1. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Principio della c.d. “ragione più liquida” – Scrutinio questione assorbente – Abilita alla decisione di merito 


2. Accesso ai documenti della p.A. – Presupposti – Legittimazione e interesse a ricorrere – Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Inammissibilità  per carenza di interesse – Richiesta informativa antimafia – Strumentalità  rispetto a vicenda privatistica – Silenzio-inadempimento  – Non sussiste


3. Accesso ai documenti della P.A – Richiesta informativa antimafia – Interlocuzione richiedente e P.A. – Silenzio-inadempimento – Non sussiste

1. In virtù del principio della c.d. “ragione più liquida”, la domanda può essere decisa nel merito sulla base della soluzione di una questione assorbente, senza che sia necessario il previo scrutinio di tutte le altre.


2. Il soggetto che promuove domanda di accertamento della illegittimità  del silenzio-inadempimento, lamentata in ordine ad una richiesta di informativa antimafia inerente posizioni altrui, è privo di legittimazione a ricorrere ove il rilascio del chiesto documento e l’attivazione del relativo pubblico potere siano stati sollecitati in modo strumentale rispetto ad una vicenda squisitamente privatistica. 


3. Non si configura silenzio-inadempimento rispetto ad una richiesta di informativa antimafia ove vi sia stata ampia interlocuzione in merito fra l’istante e l’Amministrazione, ancorchè il riscontro da questa fornito al primo non sia conforme alle sue aspettative.

N. 01054/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00512/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 512 del 2014, proposto da: 
Antinia S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Polignano, con domicilio eletto presso Giuseppe Barile, in Bari, via Manzoni, n. 93; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Bari, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97; 

nei confronti di
Comune di Putignano;
Avvenire S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Daniela Anna Ponzo, con domicilio eletto presso Marco Palieri, in Bari, via Venezia, n. 14; 

per l’accertamento
della illegittimità  del silenzio serbato dalla Pubblica Amministrazione in relazione al rilascio di informativa antimafia concernente la società  Avvenire S.r.l., mandataria in A.T.I. con la ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Bari, del Ministero dell’Interno e della società  Avvenire S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Enrico Polignano, per delega dell’avv. Giuseppe Polignano, Giovanni Cassano e Daniela Anna Ponzo;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 16.4.2014, la società  Antinia S.r.l. promuoveva ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe, allo scopo di accertare, in tesi, l’illegittimità  del silenzio serbato dalla Prefettura di Bari su talune istanze, meglio indicate in atti, con le quali veniva richiesto il rilascio della informativa antimafia relativa alla società  Avvenire S.r.l., in qualità  di mandataria in a.t.i. con la ricorrente.
In proposito, la società  Antinia S.r.l. esponeva di aver stipulato, in data 16.3.2012, un contratto di a.t.i. con la società  Avvenire S.r.l. per la partecipazione alla gara relativa al servizio di igiene urbana del Comune di Putignano (BA) e per la successiva gestione integrata dello stesso, giunta ad oggi al secondo anno di effettivo svolgimento.
In ricorso si evidenziava, in particolare, che “il rapporto fra le due società  è da tempo conflittuale”.
Al fine espresso di sciogliere tale contratto, la società  ricorrente sottolineava che “le uniche cause di risoluzione del contratto di a.t.i. sono quelle codificate, tra cui i “casi previsti dalla normativa antimafia” di interdizione della mandante, non seguita dalla sostituzione della medesima a cura della mandataria, ai sensi dell’art. 37 comma 19 del Dlgs 163-2006, e degli artt. 92 co. 4, 94, co. 2, 95 co. 1 del Dlgs 159-2011. In caso di informativa non favorevole a carico della Avvenire srl, il rapporto contrattuale si risolverebbe e la ricorrente eviterebbe danni ulteriori.”.
Si dava, di conseguenza, atto delle plurime note – del 20.7.2013, 26.7.2013, 23.8.2013, 7 e 14.1.2014 – indirizzate al Comune di Putignano e alla Prefettura di Bari, affinchè, svolte le opportune verifiche anche su taluni fatti specifici addebitati dalla Antinia S.r.l. alla Avvenire S.r.l., si procedesse al rilascio immediato dell’informativa antimafia.
Si evidenziava in diritto che, a fronte delle plurime istanze indirizzate, in particolare, nei confronti della Prefettura di Bari, risultavano in concreto decorsi i termini previsti dall’art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011 senza che il richiesto provvedimento fosse stato rilasciato.
Si concludeva, pertanto, per l’accertamento dell’illegittimità  del silenzio serbato nel caso di specie e per l’affermazione del relativo obbligo di provvedere.
Con atto di costituzione del 23.4.2014 e successivo deposito di documenti del 21.5.2014, si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, evidenziando, in via preliminare, l’assenza di legittimazione attiva da parte della società  ricorrente, oltre a contestare nel merito la fondatezza del ricorso così come introdotto.
Con atto di costituzione del 20.5.2014 e successivo deposito di documenti del 21.5.2014, si costituiva in giudizio la Prefettura U.T.G. di Bari, parimenti evidenziando, in via preliminare, l’assenza di legittimazione attiva da parte della società  ricorrente, oltre a contestare nel merito la fondatezza del ricorso così come introdotto, in modo analogo a quanto già  fatto dal Ministero dell’Interno.
Con atto di costituzione e memoria difensiva del 23.6.2014, si costituiva in giudizio la società  Avvenire S.r.l., eccependo, in via preliminare, l’irregolare formazione del contraddittorio, non risultando esserci stata notifica del ricorso introduttivo al Ministero dell’Interno; sempre in via preliminare, veniva altresì contestata la sussistenza della legittimazione a ricorrere da parte della società  Antinia S.r.l.; infine si evidenziava, nel merito, l’infondatezza delle argomentazioni spiegate a supporto delle proprie tesi da parte della ricorrente.
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
Deve anzitutto premettersi che, in base al principio della c.d. “ragione più liquida”, la domanda può essere decisa nel merito sulla base della soluzione di una questione assorbente, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (cfr. inter alia Cass. civ., sez. III, sent. 25 gennaio 2010; Cass. civ. 16 maggio 2006 n. 11356).
La società  ricorrente è priva di legittimazione attiva rispetto alla domanda di accertamento della illegittimità  del silenzio – inadempimento per come spiegata.
Per espressa indicazione ampiamente evidenziata dalla società  ricorrente sia in ricorso che nella memoria in atti, l’interesse della Antinia S.r.l. ad ottenere una informativa antimafia interdittiva a carico della Avvenire S.r.l. è motivato unicamente dalla ritenuta possibilità  di risoluzione del contratto di a.t.i. che il rilascio di tale informativa determinerebbe.
àˆ evidente, in altri termini, come tale rilascio finisca per essere richiesto in una ottica meramente strumentale alla risoluzione della conflittualità  interna – squisitamente privatistica – manifestatasi nei rapporti fra le due società .
In tale quadro, l’interesse a ricorrere della società  Antinia S.r.l. si appalesa privo di consistenza, non riguardando la tutela di un bene della vita messo a repentaglio dall’inerzia della Pubblica Amministrazione nell’esercizio delle funzioni amministrative attribuitele dalla Legge, ma avendo ad oggetto il tentativo di strumentalizzazione di dette funzioni allo scopo espresso di risolvere una problematica di tipo contrattuale insorta fra due società  commerciali, in modo autonomo ed indipendente dall’esercizio di alcun pubblico potere.
Da tanto consegue la declaratoria di inammissibilità  del ricorso per carenza di interesse.
Ad abundantiam si consideri, altresì, che per incontestata allegazione del Ministero dell’Interno e della Prefettura U.T.G. di Bari, vi è stata ampia interlocuzione fra il difensore della società  ricorrente e gli uffici della Prefettura U.T.G. di Bari, tale da rendere non configurabile un silenzio – inadempimento in senso tecnico nell’episodio di vita amministrativa sottoposto a scrutinio.
Le note del 13.11.2013 e del 18.11.2013 della più volte citata Prefettura, in atti, restituiscono l’evidenza di un pieno riscontro fornito alle richieste della società  ricorrente, pur se in senso non conforme alle aspettative presumibilmente maturate.
Tanto è sufficiente a considerare non sussistente, nel caso di specie, un silenzio giurisdizionalmente sanzionabile ex artt. 31 e 117 c.p.a., manifestandosi sul punto una ulteriore ipotesi di inammissibilità  dell’azione per carenza dei relativi presupposti.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore di ciascuna delle tre parti costituite, avendo le stesse svolto autonome difese.
Nulla sulle spese andrà  stabilito in relazione al Comune di Putignano, stante la sua mancata costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la società  Antinia S.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore dell’U.T.G. – Prefettura di Bari, del Ministero dell’Interno e della società  Avvenire S.r.l. – con distrazione in favore del difensore di quest’ultima per anticipazione fattane – con importi che liquida in euro 1.500,00 per spese e compensi, oltre accessori come per legge, da versarsi in favore di ciascuna delle tre suddette parti.
Nulla sulle spese in relazione al Comune di Putignano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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