Tutela dei beni culturali e del paesaggio – Permesso di costruire – Autorizzazione paesaggistica – Procedimento incidentale autonomo  – Competenza del Comune – Scansione temporale – Decorrenza dei termini – Silenzio Inadempimento

Nell’ambito del procedimento di rilascio del permesso di costruire nel quale si innesta il procedimento incidentale autonomo di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di competenza del Comune, quest’ultimo è onerato dell’impulso procedimentale secondo  la tempistica dettata dall’art. 146 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42  per il subprocedimento incidentale in questione: trasmissione degli atti alla Sovrintendenza entro quaranta giorni dalla ricezione degli stessi da parte del privato e qualora vi si stata  detta trasmissione, assunzione del provvedimento conclusivo, conforme al parere eventualmente reso dalla Sovrintendenza o in piena autonomia, secondo il caso che detto parere sia stato adottato oppure no, in tale ultima ipotesi anche mediante la  convocazione della conferenza di servizi, come rpevisto dall’art. 146 richiamato.

N. 01091/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00452/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 452 del 2014, proposto dalla S.r.l. Fucci impresa edile, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Catapano, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari; 

contro
Comune di Barletta, rappresentato e difeso dall’avv. Rossana Monica Danzi, con domicilio eletto presso Raffaele De Robertis in Bari, via Davanzati, n. 33; 

per l’accertamento dell’obbligo del comune di barletta di provvedere sull’istanza di rilascio
del permesso di costruire.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Barletta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 la dott.ssa Maria Colagrande e uditi per le parti i difensori Francesco Catapano e Isabella Palmiotti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La ricorrente è titolare, per sub ingresso, di una concessione demaniale marittima per finalità  turistico ricreative nella zona del litorale di Barletta, soggetta a vincolo paesaggistico.
In data 9 novembre 2011 presentava, presso lo Sportello unico delle attività  produttive (di seguito SUAP) del Comune di Barletta, istanza (integrativa di una richiesta inoltrata prima del subingresso) di permesso per costruire ulteriori opere, oltre quelle esistenti, da adibire a stabilimento balneare.
Durante il procedimento la ricorrente otteneva, in data 21 dicembre 2012, ai sensi dell’art. 146 d.lg. n. 42/2004, l’autorizzazione paesaggistica con prescrizioni, cui il progetto iniziale veniva adeguato.
Il 3 aprile 2013 il Servizio sismico provinciale della BAT prescriveva l’adeguamento del sistema di fondazione della struttura.
Seguiva ulteriore variante del progetto che otteneva l’autorizzazione del Genio civile e dell’Agenzia delle dogane, mentre il Comune, in persona del Dirigente del Settore Demanio, chiedeva al Settore edilizia con nota 20 giugno 2013 se le modifiche progettuali apportate al sistema di fondazioni dopo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, imponessero il rilascio di una nuova autorizzazione.
Seguiva una nota interlocutoria del Settore edilizia, sottoscritta dallo stesso dirigente del Settore Demanio che ricusava il suo stesso invito ad esprimere parere sulla necessità  di una nuova autorizzazione, di fatto determinando un arresto procedimentale, cui la ricorrente reagiva con diffida a provvedere.
Il Comune convocava quindi una conferenza di servizi durante la quale la Sovrintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari esprimeva parere sulla necessità  di rilasciare una nuova autorizzazione paesaggistica in seguito alla modifica progettuale del sistema di fondazioni, essendo nel frattempo sopravvenuta l’adozione del piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (PPTR), in relazione al quale il Comune, per delega della Regione, avrebbe dovuto verificare la compatibilità  dell’intervento, a fini del rilascio del parere della Sovrintendenza previsto dall’art. 146 del d.lg. n.42/2004.
La ricorrente pur dissentendo dalla necessità , rappresentata dalla Sovrintendenza, di munirsi di una nuova autorizzazione paesaggistica, ne faceva istanza con nota acquisita dal Comune il 28 gennaio 2014 cui seguiva, in data 20 febbraio 2014, ulteriore deposito da parte della ricorrente di documentazione tecnica richiesta dal Comune.
Decorsi ulteriori trenta giorni senza che la Conferenza di servizi fosse riconvocata, nè adottato un qualche provvedimento dal Comune, la ricorrente adiva questo Tribunale, dolendosi della illegittimità  del silenzio inadempimento del Comune per i seguenti motivi e per sentirne dichiarare l’obbligo di provvedere:
Violazione dell’art. 7 d.P.R. n. 160/10; art. 1, 2 e 14 ter l. n. 241/90, art. 146 comma 7 d.lg. n. 42/2004; eccesso di potere per violazione dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; eccesso di potere per violazione dei principi di economicità  e di non aggravamento del procedimento.
In sintesi la ricorrente lamenta che il procedimento di rilascio dell’autorizzazione del titolo edilizio per opere funzionali all’attività  produttiva, per sua natura celere e concentrato, ha subito aggravamenti e ritardi imputabili all’inerzia del Comune nell’adottare o i necessari provvedimenti costitutivi di sua competenza, in quanto delegato dalla Regione ex art. 146 comma 7 d.lg. n. 42/04, o d’impulso – riconvocazione della conferenza dei servizi perchè il procedimento fosse concluso.
Il 7 luglio 2014 si costituiva il Comune di Barletta negando di essere inadempiente all’obbligo di provvedere, avendo provveduto il 4 marzo 2014 a trasmettere gli atti del procedimento all’Ufficio comunale competente per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e di essere in attesa dell’adozione del relativo provvedimento, onde poter provvedere sull’istanza di rilascio del permesso per costruire.
Il ricorso è fondato nei limiti di quanto appresso spiegato.
Occorre premettere che il procedimento di rilascio del permesso per costruire non si è ancora concluso perchè a tutt’oggi pende, è incontestato interpartes, quello descritto dall’art. 146 d.lg. 42/2004 avviato dalla ricorrente con istanza del 28 gennaio 2014, su impulso della Sovrintendenza, ai sensi dell’art. 146 del d.lg. n. 42/2004, per la verifica della compatibilità  dell’intervento edilizio con i vincoli paesaggistici, procedimento incidentale, ma autonomo, rispetto a quello di rilascio del permesso per costruire (Consiglio di Stato, sez. IV, 27/11/2010, n. 8260).
Ne consegue che, ai fini del computo dei termini, del regime delle competenze e del conseguente obbligo di provvedere, in quanto funzionale all’avanzare del procedimento del rilascio del permesso per costruire, occorre fare riferimento al sub-procedimento descritto dalla disposizione citata.
E’ pacifico che competente a rilasciare l’autorizzazione paesaggistica è il Comune, in quanto a ciò delegato dalla Regione.
Lo si desume anche dalla nota del 4 marzo 2014 dalla quale risulta che il Settore edilizia pubblica e privata del Comune di Barletta ha trasmesso all’Ufficio comunale per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, tutta la documentazione prodotta dalla ricorrente in data 20 febbraio 2014 per il rilascio di detta autorizzazione.
Le fasi del procedimento, descritte dal citato art. 146, prevedono che il Comune trasmetta poi l’istanza (nei quaranta giorni successivi al deposito) alla Soprintendenza, che rende parere vincolante entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, cui, entro venti giorni, fa seguito il provvedimento finale da parte del Comune oppure, nel silenzio della Sovrintendenza, la eventuale convocazione della conferenza di servizi (che si pronuncia nel successivi 15 giorni) o l’adozione da parte del Comune del provvedimento, entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente.
Rileva, in punto di fatto, che non risulta agli atti del giudizio la nota di trasmissione dell’istanza alla Sovrintendenza da parte del Comune – della quale la ricorrente avrebbe dovuto avere contestuale notizia – decorrendo, dalla data di detta trasmissione, il termine perentorio di quarantacinque giorni entro il quale la Sovrintendenza avrebbe dovuto esprimere il parere vincolante.
Pertanto, se il Comune non ha provveduto a trasmettere l’istanza alla Sovrintendenza, come suo obbligo, entro i quaranta giorni successivi alla ricezione della documentazione integrativa (depositata dalla ricorrente il 20.2.2014), il procedimento ha subito un arresto a causa del comportamento omissivo, giustiziabile ex art. 31 c.p.a. del Comune.
Se invece il Comune ha provveduto a trasmettere l’istanza entro il 1 aprile 2014 (cioè entro il quarantesimo giorno decorrente dal 20.2.2014, data del deposito dei documenti richiesti alla ricorrente a completamento dell’istanza di autorizzazione paesaggistica) è agevole dedurre che i termini successivi per l’adozione degli ulteriori atti – erano ormai tutti scaduti alla data (7 luglio 2014) in cui, costituendosi in giudizio, il Comune ha affermato di essere in attesa delle determinazioni dell’Ufficio comunale preposto al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
Nel primo caso il Comune, non trasmettendo l’istanza alla Sovrintendenza, sarebbe venuto meno all’obbligo di dare impulso al procedimento ex art. 146 d.lg. 42/04, nel termine di 40 giorni dal ricevimento dell’istanza, con la conseguenza che legittimamente il ricorrente lamenta un arresto procedimentale o quanto meno un ritardo, che costituisce inadempimento all’obbligo di provvedere.
Parimenti di inadempimento del Comune si tratta se, nonostante la trasmissione degli atti alla Sovrintendenza, il Comune stesso non ha provveduto a convocare la conferenza dei servizi (se la Sovrintendenza non ha reso parere) o ad assumere il provvedimento conclusivo, conforme al parere o in piena autonomia, secondo il caso che detto parere sia stato adottato oppure no.
Infatti il Comune, che si difende affermando di attendere a tutt’oggi l’adozione dell’autorizzazione da parte di un suo Ufficio (Settore piani e programmi urbani – Responsabile dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche), di fatto ammette un’inerzia a sè imputabile – che si aggiunge al ritardo ingiustificabile dello scambio di note fra uffici diretti dalla spessa persona fisica, di cui si è detto – essendo ad oggi spirati tutti i termini a provvedere previsti dall’art. 146 d.lg. 42/2004 per l’adozione, da parte del Comune, dei necessari atti di impulso e provvedimentali, onde soddisfare l’interesse del ricorrente, meritevole di tutela, di ottenere un provvedimento espresso sull’istanza di rilascio del permesso per costruire.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e ordina per l’effetto al Comune di Barletta di provvedere sull’istanza del 28 gennaio 2014 della parte ricorrente di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, propedeutica al rilascio del permesso per costruire, entro gg. 30 dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, salva la nomina, su istanza della ricorrente, di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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