Servizio sanitario – Personale medico universitario – Rapporto tra attività  assistenziale e attività  didattica e di ricerca svolta dal sanitario – Rapporti tra S.S.N. e Università  – Principii di leale cooperazione ed intesa – Necessità 
 

Posto che l’attività  medico-assistenziale prestata dal medico universitario trova la sua disciplina in seno ai rapporti tra il S.S.N. e l’Università  secondo le normativa di cui al D.Lgs. n.517/99, rapporti improntati sugli ineludibili principi della leale cooperazione e dell’intesa; e posto altresì che l’attività  svolta dal medico universitario, collegata preminentemente a compiti di ricerca e didattica, è da costui esercitata in funzione dell’attività  assistenziale che presta nell’ambito del S.S.N., è nullo il provvedimento del direttore generale dell’ASL mediante il quale, nell’ambito di una riorganizzazione del servizio di diagnostica strumentale di laboratorio, si disponga unilateralmente, senza intesa alcuna con l’Università  -e ciò in specifica violazione dell’art.3, co. 6 del D.Lgs.n.517/99-, l’inserimento, all’interno di un’unità  operativa complessa (UOC) sotto la direzione ospedaliera, dell’unità  operativa semplice (UOS) di laboratorio la cui responsabilità  è affidata a medico universitario, laboratorio fino allora inserito nell’unità  operativa complessa (UOC) a direzione universitaria, con l’illegittima conseguenza che l’attività  di ricerca e didattica del medico universitario responsabile del suddetto laboratorio (UOS) viene sottoposta alla valutazione e al giudizio di un dirigente medico ospedaliero non universitario, e con l’ulteriore, illegittima conseguenza consistente nella preclusione di fatto, da parte del medico universitario medesimo, dello svolgimento delle funzioni proprie della ricerca e della didattica. 

N. 00976/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00451/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 451 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Giuseppe Santoro, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Q. Sella, 36; 

contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Delle Donne, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Piazza G. Cesare, 11 c/o Policlinico; 

per l’annullamento
– della Delibera D.G. n. 44 del 16.1.2012 recante la riorganizzazione dell’attività  diagnostica di laboratorio, nella parte in cui si è previsto che l’unità  operativa a cui il ricorrente è preposto come responsabile costituisca articolazione dell’U.O.C. Patologia Clinica I Ospedaliera;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
con Motivi Aggiunti:
– delle Delibere D.G. n. 462 del 19.04.2012 e n. 657 del 1.06.2012;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza Pubblica del giorno 29 maggio 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Giacomo Valla e avv. Alessandro Delle Donne;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, professore associato di biochimica clinica e biologia molecolare presso l’Università  di Bari, nonchè responsabile dell’Unità  Operativa Semplice di Laboratorio presso l’Unità  Operativa Complessa di Endocrinologia a direzione universitaria, ha impugnato la delibera n.44 in oggetto nella parte in cui, provvedendo alla riorganizzazione dell’attività  diagnostica di laboratorio, ha previsto che l’U.O.S. di cui il ricorrente è responsabile sia incardinata presso l’U.O.C. Patologia Clinica I Ospedaliera.
Avverso tale atto, la parte solleva vizi di violazione di legge, con riferimento agli artt. 1 e 5 del d.Lgs. n. 517/99; eccesso di potere, per sviamento e difetto di presupposti; nonchè violazione di giudicato relativamente a quello formatosi sulla sentenza di questo TAR, n. 2958 del 2007.
Con motivi aggiunti notificati il 20.06.2012 e depositati il successivo 4.07.2012, il ricorrente ha inoltre impugnato, per i medesimi vizi, le successive delibere direttoriali n. 462 e 657 del 2012, contenenti disposizioni integrative e attuative della prima delibera nonchè la conferma dell’afferenza del laboratorio cui è preposto il ricorrente all’U.O.C a direzione ospedaliera.
L’Azienda intimata si è costituita in giudizio all’Udienza Pubblica del 29.05.2014, fissata per la trattazione del merito, all’esito della quale la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorrente si duole della riorganizzazione unilaterale del servizio di diagnostica strumentale di laboratorio nella parte in cui questa ha determinato l’afferenza del Laboratorio di Endocrinologia, del quale egli è responsabile, all’U.O.C. di Patologia Clinica a direzione ospedaliera, anzichè ad una U.O.C. a direzione universitaria.
Tale scelta, a dire della parte, è innanzitutto illegittima laddove non è stata previamente concordata con l’Università , secondo quanto disposto dal d.Lgs. n. 517/99.
Inoltre la stessa comporterebbe, illegittimamente, che l’attività  del ricorrente – di ricerca e didattica, prima ancora che assistenziale – venga sottoposta alla valutazione e al giudizio di un dirigente medico ospedaliero, non universitario, preposto ad una struttura complessa che svolge unicamente attività  assistenziale, con preclusione di fatto dello svolgimento delle funzioni proprie del ricorrente.
Infine, la delibera impugnata sarebbe in contrasto con quanto disposto dall’ordine di servizio del Direttore Generale del 5.6.2008 che, in esecuzione della sentenza del Tar Puglia n. 2958/2007 ha disposto che il ricorrente avrebbe afferito, come responsabile della U.O.S., alla U.O.C. Patologia Clinica a direzione universitaria, una volta completato il nuovo assetto organizzativo.
Il ricorso è fondato.
Ed invero, l’attività  medico-assistenziale prestata dai medici universitari trova la sua disciplina nell’ambito dei rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Università , secondo la normativa di cui al d. Lgs n. 517/99, rapporti improntati sui principi della leale cooperazione e dell’intesa.
“L’attività  assistenziale dei medici strutturati è infatti (art. 1) necessariamente e inscindibilmente correlata allo svolgimento dei compiti istituzionali connessi alla funzione di docente, nel senso che tra l’una e l’altra attività  deve esistere una logica coerenza, essendo la prima esercitata in funzione della seconda” (Tar Puglia – Bari, III, 782 del 25.05.2011).
Lo stesso art. 3, comma 6, prevede inoltre che le strutture complesse che compongono i singoli dipartimenti ad attività  integrata sono istituite, modificate o soppresse dal direttore generale “ferma restando la necessaria intesa con il rettore per le strutture qualificate come essenziali ai fini dell’attività  didattica e di ricerca”, intesa che nel caso di specie è mancata.
I provvedimenti impugnati risultano infatti adottati al di fuori di ogni forma di concertazione con l’Università  – la quale peraltro, contestandone la modalità  di adozione, ha addirittura invitato l’azienda ospedaliera a revocare la prima delibera – con evidente pregiudizio per lo svolgimento delle prerogative connesse allo status di professore del ricorrente.
Alla luce di quanto detto, il Collegio ritiene fondata ed assorbente la prima censura, da cui consegue pertanto l’accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, da liquidarsi in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nella parte in cui dispongono che il laboratorio annesso all’U.O.C. di Endocrinologia afferisca all’U.O.C. Patologia Clinica I Ospedaliera.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento in favore del ricorrente, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di spese processuali, oltre ad accessori come per legge e rimborso del C.U.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 29 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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