1. Processo amministrativo – Interesse a ricorrere – Atto successivo  – Fattispecie  
 
2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Esecuzione ordinanza cautelare – Sentenza breve di merito – Improcedibilità 

1. L’intervento di un nuovo atto, successivo rispetto a quello originariamente impugnato, emesso in sede di riesame, rende non più attuale l’interesse del ricorrente alla declaratoria di annullamento del provvedimento originario fatto oggetto di doglianza.
 
2. Deve essere dichiarata improcedibile l’istanza per l’esecuzione di un’ordinanza cautelare qualora, mediante una pronuncia in forma di sentenza breve ex art. 60 c.p.a., si giunga direttamente alla decisione di merito auspicata dal ricorrente.

N. 00784/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01653/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1653 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Riccardo Zedda, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Corrias, Barbara Porcu, Adriano Garofalo, con domicilio eletto presso Adriano Garofalo, in Bari, via Manzoni, n. 15; 

contro
Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco – Soccorso Pubblico – Difesa Civile, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensiva dell’efficacia
del provvedimento dirigenziale prot. n. 0027307 emesso in data 8.10.2013 dal Direttore Centrale per le Risorse Umane, Area IV, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con il quale veniva rigettata l’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D.lgs. 151/2001 formulata dal ricorrente;
di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, presupposto, comunque connesso e/o consequenziale con l’atto impugnato e lesivo degli interessi del ricorrente.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Adriano Garofalo e Lucia Ferrante;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
 

Con ricorso depositato in Segreteria in data 13 dicembre 2013, Zedda Riccardo impugnava il provvedimento in oggetto, con il quale era stata rigettata la sua istanza di assegnazione temporanea presso il Comando VVF di Cagliari ex art. 42 bis del D.lgs. 151/2001, avanzata dinanzi al Comando Provinciale VVF di Bari in data 28 agosto 2013.
Il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe, con ordinanza n. 27/2014, ritenuta l’applicabilità  del citato art. 42 bis del D.lgs. 151/2001 anche al personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato, accoglieva la domanda di tutela cautelare proposta dal ricorrente, ordinando all’Amministrazione di riesaminare l’istanza di assegnazione temporanea formulata dal Zedda.
Con provvedimento dirigenziale prot. n. 3095 del 14 febbraio 2014, notificato all’istante in data 4 marzo 2014, l’Amministrazione affermava di aver riesaminato l’istanza del Zedda, non potendo, tuttavia, accoglierla, a causa della carenza di posti disponibili quanto alla specifica qualifica del ricorrente nella sede da questi richiesta.
Con ricorso per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare ex artt. 59 e 113 c.p.a., recante altresì motivi aggiunti, pervenuto in Segreteria in data 5 aprile 2014, Zedda Riccardo instava per la declaratoria di nullità  del provvedimento dirigenziale prot. n. 3095 del 14 febbraio 2014 e successivo ordine all’Amministrazione resistente di dare esecuzione effettiva all’ordinanza n. 27/2014 del T.A.R. Puglia Bari, determinando le modalità  ed il contenuto del provvedimento amministrativo ad emanarsi, anche con la nomina di un commissario ad acta, con condanna dell’Amministrazione al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento del danno da ritardo, oltre che con il favore delle spese di lite.
Il ricorso principale è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a..
La sequenza attizia intervenuta nel caso di specie, con il superamento di fatto del provvedimento dirigenziale originariamente impugnato – prot. n. 0027307 emesso in data 8.10.2013 dal Direttore Centrale per le Risorse Umane, Area IV, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – ad opera del successivo atto emesso in sede di riesame – prot. n. 3095 del 14 febbraio 2014 – rende non più attuale l’interesse del ricorrente alla declaratoria di annullamento dell’originario provvedimento fatto oggetto di doglianza.
Infatti, il secondo di per sè assorbe ed amplia la portata provvedimentale già  propria del primo, fermo restando il medesimo dispositivo in ogni caso non satisfattivo degli interessi del ricorrente.
Viceversa, il ricorso per motivi aggiunti in data 21 marzo 2014 è fondato e, pertanto, può essere accolto.
Il fulcro motivazionale del provvedimento dirigenziale emesso in sede di riesame, prot. n. 3095 del 14 febbraio 2014, è da ravvisare nel rilievo secondo cui “attualmente, non ci sono nell’organico previsto posti disponibili nel ruolo di Capo Squadra sommozzatore per la sede richiesta dal citato dipendente.”.
Tale prospettazione è stata ribadita nelle note ministeriali depositate in atti all’udienza del 28 maggio 2014.
Essa, tuttavia, appare viziata da eccesso di potere per travisamento dei fatti, irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà  dell’agire amministrativo.
In proposito, deve rilevarsi che, dal provvedimento di indicazione delle sedi di servizio nel concorso interno a 338 posti di capo reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, prot. n. 1435 del 24 aprile 2013, in atti all. 4 al ricorso per motivi aggiunti, risultano disponibili n. 3 posti di Capo reparto sommozzatori presso il Comando di Cagliari.
Da tanto non può che prendersi atto della contraddittorietà  dell’agire amministrativo nel caso di specie e delle illegittimità  per eccesso di potere del provvedimento impugnato con motivi aggiunti, nelle figure sintomatiche sopra evidenziate.
In conseguenza di tali illegittimità , detto provvedimento dovrà  essere annullato.
A fronte di tale annullamento, l’istanza per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare resa in data 16 gennaio 2014 ed introdotta ex artt. 59 e 113 c.p.a. dovrà  essere dichiarata improcedibile ex art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a..
Pur nella premessa di base secondo cui avverso detta ordinanza cautelare non risulta essere proposto appello, con la presente pronuncia in forma di sentenza breve ex art. 60 c.p.a., si giunge direttamente alla decisione di merito auspicata dal ricorrente, in tal modo superandosi e restando assorbito, in via processuale, l’interesse del Zedda a veder eseguita la citata ordinanza cautelare.
Da ultimo, non potranno essere accolte le domande di risarcimento del danno da ritardo, anche sotto forma di fissazione di una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni violazione e/o inosservanza successiva, non essendo stato allegato, nè tantomeno provato, un pregiudizio patrimoniale civilisticamente risarcibile, manifestatosi dall’epoca di incardinamento del presente giudizio (13 dicembre 2013) all’attualità .
In accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, pertanto, il provvedimento dirigenziale emesso in sede di riesame, prot. n. 3095 del 14 febbraio 2014, va annullato, contestualmente ordinando al Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile di dare seguito all’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D.lgs. 151/2001 formulata dal ricorrente, conformemente alle indicazioni emerse nel corso del presente procedimento giurisdizionale.
Va fissato il termine di trenta giorni dalla notifica della presente sentenza per la materiale emanazione dei provvedimenti consequenziali.
Per il caso di persistente inadempienza del Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, si nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Capo Dipartimento del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, con facoltà  di delega ad altro dirigente del suo ufficio, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà  su istanza di parte all’integrale esecuzione della presente sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente, entro l’ulteriore termine di trenta giorni.
Il compenso per l’opera del commissario che, se dovuto, sarà  liquidato su documentata istanza dell’interessato, è posto a carico del Ministero dell’Interno.
In ragione dell’intervenuta soccombenza, vanno altresì poste a carico del predetto Ministero le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) dichiara improcedibile il ricorso principale;
2) accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento dirigenziale emesso in sede di riesame prot. n. 3095 del 14 febbraio 2014;
3) dichiara improcedibile l’istanza per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare resa in data 16 gennaio 2014, introdotta ex artt. 59 e 113 c.p.a.;
4) rigetta la domanda di risarcimento del danno da ritardo;
5) ordina al Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile di dare seguito all’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D.lgs. 151/2001 formulata dal ricorrente, conformemente alle indicazioni emerse nel corso del presente procedimento giurisdizionale;
6) per il caso di persistente inadempimento, nomina quale commissario ad acta il Capo Dipartimento del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, con facoltà  di delega, il quale provvederà  su istanza di parte, entro l’ulteriore termine di trenta giorni, all’integrale esecuzione della presente sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente;
7) condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in aggiunta all’eventuale pagamento del compenso al commissario ad acta, se dovuto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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