1. Enti e organi della p.A. – Camera di commercio industria artigianato agricoltura – Procedimento di rinnovo membri del consiglio – Grado di rappresentatività  delle associazioni di categoria – Accertamento veridicità  autocertificazioni

2. Enti e organi della p.A. – Camera di commercio industria artigianato agricoltura – Procedimento di rinnovo membri Consiglio – Determinazione grado rappresentatività  –  Organizzazioni imprenditoriali – Fattispecie

1. Non può considerarsi illogica, bensì sintomo di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa la decisione della p.A. di svolgere un supplemento di istruttoria, qualora vi sia la necessità  di verificare la congruenza di alcuni dati all’apparenza contraddittori, che siano stati acquisiti nel corso del procedimento (a tal proposito, il TAR ha precisato che in dette evenienze l’apparente aggravio del procedimento appare del tutto giustificato); ciò anche al fine di “controllare” la veridicità  delle autocertificazioni.


2. Non può attribuirsi rilievo a una modifica concernente le modalità  di determinazione del grado di rappresentatività  delle varie organizzazioni imprenditoriali che concorrono all’elezione dei membri del consiglio direttivo nella C.C.I.A.A., qualora essa si sostanzi in un’annotazione del presidente (e, come tale, sia stata inserita nel verbale della seduta e non ancora approvata in via definitiva dal Consiglio camerale nella fattispecie: si trattava di una precisazione volta a modificare i criteri di attribuzione dei seggi del Consiglio della Camera di Commercio in relazione al grado di responsabilità  delle diverse organizzazioni).

N. 01078/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01339/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1339 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Confindustria Foggia – Associazione Industriali di Capitanata e Confesercenti P.M.I. Foggia – Associazione provinciale di Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avv.ti Salvatore Di Pardo, Andrea Latessa e Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso l’avv. Massimo Malena in Bari, alla via via Amendola, n. 170/5; 

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Maddalena Torrente, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Bari, al lungomare Nazario Sauro, nn. 31-33; C.C.I.A.A.Foggia, in persona del legale rappresentanet p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Mescia e Gianluigi Principe, con domicilio eletto presso l’avv. Anna Rita Lorusso in Bari, alla via Putignani, n.128; 

nei confronti di
Confcommercio Imprese per l’Italia Provincia di Foggia, Associazione Compagnia delle Opere Foggia, FederImpresa Confartigianato UPAC di Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’avv. Paolo Nitti, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Marchese di Montrone, 47; Raffaele Carrabba, Giorgio Donnini, Lucia Rosa La Torre, Giorgio Mercuri, Paolo Rosiello, Pietro Salcuni, Salvatore Antonio Trombetta, Vincenzo Prencipe, Nicola Franza, Maria Pina Capobianco, Sergio Venturino, Luigi Inneo; 

e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Copagri di Foggia, Confederazione Italiana Agricoltori di Foggia, Federazione Provinciale Coldiretti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’avv. Paolo Nitti, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Marchese di Montrone, n. 47; 

per l’annullamento
previa sospensione cautelare anche inaudita altera parte
– del decreto del Presidente della Regione Puglia n. 655 del 4.10.2013;
– della nota della C.C.I.A.A. di Foggia prot. n. 6158 del 26.3.2013;
– della nota prot. n.13890 del 4.7.2013;
– della nota n.15119 del 29.7.2013;
– della nota prot. 30.7.2013;
– della nota del 2.8.2013;
– della nota n. 11688 del 5.8.2013;
– della determina n. 135 del 8.8.2013;
– della nota del 9.8.2013 prot. n. 15537;
– della nota del 9.8.2013 prot. n. 15548;
– della nota del 9.8.2013 n. 15539
– della nota del 9.8.2013 n. 16798 e della nota del 17.9.2013 prot. n. 16990;
– di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, anche non conosciuto;
e con Motivi Aggiunti depositati in data 10 febbraio 2014, oltre agli atti e/o provvedimenti usati con il ricorso principale:
– del Decreto n. 736 del 25.22.2013;
– della nota del 26.11.2013;
– del Verbale del Consiglio Camerale della CCIAA di Foggia del 09.12.2013;
– della nota di estremi non conosciuti con il quale il Presidente della CCIAA di Foggia ha Convocato la Riunione del Consiglio Camerale per il giorno 27.12.2013;
– del verbale del Consiglio Camerale della CCIAA di Foggia del 27.12.2013;
– di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, anche non conosciuto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, della C.C.I.A.A.Foggia, di Confcommercio Imprese Per l’Italia Provincia di Foggia, dell’Associazione Compagnia delle Opere Foggia e di Fedrimpresa Confartigianato Upac di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 giugno 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.Giuliano Di Pardo, su delega dell’avv. Salvatore di Pardo e avv. Fabrizio Lofoco, per la ricorrente, avv. Maddalena Torrente, per la Regione, avv.ti Giuseppe Mescia e Gianluigi Principe, per la Camera di Commercio e avv. Paolo Nitti, per la Copagri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- La questione oggetto del gravame in epigrafe attiene al rinnovo dei membri del Consiglio della Camera di Commercio di Foggia. Più precisamente, verte sulle modalità  di determinazione del grado di rappresentatività  delle Organizzazioni imprenditoriali nell’ambito del rispettivo settore di appartenenza, ai fini dell’individuazione delle organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti tenuti a designare i componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Foggia (d’ora in poi Camera di Commercio).
Per i settori Turismo, Trasporti e Spedizioni, Servizi alle Imprese ed “Altri settori”, Confindustria e Confesercenti hanno partecipato all’attribuzione dei seggi in questione in apparentamento.
L’attribuzione dei seggi avviene, invero, attraverso un complesso procedimento, regolato dalla normativa nazionale, volto a determinare le Organizzazioni maggiormente rappresentative nei vari settori. In particolare, il grado di rappresentatività  viene determinato sulla base di quattro parametri indicati dalla legge n. 580/93 e dal Regolamento approvato con D.M. 156/2011 raffrontando le organizzazioni che operano nello stesso settore: a) percentuale delle imprese iscritte all’organizzazione; b) percentuale del diritto annuale versato dalle imprese stesse; c) percentuale del valore aggiunto relativo agli occupati delle imprese iscritte a ciascuna organizzazione; d) percentuale del numero degli occupati nelle imprese stesse.
Nella fattispecie, le censure si appuntano sull’espletamento di un’istruttoria aggiuntiva preordinata a verificare sia il versamento del contributo associativo con rifermento analitico alle imprese divise per settore, sia il dato relativo al numero degli occupati dichiarati dalle Organizzazioni imprenditoriali; quest’ultimo apparso abnorme poichè troppo consistente rispetto al dato ISTAT riferito al complesso degli occupati nel settore. Supplemento di istruttoria approdato ad una riduzione d’ufficio dei dati dichiarati da Confindustria e Confersercenti p.m.i. di Foggia, a fronte del rifiuto delle Organizzazioni ricorrenti di fornire l’integrazione richiesta; nonchè all’esclusione di tutte le imprese di Confesercenti che versavano la quota associativa tramite l’I.N.P.S. essendo stata ritenuta , in quest’ultimo caso, non esaustiva la dichiarazione resa da parte ricorrente poichè mancante dell’indicazione della somma versata da ciascuna impresa.
Si sono costituti in giudizio la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Foggia, con atto prodotto in data 11.11.2013; la Confcommercio di Foggia, l’Associazione Compagnia delle Opere di Foggia e la Confartigianato Federimpresa, con atto depositato in data 11.11.2013. infine ha spiegato intervento ad adiuvandum la Copagri di Foggia, giusta atto prodotto in data 12.11.2013.
Con atto notificato il 23.1.2014 parte ricorrente ha poi proposto motivi aggiunti avverso gli atti successivi di nomina dei componenti del Consiglio, di convocazione dei nuovi designati e di elezione del Presidente e della Giunta, lamentandone l’illegittimità  derivata.
All’udienza del 12 giugno 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il gravame si fonda su due motivi di ricorso: il primo incentrato sull’asserita illegittimità  del supplemento di istruttoria disposto dalla Camera di Commercio, pienamente condiviso dall’Ente Regione; il secondo, su di un asserito difetto di istruttoria che emergerebbe dalla mancata esclusione della Confcommercio dal procedimento di assegnazione dei seggi per cui è causa.
2.1.- Quanto al primo motivo, investe all’evidenza un profilo meramente procedimentale e si rivela fondato su di un presupposto non dimostrato neanche in giudizio; sicchè si appalesa in ogni caso inidoneo a determinare l’annullamento degli atti impugnati ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 octies della legge n. 241/90.
Più precisamente, parte ricorrente contesta sia la riapertura dell’istruttoria dopo l’intervenuta trasmissione alla Regione delle risultanze delle indagini già  espletate; sia il presupposto su cui si è fondata, ossia la non veridicità  di alcuni dati funzionali alla determinazione della rappresentatività  delle organizzazioni imprenditoriali. Si ribadisce, infatti, che non appariva chiaro il quadro dei versamenti delle imprese associate e che il numero degli occupati delle imprese stesse era apparso distante dai dati medi indicati dall’I.S.T.A.T. (oltre mille unità  in più), nonostante questi ultimi ricomprendano anche gli occupati delle imprese non iscritte alle Associazioni, pari al 62% del totale delle imprese presenti nella provincia di Foggia.
Orbene, la determinazione di procedere ad un supplemento di istruttoria, evidentemente condivisa dalla Regione che ha, in particolare, autorizzato la verifica delle “congruità  dei dati occupazionali rispetto a fonti ufficiali della statistica italiana” (cfr. in particolare nota del Dirigente regionale dell’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione del 5.8.2013), non appare illogica ma, al contrario, rispondente ai criteri di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa.
Lo scopo della semplificazione invero, cui le autocertificazioni sono preordinate, non esclude la verifica della veridicità  dei dati autocertificati e della documentazione trasmessa; l’esigenza di semplificazione non può, cioè, penalizzare l’operatività  dei principi generali cui l’azione amministrativa deve in ultima analisi rispondere.
Del resto il supplemento istruttorio -e l’aggravio procedimentale che ne è disceso- si rivelava una misura di favore per le organizzazioni imprenditoriali che avevano dichiarato dati apparentemente inattendibili, essendo essenzialmente preordinato a consentirne una correzioneex post; non già  a consegnare la scelta delle Organizzazioni cui assegnare i seggi alla piena discrezionalità  del Segretario, come parte ricorrente stessa cerca di sostenere. Peraltro, l’allineamento ai dati statistici ufficiali cui la nuova istruttoria è approdata non appare espressione di uno scorretto esercizio di discrezionalità  amministrativa bensì un rimedio apprestato per ovviare alla mancata cooperazione delle organizzazioni imprenditoriali interpellate, tra cui quelle ricorrenti, che non hanno offerto alcun apporto collaborativo.
In ogni caso, giusta il disposto dell’art. 5, comma 3, D.M. n. 156/2011, a seguito dell’invio dei dati al Presidente della Regione, gli “elenchi di cui agli allegati B e D¦restano a disposizione presso la camera di commercio per eventuali verifiche”; e il procedimento preordinato alla designazione dei componenti del Consiglio si conclude soltanto con il prescritto decreto del Presidente della Giunta regionale.
Sta di fatto che della veridicità  dei dati di cui si discute -e veniamo al secondo profilo- non è stata fornita prova neanche in giudizio, pur essendo trascorsi molti mesi dalla richiesta istruttoria cui le organizzazioni imprenditoriali interpellate (tra cui -si ribadisce- le odierne ricorrenti) avevano opposto l’esiguità  del termine concesso; sicchè l’argomento addotto a sostegno del rifiuto di integrazione documentale in corso di procedimento si è rivelato -ex post- del tutto pretestuoso ed inconsistente. Tanto più che i dati oggetto di autocertificazione (numero degli occupati) avrebbero dovuto essere in possesso delle imprese associate e, comunque, già  oggetto di verifica a monte delle autocertificazioni.
Per tutto quanto precede, dunque, il primo motivo non può trovare accoglimento. In ogni caso, come già  evidenziato, non essendo stata fornita neanche in giudizio alcuna prova della veridicità  ed attendibilità  dei dati oggetto di contestazione, presumibilmente nella piena disponibilità  delle imprese associate, le censure formulate non appaiono idonee a minare la legittimità  sostanziale degli atti impugnati con conseguente de quotazione dei vizi dedotti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 octies della legge n. 241/90.
2.2.- Con il secondo motivo si censura invece l’asserita assegnazione del seggio relativo ad “altri settori” sulla scorta di “..una arbitraria modifica del criterio di assegnazione¦stabilito con la delibera n. 24/2012¦”; delibera con la quale sarebbe stato modificato l’art.11 dello Statuto camerale.
Più precisamente, in virtù di tale modifica statutaria, sarebbe stato disposto -per quanto qui rileva- che il seggio attribuito ad “altri settori” (composto da diverse Sezioni quali P: istruzione; Q: Sanità  e assistenza sociale; R: attività  sportive; S: altre attività  e servizi) dovesse essere assegnato all’organizzazione imprenditoriale che fosse risultata maggiormente rappresentativa “in una delle sezioni di attività ” ricomprese nel raggruppamento “altri settori”. Ciò che, ai fini dell’attribuzione di tale specifico seggio, avrebbe dovuto comportare da parte delle organizzazioni imprenditoriali l’indicazione di imprese appartenenti “ad una sola sezione di altri settori”, come inizialmente richiesto dallo stesso RUP ma non osservato dalla Confcommercio (cfr. note del 7.3.2013).
Senonchè proprio il RUP ha, poi, modificato il suo primo orientamento chiedendo di indicare nuovamente il totale delle imprese del settore “altri settori” distinti per settori di attività , non essendo stato ancora approvato dal Consiglio il verbale della seduta 27.12.2012 (cfr. nota del 29.7.2013).
La modifica statutaria invocata da parte ricorrente, invero, è unicamente nel senso di assegnare un seggio ai cd. “altri settori”, come emerge dall’inequivocabile tenore della richiamata deliberazione del Consiglio camerale n. 24 del 27.12 2012. La limitazione della rappresentatività  ad un unico settore è riconducibile in via esclusiva ad una puntualizzazione del Presidente della Camera di Commercio inserita nel verbale della seduta di quel 27 dicembre, tuttavia mai approvata in via definitiva dal Consiglio camerale, che ha addirittura disconosciuto la suddetta annotazione (cfr. verbale della seduta del 13 maggio 2013).
Le odierne ricorrenti hanno infatti dovuto proporre un ricorso ex art. 700 innanzi al Tribunale di Foggia per ottenere -tra l’altro- la correzione della richiamata delibera n. 24/2012 in senso -asseritamente- conforme al verbale della seduta del 27.12.2012. Per quanto risulta, tuttavia, agli atti di causa, non è stato emesso alcun provvedimento di merito, avendo il giudice ordinario declinato la propria giurisdizione.
Non potendo, pertanto, la modifica statutaria essere interpretata nel senso suggerito da parte ricorrente, anche il secondo motivo va respinto. Il seggio in questione, come per tutti gli altri settori economici, andava attribuito all’organizzazione risultata maggiormente rappresentativa nel complesso delle Sezioni di attività  rientranti nei cd. “altri settori”.
3.- L’infondatezza del ricorso introduttivo travolge anche i motivi aggiunti, articolati sotto il mero profilo dell’illegittimità  derivata. Le ulteriori censure, articolate nella memoria prodotta il 10 maggio 2014, sono invece inammissibili poichè ampliano il thema decidendum sebbene contenute in atto non notificato.
Il gravame va, pertanto, respinto.
Considerata tuttavia la controversia nel suo complesso nonchè la qualità  delle parti, si ritiene di procedere alla compensazione delle spese di giudizio.
4.- Da ultimo va esaminata la richiesta di cancellazione delle espressioni sconvenienti ex art. 89 c.p.c. e 39 c.p.a. contenute nella memoria prodotta da Confindustria e Confesercenti il 10 maggio 2014; richiesta formulata dalla difesa della Camera di commercio depositata il 22 maggio 2014.
L’istanza merita accoglimento con riferimento alle frasi contenute -rispettivamente- a pag. 3 dall’inizio del rigo n. 7 alla fine del rigo n. 11 e a pag. 12 dal rigo n. 20 a partire dall’espressione “¦che ne ha distorto¦” fino alla fine del rigo n. 22.
Le circostanze ivi riferite appaiono in effetti gratuitamente offensive.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda),definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone inoltre la cancellazione delle frasi offensive contenute nella memoria depositata il 10 maggio 2014 nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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