1. Procedimento amministrativo – Obbligo per la p.A. di provvedere – Provvedimento conclusivo del procedimento – Termine del procedimento – Atto endoprocedimentale – Insufficienza – Fattispecie


2. Procedimento amministrativo – Obbligo per la p.A. di provvedere – Termine del procedimento -Dies a quo – Presentazione dell’istanza – Fattispecie
 

1. Ai fini dell’osservanza del termine di conclusione del procedimento deve prescindersi da ogni attività  endoprocedimentale eventualmente svolta o da svolgersi, rilevando unicamente il decorso del termine fissato dalla legge senza che l’Amministrazione abbia concluso il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso finale. (Nel caso di specie è stato ritenuto che la convocazione della conferenza di servizi non abbia fatto venir meno l’inerzia della p.A. rilevante ai fini di cui all’art. 31 c.p.a.).


2. La carenza documentale dell’originaria istanza, venuta meno successivamente, non determina lo slittamento in avanti, rispetto alla data di presentazione dell’istanza stessa, del dies a quo del termine di conclusione del procedimento amministrativo, essendo l’Amministrazione tenuta a concludere il procedimento (qualunque sia l’esito) entro il termine previsto con provvedimento espresso (Nel caso di specie, è stata rilevata l’inerzia della Regione per non aver concluso il procedimento avviato con l’istanza di rilascio dell’autorizzazione unica, con provvedimento espresso entro il termine di 180 giorni dalla presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 12, co. 4, D.Lgs. 387/2003 -versione previgente-, prendendo atto eventualmente della carenza documentale con determinazione conclusiva del procedimento di segno negativo).
* * *
La sentenza n. 923/2014 è identica nella massima.
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Cons. Stato, sez. IV, ric. n. 8714/2014; sentenza 21 aprle 2017, n. 1868 – 2017

N. 00922/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00385/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 385 del 2014, proposto da Margherita s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacomo Mescia e Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni, 210;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Teresa Colelli, con domicilio eletto presso la sede della Regione Puglia in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;

per la declaratoria di illegittimità 
del silenzio tenuto dalla Regione Puglia sull’istanza di rilascio della autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di produzione di energia eolica nel Comune di Troia (Fg), alla località  Bellini ai sensi dell’art. 12 dlgs n. 387/2003;
e per il conseguimento dell’ordine rivolto alla Regione Puglia di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso e motivato;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Mescia e Tiziana Teresa Colelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
1. La società  ricorrente Margherita s.r.l. con l’atto introduttivo del presente giudizio chiedeva accertarsi l’illegittimità  del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull’istanza, presentata in data 29 marzo 2007, al fine di ottenere l’autorizzazione unica ex art. 12 dlgs n. 387/2003 per la realizzazione di un impianto di produzione di energia eolica nel Comune di Troia (Fg).
Deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 legge n. 241/1990 nonchè dell’art. 12, comma 4 dlgs n. 387/2003, lamentando che la Regione Puglia non si è espressamente pronunciata entro il termine previsto dalla norma da ultimo menzionata.
Alla camera di consiglio del 25 giugno 2014 la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità  del rito previsto dall’art. 31 cod. proc. amm., costituiti dalla titolarità  in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio.
Per quanto attiene al primo profilo, sussistono la legittimazione e l’interesse della società  richiedente alla definizione del procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 dlgs n. 387/2003 per la realizzazione di un impianto di produzione di energia eolica nel Comune di Troia (Fg).
Quanto al secondo aspetto, deve rammentarsi che la conclusione del procedimento di autorizzazione unica è sottoposta al termine di cui all’art. 12, comma 4 dlgs n. 387/2003.
Sussiste pertanto l’ulteriore condizione, rappresentata dal decorso del predetto termine di conclusione del procedimento senza che l’ente intimato si sia espressamente pronunciato sull’istanza di autorizzazione unica.
La difesa della Amministrazione regionale, nel costituirsi in giudizio, rilevava che la società  otteneva il benestare al progetto delle opere di rete da Terna Rete Italia s.p.a. solo in data 28.4.2014 e lo trasmetteva all’Ufficio Energia della Regione Puglia con nota acquisita al prot. n. 2749 del 5.5.2014, senza tuttavia allegare gli elaborati progettuali delle opere elettriche; che, pertanto, solo dalla data del 5 maggio 2014 l’istanza in esame risultava quantomeno parzialmente procedibile ed il Servizio Energia, espletata la verifica istruttoria, con la nota prot. n. 3337 del 4.6.2014 disponeva la convocazione della conferenza di servizi per la data del 3 luglio 2014, invitando la società  a depositare sul portale telematico una serie di documenti mancanti; che, in ultima analisi, l’istanza diveniva procedibile soltanto a far data dal 5 maggio 2014 e che, quindi, il termine di 180 giorni di cui all’originaria formulazione dell’art. 12, comma 4 dlgs n. 387/2003 (applicabile nel caso di specie) non è ancora decorso.
Detta impostazione va disattesa.
In primo luogo, non si può affermare che il ricorso sia divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Non è, infatti, venuta meno l’inerzia della Amministrazione a seguito dell’adozione della menzionata prot. n. 3337 del 4.6.2014 di convocazione della conferenza di servizi.
Secondo l’orientamento fatto proprio dal Consiglio di Stato (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 9 settembre 2013, n. 4473), ai fini dell’osservanza del termine di conclusione del procedimento deve prescindersi da ogni attività  endoprocedimentale (come l’adozione dell’atto di convocazione della conferenza di servizi) eventualmente svolta o da svolgersi, rilevando unicamente il decorso del termine fissato dalla legge senza che l’Amministrazione abbia concluso il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso finale (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 28 aprile 2014, n. 2184: “¦ l’adozione di atti infraprocedimentali (quali la comunicazione di avvio del procedimento o la convocazione di conferenze di servizi) non è idonea a impedire la formazione del silenzio inadempimento, visto che solo l’adozione del provvedimento definitivo soddisfa l’interesse, azionato nel giudizio di cui all’art. 31 c.p.a., al conseguimento di una risposta esplicita alla domanda introduttiva ¦”).
Conseguentemente, nel caso di specie permane l’inerzia della Regione Puglia rilevante ai fini di cui all’art. 31 cod. proc. amm.
Nè può ritenersi, diversamente da quanto sostenuto da parte resistente, che una pretesa carenza documentale dell’originaria istanza, venuta meno soltanto in un momento successivo rispetto alla data di presentazione della stessa, possa comportare uno slittamento in avanti nel tempo del dies a quo del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
Infatti, l’Amministrazione regionale è comunque tenuta, ai sensi dell’art. 12, comma 4 dlgs n. 387/2003 (versione previgente), a concludere (qualunque sia l’esito) il procedimento amministrativo entro il termine di 180 giorni, decorrente dalla data di presentazione della istanza, a prescindere da ogni altra considerazione.
Ne consegue che, se l’istanza dovesse risultare effettivamente incompleta sul piano documentale, l’Amministrazione procedente sarà  tenuta a prenderne atto con determinazione conclusiva del procedimento e potrà  e dovrà  adottare un provvedimento finale espresso in senso negativo.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, ordinando alla Regione Puglia di pronunciarsi espressamente sulla domanda della società  ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Regione Puglia di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all’adozione delle proprie determinazioni finali in ordine all’istanza presentata dalla ricorrente per la realizzazione di un impianto di produzione di energia eolica nel Comune di Troia (Fg).
Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente Margherita s.r.l., liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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