1. Enti e organi della p.A. – Sindaco – Ordinanza contingibile e urgente- Art. 54 D. Lgs n. 267/2000 – Presupposti – Pericolo generico – Illegittimità  
 
2. Ambiente ed ecologia – Ordinanza Sindacale – Inquinamento – Stazione radio telefonia mobile – Divieto – In attesa di Regolamento comunale – Illegittimità  

 
1. Non può ritenersi sufficiente a legittimare l’esercizio del potere di cui all’art. 54 del D.Lgs n. 267/2000, la mera affermazione dell’esistenza di un generico pericolo per l’ordine pubblico e di ordine igienico-sanitario.


2. àˆ illegittima un’ordinanza con la quale il Sindaco di un Comune ha impartito il divieto di installare l’impianto stazione radio  fino all’emanazione di provvedimenti comunali che regolino la materia su tutto il territorio comunale, in quanto i Comuni hanno competenza ad emanare norme regolamentari con valenza urbanistico-edilizia, non invece con valenza radioprotezionistica, cioè sanitaria. 
 

N. 00836/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00650/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 650 del 2013, proposto da: 
Vodafone Omnitel N.V., rappresentato e difeso dall’avv. Valentina Quero, con domicilio eletto presso Valentina Quero in Bari, via della Resistenza, n. 48/H2; 

contro
Comune di Peschici; 

per l’annullamento
– dell’ordinanza n. 7 del 21.2.2013 a firma del Sindaco del Comune di Peschici, trasmessa alla ricorrente con raccomandata A/R n. 14728493530-8 del 22.03.2013 pervenuta in data 05.03.2013;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quello impugnato;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Valentina Quero;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La Vodafone Omnitel n.v. impugna l’ordinanza n. 7 del 21.02.2013 con cui il Comune di Peschici le ha impartito «il divieto di installare l’impianto fino all’emanazione di provvedimenti comunali che regolino la materia su tutto il territorio comunale e dopo una puntuale rilevazione dell’inquinamento elettromagnetico dei suddetti impianti da parte delle autorità  competenti, comunque per la durata massima di sei mesi a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza».
L’ordinanza fa riferimento all’installazione da parte della ricorrente di un impianto stazione radio da ubicare nel Comune di Peschici, in località  identificata con il codice sito “4-FG-1141-5338 Peschici SP 52”.
Tale intervento è stato assentito dal Comune attraverso il rilascio del permesso di costruire n. 6 del 15.02.2013, dopo che la Vodafone Omnitel aveva acquisito tutti i pareri e le autorizzazioni necessari.
Alla comunicazione di avvio dei lavori è seguita l’ordinanza n. 7 del 21.02.2013, a firma del Sindaco, non revocata, nonostante l’istanza inoltrata in tal senso dalla medesima società .
Avverso la medesima è stato proposto gravame, per contestare: la violazione degli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/200, degli artt. 86, 87 e 90 del D.Lgs 259/2003, dell’art. 14 della L. 36/2001, dell’art. 2 del d.P.R. 318/1997; della Direttiva CE 22/2002; del D.P.R. 2/1994; dell’art. 231 del D.P.R. 156/1973; degli artt. 15, 21 e 41, 1 e 2 comma Cost; eccesso di potere per assoluta irragionevolezza, mancato contemperamento degli interessi, difetto di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; violazione del diritto di impresa.
Il Comune regolarmente intimato non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza n. 350 del 21 giugno 2013, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione del gravato provvedimento.
All’udienza pubblica del 18 giugno 2014, sentita la difesa della parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1°, lett. c), c.p.a.
Infatti, l’ordinanza n. 7 del 21.02.2013 di divieto di installazione di impianti di stazione radio base per telefonia cellulare, adottata ai sensi ai sensi dell’art. 54 comma 2 D. Lgs. 267/2000, ha previsto una durata massima di sei mesi a decorrere dalla data di notifica della medesima ordinanza.
Essendo ormai tale termine decorso, l’ordinanza impugnata ha perso efficacia, tenuto conto della scadenza suindicata, senza che risulti l’adozione, da parte del Comune, di alcun ulteriore provvedimento.
L’accoglimento del presente ricorso non sarebbe, quindi, di alcuna utilità  per la parte istante, attesa l’intervenuta inefficacia del provvedimento gravato (cfr. sul punto, Tar Lombardia, sez. II, sent. n. 284 del 24.01.2014, TAR Lazio, sez. I, 11.1.2013, n. 253 e TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 19.12.2012, n. 5251).
Nel caso in esame si sarebbe trattato di pronuncia di accoglimento in quanto ritiene il Collegio di osservare, a fini conformativi dell’operato dell’amministrazione e per evitare futuro contenzioso, come non possa ritenersi sufficiente a legittimare l’esercizio del potere di cui all’art. 54 del D. Lgs n. 267/2000, la mera affermazione dell’esistenza di un generico pericolo per l’ordine pubblico e di ordine igienico-sanitario. La giurisprudenza, infatti, ha più volte affermato che “i Comuni hanno competenza ad emanare norme regolamentari con valenza urbanistico-edilizia, non invece con valenza radioprotezionistica, cioè sanitaria. Infatti, per essere legittimo, il potere comunale non può interferire con quello riservato allo Stato che fissa i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, nel presupposto indefettibile che la tutela della salute è un’esigenza di carattere unitario; sono pertanto illegittime, nella misura in cui risultano finalizzate a disciplinare l’uso del territorio sotto un profilo non strettamente urbanistico, bensì sanitario, le norme regolamentari che introducono precise disposizioni circa la localizzazione degli impianti basate sul rispetto delle distanze dalle aree intensamente frequentate” (ex multis, Tar Lazio, Sez. seconda bis, sent. n. 1873 del 06.02.2014; TAR Veneto, 7 ottobre 2005, n. 3639).
Attesa la natura della controversia e considerato il suo andamento complessivo, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese, anche in considerazione della statuizione relativa alla fase cautelare del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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