1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Rilascio permesso di costruire – Obbligo pianificazione opere di urbanizzazione primaria entro 3 anni – Art. 12 DPR 380/2001 – Interpretazione


2. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio   Obbligo della P.A. di provvedere – Istanza realizzazione opere urbanizzazione primaria ex art. 12 DPR 380/2001 – Sussiste – Ragioni


3.  Risarcimento del danno – Ritardo – Azione amministrativa non vincolata – Elemento costitutivo – Non ricorre – Ragioni

1. L’art. 12 del DPR 380/01 stabilisce che il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del permesso.


2. A fronte della decorrenza del termine previsto dall’art. 12 del DPR 380/2001, che prevede il rilascio del permesso di costruire a condizione che entro 3 anni dal suo rilascio siano realizzate le relative opere di urbanizzazione primaria, ovvero a condizione che il privato si sia impegnato a sua spese a procedere all’attuazione delle medesime contestualmente alla realizzazione dell’intervento oggetto del titolo edilizio,  il Comune è obbligato ad esprimersi con un provvedimento motivato ed espresso alla domanda  del titolare del P. di C.  volta ad ottenere tale adempimento. 


3. à‰ inammissibile la domanda di risarcimento del danno da ritardo in assenza  di una azione amministrativa vincolata a carico della p.A. in quanto la lesione subita dagli istanti   per il ritardo serbato dalla p.A. sull’istanza a provvedere non può  comportare in loro favore una utilità  maggiore di quella che otterrebbero in forma specifica con un provvedimento discrezionale, il cui esito potrebbe anche essere negativo e dunque di nessun vantaggio per i ricorrenti.  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 407 del 2014, proposto da: 
Guido Operamolla, Vincenzo Operamolla, rappresentati e difesi dall’avv. Rosa Ferreri, con domicilio eletto presso Rosa Ferreri in Bari, via Dante, n. 201; 

contro
Comune di Trani; 

per l’accertamento ex art. 117 c.p.a. del silenzio del comune di trani sull’istanza di provvedere alla previsione e successiva realizzazione di opere urbanizzazione funzionali alle abitazioni dei ricorrenti
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014 la dott.ssa Maria Colagrande e uditi per i ricorrenti l’avv. Rosa Fini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono proprietari di due ville, nel Comune di Trani, località  Capirro realizzate dopo aver conseguito i permessi per costruire e versato al Comune di Trani gli importi stabiliti per gli oneri di urbanizzazione.
Tuttavia le ville dei ricorrenti ancora non dispongono dei servizi idrici – acqua potabile e rete fognaria – nonostante i lavori siano stati ultimati e il Comune sia stato reiteratamente diffidato, l’ultima volta con nota del 22 maggio 2013, a programmare e realizzare le relative opere di urbanizzazione primaria.
Chiedono pertanto che sia dichiarato l’obbligo del Comune di prevedere e attuare dette opere, come stabilito dall’art. 12 del d.P.R. n. 380/01 che autorizza il rilascio del permesso di costruire se ne è prevista la realizzazione entro tre anni decorrenti dal rilascio, la nomina di un commissario ad acta, in caso di perdurante inadempienza, e il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del termine a provvedere e dalla omessa realizzazione delle opere nel predetto termine triennale
Il Comune di Trani non si è costituito.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
L’art. 12 del d.P.R. 380/01 stabilisce che “Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del permesso”.
Ciò vuol dire, da un lato, che il Comune non può rilasciare permessi per costruire se non è stata prevista la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria o il privato non abbia dichiarato di volervi provvedere a proprie spese, dall’altro che, ove il Comune abbia rilasciato il permesso per costruire, come nel caso in esame, in zone ove dette opere non esistono, è obbligato a riscontrare la richiesta del privato di pianificarne la realizzazione.
La disposizione ha infatti una chiara finalità  organizzativa e pianificatoria che tende ad armonizzare lo sviluppo dell’edilizia privata con l’adeguatezza dei servizi pubblici.
Pertanto la mancata previsione contestualmente al rilascio del permesso per costruire delle opere di urbanizzazione, abilita il Comune medesimo eventualmente ad annullare in autotutela il permesso e il privato ad agire contrasilentiumdi fronte alla perdurante inerzia nell’attività  pianificatoria.
La pretesa dei ricorrenti ha dunque ad oggetto non un’attività  materiale, ma l’adozione di atti e provvedimenti per la realizzazione delle opere entro il termine stabilito, dal contenuto discrezionale perchè attengono alla sostenibilità  dell’intervento e alla allocazione e dimensionamento delle opere.
Tale pretesa merita la tutela prevista dall’art. 2 l. 241/90 sia perchè sussiste, per evidenti ragioni di giustizia (Consiglio di Stato, sez. IV, 04/12/2012, n. 6183) l’obbligo del Comune, che ha rilasciato permessi per costruire senza le condizioni previste per legge, di provvedere sull’istanza dei ricorrenti, decidendo se pianificare dette opere, obbligo al fronte del quale i ricorrenti vantano il legittimo interesse ad ottenere un pronunciamento esplicito, non fosse altro perchè possano decidere a quale sorte destinare gli immobili realizzati in virtù di un permesso di costruire rilasciato in assenza di previsione nel triennio dell’attuazione delle opere di urbanizzazione.
E’ pertanto ammissibile e fondata l’azione proposta dai ricorrenti avverso il silenzio serbato dal Comune di Trani sull’istanza volta a sollecitare l’adozione dei provvedimenti necessari a predisporre le opere funzionali agli edifici dei quali sono proprietari.
Proprio la natura di interesse legittimo della situazione giuridica azionata, non consente però di accogliere la domanda accessoria di danni che i ricorrenti stessi correttamente riconducono alla lesione di interesse legittimo.
Infatti l’azione di risarcimento dei danni per impossibilità  di godimento delle ville prive di abitabilità , in quanto non collegate alla reti idrica e fognaria, danni che i ricorrenti reclamano con decorrenza dal 17.6 2008, data di scadenza del triennio utile per la pianificazione ed attuazione delle opere di urbanizzazione decorrente dal rilascio dei titoli edilizi, non è ammissibile perchè, così come prospettata, postula l’esistenza di un obbligo del Comune non a pianificare, ma ad eseguire dette opere e il correlativo diritto perfetto dei ricorrenti di pretenderne l’adempimento in forma specifica o per equivalente.
Infatti secondo l’art. 12 del d.P.R. n. 380/01 il Comune deve adottare gli atti previsionali prodromici alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.
E’ evidente dunque che l’interesse dei ricorrenti è diverso da quello che si invera nella finalità  dell’art. 12 d.P.R. n. 380/01 di promuovere l’attività  edilizia privata solo se localizzata in un tessuto territoriale dotato di infrastrutture e servizi, tanto da indurre la giurisprudenza della Corte di legittimità  a ritenere che la pretesa del privato alla esecuzione delle opere di urbanizzazione o ad essere risarcito per la mancata esecuzione, sia un interesse di mero fatto non tutelato dall’ordinamento (Cass. n. 23816/2004; Cass., sez. un., n. 3964/94).
La lesione subita dai ricorrenti per il ritardo serbato dal Comune sull’istanza a provvedere non può allora comportare in loro favore una utilità  maggiore di quella che otterrebbero in forma specifica con un provvedimento discrezionale che stabilisca se pianificare o no le opere di urbanizzazione, non già  le opere in sè, nè l’utilità  da esse ritraibile, non ponendo l’art. 12 d.P.R. 380/01 un obbligo di tal genere in capo al Comune.
Ne consegue che non è ammissibile la domanda di risarcimento dei danni da ritardo nell’esercizio dell’azione amministrativa non vincolata, il cui esito potrebbe anche essere negativo e dunque di nessun vantaggio per i ricorrenti.
Per quanto detto la lamentata incommerciabilità  o impossibilità  di locare le ville – documentata con la consulenza tecnica d’ufficio in atti – resa in altro giudizio, per mancanza dei necessari collegamenti ai servizi idrici, non è riconducibile al mancato esercizio del potere di prevedere e attuare le opere di urbanizzazione, ma al cattivo uso del potere di rilascio dei permessi per costruire, che per legge era interdetto, fintanto che non fosse stato previsto il piano delle opere di urbanizzazione.
De resto pretendere che il Comune adotti il piano previsionale delle opere di urbanizzazione perchè ha rilasciato un titolo edilizio che poteva concedere solo se avesse prima adottato tale piano, significa invertire i termini del procedimento previsto dall’art. 12 citato e fare del presupposto (il piano) un effetto (del rilascio del permesso per costruire) vincolato nell’an ed in certa misura anche nell’ubi e nel quomodo, in aperto contrasto con l’ampia discrezionalità  propria della potestà  pianificatoria.
Le spese sono liquidate in dispositivo e compensate per un terzo, tenuto conto della parziale soccombenza della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e ordina per l’effetto al Comune di Trani di Puglia di provvedere sull’istanza del 22 maggio 2013 dei ricorrenti entro gg. 30 dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
Respinge le domande di risarcimento dei danni.
Dispone che, in caso di mancato adempimento nel termine predetto, provveda nell’ulteriore termine di 60 giorni, quale Commissario ad acta, il responsabile dell’Ufficio tecnico della Regione Puglia o un funzionario da questi delegato.
Condanna il Comune di Trani di Puglia al pagamento dell’eventuale compenso dovuto al Commissario ad acta.
Condanna il Comune di Trani di Puglia al pagamento di due terzi delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500, oltre spese generali, IVA e CAP con compensazione della parte residua.
Contributo unificato rifuso, ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis.1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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