1. Tutela dei beni culturali e del paesaggio – Impianto di distribuzione di carburanti Decreto Galasso – Norme di salvaguardia – PUTT Puglia – Perimetrazione dei territori costruiti – Assenza – Effetti 
2. Commercio, industria, turismo – Autorizzazione impianto distribuzione carburanti – Silenzio assenso – Presupposti 

1. àˆ ritenuto infondato, e pertanto va respinto, il ricorso proposto avverso il diniego di autorizzazione per la  realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti in applicazione delle norme di salvaguardia di cui all’art. 1 bis del decreto Galasso consentito in legge 4 agosto 1985 n. 431, non rientrando l’area in oggetto – sottoposta  alle predette misure di tutela – tra i territori costruiti perimetrati in una prima fase di adeguamento del PRG comunale alle norme del PUTT Puglia.
2. Secodno il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 1 del d. lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, non sussiste ipotesi di silenzio assenso da parte della p.a. rispetto all’istanza del privato per l’autorizzazione all’apertura di un impianto di distribuzione carburanti che  risulti priva dei requisiti di conformità  richiesti dalla norma richiamata.

N. 01100/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01983/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1983 del 2006, proposto da: 
Logroscino Antonella, rappresentata e difesa dagli avv. Pasquale Boccuzzi, Domenico Bulzacchelli, con domicilio eletto presso Pasquale Boccuzzi, c/o Avv.F.Zupa, in Bari, corso De Gasperi n. 312; 

contro
Comune di Noicattaro, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto presso Franco Gagliardi La Gala in Bari, via Abate Gimma, n. 94; 

nei confronti di
Dilca Srl; 
Pannarale Agostino, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso Giuseppe Mariani in Bari, via Amendola, n. 21; 

per l’annullamento
– della nota prot. n. 2719/P.A. del 12.9.2006, contenente la comunicazione di conclusione, con esito negativo, del procedimento amministrativo relativo alla richiesta di autorizzazione concernente l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione carburanti per autotrazione, da realizzarsi nel Comune di Noicattaro, alla Via per Casamassima, avanzata dalla ricorrente il 30.1.2006;
– di ogni altro atto allo stesso presupposto, collegato, connesso, derivato, dipendente e conseguente, ed espressamente dell’allegato parere definitivo, sottoscritto in data 28.8.2006;
e per la declaratoria
dell’intervenuto silenzio assenso in favore della ricorrente sull’istanza di autorizzazione avanzata il 30.1.2006.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Noicattaro e di Pannarale Agostino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 luglio 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Pasquale Boccuzzi, Franco Gagliardi La Gala e Giuseppe Mariani.;
 

FATTO e DIRITTO
La Sig.ra Antonella Logroscino riferisce di aver interesse alla realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti per autotrazione su suolo di sua proprietà , lungo la via Casamassima, riportato in catasto al foglio n. 15, compreso in parte delle particelle nn. 509, 644 e 649.
A tal fine, in data 30.01.2006, ha presentato il progetto per l’autorizzazione unica da parte del SUAP del settore VI del Comune di Noicattaro. A conclusione dell’istruttoria, caratterizzata tra l’altro dalla richiesta di integrazioni documentali, con nota del 12.09.2006, quest’ultimo ufficio ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo con esito negativo. Ha allegato, a fondamento del diniego, il parere sfavorevole del dirigente del IV Settore Urbanistica del Comune, per contrasto del progetto con le norme del Codice della Strada, specificamente con l’art 45, comma 3 del D.P.R. n, 495/92 (regolamento di attuazione del C.S.) e con il Regolamento Regionale 10 gennaio 2006, n. 2, art 6, lett b), in quanto gli accessi sarebbero risultati posti ad una distanza inferiore a 300 m e comunque inferiore anche al minimo eventualmente derogabile di 100 m.
La sig.ra Logroscino si è opposta alla conclusione con esito negativo del procedimento, proponendo ricorso per i seguenti motivi:
1. Violazione dell’art. 1 comma 3 e dell’art. 2 comma 2 bis del D. Lgs 32/1998.
Sull’istanza il Comune non avrebbe più potuto provvedere se non in autotutela in quanto, secondo le norme richiamate, si sarebbe formato il silenzio assenso.
2. Eccesso di potere per sviamento.
Il potere di concludere il provvedimento si sarebbe consumato in data 6 settembre 2006, dopo il decorso dei novanta giorni, previsti dalla legge, dal perfezionamento dell’istruttoria. Il Comune, inoltre, invece di provvedere sull’istanza della ricorrente, si sarebbe pronunciato positivamente sulla richiesta dal medesimo oggetto presentata, in data successiva rispetto alla propria, da una ditta controinteressata.
3. Violazione di legge. Erronea interpretazione ed applicazione dell’art 3 del codice della Strada, dell’art. 45 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e dell’art 6 del Regolamento della Regione Puglia del 10 gennaio 2006, recante norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti. Eccesso di potere, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, perplessità  della motivazione, motivazione solo apparente e illogicità  manifesta.
Le norme richiamate a fondamento del diniego farebbero riferimento alle distanze di accessi privati, mentre al caso in esame sarebbero applicabili le previsioni delle aree di servizio, che ai sensi dell’art. 24 del Codice della strada (corrispondente all’art. 61 del Regolamento di esecuzione) sarebbero classificate quali “pertinenze della strada”.
Inoltre, le strade interessate dal progetto di realizzazione dell’impianto di carburanti non sarebbero strade “extraurbane”, non avendo le caratteristiche previste dall’art 3 del Regolamento del Codice di esecuzione del Codice della strada.
L’ulteriore elemento ostativo contestato è relativo al “notevole traffico in entrata ed in uscita” dall’opificio della Ditta Pignataro. L’ingresso a tale opificio sarebbe collocato sull’opposto senso di marcia rispetto all’area interessata dalla realizzazione del progetto della ricorrente. Inoltre, non sarebbe stato effettuato alcun sopralluogo volto a verificare l’effettiva esistenza del “notevole traffico”.
Si è costituito in giudizio il controinteressato sig. Agostino Pannarale, che ha contestato la formazione del silenzio assenso, per il contrasto del progetto presentato con le disposizioni del Piano regolatore, in particolare gli artt. 57 e 60 comma 7, oltre che con quelle del Piano urbanistico territoriale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1748 del 15.12.2000.
Il Comune di Noicattaro si è costituito in giudizio con mera memoria di stile, limitandosi, successivamente, a richiamare la pendenza di altro ricorso proposto dalla medesima ricorrente.
Con ordinanza n. 42/2007 del 17 gennaio 2007, è stata rigettata la domanda incidentale di sospensione del provvedimento gravato.
Con successiva ordinanza n. 1704/2013 del 19.12.2013 sono stati disposti adempimenti istruttori nei confronti del dirigente del IV Settore Urbanistica del Comune di Noicattaro.
Quest’ultimo, in esecuzione all’ordinanza, ha depositato in data 25 febbraio 2014, una relazione nella quale si evidenzia che l’area oggetto di intervento ricade in zona tutelata dal D. L. n. 431/1985, cd. Decreto Galasso, e, pertanto, ai sensi dell’art. 1 quinquies, “le aree e i beni individuati ai sensi del decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella G.U. n. 256 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino all’adozione da parte delle regioni dei piani di cui all’art. 1 bis, ogni modificazione dell’assetto del territorio nonchè ogni opera edilizia…”. La previsione sarebbe applicabile, in quanto la Regione Puglia, ha approvato il P.U.T.T./P, demandando ai Comuni ai sensi dell’art. 5.05 i “Primi adempimenti per l’attuazione del Piano”.
Il Comune di Noicattaro, secondo quanto riferito nella relazione, avrebbe predisposto la prima parte dell’adeguamento al P.R.G., procedendo all’individuazione dei terreni costruiti, mentre non si sarebbe ancora realizzata la II fase. E’ all’assenza del completamento delle fasi di adeguamento che si riconduce, pertanto, la permanenza della vigenza delle norme di salvaguardia del decreto Galasso, di cui al citato art 1 quinquies, estesa anche all’area interessata dal progetto.
La relazione evidenzia, inoltre, la conformità  o meno del progetto a ciascuna delle norme al cui rispetto il DLgs. 32/1998 subordina il rilascio dell’autorizzazione.
Con memoria del 13 giugno 214, il controinteressato Sig. Pannarale ha insistito nel negare la formazione del silenzio assenso per il contrasto del progetto per cui è causa con l’art 1 comma 2 del D. Lgs 32/1998, come sarebbe emerso anche dalla Relazione del Dirigente del IV settore del Comune.
La ricorrente, a sua volta, con memoria depositata il 25 giugno 2014 ha contestato il contenuto della medesima Relazione e ha allegato le osservazioni redatte da un tecnico di parte, il quale ha evidenziato che lo stesso Dirigente del settore IV Urbanistica del Comune, aveva già  espresso parere favorevole al progetto per compatibilità  con gli indirizzi di tutela ambientale e paesaggistica, nonchè con le previsioni del Piano carburanti. Inoltre, ha osservato che la realizzazione avverrebbe su strada comunale e non extraurbana, con conseguente inapplicabilità  delle norme sul rispetto delle distanze minime.
All’udienza pubblica del 16 luglio 2014, sentita la difesa delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
La sig.ra Logroscino contesta la conclusione, con esito negativo, del procedimento, avviato previa sua istanza, volto al rilascio di autorizzazione per l’installazione e per l’esercizio, nonchè del permesso di costruire di un impianto di distribuzione carburanti per autotrazione.
Con i primi due motivi di ricorso la ricorrente sostiene che sull’istanza si sarebbe formato il silenzio assenso, ai sensi del D.Lgs. 32/1998, non avendo il Comune dato riscontro espresso entro la data del 06 settembre 2006.
Sono proprio le disposizioni del richiamato testo normativo che risultano ostative alla formazione del silenzio assenso, rendendo infondate le pretese della ricorrente.
Il D. Lgs. 32/1998, infatti, detta la disciplina di razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti. L’installazione e l’esercizio dei relativi impianti sono considerati dalle norme del Decreto attività  liberamente esercitate sulla base dell’autorizzazione rilasciata dai Comuni.
L’art. 1 comma 2 prevede in particolare che, tra le condizioni a cui è subordinato il rilascio della suddetta autorizzazione, vi sia la verifica della “conformità  alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonchè alle norme di indirizzo programmatico delle regioni”.
Il successivo comma 3 del medesimo art. 1, disciplina, per le istanze complete della necessaria documentazione e in possesso dei requisiti di legge, la possibilità  di tacito accoglimento.
Emerge chiaramente come il riscontro dell’assenza di conformità  alle disposizioni richiamate dall’art. 1 comma 2 del citato D.Lgs 32/1998 impedisce la formazione del silenzio assenso.
Nel caso in esame, tali difformità  sono indicate nel Parere definitivo del Dirigente del IV Settore Urbanistico del 28 agosto 2006, allegato dal Dirigente del VI Settore Sviluppo Economico – Attività  Economiche e Produttive- Polizia amministrativa – Pubblica Sicurezza- S.U.A.P.”, alla nota del 12 settembre 2006, per cui è causa.
Il suddetto parere sfavorevole evidenzia il contrasto, sia con le norme del Codice della Strada, che con quelle del Regolamento regionale 10 gennaio 2006, n. 2 recante la “Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria”.
La relazione del Dirigente del IV Settore Urbanistica del Comune di Noicattaro, in adempimento dell’ordinanza istruttoria n. 1704/2013, inoltre, indica puntualmente la ricorrenza della conformità  o meno del progetto a ciascuna delle disposizioni cui è subordinato il rilascio dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 1 comma 2 D. Lgs. n. 32/1998. Essa, in particolare, conferma la sussistenza del contrasto con le disposizioni del Piano Regolatore, con quelle contenenti le prescrizioni di sicurezza stradale e con quelle per la tutela dei beni storici e artistici.
Le difformità  evidenziate impediscono l’effettivo perfezionamento dell’istruttoria procedimentale, da cui discende l’irrilevanza della verifica della data dalla quale sarebbero decorsi i termini per la formazione del silenzio assenso, utile solo qualora l’istanza fosse risultata conforme ai requisiti prescritti dalla legge.
Dal quadro delineato emerge l’infondatezza anche degli ulteriori motivi di ricorso, in quanto tali difformità  non sono contestate dalla difesa di parte ricorrente, neanche con le osservazioni del Tecnico di parte, nella Relazione del 19.06.2014, successiva a quella depositata dal Comune in adempimento dell’ordinanza istruttoria. Le “memorie tecniche” si limitano, infatti, a ripercorrere i fatti caratterizzanti la vicenda e a sostenere in modo generico la natura comunale e non extraurbana della strada su cui l’impianto è stato progettato.
Quanto alla riferita controversia avente ad oggetto l’autorizzazione all’installazione di impianto analogo a quello della ricorrente a una Ditta controinteressata, la Dilca srl, benchè irrilevante sulla decisione del presente ricorso, il Collegio osserva che il relativo giudizio è stato definito con sentenza n. 1708 del 19.12.2013, con pronuncia di inammissibilità  non appellata.
Nella sentenza richiamata le contestazioni di parte ricorrente sono state ritenute generiche per la rilevata assenza di precise esplicitazioni concrete e sfornite di supporto documentale. Analoghe osservazioni devono essere riferite alle contestazioni sollevate nel presente ricorso, che per tutto quanto esposto deve essere respinto.
Il Collegio ritiene sussistere giusti motivi per compensare le spese, anche in considerazione dell’atteggiamento del Comune nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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