1. Giurisdizione – Accordo di programma ex art. 11 L. 241/1990 – Convenzione urbanistica – GA


2. Enti e organi della p.a. – Accordo di programma – IACP – realizzazione alloggi ERP – Comitato di vigilanza – Atti delle parti pubbliche – Natura –  Impugnazione – Termine – Inammissibilità  – Fattispecie  


3. Procedimento amministrativo – Accordo di programma ex art. 11 L. 242/90 – Convenzione urbanistica – Sopravvenienze – Rinegoziazione – Prova


4. Procedimento amministrativo – Accordo ex art. 11 L.241/90 – Convenzione urbanistica – Sopravvenienze – Buona fede integrativa – Rinegoziazione – Pronunce di rito 

1. In materia di esecuzione della convenzione urbanistica strumentale all’attuazione dell’accordo di programma ex art. 11 L. 7 agosto 1990 n. 241, come tale assimilabile ad un accordo integrativo, la cognizione è demandata al G.A. in via esclusiva.


2. Non può configurarsi l’irricevibilità  del ricorso per tardività  laddove gli atti impugnati siano privi di natura provvedimentale, dovendosi, in tal caso, dichiarare l’inammissibilità  del ricorso in quanto rivolto nei confronti di atti privi di natura provvedimentale (nella specie, la diffida del Comune, impugnata, integra una costituzione in mora con cui l’ente ha agito alla stregua di un creditore privato, mentre il verbale del comitato di vigilanza ha un contenuto meramente ricognitivo degli obblighi del proponente l’accordo stesso – la società  ricorrente – ). 


3.  In  ragione delle sopravvenienze che alterano la corrispettività  delle prestazioni delle parti pubbliche, l’obbligo delle stesse di rinegoziare l’accordo di programma e la convenzione ad esso accessiva è subordinato alla prova dell’aumento dei costi causati dalle sopravvenienze, non essendone sufficiente la mera allegazione.


4. àˆ infondata ed inammissibile la domanda volta all’accertamento dei ritardi ed omissioni nell’esecuzione del programma, in quanto occorre aver riguardo solo all’accordo di programma ed alla convenzione richiamante. In linea di principio, alla luce del principio di equità  e del generale divieto di attribuzione patrimoniale sine causa, le vicende maturate fra la conclusione di un accordo e la sua esecuzione, potrebbero comportare una revisione del contenuto, purchè si versi in ipotesi tipiche previste dalla legge o in presenza di clausole di rinegoziazione previste dalle parti al sopravvenire di fatti imprevisti. Tuttavia, al fine di evitare  che sulla parte svantaggiata dalla sopravvenienza gravi un rischio maggiore dell’alea normale del contratto, dottrina e giurisprudenza ammettono, attraverso il richiamo alla buona fede integrativa ex art. 1375 c.c., un dovere generale di rinegoziare l’assetto contrattuale che presenti lacune su prestazioni non essenziali.

N. 00952/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01491/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1491 del 2012, proposto dall’Immobiliare Darc S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Franco Gagliardi La Gala, Giuseppe Mescia, Danilo Rosania, con domicilio eletto presso Franco Gagliardi La Gala in Bari, via Abate Gimma, n. 94; 

contro
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Barbato, Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, n. 23; 
Istituto autonomo case popolari (I.A.C.P.) della Provincia di Foggia, rappresentato e difeso dall’avv. Emanuele Tomasicchio, con domicilio eletto presso Francesco Silvio Dodaro in Bari, via F. S. Abbrescia, n. 83/B; 
Regione Puglia, Collegio di Vigilanza dell’Accordo di Programma Relativo al Programma di riqualificazione urbana (P.R.U.) “Borgo Croci Nord-via Lucera”; 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti domiciliato in Bari, via Melo, n. 97, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari che lo rappresenta e difende per legge; 

nei confronti di
Vincenzo Maffei; Responsabile unico del procedimento,

per l’annullamento
del provvedimento di cui alla nota prot. n. 58849 del 19 giugno 2012 del Responsabile unico del procedimento del Comune di Foggia, avente ad oggetto l’intimazione alla ricorrente ad adempiere agli obblighi inerenti all’attuazione dell’accordo di programma per la riqualificazione urbana del “Borgo Croci Nord – via Lucera” stipulato il 23 ottobre 2002 fra il Ministero delle infrastrutture, Regione Puglia, Istituto autonomo case popolari della provincia di Foggia e Comune di foggia, nonchè per l’annullamento degli atti presupposti e connessi e segnatamente le determinazioni assunte dal Collegio di vigilanza nella seduta dell’8 giugno 2012;
per l’accertamento dell’inadempimento, dei ritardi ed omissioni nell’attuazione del programma di riqualificazione, imputabili agli Enti pubblici partecipanti all’accordo e, in particolare, al Comune di Foggia e all’IACP, degli effetti negativi sulla convenzione urbanistica stipulata il 17 gennaio 2005 fra la Immobiliare Darc s.r.l. e il Comune di Foggia, delle sopravvenute modifiche sostanziali all’accordo di programma e alla convenzione accessiva e dei conseguenti gravi danni patiti dalla ricorrente per colpa degli Enti predetti;
per la condanna del Comune di Foggia e del Responsabile unico del procedimento a dare immediato corso al procedimento per la modifica o aggiornamento del programma;
per la condanna del Comune e degli altri Enti partecipanti all’accordo al risarcimento dei danni patiti dalla Immobiliare Darc s.r.l.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Foggia e dell’I.A.C.P. della Provincia di Foggia e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2014 la dott.ssa Maria Colagrande e uditi per le parti i difensori Franco Gagliardi La Gala, Danilo Rosania, Domenico Dragonetti, Emanuele Tomasicchio e Isabella Piracci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La società  ricorrente è il soggetto proponente e attuatore, in virtù di convenzione accessiva del 17 gennaio 2005, di un accordo di programma (richiamato e accettato nella convenzione – art. 1) per la riqualificazione di un’area urbana della città  di Foggia – “Borgo Croci nord -via Lucera” – stipulato il 23 ottobre 2002 fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Puglia, il Comune di Foggia e l’IACP della provincia di Foggia per la realizzazione di due interventi, uno pubblico – AREA A1 per la demolizione e ricostruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) ed altre opere – e uno privato AREA 2, di edilizia residenziale libera su un’area contermine di proprietà  del soggetto attuatore, ritipizzata da zona F e zona di verde agricolo tutelato a zona edificabile.
Il soggetto attuatore, a fronte della possibilità  di sfruttare a fini edificatori l’area di sua proprietà , si obbligava, nel termine di dieci anni previsto per l’attuazione del programma:
a) a demolire gli alloggi esistenti dell’IACP;
b) a redigere la progettazione esecutiva dei costruendi 224 alloggi di ERP;
c) al recupero edilizio della sede dell’ex delegazione municipale a valere su un importo, a carico di essa proponente, di € 365.651,48;
d) alla progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
e) alla progettazione e realizzazione di un plesso scolastico con alloggio di servizio;
f) alla progettazione e realizzazione di un parco attrezzato con anfiteatro e delle relative opere di arredo, piste ciclabili e pedonali;
g) a rendere disponibili 30 alloggi di edilizia residenziale libera per permettere la sistemazione abitativa turnaria delle famiglie occupanti gli alloggi di ERP da demolire.
L’intervento veniva finanziato con fondi statali, ai sensi del D.M. 21 dicembre 1994 (che promuove programmi di edilizia contrattata per la realizzazione di opere di utilità  pubblica o idonee a riqualificare aree degradate) e fondi di altri Enti pubblici per la contestuale sostituzione del patrimonio edilizio degli stessi: nel caso in esame si trattava del patrimonio dell’IACP con finanziamento della Regione Puglia.
Poichè, durante le fasi di attuazione del programma, i fondi statali si esaurivano e quelli della Regione subivano una riduzione, la ricorrente se ne assumeva l’onere – facendone espressa dichiarazione nella conferenza dei servizi del 22 ottobre 2001 e con atto unilaterale del 18 ottobre 2002 – per importi rispettivamente pari a € 810.320.87 e € 136.861,08.
Seguivano vicende, quali la non immediata e totale disponibilità  delle aree demaniali ove realizzare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e la verifica della realizzabilità  della volumetria prevista a costi correnti, che richiedevano, in un primo tempo, un adattamento dei tempi di esecuzione e dell’entità  dell’intervento pubblico, avviato con la esecuzione di 112 alloggi, frazionati in due stralci esecutivi (rispettivamente di 72 e 40 alloggi) e, in un secondo tempo, un finanziamento pubblico aggiuntivo per la realizzazione degli ulteriori 112 alloggi.
L’IACP, dopo aver appaltato i lavori (l’aggiudicazione è del 5 gennaio 2010) del primo stralcio di 72 alloggi, con nota del 15 maggio 2012, diffidava:
a) la società  ricorrente ad erogare la somma di € 375.867,07 a titolo di acconto proporzionale sul finanziamento assunto in sostituzione del Ministero e della Regione;
b) il Collegio di vigilanza a convocare le parti pubbliche;
c) il Comune di Foggia, quale parte della convenzione, ad adottare ogni iniziativa per far fronte all’inadempimento della Immobiliare Darc.
Il Collegio di vigilanza, nella seduta dell’8 giugno 2012, ravvisava, nelle circostanze sopravvenute all’accordo di programma e alla convenzione, un ridimensionamento del programma di riqualificazione costituente modifica all’accordo di programma che non risultava essere stata condivisa dal Ministero delle infrastrutture, nè dalla Regione Puglia, e nel contempo ribadiva che il soggetto attuatore era comunque obbligato:
1) a mettere a disposizione i 30 alloggi “parcheggio”;
2) ad erogare l’importo di € 581.530,47 stanziato per la realizzazione dei primi 112 alloggi di ERP;
3) a realizzare il recupero edilizio della sede della ex delegazione municipale per un importo di € 365.651,48.
In seguito il Comune, con la nota prot. n. 58848 del 19 giugno 2012 impugnata invitava la Immobiliare Darc a porre in essere gli adempimenti predetti e a provvedere alle necessarie modifiche e integrazioni del progetto esecutivo del secondo stralcio funzionale, annunciando, in caso contrario, l’irrogazione delle sanzioni previste dall’accordo di programma.
L’Immobiliare Darc impugna la nota predetta e il verbale del Collegio di vigilanza per i seguenti motivi:
– violazione del contraddittorio procedimentale;
– eccesso di potere per errore nei presupposti, contraddittorietà , travisamento dei fatti, illogicità  manifesta e disparità  di trattamento;
– violazione dei principi civilistici in materia contrattuale;
– violazione dei principi di affidamento e del giusto procedimento.
Il Collegio di vigilanza non avrebbe tenuto in alcuna considerazione le segnalazioni delle inadempienze e ritardi dell’IACP comunicate dalla ricorrente con distinte note dal novembre 2009 all’aprile 2011.
Il Comune, a sua volta, con la predetta nota non avrebbe considerato che le sopravvenienze succedutesi nel corso degli anni, dalla sottoscrizione della convenzione fino all’appalto dell’intervento pubblico, avrebbero determinato una modifica sostanziale dell’accordo di programma che doveva, pertanto, essere rinegoziato, di guisa che, allo stato attuale, gli obblighi assunti dalla Darc non sarebbero esigibili, tanto più che la realizzazione di 112 dei 224 alloggi previsti dall’accordo era stata posta a carico di altro finanziamento per incapienza di quello originario.
La ricorrente sostiene, inoltre, di aver concordato con il Comune, l’IACP e la Regione Puglia, durante le conferenze dei servizi del 20 luglio 2006 e del 5 ottobre 2006, una deroga all’accordo che avrebbe determinato il venir meno dell’obbligo della Darc di mettere a diposizione i trenta alloggi di edilizia privata, necessari per sistemare a turno le famiglie occupanti le case popolari da abbattere e ricostruire sullo stesso suolo.
Tale accordo in deroga sarebbe derivato dal fatto che il Comune, l’IACP e la Regione Puglia non avrebbero sollevato obiezioni sul progetto esecutivo presentato dalla Darc che individuava aree libere demaniali per avviare la costruzione dei primi alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Deduce poi che l’intervento pubblico avrebbe subito gravi ritardi imputabili allo IACP e al Comune di Foggia responsabile del mancato aggiornamento, con il coinvolgimento di tutte le parti pubbliche, dell’accordo ormai alterato nel sinallagma e che lo stesso accordo di programma non prevede alcun obbligo pecuniario diretto nei confronti dell’IACP.
Sostiene poi che il finanziamento originariamente a carico del Ministero delle infrastrutture, del quale essa ricorrente si è fatta carico, sarebbe finalizzato alle demolizioni e non alla ricostruzione degli immobili -finalità  per la quale detto finanziamento le è stato richiesto in parte qua con i provvedimenti impugnati – ed inoltre di essere tenuta a versare il solo finanziamento regionale, accollatosi con atto del 18 ottobre 2002, per un importo pari a 136.861,01.
La ricorrente lamenta poi di aver subito danni per l’aumento dei costi (proroga delle polizze fideiussorie, maggiori oneri creditizi etc.) dei quali chiede il ristoro, previo annullamento degli atti impugnati, accertamento dei fatti sopravvenuti all’accordo e alla convenzione e condanna degli enti pubblici convenuti a modificarli.
Si è costituito l’IACP che ha eccepito la tardività  del ricorso; nel merito ha contestato la ricostruzione dei fatti contenuta nella narrativa del ricorso e ha chiesto la condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c.
In sintesi l’IACP imputa il ritardo nell’avvio dell’intervento pubblico AREA 1 in minima parte alle difficoltà  per forza maggiore note alla ricorrente, nel reperire dei suoli interessati dal programma e in massima parte al ritardo della Darc nel mettere a diposizione i finanziamenti a suo carico già  richiesti con nota prot. n. 13848 del 21 ottobre 2010.
Contesta che l’obbligo di finanziamento, avente titolo nella surrogazione della Darc al Ministero e alla Regione nell’impegno finanziario originariamente assunto, abbia ad oggetto, come sostenuto dalla Darc, le spese per la sola demolizione.
La demolizione degli alloggi fatiscenti a cura e spese della ricorrente sarebbe, infatti, un obbligo distinto e ulteriore rispetto a quello di erogare i fondi per ricostruirne altri.
Inoltre l’IACP lamenta di aver dovuto reiteratamente diffidare, fin dal settembre 2012 (all. 8 fascicolo dell’IACP) la Darc a dar seguito alla esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria che un anno dopo non risultavano ancora eseguite, come si evince dalla ulteriore diffida del Comune del 17 ottobre 2013 (all. 13 fascicolo IACP).
Si è costituito il Comune di Foggia precisando che gli oneri finanziari, che la ricorrente aveva assunto su di sè subentrando al Ministero e alla Regione, servono a realizzare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e che il ritardo nella erogazione degli stessi giustifica pienamente l’intervento del Collegio di vigilanza e del Comune.
Sia lo IACP, sia il Comune eccepiscono la carenza di interesse della Darc riguardo alla domanda di accertamento del ritardo e delle omissioni loro addebitate, per essere, tali circostanze, del tutto ininfluenti rispetto ai diritti della Darc e ai correlativi obblighi della parte pubblica puntualmente adempiuti con l’adozione della variante urbanistica, che ha permesso alla ricorrente di sfruttare a fini edificatori i suoli di sua proprietà , prima vincolati a verde agricolo e servizi pubblici.
All’udienza del 21 maggio, viste le memorie delle parti, l’eccezione di inammissibilità  in parte qua della domanda per carenza di interesse sollevata dall’IACP e le repliche della ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene che l’eccezione di irricevibilità  perchè il ricorso sarebbe stato notificato dopo il decorso del termine di decadenza, non sia pertinente, considerato che il verbale del Collegio di vigilanza della seduta dell’8 giugno 2012 e la nota prot. 58848 del 19 giugno 2012 non sono atti impugnabili.
E’, infatti, palese che il verbale del Consiglio di vigilanza, limitandosi ad una ricognizione delle disposizioni dell’art. 3 dell’accordo di programma, ove sono elencati gli obblighi del soggetto proponente e dall’allegata relazione tecnica, non ha natura provvedimentale.
Anche la nota del Comune che dà  seguito al parere del Collegio di vigilanza non è un provvedimento, perchè priva di contenuto autoritativo.
Infatti, nel richiedere alla Darc l’adempimento degli obblighi assunti, annunciando in caso contrario il ricorso alle sanzioni previste dall’accordo richiamato nella convenzione sottoscritta dalla Darc, il Comune non fa nulla di diverso dalla costituzione in mora che farebbe un qualsiasi creditore privato.
Ne consegue, d’altra parte, che la domanda di annullamento degli atti impugnati, siccome condizionata all’avere detti atti natura autoritativa, che in verità  non hanno, è palesemente inammissibile.
Ciò premesso il Collegio deve esaminare le altre domande vertendosi in materia di esecuzione della convenzione urbanistica strumentale all’attuazione dell’accordo di programma, come tale assimilabile ad un accordo integrativo, ai sensi dell’art. 11 l. n. 241/90, la cui cognizione è demandata al giudice amministrativo in via esclusiva.
La domanda di accertamento dei ritardi ed omissioni nella esecuzione del programma che la Darc addebita al Comune e all’IACP è in parte inammissibile, in parte infondata.
Il cronoprogramma, cui fa riferimento la ricorrente per dedurre il mancato rispetto dei tempi di attuazione dell’intervento, è un documento organizzativo di programmazione della fasi di lavorazione e delle relative fonti di finanziamento, mentre per gli obblighi facenti capo alle parti e l’eventuale previsione di termini essenziali, bisogna avere riguardo solamente all’accordo di programma e alla convenzione che lo richiama.
L’art. 4 della convenzione stipulata dal Comune e dalla ricorrente, dispone che la Darc deve adempiere alle sue obbligazioni inerenti alla realizzazione dell’intervento pubblico, entro dieci anni dalla data del rilascio del primo permesso per costruire, ma nulla dice sui tempi di esecuzione degli adempimenti di competenza degli enti coinvolti nella realizzazione del programma.
Peraltro, da un lato la Darc parla di sopravvenienze che dovrebbero determinare una rinegoziazione dell’accordo e della convenzione, dall’altro di inadempimento del Comune e dell’IACP.
A parte il riferimento alla indisponibilità , per fatto del terzo non imputabile alle parti resistenti e noto alla ricorrente fin dall’8 maggio 2007 (nota Darc del 7 maggio 2012, punto 8), dei suoli demaniali interessati dall’intervento di ricostruzione, la Darc non indica, tanto meno prova, le circostanze di fatto che dimostrerebbero l’inadempimento degli enti convenuti, quale fonte di responsabilità  per danni per cui è chiesta condanna.
La domanda di accertamento dell’inadempimento deve essere, pertanto, respinta e con essa la domanda accessoria di risarcimento danni per difetto dell’elemento tipico – fatto ingiusto – imputabile alle parti resistenti, senza considerare che è rimasta del tutto indeterminata nel quantum.
Resta da esaminare la questione inerente all’obbligo delle parti pubbliche di rinegoziare l’accordo di programma e la convenzione ad esso accessiva, in ragione delle sopravvenienze che avrebbero alterato la corrispettività  delle reciproche prestazioni.
La ricorrente allega, ma non prova, che le sopravvenienze avrebbero comportato aumenti dei costi a suo carico (assicurativi, creditizi, per materiali, etc.).
Ne consegue che la domanda, astrattamente riconducibile all’art. 1664 c.c., espressione del generale principio di corrispettività  dei contratti sinallagmatici, rilevante in causaex art. 11 l. 241/90, è infondata, perchè non è stata provata negli elementi costitutivi.
Esula invece dalla disposizione citata il fatto sopravvenuto, in sè non implicante un aumento dei costi per il soggetto attuatore, che i 112 alloggi dei 224 previsti nel programma siano stati posti a carico di un nuovo finanziamento, fatto evidenziato dal Collegio di vigilanza nella riunione dell’8 giugno2012 e assunto dalla ricorrente, unitamente ai ritardi nell’esecuzione del programma, come presupposto dell’obbligo a carico delle parti pubbliche di revisionare l’accordo di programma e della convenzione.
Ciò detto, occorre accertare preliminarmente se esiste un titolo legittimante l’azione di accertamento di un obbligo di rinegoziare un rapporto già  costituito convenzionalmente.
In linea di principio gli obblighi tipici di rinegoziazione di rapporti convenzionali interpartes rispondono a principi di equità  e al generale divieto di attribuzioni patrimoniali sinecausa, di guisa che le vicende intertemporali maturate fra la conclusione di un accordo e la sua esecuzione, potrebbero comportare, a tutela di una delle parti, l’obbligo per l’altra di accogliere l’istanza di revisionarne il contenuto.
In generale però, sia il legislatore, con istituti quali l’impossibilità  e la eccessiva onerosità  sopravvenuta, sia la dottrina, con l’elaborazione di figure quali la presupposizione, ammettono la rilevanza delle sopravvenienze, ma se non ricorrono le ipotesi tipiche previste dalla legge (come dianzi specificato relativamente all’art. 1664 c.c.) e le parti non hanno previsto clausole di rinegoziazione al sopravvenire di fatti imprevisti, l’assetto di interessi non può essere rimesso in discussione, se non per loro concorde volontà .
La ricorrente però non deduce, e gli atti negoziali inerenti al programma di riqualificazione non contengono, clausole di revisione o rinegoziazione al sopravvenire di fatti imprevedibili.
Occorre tuttavia considerare che parte della dottrina e della giurisprudenza (Tribunale di Bari, ordinanza 14.06.2011, Pres. Scoditti; Tribunale di Bari, ordinanza 31 luglio 2012, Pres. Scoditti, in Foro it. 2013, 1, 375) ammettono un dovere generale di rinegoziare l’assetto contrattuale che presenti delle lacune su prestazioni non essenziali (il contratto sarebbe geneticamente o funzionalmente viziato se le lacune riguardassero elementi essenziali) attraverso il formante della buona fede integrativa, ai sensi dell’art. 1375 c.c., onde evitare che sulla parte svantaggiata dalle sopravvenienze gravi un rischio, ormai divenuto onere, maggiore dell’alea normale del contratto.
Orbene, alla luce di tali considerazioni – riconducibili al generale principio di buona fede oggettiva, rilevante ex art. 11 l. 241/90 – e ammesso che lo slittamento dei tempi di esecuzione e il reperimento di nuove fonti di finanziamento dell’intervento pubblico costituiscano una sopravvenienza in grado di alterare l’originario assetto di interessi, occorre prima di tutto stabilire se la ricorrente abbia subito, come sostiene, un onere o un aggravio della sua prestazione significativamente maggiore di quello previsto o prevedibile.
Non solo, come detto dianzi, non risulta provato che il decorso del tempo abbia avuto un tale effetto per la ricorrente, ma, per quanto riguarda l’obbligo in capo ad essa di erogare i finanziamenti occorrenti, trattandosi di un debito di valuta esigibile al momento della realizzazione degli alloggi, l’eventuale ritardo non può che averle recato un vantaggio perchè è notorio che la mora del creditore favorisce il debitore di un bene fruttifero, qual è il denaro.
Parimenti il sopravvenire di nuove fonti di finanziamento e il decorso del tempo sono irrilevanti rispetto all’obbligo assunto dalla ricorrente di rendere disponibili 30 alloggi.
Non essendo, infatti, previsto nell’accordo e nella convenzione un termine per l’adempimento a favore della ricorrente debitrice, la prestazione a carico della stessa era esigibile a domanda del Comune creditore, tanto più che si rivela del tutto infondata la tesi della ricorrente secondo la quale, durante i lavori delle conferenze dei servizi del 20 luglio 2006 e del 5 ottobre 2006, la sua proposta di variante – che avrebbe reso inutile tale prestazione – sarebbe stata accettata dagli Enti intervenuti, i quali invece – risulta dai verbali – richiesero la progettazione esecutiva del programma così come approvato.
Nessuna rilevanza, infine, può avere il fatto che, in un primo momento, il programma aveva subito una riduzione da 224 alloggi a 122 realisticamente realizzabili, nè il fatto che, per mantenere inalterato il programma iniziale, sia stato necessario erogare un ulteriore finanziamento da parte della Regione, come rilevato dal Collegio di vigilanza.
Lo si desume da molteplici riscontri di fatto e dalla natura evidentemente complessa dell’assetto negoziale derivante da diversi atti fra loro collegati, ma funzionalmente autonomi negli elementi costitutivi.
Già  nella delibera dell’IACP del 22 gennaio 2002 allegata all’accordo di programma e richiamata nella convenzione, si evidenziava che, con le risorse allora a disposizione, era possibile realizzare solo 140 del 224 alloggi previsti.
Nella relazione tecnica, parimenti allegata all’accordo di programma e alla convenzione, si precisa, sub “Interventi di ERP e finanziamento ottenuto – numero e superfici degli alloggi di ERP”, che i fondi pubblici e privati (comprensivi degli accolli dei finanziamenti ministeriali e regionali) consentono la realizzazione, a prezzi correnti, di soli 184 alloggi e si evidenzia la necessità  di reperire ulteriori risorse per mantenere l’obiettivo dell’accordo di programma di costruire 224 alloggi di ERP.
Nella nota del 24 novembre 2008 del Comune si dà  atto che, durante una riunione di lavoro del 21 novembre 2008 fra IACP, soggetto proponente e Comune, veniva concordata la rimodulazione delle fasi e dei tempi di intervento per la realizzazione di 112 alloggi di ERP, tanto che il soggetto proponente predisponeva la relativa progettazione esecutiva in due stralci da 72 e 40 alloggi.
Nel verbale del Collegio di vigilanza del 2 dicembre 2008 si prende atto che il programma è stato ridimensionato da 224 a 112 alloggi, con l’accordo raggiunto, in data 21 novembre 2008, fra Comune, IACP e soggetto attuatore.
Con nota del 7 giugno 2012 la Darc, tenuto conto dell’autodichiarata insufficienza dei fondi originari, diffidava lo IACP a reperire nuove risorse per consentire il buon esito del Programma.
In data 8 giugno 2012 il Collegio di vigilanza, dava atto che i 112 alloggi, non realizzabili con l’originario stanziamento, venivano posti a carico di un ulteriore finanziamento.
Da quanto detto deriva che nessuna pretesa può opporre il soggetto attuatore riguardo alle alterne vicende inerenti alla sostenibilità  del programma totalitario di 224 alloggi ERP, sia perchè l’eventuale necessità  di reperire nuove risorse era prevista dalla relazione tecnica dell’accordo di programma, sia perchè la Darc aveva prestato assenso alla rimodulazione dello stesso con un primo intervento in due stralci esecutivi per un totale di 112 alloggi, sia, infine, perchè il reperimento, non oneroso, di nuove risorse ha avuto l’effetto di mantenere invariati l’obiettivo iniziale di 224 alloggi e di tanto era consapevole la stessa ricorrente, come dimostra il fatto che, con la diffida del 7 giugno 2013, richiamando la necessità  di realizzare quanto originariamente stabilito dall’accordo di programma, ingiungeva allo IACP di reperire nuovi fondi, oltre quelli già  stanziati e in parte a suo carico.
Se, dunque, relativamente all’entità  delle opere da realizzare l’accordo di programma è rimasto invariato – perchè 224 alloggi erano preventivati e alla data dell’8 giugno 2012 risultano finanziamenti pubblici e privati sufficienti a realizzarli – deve concludersi che manca in parte qua il presupposto stesso dell’obbligo di rinegoziazione dell’accordo e della convenzione accessiva.
Parimenti, poichè le altre sopravvenienze dedotte dalla ricorrente, inerenti ai tempi e alle modalità  di attuazione (in più fasi di intervento) del programma, sono state oggetto di intese fra la Darc, il Comune e l’IACP, che hanno in parte qua modificato gli omologhi elementi della convenzione accessiva, deve concludersi che l’interesse della Darc alla rinegoziazione della convenzione medesima risulta già  soddisfatto e l’azione avente ad oggetto l’accertamento di un tale obbligo è, pertanto, inammissibile per carenza di interesse.
Per quanto detto nessuna delle domande oggetto del ricorso può essere accolta.
Non sussistono le ragioni per accogliere la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall’IACP perchè i fatti oggetto di causa sono oggettivamente complessi.
Le spese sono regolate in dispositivo in considerazione della soccombenza della ricorrente e dell’attività  svolta dalle parti costituite.
Sussistono giusti motivi per compensarle nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, disattesa ogni altra istanza, lo respinge.
Condanna la Immobiliare Darc s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 4.000,00 di cui € 2000,00 omnicomprensi in favore del Comune di Foggia e € 2000,00 omnicomprensivi in favore dell’Istituto autonomo case popolari della provincia di Foggia, oltre IVA, C.A.P. e spese generali nella misura del 15%.
Compensa le spese nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF
Cesira Casalanguida, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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