Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Gara – Aggiudicazione definitiva – Mancata impugnazione – Improcedibilità  – Sopravvenuto difetto di interesse

à‰ improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, la domanda volta all’annullamento del provvedimento di esclusione da una procedura aperta laddove, intervenuta la riammissione alla predetta gara in esecuzione dell’ordinanza cautelare, non sia stata impugnata la successiva aggiudicazione definitiva. In considerazione della relazione intercorrente tra esclusione e aggiudicazione, la mancata impugnazione di quest’ultima avrebbe come conseguenza l’inutilità  di un’eventuale decisione di annullamento dell’esclusione che non rimuoverebbe anche l’aggiudicazione, affetta da invalidità  ad effetto solo viziante (e non caducante) e, perciò, non permetterebbe un reinserimento dell’escluso nel flusso della procedura, oramai esaurita ed inoppugnabile.

N. 00921/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00027/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 27 del 2014, proposto da Operae Costruzioni s.r.l., EdilRes s.r.l., 3Nimpianti s.r.l. e Cogecis s.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti Rosamaria Berloco e Pietro Falcicchio, con domicilio eletto presso l’avv. Alessandra Tamburrano in Bari, via De Rossi, 135;

contro
Comune di Monopoli, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Dibello, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Semeraro in Bari, via Dante, 51;

nei confronti di
Ing. A. Resta & C. s.r.l.;

per l’annullamento,
previa adozione di idonea misura cautelare,
– della nota prot. n. 57230/2013 del 2 dicembre 2013, con la quale è stata disposta l’esclusione delle ricorrenti dalla procedura aperta per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di “recupero immobile comunale ex cinema Radar ed annesso ex hotel Savoia” – CIG 5310139154 – indetta dal Comune di Monopoli con bando pubblicato in GURI del giorno 11.9.2013 n. 107;
– di tutti i verbali della Commissione giudicatrice;
– di tutti gli atti specificamente indicati in ricorso, ivi compresi, nella parte di interesse, bando, disciplinare di gara e gli eventuali provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva;
– di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali;
nonchè per l’annullamento e la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato ed eventualmente a stipularsi;
e per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica e/o per equivalente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli;
Viste le memorie difensive;
Vista la nota depositata in data 12 maggio 2014, con la quale il Comune di Monopoli chiedeva che il Tribunale dichiarasse il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente alla decisione del giudizio;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 per le parti i difensori avv.ti Pietro Falcicchio e Giacomo Valla, su delega dell’avv. Lorenzo Dibello;
 

Rilevato che parte ricorrente impugna nell’ambito del presente giudizio la propria esclusione dalla procedura aperta per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di “recupero immobile comunale ex cinema Radar ed annesso ex hotel Savoia” – CIG 5310139154 – indetta dal Comune di Monopoli con bando pubblicato in GURI del giorno 11.9.2013 n. 107; che con ordinanza n. 60/2014 l’istanza cautelare proposta dalla società  interessata veniva accolta ed il provvedimento di esclusione sospeso; che, successivamente, il Comune di Monopoli procedeva alle ulteriori fasi di gara, riammettendo la ditta ricorrente in esecuzione della menzionata ordinanza cautelare;
Rilevato, altresì, che l’appalto per cui è causa veniva aggiudicato alla ditta Consorzio Stabile Research e che l’impresa ricorrente Operae Costruzioni s.r.l. si è classificata 11ª nella graduatoria definitiva della gara (cfr. memoria di parte resistente depositata in data 12.5.2014);
Rilevato che la società  istante non ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva e che ciò determina, conseguentemente, l’improcedibilità  della domanda impugnatoria di cui al ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 aprile 2014, n. 2063: “L’interesse finale, che un soggetto escluso da una gara pubblica fa valere, è assicurarsi il bene della vita cui mira, ossia l’aggiudicazione, atteso che la rimozione dell’esclusione costituisce un passaggio solo strumentale; di conseguenza, data la relazione intercorrente fra esclusione ed aggiudicazione, anche quest’ultima deve essere necessariamente impugnata (eventualmente insieme alla prima), poichè il difetto d’impugnazione dell’aggiudicazione avrebbe come conseguenza l’inutilità  di un’eventuale decisione di annullamento dell’esclusione che non varrebbe a rimuovere anche l’aggiudicazione che sarebbe affetta da un’invalidità  ad effetto solo viziante, e non caducante, e perciò non permetterebbe un reinserimento dell’escluso nel flusso della procedura, ormai esaurita ed inoppugnabile; il ricorso avverso l’esclusione da una gara diventa pertanto improcedibile tutte le volte in cui l’aggiudicazione intervenga, e sia conosciuta, prima della pronunzia sul relativo gravame, senza che l’impugnazione sia stata estesa anche al nuovo atto.”);
Rilevato che il difensore di parte ricorrente nel corso dell’udienza pubblica del 14 maggio 2014 ha dichiarato la persistenza dell’interesse della società  Operae all’accertamento ex art. 34, comma 3 cod. proc. amm. della illegittimità  dell’azione amministrativa a fini risarcitori;
Ritenuto che detto interesse non appare meritevole di tutela, in considerazione del fatto che la società  ricorrente, a seguito della esecuzione della ordinanza cautelare n. 60/2014, ha ottenuto piena soddisfazione della pretesa complessivamente azionata con l’atto introduttivo del presente giudizio; che, viceversa, la stessa non ha dedotto alcuna doglianza avverso la graduatoria finale, non essendo stata la citata graduatoria gravata; che, pertanto, l’aggiudicazione definitiva in favore del Consorzio controinteressato si è definitivamente consolidata;
Ritenuto, in conclusione, che la domanda di accertamento deve essere disattesa;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della espressa richiesta sul punto di parte resistente contenuta nella memoria depositata in data 12.5.2014, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:
1) dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda impugnatoria di cui all’atto introduttivo;
2) respinge la domanda di accertamento della illegittimità  dell’azione amministrativa a fini risarcitori.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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