Edilizia e urbanistica – Vincoli urbanistici – Inedificabilità  assoluta – Fascia di rispetto autostradale – Impianto di erogazione carburanti – Nulla osta – Diniego – Legittimità  – Ragioni

 
A fronte della incontestata configurazione dei luoghi e della prevalenza della disciplina del vincolo di inedificabilità  nelle fasce di rispetto autostradali rispetto a qualunque disciplina sub valente riguardante la gestione delle strade comunali, deve trarsi la conclusione secondo cui il diniego di nulla osta alla installazione di un impianto di distribuzione carburanti su un fondo che ricade sotto detto vincolo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; di conseguenza, il ricorso avverso il medesimo non potrà  che essere respinto.
 

N. 00777/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00574/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 574 del 2014, proposto da: 
Pietro De Benedictis e Francesco Raso, rappresentati e difesi dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Saverio Profeta, in Bari, via Cognetti, n. 25; 

contro
Autostrade per l’Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Mario Sanino, Giampaolo Ruggiero e Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Luigi Paccione, in Bari, via Q. Sella, n. 120;
ANAS S.p.A. e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97;

per l’annullamento
previa adozione di misure cautelari
del diniego di nulla osta della società  Autostrade per l’Italia S.p.A. prot. n. DT 8°/TEC_SPC/DB/as del 19.2.2014 alla installazione di un impianto di distribuzione carburanti nel Comune di Modugno, sul prolungamento di via Rossini e Via Po.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrade per l’Italia S.p.A. e di ANAS S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Saverio Profeta, Luigi Paccione e Giovanni Cassano;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 6 maggio 2014, Pietro De Benedictis e Francesco Raso impugnavano il diniego di nulla osta in oggetto.
Esponevano di essere proprietari di un fondo sito nel Comune di Modugno, a margine del prolungamento della strada comunale fra via Rossini e Via Po, e di voler realizzare su detto suolo – destinato in PRG a “zona di rispetto stradale” – un impianto di distribuzione di carburanti.
Evidenziavano, in particolare, come la strada comunale lungo la quale risulta ubicato il detto fondo corre parallela alla autostrada A-14, ponendosi nel mezzo fra quest’ultima ed il fondo in parola, che ricade pertanto nella fascia di m. 30 dalla sede autostradale.
Tale spazio risulta indicato come zona di rispetto ai sensi dell’art. 26, comma 3, lett. a) del Regolamento di attuazione al Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992).
Con istanza del 25.10.2013, i ricorrenti chiedevano alla società  Autostrade per l’Italia S.p.A., in tesi per mero tuziorismo, di essere autorizzati alla realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti sul più volte menzionato fondo.
Con il diniego impugnato, la società  Autostrade per l’Italia S.p.A. esprimeva parere negativo, in quanto la realizzazione dell’impianto in oggetto risultava “in contrasto con le disposizioni ANAS”.
Insorgevano i ricorrenti avverso detto provvedimento spiegando plurimi motivi di ricorso, in particolare afferenti alla violazione dell’art. 3 della L. 241/1990, oltre che dell’art. 24 Cost., in tesi essendosi verificato, nel caso di specie, un eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.
Lamentavano, altresì, la carenza di potere di società  Autostrade per l’Italia S.p.A., sub specie di violazione dell’art. 2 D.Lgs. n. 32/1998 in tema di installazione di impianti di distribuzione di carburanti, con particolare riguardo alla violazione del principio di leale collaborazione fra amministrazioni, dovendo, in tesi, essere il Comune a poter individuare le destinazioni d’uso compatibili con l’istallazione degli impianti all’interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto (cfr. art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 32/1998).
Infine, sottolineavano il difetto di attribuzione del potere pubblico in capo alla società  Autostrade per l’Italia S.p.A. affinchè quest’ultima potesse legittimamente negare l’autorizzazione richiesta, in quanto il fondo dei ricorrenti risultava ubicato lungo una strada comunale, essendo pertanto il Comune di Modugno il legittimo titolare delle attribuzioni in materia (cfr. art. 26, comma 2, Codice della Strada).
Con atto di costituzione e memoria, pervenute in Segreteria in data 23 maggio 2014, si costituiva in giudizio la società  Autostrade per l’Italia S.p.A., contestando in fatto ed in diritto la prospettazione dei ricorrenti.
Con atto di costituzione di stile del 10 maggio 2014 e successiva memoria depositata all’udienza del 28 maggio 2014, si costituiva in giudizio l’Avvocatura erariale per l’ANAS S.p.A. e per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Preliminarmente ed in rito veniva eccepito il difetto di legittimazione passiva delle due amministrazioni da ultimo indicate, nel merito contestandosi in fatto ed in diritto la prospettazione dei ricorrenti.
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Deve anzitutto premettersi che, in base al principio della c.d. “ragione più liquida”, la domanda può essere decisa nel merito sulla base della soluzione di una questione assorbente, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (cfr. inter alia Cass. civ., sez. III, sent. 25 gennaio 2010; Cass. civ. 16 maggio 2006 n. 11356).
Al di là , dunque, della spiegata eccezione preliminare di rito, i motivi di ricorso introdotti non eludono il dato concettuale centrale costituito, nel caso di specie, dal vincolo di inedificabilità  assoluta che è imposto nelle fasce di rispetto autostradali, così come originariamente stabilito dalla legge urbanistica del 1942, all’art. 41 septies e ss.mm.ii. (per la ricostruzione del quadro normativo, cfr. la circolare ANAS n. 109707/2010, in atti, all. 5 al fascicolo di parte resistente).
In altri termini, poichè il fondo di proprietà  dei ricorrenti si trova situato pacificamente nella fascia di m. 30 dalla sede autostradale, esso ricade senza possibilità  di dubbio sotto il detto vincolo di inedificabilità  assoluta.
Poichè, in base all’art. 21 octies, secondo comma, L. n. 241/1990 “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. (¦)”, a fronte di detta incontestata configurazione dei luoghi e della prevalenza della disciplina del vincolo di inedificabilità  nelle fasce di rispetto autostradali rispetto a qualunque disciplina sub valente riguardante la gestione delle strade comunali, deve trarsi la conclusione secondo cui il provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Di conseguenza, il ricorso avverso il medesimo non potrà  che essere respinto.
Tenuto conto delle peculiarità  del caso di specie e della posizione di compressione degli interessi dei ricorrenti, appaiono sussistere i gravi ed eccezionali motivi di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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