1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Ordinanza avente ad oggetto indennizzo per riparazione ingiusta detenzione – Accoglimento – Ragioni


2. 2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Art. 55, comma 2 bis D.L. n. 83/2012 – Interpretazione 

   1. Merita accoglimento il ricorso proposto contro il Ministero della Giustizia per l’ottemperanza di un’ordinanza con la quale la Corte d’ Appello di Bari ha disposto un indennizzo per la riparazione per ingiusta detenzione; ciò in quanto all’imputato è riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere un’equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente, diritto che è stato introdotto con il codice del 1988, in adempimento di un preciso obbligo posto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.


2. 2. In base al disposto dell’art. 55, comma 2 bis D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni in L. n. 134/2012 (norma interpretativa dell’art. 1, comma 1225 l. n. 296/2006), il Ministero dell’Economia e delle Finanze deve ritenersi legittimato passivo unicamente in relazione a pronunce emesse nei suoi confronti, ovvero nei confronti dei plessi Corte dei Conti, TT.AA.RR. e Consiglio di Stato, in quanto incardinati organizzativamente nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

N. 00782/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00281/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 281 del 2014, proposto da: 
C.C., rappresentato e difeso dall’avv. Rosa Ferreri, con domicilio eletto presso Ugo Operamolla, in Bari, via Dante, n. 201; 

contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97;
Ministero dell’Economia e delle Finanze;

per l’ottemperanza
all’ordinanza del 7 giugno 2011, depositata il 21 giugno 2011, della Corte d’Appello di Bari – Sezione II penale, avente ad oggetto indennizzo per riparazione ingiusta detenzione;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Rosa Ferreri e Donatella Testini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ordinanza del 7 giugno 2011, depositata il 21 giugno 2011, la Corte di Appello di Bari, all’esito di un articolato percorso processuale, accoglieva per quanto di ragione la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da C.C., liquidando in suo favore la complessiva somma di € 17.990,00, altresì disponendo l’integrale compensazione delle spese del procedimento.
L’ordinanza veniva trasmessa al Ministero delle Economia e Finanze il 28 giugno 2012, il quale ometteva tuttavia di darvi esecuzione, non essendo stata trasmessa dall’interessato la documentazione anagrafica e fiscale, come attestato nella non contestata nota pervenuta in Segreteria il 15 marzo 2014.
Nella camera di consiglio del 12.6.2014, il ricorso in epigrafe veniva trattenuto in decisione.
Sussistono, nella specie, tutti i presupposti legalmente richiesti per far luogo al rimedio in esame.
Secondo quanto disposto dal codice di rito penale (cfr. artt. 314 e 315 c.p.p.) all’imputato è riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere un’equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente, diritto che è stato introdotto con il codice del 1988, in adempimento di un preciso obbligo posto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (cfr. art 5, comma 5, C.E.D.U.).
Nel caso di specie, l’ordinanza ricognitiva di detto diritto, per le somme in essa specificamente liquidate, è stata trasmessa dalla Corte d’Appello di Bari al Ministero delle Economia e Finanze il 28 giugno 2012, e tuttavia, ad onta del decorso del termine di gg. 120 legalmente richiesto per far luogo allo spontaneo pagamento (art. 14 D.L. n. 669/1996, convertito in L. n. 30/1997), l’Amministrazione resistente non ha adottato alcun atto volto a dare attuazione al disposto della suddetta pronuncia giudiziale, pur potendo, in astratto, svolgere ex officio le verifiche anagrafiche e fiscali preliminari al pagamento finale del dovuto.
Deve pertanto essere sancito l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione all’ordinanza della Corte di Appello in oggetto, provvedendo all’integrale pagamento, in favore del ricorrente, delle somme ivi indicate.
Per quel che attiene all’ulteriore richiesta del ricorrente, di condanna in solido anche del Ministero dell’Economia e Finanze, rileva il Collegio (cfr. sul punto, in senso conforme, TAR Puglia Lecce, Sentenza n. 583/2013) che, per il disposto dell’art. 1 comma 1225 L. n. 296/2006, “al fine di razionalizzare le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di obblighi internazionali, ai pagamenti degli indennizzi procede, comunque, il Ministero dell’economia e delle finanze”.
Sennonchè, ai sensi dell’art. 55, comma 2 bis, D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni in L. n. 134/2012, “l’articolo 1, comma 1225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che il Ministero dell’economia e delle finanze procede comunque ai pagamenti degli indennizzi in caso di pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
Emerge pertanto da quest’ultima disposizione normativa (che in quanto norma interpretativa, si applica in via retroattiva) che il MEF deve ritenersi legittimato passivo unicamente in relazione a pronunce emesse nei suoi confronti, ovvero nei confronti dei plessi Corte dei Conti, TT.AA.RR. e Consiglio di Stato, in quanto incardinati organizzativamente nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Viceversa, in caso di pronuncia emessa in relazione a procedimenti del giudice ordinario, unico soggetto obbligato al pagamento dell’indennizzo deve ritenersi il Ministero della Giustizia.
Pertanto, ai fini in esame, l’ordine di pagamento va emesso unicamente nei confronti di quest’ultimo Ministero, e non anche nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze.
Ai fini dell’ottemperanza appare congruo assegnare al resistente termine di gg. 60 decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza al fine di darvi spontanea ed integrale esecuzione.
Qualora il Ministero della Giustizia non provveda nel termine indicato, si nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale del contenzioso e dei diritti umani del Dipartimento per gli affari di giustizia del medesimo Ministero o suo delegato, affinchè provveda a tutti gli adempimenti occorrenti per l’ottemperanza alla presente decisione, nell’ulteriore termine di 60 giorni, con oneri per i compensi del commissario medesimo, ove richiesti, a carico del Ministero della Giustizia.
Tenuto conto della mancata cooperazione all’adempimento da parte del creditore, comunque attestata nella non contestata nota pervenuta in Segreteria il 15 marzo 2014, sussistono i gravi ed eccezionali motivi di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie il ricorso in ottemperanza in epigrafe, e ordina, per l’effetto, al Ministero della Giustizia di provvedere al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme liquidate in favore di quest’ultimo in virtù dell’ordinanza della Corte di Appello di Bari del 7 giugno 2011, depositata il 21 giugno 2011, entro gg. 60 dalla comunicazione della presente sentenza.
In difetto di adempimento si nomina il Direttore Generale del contenzioso e dei diritti umani del Dipartimento per gli affari di giustizia del medesimo Ministero o suo delegato, affinchè provveda in luogo dell’Amministrazione, nei successivi 60 giorni, a dare esecuzione al giudicato, con oneri per i compensi del commissario medesimo, ove richiesti, a carico del Ministero della Giustizia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria