1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/2001- Silenzio della p.A. – Natura – Silenzio significativo
2. Processo amministrativo –  Ricorso sul silenzio  – Termini  – Permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/2001 – Decorrenza – Scadenza termine p.A. a provvedere

1. Nel caso di istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380/2011, il silenzio della p.A., sopravvenuto al decorso del termine ivi stabilito, ha natura di silenzio significativo o provvedimentale e non di silenzio inadempimento dell’obbligo di provvedere.
2. In considerazione della natura significativa o provvedimentale del silenzio della p.A. in ordine alla istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380/2011, è inammissibile per tardività  il ricorso proposto oltre il termine di legge dalla scadenza del termine a provvedere.

N. 00843/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00344/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 344 del 2014, proposto da: 
Silvia Fratepietro, rappresentata e difesa dall’avv. Gianfranco Ordine, con domicilio eletto presso Mario Ronzini in Bari, via Fornari n.15/A; 

contro
Comune di Cerignola, rappresentato e difeso dall’avv. Angela Paradiso, con domicilio eletto presso Francesco De Robertis in Bari, via Davanzati n.33; 

per l’accertamento dell’obbligo del comune di cerignola di provvedere sull’istanza di rilascio del
permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, nonchè per l’accertamento della fondatezza della pretesa oggetto dell’istanza.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Cerignola;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 la dott.ssa Maria Colagrande e uditi per le parti i difensori Gianfranco Ordine e Angela Paradiso;
 

FATTO e DIRITTO
La ricorrente, proprietaria di un immobile con antistante giardino, con istanza del 18 dicembre 2012, ha chiesto accertarsi la conformità  agli strumenti urbanistici di una tettoia in legno lamellare, realizzata a copertura dello spazio esterno prospiciente l’ingresso dell’edificio, da destinare alla sosta di autovetture compatibilmente con la destinazione urbanistica a parcheggio della zona F1 del PRG, ove detto spazio è compreso.
In data 18 marzo 2013 il Comune comunicava il preavviso di diniego del permesso di costruire e assegnava termine per il deposito di memorie, che la ricorrente produceva in data 26 marzo 2013.
Il 10 marzo 2014, non avendo il Comune ancora adottato il provvedimento conclusivo del procedimento, la ricorrente notificava il ricorso in decisione deducendo l’illegittimità  del silenzio per violazione degli articoli 2 e 2 bis l. 241/90, anche in relazione all’art. 10 bis, eccesso di potere per sviamento e difetto di istruttoria, in quanto l’amministrazione ha sempre l’obbligo di provvedere, anche quando la legge prevede che, decorso un certo termine, l’inerzia equivalga a diniego.
Si è costituito il Comune di Cerignola che ha eccepito la tardività  del ricorso, vertendosi in ipotesi di silenzio significativo da impugnare nel termine di 60 giorni dalla scadenza del termine a provvedere e non di silenzio inadempimento.
Il Comune ha, inoltre, contestato la fondatezza della pretesa della ricorrente, in ragione del fatto che la tettoia che copre stabilmente uno spazio di circa 70 mq, deve essere qualificata come nuova costruzione destinata, per consistenza e tipologia, non al ricovero delle vetture, come asserito dalla ricorrente, ma al riparo delle persone e dunque in contrasto con la destinazione di zona.
Il ricorso è inammissibile.
E’ vero che l’onere dell’amministrazione di esprimersi con adeguata motivazione sull’istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/01, è da intendersi rinforzato rispetto all’obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi previsto dall’art. 3 l. n. 241/90, ma esso riguarda non il silenzio significativo di diniego, ma il provvedimento di accoglimento che deve dare conto della doppia conformità  dell’opera al momento della costruzione e a quello successivo dell’istanza di sanatoria.
Del resto la giurisprudenza (ex plurimis T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 12 luglio 2013, n. 3644) è concorde nel ritenere la particolare ipotesi di silenzio rigetto prevista dall’art. 36 d.P.R. n. 380/91, coerente con il sistema di certezza delle situazioni giuridiche e di tutela dell’interesse privato a conoscere le ragioni che ispirano l’azione amministrativa.
Infatti, il privato che chiede il permesso in sanatoria è già  consapevole di aver realizzato un abuso, di guisa che può ragionevolmente presumere che l’eventuale successivo silenzio si giustifichi per il fatto che l’opera non rispetta le disposizioni urbanistiche, salva la facoltà  di dimostrare il contrario in sede di autotutela o giudiziaria.
Nè peraltro il preavviso di diniego costituisce ragione sufficiente per discostarsi da tale orientamento poichè esso, lungi dall’impedire il perfezionarsi del silenzio, costituisce adempimento dovuto al fine di rappresentare all’istante le ragioni ostative poste alla base della decisione di diniego (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 8 giugno 2011, n. 1470), in seguito manifestatasi in forma implicita o espressa.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile perchè erroneamente postula un inadempimento (dell’obbligo di provvedere) concettualmente incompatibile con l’esito di natura provvedimentale che invece sopravviene al decorso del termine stabilito dall’art. 36 d.P.R. n. 380/01 (TAR Bari, sez. III n. 75/2014).
L’esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF
Cesira Casalanguida, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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