Edilizia e urbanistica -Attività  edilizia privata – Permesso di costruire – Carenza motivazione – Difetto di istruttoria  – Sussistono – Fattispecie

E’ illegittimo il provvedimento di reiezione della richiesta di permesso di costruire, emesso senza la necessaria motivazione che giustifichi la determinazione assunta dal Comune e consenta all’interessato di comprendere la scelta adottata; l’onere motivazionale di cui all’art. 3 della l. 6 agosto 1990, n. 241, infatti, costituisce norma di è principio generale ed è diretto a verificare la correttezza del potere esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi, invero, caso per caso, in relazione alla tipologia dell’atto considerato e all’attività  istruttoria effettivamente compiuta dall’amministrazione competente (nella specie il diniego era stato fondato sulla motivazione per relationem al parere del Comitato tecnico comunale, che, a sua volta, aveva rilevato l’assenza dei pareri della Soprintendenza dei beni architettonici e paesaggistici, nonchè del Settore Urbanistica della regione Puglia, senza tuttavia, avviare il necessario soccorso istruttorio). 

N. 01101/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01010/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1010 del 2007, proposto da: 
Tavani Michele, rappresentato e difeso dall’avv. Angela Masi, con domicilio eletto presso Angela Masi in Bari, c/o A. Florio via Dalmazia, n. 161; 

contro
Comune di Vico del Gargano; 

per l’annullamento
della nota prot. n. 4494 del 3 maggio 2007, notificata l’11 maggio 2007, di rigetto, con la quale il Responsabile dell’U.T.C. del Comune di Vico del Gargano comunicava il parere contrario espresso dal Comitato Tecnico Comunale nella seduta del 30.04.2007 sulle istanze presentate il 18/01/2007 e 29/03/2007 intese ad ottenere permesso a costruire per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione;
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti a quello impugnato, ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 luglio 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per la parte il difensore Angela Masi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il sig. Michele Tavani riferisce di aver presentato, in data 18 gennaio 2007, istanza volta al rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un immobile per civile abitazione.
In data 14 marzo 2007 veniva comunicato, ai sensi dell’art. 10 bis L.241/1990, il parere non favorevole del Comitato tecnico comunale, istituito con delibera del Commissario straordinario del n. 14 del 6 marzo 2007. Il 29 marzo 2007 l’interessato presentava osservazioni sul parere espresso dal Comitato.
Il successivo 3 maggio 2007, il Responsabile UTC del Comune di Vico del Gargano comunicava nuovo parere di rigetto dell’istanza espresso dal medesimo comitato, come da verbale n. 12 del 30 aprile 2007, senza aggiungere alcuna espressa motivazione o prova documentale a sostegno del rigetto.
Avverso tale comunicazione il Sig. Tavani propone ricorso, lamentando:
1. la violazione della legge, in particolare, dell’art. 13 del D.P.R. 380/2001; eccesso di potere per erroneo e/o omesso apprezzamento dei presupposti di diritto e per difetto di istruttoria.
Il Responsabile dell’UTC del Comune di Vico del Gargano si è limitato a comunicare i parere espressi dal comitato Tecnico Comunale, violando l’art 13 del D.P.R. che prevede il rilascio del provvedimento da parte del Dirigente o Responsabile del competente ufficio comunale.
2. La violazione e falsa applicazione della legge, in particolare, gli artt. 96 e 107 del D. Lgs 267/2000, gli artt. 5, 13 e 20 del D.P.R. 380/2001, oltre alla violazione e falsa applicazione della circolare del Ministero degli interni n. 1 del 27 aprile 2007.
Il Comitato Tecnico comunale che ha espresso i pareri negativi sarebbe stato costituito illegittimamente, in quanto contrario alle richiamate disposizioni che escludono nella relativa composizione la presenza di organi politici. Il ricorrente contesta, in particolare, la presenza nell’organo del sub commissario straordinario nominato in sostituzione del Sindaco decaduto a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale.
3. La violazione della normativa di P.D.F. dell’art 3 L.241/1990. Eccesso di potere per illogicità  manifesta, per erroneo e/o omesso apprezzamento dei presupposti, nonchè per inversione procedimentale.
Il diniego basato sulla necessità  di preventiva acquisizione di ulteriori pareri sarebbe illegittimo in quanto il Comitato Tecnico Comunale avrebbe dovuto esprimere in via preventiva il proprio parere sui profili urbanistici e paesaggistici del progetto. L’amministrazione con tale operato avrebbe così posto in essere un’illegittima inversione procedimentale.
4. La violazione dell’art. 2 della L. 1187/1968. Eccesso di potere per illogicità  manifesta, per erroneo e/o omesso apprezzamento dei presupposti, nonchè per travisamento.
Il Responsabile UTC del Comune di Vico del Gargano, nel richiamare “l’applicazione delle norme previste per la zona C1 e la previa redazione di un piano-quadro unitario di iniziativa comunale”, avrebbe inserito un vincolo procedimentale da ritenersi decaduto per effetto della decorrenza del termine quinquennale di cui all’art. 2 comma 1 L. n. 1187/1968, previsto per l’adozione dei piani particolareggiati o l’approvazione dei piani di lottizzazione. Inoltre, l’intervento progettato cadrebbe in area già  urbanizzata e, pertanto, sarebbe area residua edificabile, con vincoli decaduti per effetto del decorso del richiamato termine di legge.
5. L’assenza di ulteriore motivazione, oltre al richiamo dei vincoli decaduti, in violazione dell’art 3 della L.241/1990 e dell’art 13 del D.P.R. 380/2001.
6. L’inidoneità  del richiamo al parere del Comitato, senza ulteriori motivazioni a sostegno del diniego, a concludere il procedimento.
Il Comune di Vico del Gargano, regolarmente intimato, non si è costituito.
Con ordinanza n. 693/2007 del 30 agosto 2007, veniva respinta la domanda incidentale di sospensione del gravato provvedimento.
Il ricorso, dopo essere stato oggetto di Decreto di perenzione n. 157/2013 del 16 aprile 2013 successivamente opposto, è stato reiscritto a ruolo con ordinanza 1018/2013 del 21 giugno 2013, e all’udienza pubblica del 16 luglio, sentita la difesa di parte ricorrente, è stato trattenuto in decisione.
Oggetto di esame da parte del Collegio sono le censure opposte dall’odierno ricorrente, sig. Michele Tavani, al rigetto dell’istanza volta al rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione, da parte del Responsabile del Settore III, Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Vico del Gargano.
Il ricorso è fondato.
Meritano accoglimento i motivi di ricorso volti a censurare l’illegittimità  dei provvedimenti impugnati per difetto di istruttoria, inversione procedimentale, carente e contraddittoria motivazione.
Per costante orientamento giurisprudenziale, la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è diretta a consentire al destinatario di ricostruire l’iter logico-giuridico in base al quale l’amministrazione è pervenuta all’adozione di tale atto, nonchè le ragioni ad esso sottese. Lo scopo perseguito è quello di consentire la verifica della correttezza del potere in concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi, invero, caso per caso in relazione alla tipologia dell’atto considerato (Cons. Stato, sez. V, 4 aprile 2006, n. 1750; sez. IV, 22 febbraio 2001 n. 938, sez. V, 25 settembre 2000 n. 5069).
L’onere motivazionale, di cui l’art. 3 della L. 241/1990 costituisce norma di principio generale, può ritenersi assolto anche “per relationem”attraverso il richiamo ad elementi contenuti in un diverso atto, che diviene parte integrante del medesimo provvedimento amministrativo. Affinchè la motivazione “per relationem” risulti legittima occorre, però, che essa sia completa e logica, proprio in virtù degli elementi contenuti nell’altro atto a cui si rinvia.
Nel caso, come quello in esame, di istanza di permesso di costruire è necessario, in particolare, che siano esplicitate le ragioni di fatto poste alla base dell’atto di diniego, anche per rendere edotto il titolare dell’interesse legittimo di carattere pretensivo sulle circostanze rilevanti.
Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico fonda il diniego sul parere del Comitato Tecnico Comunale, espresso nella seduta del 12 marzo 2007, con verbale n. 8, integralmente richiamato, senza fornire alcuna ulteriore motivazione aggiuntiva, neanche al solo fine di rafforzare le risultanze istruttorie.
Ciò determina la necessità  del sindacato da parte del Collegio del citato parere, non essendo stati forniti ulteriori elementi a sostegno dell’iter motivazionale della determinazione assunta.
Il Comitato Tecnico Comunale ha ritenuto il progetto presentato dal ricorrente “non meritevole di accoglimento”, richiamando in primis le prescrizioni dell’Ufficio Urbanistico Regionale del 1975, relative al comparto 23 C del P.d.F., entro cui l’area interessata dal progetto si colloca, secondo le quali ogni intervento sulla zona sarebbe subordinato “al preventivo parere favorevole della Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie per la Puglia, della Soprintendenza alle antichità  per la Puglia e dei Settore Urbanistico della Regione Puglia”.
Si evince agevolmente che tali elementi non sono idonei ad esplicitare le ragioni della scelta dell’amministrazione, mancando l’indicazione degli atti istruttori idonei a consentire il reperimento dei citati atti da ritenersi prodromici alla determinazione dell’amministrazione. Nessun richiesta volta alla loro acquisizione risulta inoltrata.
Il dirigente del Comune, avendo ritenuto il primo rilievo del Comitato determinante, avrebbe dovuto avviare l’istruttoria funzionale al rispetto delle richiamate prescrizioni e non considerarlo di per sè idoneo ad integrare le ragioni del diniego, senza peraltro evidenziare eventuali inadempienze del ricorrente, tali da impedire o di fatto ostacolare, la necessaria integrazione in fase istruttoria.
E’, infatti, onere dell’Amministrazione indicare le specifiche ragioni in relazione alle quali le opere edilizie non si ritengono adeguate.
Il parere del Comitato richiama, in secondo luogo, la necessità  di redazione di “un piano-quadro unitario di iniziativa comunale che contenga l’edificabilità  principalmente nelle particelle confinanti con la Statale e con il comparto 19”.
Questo elemento, oltre ad esporsi alle considerazioni appena evidenziate sul vizio di difetto di istruttoria, è idoneo semmai ad integrare gli estremi di un inadempimento dell’amministrazione, che non può riversarsi sul privato cittadino.
Da ultimo, il Comitato medesimo, nel riconoscere la vocazione edificatoria residenziale dell’intero comparto in discussione, sostiene che “un indiscriminato e disordinato rilascio di permessi di costruire porterebbe ad un risultato certamente negativo sotto l’aspetto della pianificazione urbanistica complessiva e paesaggistica del Comparto medesimo ed inoltre non vi sarebbe lo strumento della convenzione urbanistica necessaria per la regolamentazione dei rapporti tra lottizzazione e Comune e, in particolare, per l’individuazione, l’esecuzione e la gestione delle opere di urbanizzazione assolutamente assenti nella parte bassa del Comparto ed all’interno dello stesso”.
Risulta evidente la mancanza di una motivazione puntuale e, peraltro, contraddittoria con quanto evidenziato dalla difesa del ricorrente, secondo cui il Comparto 23 sarebbe già  stato ampiamente edificato, come dimostrato dalla circostanza che il Comune ha ritenuto di poter rilasciare comunque titoli edilizi abilitativi.
Dalle carenze emerse deriva l’impossibilità  per l’interessato di comprendere le specifiche ragioni che giustificano la determinazione assunta, non potendo la motivazione espressa in essa esaurirsi in richiami generici o mere locuzioni di stile, come quelle indicate nel parere del Comitato.
E’ da ritenersi che il diniego espresso in ordine alla domanda di permesso di costruire contiene una valutazione apodittica che non soddisfa i requisiti minimali della motivazione, non essendo di certo sufficiente il richiamo a degli atti prodromici da adottare, evidenziando essi piuttosto carenze istruttorie dell’amministrazione, che per di più si pongono in contrasto con il dato dell’avvenuta edificazione del comparto in questione.
Ne consegue che, l’amministrazione dovrà  rideterminarsi sulla domanda di permesso di costruire presentata dal ricorrente, previo espletamento di adeguata e completa istruttoria, motivando le ragioni della propria determinazione.
In conclusione, la decisione di accoglimento del ricorso si fonda sulla motivazione del gravato provvedimento, affetta da vizi tali da rendere superflua la disamina dei motivi di ricorso afferenti a profili formali pure prospettati, ma privi di valore dirimente.
La domanda di annullamento è pertanto fondata.
Le spese di lite seguono la regole della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti con cui il Comune di Vico del Gargano ha rigettato l’istanza del sig. Michele Tavani volta al rilascio del permesso di costruire.
Condanna il Comune di Vico del Gargano al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre IVA, CPA e spese generali.
Contributo unificato rifuso ex art. 13 c 6-bis.1 D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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