Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Interesse – Legalità  azione amministrativa – Non sussiste – Ragioni

Il ricorso  amministrativo, in applicazione del principio generale enucleabile dall’art. 100 del c.p.c.,  dev’essere sorretto da un interesse diretto, concreto e attuale del ricorrente alla rimozione dell’atto illegittimo, mentre non v’è spazio per invocare una generica tutela alla legalità  dell’azione amministrativa (nella specie un subappaltatore  che aveva istallato  alcuni impianti di riscaldamento a servizio di edifici appartenenti a cooperative edilizie ha impugnato i provvedimenti di agibilità  rilasciati dal Comune per gli stessi edifici nonostante che, per presunti inadempimenti dell’appaltatore, la ricorrente non avesse potuto redigere le apposite certificazioni di collaudo degli impianti).

N. 00988/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00918/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 918 del 2014, proposto da: 
Società  Clima Service Srl, rappresentato e difeso dall’avv. Vito De Gennaro, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, P.za Massari; 

contro
Comune di Barletta; 

nei confronti di
Coop.La Tegola Srl, Coop.Casamica, rappresentati e difesi dall’avv. Maurizio Savasta, con domicilio eletto presso Giuseppe Romito in Bari, via Crispi, 6; 

per l’annullamento
– del Certificato di agibilità  del Comune di Barletta, alla Cooperativa edilizia CASAMICA il 26/03/2014, pubblicato dal 02 al 17 aprile 2014 con prot.n. 1112″;
– Cerificato di agibilità , rilasciato dal Comune di Barletta, Cooperativa edilizia LATEGOLA arl il 26/03/14, pubblicato dal 02 al 17 aprile 2014 con prot. n.1113″;
– di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quelli impugnati ossia:
– Segnalazione Certificata di Inizio Attività  ai fini della sicurezza antincendio presentata, dalla Cooperativa edilizia LA TEGOLA, il 15/10/2013 prot.n.22239 inerente l’attività  75.2B – 77.2B – 77.2B di cui al dpr 151/2011 smi;
– Segnalazione Certificata di inizio Attività  ai fini della sicurezza antincendio presentata, dalla Cooperativa edilizia CASAMICA arl, il15/10/2013 prot. n. 22240 inerente l’attività  75.2B – 77.2B – 77.2B di cui al dpr 151/2011 smi;
– e per la condanna – Amministrazione intimata al risarcimento dei danni ai sensi del combinato dispoto degli artt.34 e 35 D.Lgs. 31 marzo 1998, n.80.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Coop.La Tegola Srl e di Coop.Casamica;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2014 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Vito De Gennaro e Maurizio Savasta;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La ricorrente società  ha realizzato in subappalto gli impianti di riscaldamento, distribuzione del gas metano, antincendio, idrico-fognante e tecnologico a servizio di fabbricati di proprietà  delle cooperative edilizie Casamica e Lategola. Deduce che, per effetto di vari inadempimenti imputabili alla società  appaltatrice Chiarazzo Costruzioni s.r.l., essa ricorrente non ha potuto collaudare i suddetti impianti e rilasciare la dichiarazione di conformità  prescritta dal DM 37/2008; ciò nonostante, sulla scorta di certificati di conformità  rilasciati da altre ditte (non installatrici), il Comune rilasciava i certificati di agibilità  per le unità  immobiliari realizzate dalle predette cooperative.
La ricorrente ha, dunque, in via preliminare impugnato tali atti, lamentandone l’illegittimità  – tra l’altro – per violazione del DM 37/2008, nonchè dell’art. 24 DPR 380/2001, formulando contestualmente istanza di sospensione dell’efficacia degli stessi.
Le cooperative hanno resistito alla domanda.
Il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito immediatamente con sentenza in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonchè la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti costituite, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità .
La domanda va dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
Ed invero, “nel processo amministrativo, oltre alla titolarità  di una posizione giuridica sostanziale di diritto soggettivo o di interesse legittimo, l’interesse a ricorrere è condizione dell’azione e corrisponde ad una specifica utilità  o posizione di vantaggio derivante dall’accoglimento della domanda giudiziale contenuta nel ricorso; la delibazione sulla concretezza e attualità  della lesione della posizione soggettiva azionata in giudizio, in particolare, deve essere vagliata con riferimento al principio generale sancito dall’art. 100 c.p.c.; in altri termini, per ritenere sussistente l’interesse a ricorrere, il ricorrente deve necessariamente dimostrare l’utilità  che egli trarrebbe nell’ipotesi di una decisione di annullamento e, quindi, di esito favorevole del giudizio” (TAR Lazio, Roma, sez. 3bis sent. 2 febbraio 2012 n. 1805).
Nel caso in esame, emerge l’insussistenza di una posizione soggettiva di interesse legittimo in capo alla ricorrente e, al contrario, una mera pretesa alla legalità  della azione amministrativa, avendo parte ricorrente invocato la tutela di interessi generali di cui si è inammissibilmente fatta portatrice (tra cui, ad esempio, quello alla sicurezza degli abitanti degli immobili interessati dagli atti impugnati).
La lamentata lesione degli interessi patrimoniali della società  ricorrente potrà , se del caso, trovare ristoro nella competente sede civile all’esito della delibazione dell’intera vicenda contrattuale, mentre nessuna utilità  – a questi effetti – appare ricavabile per parte ricorrente dall’invocata sospensione degli atti gravati.
In conclusione, stante l’assoluto difetto di interesse all’azione, la domanda va dichiarata inammissibile.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Unica)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria