1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Contratti pubblici – Ricorso incidentale paralizzante – Fondatezza – Gara tra due concorrenti – Simmetria escludente – Ricorso principale – Esame – Necessità  – Effetti 


2. Contatti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di moralità  professionale – Cessione di ramo d’azienda – Previsione del bando – Violazione – Inammissibilità  della domanda


3. Contratti pubblici – Appalto di servizi e forniture – Procedura ristretta – Settori esclusi – Requisiti di moralità  professionale – Previsione del bando – Effetti 


4. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di moralità  professionale – Omessa dichiarazione – Falso innocuo – Non sussiste 

1. Qualora il giudizio riguardi una procedura di affidamento intercorsa tra due partecipanti e  il ricorso incidentale c.d. paralizzante sia rivolto  avverso la stessa fase procedimentale attinta dal ricorso principale proposto contro l’aggiudicatario – unico concorrente rimasto in gara – la fondatezza del primo non esclude  la legittimazione processuale del ricorrente principale onerando comunque  il giudice adìto anche dell’esame del gravame proposto in via principale, dal cui accoglimento, nella specie, deriva l’annullamento di tutti gli atti di gara (oggetto di impugnazione di entrambi i ricorsi, infatti, è stata la fase di ammissione alla gara dei due ricorrenti). 


2. In materia di contratti pubblici e di requisiti di partecipazione attinenti la  moralità  professionale degli amministratori e direttori tecnici dell’impresa cedente o del ramo ceduto cessati dalla carica nell’anno  la pubblicazione del bando, il recente arresto della Plenaria, n. 10/2014 statuisce che qualora non sia prevista dal bando l’espressa  esclusione del concorrente, essa subentra soltanto laddove sia riscontrabile l’effettiva assenza del requisito in questione, mentre secondo  il precedente orientamento della plenaria, introdotto dalle decisioni n. 10 del 4 maggio 2012 e n. 21 del 7 giugno 2012, l’esclusione conseguiva alla mancata dichiarazione, indipendentemente che detta sanzione fosse prevista dal bando. 


3. La sanzione dell’esclusione dalla gara dell’impresa che abbia omesso la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di moralità  professionale di cui all’art. 38 del d. lgs. 12 aprile 2006, n.  163 – ( anche quelli riguardanti i vice presidenti, a ciò obbligati in quanto comunque muniti di poteri di rappresentanza esterna della società  partecipante) – opera anche con riferimento alle procedure relative ai settori esclusi  se ciò è previsto  dal bando, in ragione della tassatività  delle clausole di esclusione. 


4. Il c.d. “falso innocuo” può essere considerato tale soltanto ove non incida neppure minimamente sugli interessi tutelati. Tale istituto non può configurarsi, pertanto,  rispetto alla omissione o incompletezza  delle dichiarazioni di moralità  professionale delle imprese partecipanti, in quanto tale previsione contenuta nel bando di gara  è posta a presidio della celere ammissione dei soggetti giuridici alla gara;  nè può invocarsi l’obbligo di soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante laddove l’integrazione di documenti e la richiesta di chiarimenti sarebbe di tale entità  da comportare sostanziali modifiche o integrazioni della domanda di ammissione alla procedura di gara. 

N. 01021/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00028/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 28 del 2014, proposto da: 
Villa Gaia Cooperativa Sociale a r.l., in proprio e quale società  mandataria del costituendo R.T.I., Trifoglio Cooperativa Sociale Onlus, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., in proprio e quale società  mandante nel costituendo R.T.I., Solidarietà  Sociale Cooperativa sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., tutte rappresentate e difese dall’avv. Giuseppe Cozzi, con domicilio eletto in Bari, al corso Cavour, n. 31; 

contro
Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Caruso e Domenico Cuocci Martorano, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele de’ Robertis, in Bari, via Davanzati, n. 33; Comune di Barletta, nella qualità  di Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale di Barletta; Autorità  Ambito Territoriale di Barletta; 

nei confronti di
Vivere Insieme Società  Cooperativa Sociale, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., in proprio e quale Capogruppo del Raggruppamento temporaneo di imprese con la Società  Cooperativa Sociale Shalom, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t.,rappresentate e difese dall’avv. Maurizio Savasta, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Romito, in Bari, alla via Crispi n. 6; 

per l’annullamento
– della determina dirigenziale n. 1689 del 27.11.2013 avente ad oggetto “approvazione dei verbali di gara e di commissione giudicatrice per l’affidamento della gestione del servizio per l’integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili. Aggiudicazione in favore dell’ATI Vivere Insieme/Shalom di Barletta”;
– di ogni altro atto specificamente indicato in ricorso;
nonchè per la declaratoria della nullità , della invalidità  e della inefficacia del contratto, ove stipulato, e per la condanna della Stazione Appaltante al risarcimento del danno.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Barletta e di Vivere Insieme Società  Cooperativa Sociale Capogruppo del Raggruppamento temporaneo di imprese con la Società  Cooperativa Sociale Shalom;
Visto il ricorso incidentale depositato dalle società  controinteressate in data 7 febbraio 2014;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2014 per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Cozzi; Domenico Cuocci Martorano; Maurizio Savasta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
1. Con avviso di gara n. 12/2013 del 29 marzo 2013, il Comune di Barletta ha indetto una procedura ristretta per l’affidamento del “servizio per l’integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili” per la durata di un triennio scolastico e per un valore di euro 1.500.467,97, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento Regionale n. 4/2007.
Approvato l’elenco delle ditte da invitare, e superata la fase di prequalifica, alla procedura hanno partecipato tre degli operatori invitati, tra cui le società  odierne ricorrenti e controinteressate in a.t.i..
All’esito della valutazione delle offerte tecniche solo l’a.t.i. Villa Gaia e l’a.t.i. Vivere insieme sono state ammesse al prosieguo delle operazioni di gara.
A seguito dell’attribuzione dei punteggi per le offerte economiche, con verbale n. 3 del 7 ottobre 2003, l’a.t.i. Vivere insieme è risultata in via provvisoria aggiudicataria dell’appalto in questione, avendo conseguito il punteggio complessivo più elevato.
2. Con determinazione dirigenziale n. 1689 del 27 novembre 2013, approvati i verbali di gara è stata dichiarata aggiudicataria in via definitiva dell’appalto l’a.t.i. Vivere Insieme/Shalom con un punteggio di 93,486, mentre le Cooperative ricorrenti si sono classificate al secondo posto con un punteggio di 92,00.
Successivamente, con determinazione n. 1734 del 4 dicembre 2013 è stato rideterminato il punteggio tecnico e confermata l’aggiudicazione in favore delle Cooperative controinteressate.
3. Avverso gli epigrafati provvedimenti ha proposto gravame l’a.t.i. ricorrente (seconda classificata) per motivi così rubricati:
I) Violazione dell’art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006; punto III.2.1. dell’avviso di gara n. 12/2013: dall’esame della documentazione di gara è emerso che i Vice Presidenti di ciascuna delle due cooperative costituenti il raggruppamento aggiudicatario non hanno reso la dichiarazione ex art. 38, che invece andava resa, a pena di esclusione, da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;
II) violazione dell’art. 86, comma 3-bis D. Lgs. 163/2006: erroneamente la Stazione appaltante avrebbe ritenuto non anomala l’offerta della controinteressata, mentre la stessa sarebbe inaffidabile ed inattendibile, in quanto antieconomica, generando una perdita di euro 145.229,45, in relazione al numero di ore di lavoro (per educatori) offerto.
4. Si sono costituiti, chiedendo il rigetto dell’impugnativa, il Comune di Barletta e l’a.t.i. controinteressata.
4.1 Quest’ultima ha altresì proposto ricorso incidentale, volto a dimostrare l’illegittimità  dell’ammissione dell’a.t.i. Villa Gaia, per motivi che possono riassumersi come segue:
I) violazione dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006: omessa dichiarazione, richiesta ai sensi dell’art. 38, comma 1 e punti nn. 1, 2 e 3 della lettera f ) dell’avviso di gara, della sig.ra Spada Nunzia che nell’anno precedente l’avvio della procedura (precisamente in data 21.12.2012) ha cessato di avere compiti di rappresentanza di un ramo d’azienda ceduto a Villa Gaia;
II) violazione degli artt. 86 e 87 del D.Lgs. n. 163 del 2006: le società  ricorrenti avrebbero dovuto essere escluse poichè la loro offerta non specificherebbe in maniera analitica i costi per la sicurezza;
III) violazione delle norme dell’avviso di gara: mancherebbe la dichiarazione congiunta delle imprese raggruppate in a.t.i. (necessaria ai fini della prequalifica) con l’indicazione specifica delle prestazioni da eseguirsi singolarmente da ciascuna, essendosi le stesse limitate ad indicare le sole percentuali di riparto tra loro dell’esecuzione del servizio.
5. Con ordinanza di questo Tribunale n. 63 del 30 gennaio 2014, confermata con successiva ordinanza n. 114 del 27 febbraio 2014, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospeso gli atti impugnati.
6. Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del giorno 11 giugno 2014, nella quale la causa è passata in decisione.
DIRITTO
7. I ricorsi principale ed incidentale sono fondati alla stregua delle considerazioni che seguono.
8. Quanto all’ordine logico di trattazione delle domande, il Collegio rileva che occorre procedere all’esame prioritario del ricorso incidentale, avendo esso carattere “paralizzante” in quanto diretto a contestare la legittimazione della ricorrente principale, vale a dire una questione di rito attinente la prima condizione dell’azione (ex multis Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 7 aprile 2011, n. 4).
Tuttavia, occorre precisare che poichè la controversia in questione concerne una gara con solo due imprese, ove il ricorso incidentale risulti fondato, in applicazione del principio della parità  delle armi, occorrerà  ulteriormente esaminare le censure prospettate con ricorso principale afferenti la medesima fase procedimentale e caratterizzate da simmetria escludente, che ricorre, come chiarito dal Supremo Consesso di giustizia amministrativa, ove la causa dell’esclusione dalla gara è identica sia per il ricorrente principale che incidentale (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 25 febbraio 2014, n. 9).
Solo in tale ipotesi, infatti, secondo il recente arresto della Plenaria, sussiste eccezionalmente la legittimazione del ricorrente in via principale, pur escluso nel corso del giudizio a seguito dell’accoglimento del ricorso incidentale, ad impugnare l’aggiudicazione disposta a favore del solo concorrente rimasto in gara e ciò anche alla stregua dei principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea con decisione del 4.7.2013 C-100/12 (punto 8.3.5 della sentenza del Cons. di Stato, Adunanza Plenaria n. 9/2014).
9. Tanto premesso, il Collegio ritiene che il ricorso incidentale sia fondato.
9.1 Dirimente è la doglianza prospettata con il primo motivo con cui si censura la mancata esclusione dell’a.t.i. ricorrente, per non aver prodotto in sede di gara la pur necessaria dichiarazione, richiesta a pena di esclusione ai sensi dell’art. 38, comma 1, D.lgs. 163/2006 e del capo III.2.1 lettera f) dell’avviso di gara, della sig.ra Spada Nunzia che nell’anno precedente la pubblicazione del bando (in data 21.12.2012) ha cessato di avere compiti di rappresentanza di un ramo d’azienda ceduto a Villa Gaia.
Sulla questione la ricorrente principale si è difesa contestandone la fondatezza, sia perchè, a suo avviso, la lex specialis non richiedeva alcuna espressa dichiarazione in ordine all’insussistenza di pregiudizi penali per gli amministratori delle società  oggetto di cessione e sia perchè, comunque, alcuna comminatoria di esclusione era prevista per l’ipotesi di mancato assolvimento dell’onere dichiarativo in questione. Inoltre la ricorrente ha evidenziato la sussistenza di una netta e totale cesura tra la vecchia e nuova gestione, non avendo la sig.ra Spada mai fatto parte del management della Cooperativa Villa Gaia. Ha infine depositato in atti in data 24 febbraio 2014 (doc. n. 4) originale della dichiarazione resa dalla sig.ra Spada, con cui si attesta l’insussistenza di pregiudizi penali a suo carico rilevanti ai sensi dell’art. 38, comma 1, del codice degli appalti.
Il motivo è fondato.
9.2 Come chiarito da copiosa giurisprudenza, ed in particolare dalle Adunanze Plenarie del 4 maggio 2012, n. 10 e del 7 giugno 2012, n. 21, in caso di cessione d’azienda o di un suo ramo realizzatasi prima della partecipazione alla gara, la dichiarazione ex art. 38 cit., relativa all’assenza di pregiudizi penali incidenti sulla moralità  professionale deve essere resa, a pena di esclusione, anche da parte degli amministratori e direttori tecnici dell’impresa cedente o del ramo ceduto cessati dalla carica nell’anno precedente (dopo le modifiche di cui al D.L. n. 70/2011) la pubblicazione del bando, restando salva la possibilità  di fornire la prova tempestiva, in sede di gara, della sussistenza di una completa cesura tra vecchia e nuova gestione, purchè regolarmente dichiarata all’atto della partecipazione.
9.3 Tuttavia, fino ai precisati chiarimenti forniti dalle Plenarie, in presenza di oscillazioni giurisprudenziali, si è ammesso che per poter sanzionare con l’esclusione l’omessa presentazione della dichiarazione de qua, occorresse l’espressa previsione di esclusione da parte della disciplina di gara ovvero, in mancanza, l’effettivo accertamento dell’assenza del requisito in questione.
Sul punto giova richiamare le statuizioni espresse dalla Plenaria n. 10/2014 (punto 3.3): “Resta altresì fermo – tenuto anche conto della non univocità  delle norme circa l’onere del cessionario – che in caso di mancata presentazione della dichiarazione e sempre che il bando non contenga al riguardo una espressa comminatoria di esclusione, quest’ultima potrà  essere disposta soltanto là  dove sia effettivamente riscontrabile l’assenza del requisito in questione”( cfr. anche Consiglio di Stato, sez. III, 4 marzo 2014, n. 1030; sez. V, 9 aprile 2013, n. 1953).
9.4 Orbene nel caso in esame, in disparte la considerazione pur decisiva che l’avvio della procedura è successivo ai citati pronunciamenti, l’avviso di gara, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, al punto III.2.1 lett. f), ripetendo il disposto dell’art. 38, comma 1, codice appalti, ricollega espressamente l’esclusione all’ipotesi di mancata presentazione della dichiarazione di cui al punto 3), primo cpv., da parte dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione della gara.
9.5 Come sopra evidenziato, è ora pacifico che tra i soggetti tenuti a rendere la predetta dichiarazione rientrano senz’altro gli amministratori della società  oggetto di cessione d’azienda, atteso che in tale circostanza, sebbene si realizzi una successione a titolo particolare, essa “tuttavia assume una forma del tutto peculiare, consistente nel passaggio all’avente causa dell’intero complesso dei rapporti attivi e passivi nei quali l’azienda stessa o il suo ramo si sostanzia (tanto da farsi riferimento in giurisprudenza al concetto di trasferimento di universitas, v. Cass., 12 giugno 2007, n. 13765; Cass., 13 giugno 2006, n. 13676; Cass., 19 luglio 2000, n. 9460). Il che rende la vicenda ben suscettibile di comportare pur essa la continuità  tra precedente e nuova gestione imprenditoriale” (Consiglio di Stato, A.P. n. 10/2012).
Ciò in conformità  alla ratio della norma di impedire anche solo la possibilità  di inquinamento dei pubblici appalti.
L’ineludibilità  dell’obbligo dichiarativo in questione, dunque, trova conferma nella disciplina di gara che proprio in ragione della peculiarità  e delicatezza dell’appalto, concernente servizi per l’integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili, a buon ragione ha richiesto un particolare rigore morale in capo agli operatori economici candidati ad erogare tali servizi.
9.6 Alla luce delle esposte considerazioni deve quindi ritenersi che, in conseguenza di tale mancata dichiarazione l’a.t.i. ricorrente andava esclusa.
10. Può allora procedersi all’esame del ricorso principale, alla luce della premessa di cui al punto 8 della presente sentenza. Infatti, nonostante l’accoglimento del ricorso incidentale, sussiste eccezionalmente la legittimazione della ricorrente in via principale ad impugnare l’aggiudicazione disposta a favore del solo concorrente rimasto in gara, risultando fondata ed assorbente la censura mossa dall’a.t.i. ricorrente con il primo motivo di gravame, che presenta quella simmetria escludente richiesta dalla Plenaria n. 9/2014, in quanto concernente identico segmento della procedura di gara.
11. Preliminarmente occorre risolvere l’eccezione sollevata dal Comune resistente (p. 12 del controricorso) secondo cui la norma che impone l’onere dichiarativo in questione non sarebbe comunque applicabile al caso di specie, trattandosi di appalto di servizi di cui all’allegato II-B, escluso dall’applicazione del codice dei contratti pubblici ex art. 20 D.lgs 163/2006.
In relazione a tale rilievo, il Collegio non intende discostarsi dalla giurisprudenza che sul punto ha chiarito come, da una parte, l’obbligo della Stazione appaltante di accertare il possesso dei requisiti morali di cui all’art. 38 del citato D.lgs. per tutti i soggetti ivi indicati sussiste anche se si tratta di settori esclusi; ciò in ragione dell’applicazione diretta dei principi di tutela della concorrenza di cui al Trattato U.E., tra cui vengono in rilievo par condicio, imparzialità  ed efficacia. Dall’altra, si è pure precisato che l’obbligo dei concorrenti di rendere la dichiarazione in questione a pena di esclusione deve invece trovare la sua fonte nella disciplina di gara, ciò in ragione della tassatività  delle cause di esclusione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 2012 n. 2825; Id., sez. VI, 15 giugno 2010 n. 3759; cfr. anche A.V.C.P., parere n. 128 del 17 7 2013; Id., parere 11 luglio 2012 n. AG-10/12).
Nel caso di specie, è lo stesso avviso pubblico di gara n. 12 del 2013 che si è posto come fonte diretta dell’obbligo, previsto a pena di esclusione, dell’applicazione dell’art. 38, comma 1, del d.lgs. 163/2006, per tutti i partecipanti alla procedura, in relazione a “tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza”.
Infatti, l’avviso de quo, dopo aver premesso che “Le norme del D.lgs. 163/2006 si applicano se ed in quanto espressamente richiamate”, al punto III.2.1, lett. f) ha richiesto, a comprova del possesso dei requisiti minimi di idoneità  per partecipare alla gara, tra l’altro, la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, del d. lgs. n. 163/2006, da parte di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, tra cui risultano inclusi anche i vicari in quanto titolari del potere.
Anche alla stregua di condivisa giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, 29 febbraio 2012, n. 1186), da cui il Collegio non intende discostarsi, le dichiarazioni di cui al citato art. 38 devono essere rese anche dal Vice Presidente ove nominato; ciò in conseguenza della titolarità  in capo allo stesso degli stessi poteri di amministrazione e di rappresentanza spettanti al Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo, anche a prescindere dal concreto esercizio dei relativi poteri.
Come è dato evincere dalla documentazione versata in atti, le Cooperative sociali Vivere insieme e Shalom, aggiudicatarie in A.T.I. del servizio in questione, pur avendo provveduto in forza di specifica previsione statutaria alla nomina di un Vicepresidente, in carica al momento della partecipazione alla gara, non hanno tuttavia provveduto alla presentazione di una precisa dichiarazione che andava resa dai rispettivi Vice-presidenti ex art. 38, comma 1, e come anche espressamente richiesto a pena di esclusione dallo stesso avviso di gara.
12. Risulta inoltre privo di pregio il rilievo pure formulato dal Comune resistente secondo cui nel caso di specie non sarebbe possibile disporre l’esclusione dalla gara delle società  controinteressate, essendo comunque configurabile un’ipotesi di “innocuità ” del falso, in presenza della prova versata agli atti del giudizio dell’assenza di pregiudizi penali in capo ai Vice Presidenti di entrambe le società  in a.t.i..
Il Collegio ritiene sulla questione di condividere il recente indirizzo giurisprudenziale formatosi riguardo al c.d. “falso innocuo” (Consiglio di Stato, sez. III, 16 marzo 2012, n. 1471), secondo il quale esso può essere considerato tale solo se non incide neppure minimamente sugli interessi tutelati.
“Nelle procedure di evidenza pubblica la completezza delle dichiarazioni, invece, è già  di per sè un valore da perseguire perchè consente – secondo i principi di buon andamento dell’amministrazione e di proporzionalità  – la celere decisione sull’ammissione dei soggetti giuridici alla gara.
Conseguentemente una dichiarazione inaffidabile (anche perchè solo incompleta) è da considerare già  di per sè stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma a prescindere dal fatto che l’impresa meriti sostanzialmente di partecipare alla gara.
In materia di appalti occorre invero poter fare affidamento su una dichiarazione idonea a far assumere tempestivamente alla stazione appaltante le necessarie determinazioni in ordine all’ammissione dell’operatore economico alla gara o alla sua esclusione.
La dichiarazione ex art. 38 del d. lgs. n. 163/2006 è quindi sempre utile perchè l’Amministrazione sulla base di quella decide in merito alla legittima ammissione alla gara e conseguentemente la sua difformità  dal vero o la sua incompletezza non possono essere “sanate” ricorrendo alla categoria del falso innocuo” (cfr. sent. Consiglio di Stato n. 5693/2012).
13. Nè tantomeno era consentito alla Stazione Appaltante di acquisire ex officio le precisate dichiarazioni, venendosi altrimenti a violare la par condicio tra i concorrenti che invece l’Amministrazione è tenuta a perseguire proprio attraverso la doverosa considerazione delle regole di gara che ne sono poste a presidio ed il cui rispetto nella fattispecie prevale sul diverso principio del favor partecipationis (cfr. sent. Consiglio di Stato, sez. III, 5 maggio 2014, n. 2289).
Nelle gare pubbliche, infatti, l’omessa presentazione delle dichiarazioni richieste dall’art. 38 del D.lg. n. 163/2006, che, come precisato, è espressamente richiamato dalla lex specialis, non può essere sanata con ricorso al cd. soccorso istruttorio. Tale istituto è infatti volto solo a consentire chiarimenti ovvero integrazioni di dichiarazioni o documenti comunque esistenti, ma non certo modifiche o integrazioni della domanda di ammissione alla procedura comparativa (ex plurimus Cons. di Stato, sez. III n. 3198/2014; sez. V n.4842/2013).
Nel caso di specie, peraltro, le predette dichiarazioni erano espressamente richieste, in presenza di corrispondente previsione normativa, a pena di esclusione dalla disciplina di gara, peraltro non impugnata in parte qua.
14. In conclusione trattandosi di gara con soli due partecipanti in relazione alla quale risultano fondati motivi di censure aventi simmetria escludente nel senso chiarito dall’A.P. n. 9/2014, vanno accolti sia il ricorso incidentale proposto dall’a.t.i. controinteressata che il ricorso proposto in via principale dalla ricorrente e per l’effetto, vanno annullati tutti gli atti di gara.
Atteso l’esito della controversia, va respinta la domanda di risarcimento del danno, peraltro formulata in termini del tutto generici dalla ricorrente.
15. In ragione della peculiarità , della complessità  e dell’esito della vicenda sussistono gravi ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
accoglie il ricorso principale;
accoglie il ricorso incidentale;
annulla, per l’effetto, tutti gli atti di gara impugnati.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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