Processo amministrativo- Giudizio sul silenzio – Abusiva occupazione di suolo – Giurisdizione del G.O. – Inammissibilità  – Fattispecie

Ai sensi dell’art. 31 del c.p.a è inammissibile il ricorso avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione su un’istanza dell’interessato allorchè il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto giuridico sottostante ovvero la posizione giuridica azionata dal ricorrente consista in un diritto soggettivo, anche laddove sia riscontrabile un’ipotesi di giurisdizione esclusiva. (Nel caso di specie, è stata dichiarata l’inammissibilità  del ricorso proposto avverso il silenzio serbato dalla p.A. sull’istanza di rilascio di suolo per abusiva occupazione, in quanto è stato rilevato il difetto di giurisdizione del G.A., non essendo mai stato esercitato alcun potere amministrativo e vertendosi, pertanto, nell’ambito di posizioni di diritto soggettivo).

N. 00912/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00464/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 464 del 2014, proposto da: 
Angela Maria Tunzi, Giovanna Tunzi e Turi Lucia, rappresentate e difese dagli avv. Pietro Ursini, Pierfrancesco Ursini, con domicilio eletto presso Pietro Ursini in Bari, p.zza Umberto I, 32; 

contro
Comune di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Mariangela Lioce, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale in Bari, via Principe Amedeo, n. 26; 

per l’accertamento dell’illegittimità 
del silenzio serbato dal Comune di Bari sulla richiesta stragiudiziale di diffida e costituzione in mora notificata in data 04.02.2014, relativa al rilascio del suolo esteso di mq 894, part. 396 del fg. 2 di Bari- Ceglie del Campo, previa riduzione in pristino, per le ipotesi di mancata pronuncia di acquisizione, nel termine di trenta giorni.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Ursini Pierfrancesco e Pietro e Rosaria Basile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Le odierne ricorrenti si oppongono al silenzio serbato dal Comune di Bari, con riferimento alla richiesta stragiudiziale di diffida e costituzione in mora notificata in data 04.02.2014, relativa al rilascio del suolo esteso di mq 894, contrassegnato dalla particella 396 fg. 2 di Bari, Ceglie del Campo, previa riduzione in pristino, per le ipotesi di mancata pronuncia di acquisizione ai sensi dell’at. 42 bis DPR 327/2001, nel termine di trenta giorni.
Esse espongono che il suolo menzionato sarebbe stato da tempo occupato dal Comune resistente mediante realizzazione di varie opere, in assenza tuttavia di alcun atto del procedimento espropriativo relativo alla realizzazione di opere infrastrutturali, quali viabilità  e verde pubblico, risultate di maggiore estensione rispetto a quella prevista.
Per quest’area sarebbe stata attivata azione risarcitoria innanzi al giudice ordinario, ma, nelle more della relativa pronuncia giurisdizionale, essendo intervenuta la previsione di cui all’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, le ricorrenti hanno diffidato il Comune, con la nota del 04.02.2014 sopra citata, al rilascio dell’immobile di loro proprietà , previa riduzione in pristino o, in alternativa, all’adozione del decreto acquisitivo di cui all’art. 42 bis D.P.R. 327/2001.
Avverso il silenzio serbato dal Comune le ricorrenti propongono ricorso, chiarendo che già  una sentenza del Tribunale di Bari, la n. 856 del 29.04.2004,aveva accertato il valore dell’area occupata in ragione di € 68/mq, valutazione condivisa da altra sentenza, la n. 1295 del 14 10.2013 della Corte D’Appello di Bari, relative entrambe ad aree limitrofe a quelle ora oggetto di rivendicazioni.
Si è costituito in giudizio il Comune di Bari per opporsi al ricorso, producendo una nota della Ripartizione Infrastrutture, Viabilità  ed Opere Pubbliche nella quale si evidenzia che la particella 396 non “risulta nè occupata, nè espropriata” e che non è, pertanto, ipotizzabile un’occupazione sine titulo e la realizzazione di alcuna piazzetta da parte dell’amministrazione, “per cui non potrà  esserci nè una retrocessione di aree o in alternativa un’attività  sanate ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001”.
All’udienza camerale del 02.07.2014 la causa è stata trattenuta in decisione dopo aver sentito la difesa delle parti.
Il ricorso è inammissibile in quanto, come sostenuto dalla difesa del Comune, la particella per cui è causa non è oggetto di alcuna procedura espropriativa, nè lo è mai stata. Il dato non è contestato neanche dalla difesa delle ricorrenti. Nel ricorso, infatti, con riferimento alla particella 396 si parla di “abusiva occupazione”. L’Amministrazione, inoltre, sostiene di non aver mai esercitato alcun potere sulla medesima neanche in forma mediata.
Ne deriva che, se effettivamente l’area è stata sottratta al possesso dei ricorrenti, dato peraltro messo in dubbio dal Comune, la pretesa restitutoria deve essere azionata presso il competente giudice ordinario.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia non rientrante tra quelle previste dall’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm., che devolve al giudice amministrativo la giurisdizione sulle “controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità “.
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata in materia, secondo cui, perchè “sia consentito il ricorso avverso il silenzio dell´Amministrazione, è essenziale che esso riguardi l´esercizio di una potestà  amministrativa e che la posizione del privato si configuri come interesse legittimo, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile allorchè la posizione giuridica azionata dal ricorrente consista in un diritto soggettivo; il silenzio – rifiuto può infatti formarsi esclusivamente in ordine all’inerzia dell´Amministrazione su una domanda intesa ad ottenere l´adozione di un provvedimento ad emanazione vincolata ma di contenuto discrezionale e, quindi, necessariamente incidente su posizioni di interesse legittimo, e non già  nell´ipotesi in cui viene chiesto il soddisfacimento di posizioni aventi natura sostanziale di diritti. La formazione del silenzio – rifiuto, o lo speciale procedimento giurisdizionale oggi disciplinato dall´art. 117 del c.p.a., non risulta, infatti, compatibile con le pretese che solo apparentemente abbiano per oggetto una situazione di inerzia, in quanto concernono diritti soggettivi la cui eventuale lesione è direttamente accertabile dall´autorità  giurisdizionale competente. Ai sensi dell´art. 31 del c.p.a. è inammissibile il ricorso diretto all´accertamento dell´illegittimità  del silenzio su un´istanza dell´interessato allorchè il Giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto giuridico sottostante ovvero si verta, comunque, nell’ambito di posizioni di diritto soggettivo, anche laddove sia riscontrabile un’ipotesi di giurisdizione esclusiva.
Il ricorso avverso il silenzio – rifiuto costituisce, infatti, un’azione che richiede al Giudice di esercitare una cognizione sul merito della causa, che, in taluni casi, può spingersi sino alla condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento di contenuto predeterminato; si deve, pertanto, concludere nel senso che la giurisdizione del G.A. in materia di silenzio – rifiuto si arresta laddove l’istanza inevasa abbia ad oggetto una materia devoluta alla giurisdizione esclusiva di altra autorità  giudiziaria.
Invero, secondo nota e consolidata giurisprudenza (Consiglio Stato, Sez. V, 17 gennaio 2011, n. 210), l’art. 2 della l. n. 205/2000, che ha introdotto l’art. 21 bis della l. n. 1034/1971 in tema di ricorso avverso il silenzio serbato dall’amministrazione, poi confluito nell’art. 31 del c.p.a., non ha inteso creare un rimedio di carattere generale, esperibile in tutte le ipotesi di comportamento inerte della pubblica amministrazione, e pertanto sempre ammissibile indipendentemente dalla giurisdizione del G.A. (il quale si configurerebbe quindi come giudice del silenzio dell’Amministrazione), ma soltanto un istituto giuridico relativo alla esplicazione di potestà  pubblicistiche correlate alle sole ipotesi di mancato esercizio dell’attività  amministrativa discrezionale” (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 1754/2013; cfr. di questa Sezione anche l’analoga decisione del 4 luglio 2013 n. 4835 e del 17 settembre 2010, n. 6947).”
La particolarità  della questione oggetto della controversia giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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