Pubblica sicurezza – Misure di prevenzione – Confisca immobili – Provvedimento di sgombero – Natura – Conseguenze

La confisca definitiva di un immobile disposta ex lege n. 575/1965, determinando il passaggio del bene nella disponibilità  dello Stato, implica che il provvedimento di sgombero del bene da chi lo occupi sine titulo assuma carattere vincolato. Ne discende che, nella specie, non è necessario nè l’invio dell’avviso di avvio del procedimento ex art. 21-octies l. n. 241/1990, nè l’invito a sanare la mora del pagamento dell’indennità  di occupazione del bene.

N. 01010/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01486/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1486 del 2008, proposto da -OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Raffaele De Vitto, con domicilio eletto presso l’avv. Rosa Cerabino in Bari, via Melo, 141;

contro
Agenzia del Demanio, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza prot. n. 2008/13164/F. Puglia del 30.5.2008, notificata in data 8.9.2008, con la quale è stata ordinata la restituzione di un appartamento e di un box siti in Foggia alla via Rovelli n. 47, sottoposti a confisca;
– dell’ordinanza prot. n. 2008/13191/F. Puglia del 30.5.2008, notificata in data 8.9.2008, con la quale è stata ordinata la restituzione di un appartamento sito in Manfredonia alla località  “Sciale degli Zingari” con annesso ripostiglio, posto macchina, giardino e box, sottoposti a confisca;
– di tutti gli atti connessi, preordinati e consequenziali comunque lesivi;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Agenzia del Demanio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52, commi 1 e 2 dlgs 30 giugno 2003, n. 196;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2014 per la parte resistente il difensore avv. Donatella Testini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
I ricorrenti -OMISSIS-e -OMISSIS- impugnano con il presente atto introduttivo l’ordinanza di sfratto in via amministrativa emessa dall’Agenzia del Demanio – Filiale Puglia – Beni e Veicoli Confiscati in data 30.5.2008 prot. n. 2008/13164/F-Puglia.
Questa la motivazione dell’atto impugnato e notificato unicamente alla ricorrente -OMISSIS- cui soltanto è rivolto l’ordine di sgombero:
“il Direttore
Premesso che con provvedimento n. 109/03 – Sezione M.P. emesso dal Tribunale di Foggia il 16.05.2003, confermato con successivo decreto della Corte d’Appello di Bari in data 04.06.2006 e divenuto irrevocabile il 06.12.2006 con sentenza della Suprema Corte di Cassazione, è stata disposta in pregiudizio di -OMISSIS-, nato a Foggia (Fg) il 22.02.1956, la confisca, tra gli altri beni, anche di un appartamento sito in Foggia (Fg), alla Via Rovelli, n. 47, piano 6°, foglio 79, particella 668, subalterno 37 e di un box pertinenziale sito in Foggia (Fg), alla Via Rovelli, n. 47, piano terra, foglio 79, particella 668, subalterno 6;
Visto l’art. 2 undecies della legge 575/1965 che prevede la destinazione dei beni immobili confiscati;
Considerato che gli immobili in argomento risultano essere occupati “sine titulo” dalla sig.ra -OMISSIS-, nata a Foggia (Fg) il 13.1.1958 con il rispettivo nucleo familiare;
Considerato che la sig.ra -OMISSIS- risulta morosa dal 06.12.2006 ad oggi, in quanto non ha mai corrisposto alla Scrivente alcuna indennità ;
Considerato altresì che per ottemperare a quanto disposto dalla citata legge 575/1965, occorre procedere allo sgombero dell’immobile abusivamente occupato, avvalendosi del potere di autotutela di cui all’art. 823 c.c., anche prima della destinazione del bene;
Fatto salvo ed impregiudicato ogni diritto dello Stato al recupero delle somme dovute a titolo d’indennizzo per l’occupazione abusiva di cui sopra, nonchè di eventuali oneri condominiali, rimborso spese per utenze, energia elettrica e acqua, ecc., oltre gli interessi maturati e maturandi sino alla data del rilascio;
ordina
alle sig.ra -OMISSIS- o a chiunque altro occupi l’immobile indicato in premessa di restituirlo libero da persone e cose entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con avvertenza che, in difetto subito, quest’Agenzia o la Pubblica Amministrazione cui sarà  destinato l’immobile in parola, procederà , con preavviso di 5 giorni, allo sfratto forzoso nei termini di legge, con l’assistenza – ove necessario – della forza pubblica e con l’accollo a carico dell’interessato delle spese di esecuzione. ¦”.
Gli istanti contestano, altresì, distinto provvedimento di analogo tenore (i.e. ordinanza di sfratto in via amministrativa emessa dall’Agenzia del Demanio – Filiale Puglia – Beni e Veicoli Confiscati in data 30.5.2008 prot. n. 2008/13191/F-Puglia), quest’ultimo comunicato al -OMISSIS- ed alla -OMISSIS-cui si rivolge l’ordine di sgombero.
In questo caso, si tratta di un provvedimento che ha ad oggetto un appartamento, un ripostiglio, due giardini di pertinenza, posto auto scoperto di pertinenza di cui al foglio, particella, subalterno indicati nello stesso atto e siti in Manfredonia, località  “Sciale degli Zingari”.
Nello stesso provvedimento si afferma che gli immobili risultano essere occupati sine titulo dal sig. -OMISSIS-e della sig.ra -OMISSIS- con il rispettivo nucleo familiare.
Deducono censure così sinteticamente riassumibili:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 ter e 2 decies legge n. 575/1965; violazione e falsa applicazione dell’art. 823 cod. civ.; eccesso di potere; difetto di motivazione: nel caso in esame il Direttore dell’Agenzia avrebbe ordinato lo sgombero degli immobili per cui è causa, dando atto che soltanto in un momento successivo si sarebbe provveduto a destinare l’immobile; la mancata preventiva adozione del provvedimento di destinazione degli immobili dimostra la violazione delle disposizioni di cui all’art. 2 decies, comma 1 legge n. 575/1965, in forza del quale la destinazione dei beni confiscati deve essere decisa dal Direttore Centrale delle Demanio del Ministro delle Finanze, e di cui all’art. 2 decies, comma 3 legge n. 575/1965, secondo cui ai soli fini della tutela del bene può provvedersi a norma dell’art. 823 cod. civ. anche prima dell’emanazione del provvedimento che stabilisce la destinazione; l’omessa preventiva destinazione del bene determinerebbe la declaratoria di illegittimità  del provvedimento adottato ai sensi dell’art. 823 cod. civ. finalizzato al rilascio degli immobili;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 ter e 2 decies legge n. 575/1965; violazione e falsa applicazione dell’art. 823 cod. civ.; eccesso di potere; difetto di motivazione; violazione del giusto procedimento di cui alla legge n. 241/1990: l’illegittimità  del gravato provvedimento di autotutela ex art. 823 c.c. non verrebbe meno neanche laddove trovasse una sua giustificazione nella condizione di morosità  dei ricorrenti, dato che non è mai stato chiesto loro in precedenza il versamento di alcuna indennità ; non essendo stato adottato il provvedimento di destinazione degli immobili, dovrebbe escludersi la sussistenza di un danno da mancata destinazione, come anche che il mancato pagamento dei canoni/indennità  possa farsi rientrare nel concetto di tutela del bene confiscato;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 ter e 2 decies legge n. 575/1965; violazione e falsa applicazione dell’art. 823 cod. civ.; eccesso di potere; difetto di motivazione; violazione del giusto procedimento di cui alla legge n. 241/1990: l’Amministrazione avrebbe dovuto preventivamente invitare i ricorrenti al versamento dell’indennità  per il godimento dell’immobile, dando così loro la possibilità  di sanare l’ipotetica morosità ;
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 ter e 2 decies legge n. 575/1965; violazione e falsa applicazione dell’art. 823 cod. civ.; eccesso di potere; difetto di motivazione; violazione del giusto procedimento di cui alla legge n. 241/1990: l’Agenzia del Demanio avrebbe completamente omesso la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 legge n. 241/1990; nel caso di specie tale violazione non sarebbe solo formale, perchè i ricorrenti avrebbero potuto evidenziare nel corso del procedimento che la destinazione dell’immobile confiscato non era stata ancora decisa e che il titolo in forza del quale era stata disposta la confisca era stato rettificato dal giudice penale e l’imputazione successivamente contestata al ricorrente -OMISSIS- (associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen. e non più associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis cod. pen.) non avrebbe consentito la confisca.
Si costituiva l’Agenzia del Demanio, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Invero, quanto al motivo di ricorso sub 1), va evidenziato che nel caso di specie la Direzione Generale aveva in precedenza individuato la destinazione degli immobili in contestazione con note del 30.6.2008 e del 5.11.2008. Pertanto, detta censura va disattesa.
In relazione alla doglianza sub 2), rileva questo Tribunale che i provvedimenti gravati in questa sede sono strettamente consequenziali alla confisca disposta in via definitiva in sede di procedimento di prevenzione.
Ne consegue che qualsiasi apporto procedimentale degli odierni ricorrenti non avrebbe potuto mutare – nella logica sottesa alla previsione di cui all’art. 21 octies, comma 2 legge n. 241/1990 – l’esito finale del procedimento amministrativo, non essendo possibile giungere ad un differente contenuto dispositivo del provvedimento.
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, l’esercizio del potere di autotutela / restituzione dei beni confiscati trova legittimo fondamento normativo nella espressa previsione di cui all’art. 2 decies, comma 3, secondo inciso legge n. 575/1965 (“Anche prima dell’emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell’articolo 823 del codice civile.”).
L’Amministrazione ha, quindi, correttamente esercitato il potere di autotutela esecutiva ex art. 823, comma 2 cod. civ. (“Spetta all’autorità  amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà  sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà  e del possesso regolati dal presente codice.”), attesa la destinazione pubblicistica impressa agli immobili a seguito della confisca.
In conclusione, il bene, una volta confiscato, entra nella disponibilità  dello Stato che, conseguentemente, ha esercitato in modo legittimo con i gravati provvedimenti il potere di sgomberarlo dagli occupanti abusivi.
Pertanto, alcuna sanatoria delle indennità  di occupazione non corrisposte (il cui mancato preventivo invito da parte della Amministrazione è oggetto della censura sub 3) ovvero alcuna previa comunicazione di avvio del procedimento (la cui omissione è oggetto della censura sub 4) avrebbe potuto comportare un differente esito procedimentale.
Va, infatti, evidenziato che il procedimento ed i provvedimenti di sgombero in esame sono meramente consequenziali ai provvedimenti definitivi di confisca adottati in sede di procedimento di prevenzione ed hanno natura vincolata.
Ne discende che trova applicazione il disposto di cui al menzionato art. 21 octies, comma 2 legge n. 241/1990: al di là  di ogni altra valutazione, i provvedimenti gravati non sono comunque annullabili per vizio procedimentale, essendo evidente che il contenuto dispositivo degli stessi non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato, data la natura assolutamente vincolata degli atti impugnati.
Essendo lo Stato divenuto proprietario degli immobili de quibus, lo stesso ha semplicemente e doverosamente esercitato con i contestati provvedimenti (come del resto emerge dalla stessa motivazione) il potere di autotutela esecutiva espressamente attribuitogli dalla legge (i.e. artt. 2 decies, comma 3, secondo inciso legge n. 575/1965 e 823, comma 2 cod. civ.).
Pertanto, ogni altra considerazione, evidenziata dagli interessati nei motivi di ricorso ed attinente alla omessa concessione di alcuna possibilità  di sanatoria della precedente morosità , alla omessa preventiva comunicazione di avvio del procedimento, ovvero alla modificazione della originaria imputazione (da associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis cod. pen. ad associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen., contestazione, quest’ultima, che non consentirebbe la confisca) cui avrebbe fatto seguito la proposizione, da parte dei ricorrenti, di una istanza di revoca dinanzi al Tribunale di Foggia – Sezione Misure di Prevenzione, non appare pertinente in questa sede.
In particolare, quanto a quest’ultima contestazione, va rimarcato che dal tenore della motivazione dei censurati provvedimenti emerge incontestabilmente il carattere definitivo della confisca (divenuta irrevocabile in data 6.12.2006 con sentenza della Corte di Cassazione) presupposto logico e giuridico degli stessi provvedimenti, aventi – come detto – carattere meramente consequenziale.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 dlgs 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità  degli altri dati identificativi di -OMISSIS-e -OMISSIS-, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della stessa disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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