrativi non ancora esercitati, poichè nell’ipotesi di atto affetto da incompetenza, il sindacato del Giudice si esplica su un potere che è già  stato esercitato. 

3. A seguito di ingiunzione di demolizione di opera abusiva, la presentazione della istanza di accertamento di conformità  sospende l’ordinanza di demolizione e avvia il relativo procedimento; il successivo provvedimento di rigetto, espresso o tacito, assume esso stesso portata lesiva con conseguente onere di impugnazione, con l’effetto che la mancata impugnazione di detto diniego determina l’inammissibilità  per difetto i interesse del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale dell’opera abusiva non sanata. 

N. 01098/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00830/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 830 del 2014, proposto da: 
Giuseppe Piccarreta, rappresentato e difeso dagli avv. Tommaso Di Gioia, Ciro Testini, con domicilio eletto presso Tommaso Di Gioia in Bari, via Argiro 135; 

contro
Comune di Corato; 

nei confronti di
Giuseppe Leone; 

per l’annullamento
della delibera del Commissario Straordinario n. 3/c del 13.2.2014 di acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile sito in Corato al 4° piano Via Bezzeca n. 23 mai notiticata;
della delibera del Commissario Straordinario n. 11/c dell’11.4.2014 di rettifica della delibera n. 3/c del 13.2.2014 mai notificata:
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorchè non conosciuto dal ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Tommaso Di Gioia;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato, con contestuale domanda cautelare, la delibera del Commissario Straordinario del Comune di Corato n. 3/C del 13/2/2014 (nonchè la successiva in rettifica n. 11/C del 11/4/2014, come la prima mai notificata) con cui – sulla scorta dell’accertato inadempimento dell’ordine di demolizione delle opere abusive del 1/2/2012 – è stata disposta l’acquisizione al patrimonio del Comune dell’immobile di sua proprietà  sito in Corato alla via Bezzecca n. 23.
Le delibere, a detta del ricorrente, sarebbero affette di difetto assoluto di attribuzione e si rivelerebbero illegittime per violazione degli art. 36 e 31 DPR n. 380/01, per eccesso di potere.
Il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito immediatamente con sentenza in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonchè la mancata enunciazione di osservazioni oppositive della parte costituita, resa edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità .
Va accolto il primo motivo di ricorso, inerente all’incompetenza del Commissario Straordinario all’adozione delle impugnate delibere. Ed invero, con DPR del 20/12/2013, in seguito allo scioglimento del consiglio comunale di Corato, si è proceduto alla nomina di un Commissario Straordinario a cui sono stati conferiti “i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco”. Tale organo, pertanto, non ha alcuna competenza in materia di vigilanza sull’attività  urbanistico-edilizia e di interventi sanzionatori che gli artt. 27, 31 e 35 del T.U. dell’edilizia hanno attribuito al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale.
La riconosciuta fondatezza di tale motivo di doglianza non esonera il Collegio dalla delibazione degli ulteriori profili di illegittimità  denunciati in ricorso. Il Tribunale aderisce, infatti, all’orientamento giurisprudenziale secondo cui “L’intervenuta abrogazione dell’art. 26 l. n. 1034 cit., per i casi di provvedimenti affetti da vizio di incompetenza, è stata più di recente interpretata da alcuna giurisprudenza di merito nel senso del superamento nella fattispecie del principio dell’assorbimento, con conseguente onere del giudice di esaminare il ricorso nel merito e di pronunciarsi altresì sulle ulteriori censure proposte rispetto al vizio di competenza ritenuto fondato. Secondo tali pronunce non osterebbe ad una siffatta opzione il disposto di cui all’art. 34 c.p.a. comma 2 che fa divieto al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, dal momento che, si è affermato, l’attività  amministrativa “futura” sarebbe solo quella che al momento della proposizione della domanda non sia ancora giunta a conclusione del suo fisiologico iter procedimentale, e non anche quella più strettamente “rinnovatoria” successiva alla pronuncia giurisprudenziale (cfr. T.a.r. Lombardia sez. III n. 1233 del 13.05.2011). Ed ancora si afferma che, nell’ipotesi di atto affetto da incompetenza, il sindacato del giudice si esplica su un potere che è già  stato esercitato (sebbene illegittimamente) e non su un potere ancora da esercitare (cfr. T.a.r. Toscana, sez. II, n. 1076 del 3.03.2011) [..omissis ..] Il superamento della tecnica dell’assorbimento in tema di incompetenza risulta coerente con il principio di economicità  dell’azione amministrativa sancito art. 1 della legge n. 241/1990, nel senso di evitare che l’amministrazione dichiarata competente nel riesercizio del potere possa eventualmente incorrere negli stessi vizi che affliggevano l’atto emanato dall’Autorità  competente, e quindi che il provvedimento annullato, una volta depurato del vizio formale riscontrato, possa essere reiterato riproducendo vizi oggetto di censure dichiarate assorbite dal giudice” (T.A.R. Campania – Napoli, sez. VIII, sent. 07/11/2012 n. 4443).
Tanto premesso, le doglianze del ricorrente relative alla illegittimità  “sostanziale” dell’atto impugnato vanno disattese.
Il ricorrente lamenta, in particolare, l’illegittimità  della disposta acquisizione rimarcando che, in pendenza del termine di gg. 90 concesso dal Comune per procedere alla demolizione dell’abuso realizzato (termine scadente il 1/5/2012), aveva presentato istanza di accertamento in conformità , con effetto sospensivo rispetto all’ingiunzione di demolizione (cfr. richiesta di permesso di costruire in sanatoria depositata il 27/3/2012). Illegittimamente, pertanto, la P.A. avrebbe posto a fondamento dell’impugnata acquisizione il contenuto del verbale del 23-28/5/2012 (non prodotto) che reca l’accertamento dell’inottemperanza del ricorrente all’ordine di demolizione, essendo ancora all’epoca pendente il termine di 90 gg. previsto per la demolizione, per effetto della presentazione della predetta istanza.
La censura non coglie nel segno: ed invero, “l’intervenuta presentazione della domanda di accertamento di conformità  non paralizza i poteri sanzionatori comunali, non determina alcuna inefficacia sopravvenuta o caducazione, o invalidità  di sorta dell’ingiunzione di demolizione, ma provoca esclusivamente uno stato di quiescenza e di temporanea non esecutività  del provvedimento, finchè perduri il termine di decisione previsto dalla legge e non si sia formato l’eventuale atto tacito di diniego, ragion per cui, una volta decorso tale termine e in mancanza di impugnazione giurisdizionale tempestiva di tale diniego taciuto, l’ingiunzione di demolizione riprende ipso facto vigore e non occorre in nessun caso una riedizione del potere sanzionatorio da parte dell’amministrazione procedente” (TAR Campania – Napoli, sez. III, sent. 21711/2013 n. 6024).
Come già  sostenuto da questo Tribunale “è ius receptum che la presentazione della istanza di accertamento produce il duplice effetto di sospendere l’efficacia dell’ordinanza di demolizione (Consiglio di Stato, sez. IV, 15/06/2012, n. 3534), che perde quindi la caratteristica di atto lesivo onde è maturato l’interesse a ricorrere, e di avviare il procedimento che si concluderà  inevitabilmente con un nuovo provvedimento che potrà  essere, se espresso, di rigetto o di accoglimento, oppure di rigetto per decorso del termine di sessanta giorni. Il provvedimento di accoglimento farà  venir meno l’ordinanza di demolizione, ormai privata del suo presupposto logico, l’abusività  dell’opera, mentre il provvedimento di rigetto assumerà  esso stesso portata lesiva dell’interesse del privato che avrà  l’onere di impugnarlo (Cons. Stato, sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2185)”, così TAR Puglia – Bari sez. III, sent. 21 maggio 2014 n. 742).
Nel caso in esame, il ricorrente non ha impugnato nè il diniego tacito sull’istanza formatosi allo scadere del termine di gg. 60, nè il successivo diniego espresso del 30/7/2012, ciò che determina la carenza di interesse rispetto all’impugnazione della successiva ordinanza di acquisizione fondata sul precedente ordine di demolizione.
Solo per completezza, va osservato che, anche a voler ritenere che il Comune non avesse il potere di procedere all’accertamento effettuato nel maggio 2012 e di porlo a fondamento dell’atto impugnato, legittimamente l’acquisizione potrebbe essere fondata sul successivo accertamento del 22/1/2014, in cui si dà  atto dell’ottemperanza solo parziale all’ordinanza di demolizione del febbraio 2012.
Per le suesposte ragioni, le delibere impugnate vanno annullate.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, alla luce dei profili sostanziali della vicenda da ultimo evidenziati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla le delibere impugnate.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Contributo unificato rifuso ai sensi dell’art 13 comma 6 bis.1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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