Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Interesse al giudizio – Quando sussiste –  Effettività  della tutela giurisdizionale – Condizioni necessarie

Non può dirsi venuto meno l’interesse al giudizio di ottemperanza ove l’Amministrazione non abbia provveduto a darvi piena soddisfazione attraverso l’integrale esecuzione della sentenza ottemperanda, adempiendo compiutamente all’obbligo giudiziale di provvedere. Più in particolare, una volta passata in giudicato la sentenza di annullamento del provvedimento che aveva accolto non integralmente l’istanza di autorizzazione per l’esercizio di discarica di rifiuti non pericolosi, concessa  con limitazioni rispetto a quanto richiesto, e ciò illegittimamente in ragione dell’insufficiente esternazione delle ragioni ostative all’accoglimento integrale, non può sostenersi che qualsiasi provvedimento sopraggiunto nelle more, anche nel corso del giudizio per l’ottemperanza, qualora non satisfattivo dell’interesse pretensivo del privato, faccia venire meno i presupporti per la condanna a provvedere sull’istanza (nella specie, il procedimento attivato dalla p.A. per dare esecuzione al giudicato non è giunto a conclusione, con un provvedimento espresso non violativo nè elusivo del giudicato, entro un termine certo e neppure ragionevole rispetto al momento in cui è sorto l’obbligo di avviare il necessario procedimento finalizzato ad assicurare l’effettività  della tutela giurisdizionale).

N. 00781/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00030/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 30 del 2014, proposto da: 
Società  Ecolevante s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Dalmazia, 161; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Colelli, con domicilio eletto in Bari, presso l’Avvocatura della Regione Puglia, Lungomare N. Sauro, 31; 

per l’ottemperanza
alla sentenza n. 1302/2012 T.a.r. Puglia – Bari sez. II: discarica smaltimento rifiuti non pericolosi.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 per le parti i difensori avv.ti Bice Annalisa Pasqualone eTiziana Colelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
I. Con ricorso consegnato per la notifica il 27 dicembre 2013 e depositato il successivo 10 gennaio 2014, la Società  Ecolevante, certificata Emas (n. IT000659) e titolare dell’autorizzazione integrata ambientale n. 462/2008, rilasciata dalla Regione Puglia ai sensi del D. Lgs. n. 59/2005, ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale – seconda sezione – n. 1302/2012, depositata in data 29 marzo 2012, passata in giudicato.
I.1 Con la prefata decisione è stata annullata, per difetto di motivazione, la determina del Dirigente dell’Ufficio Tutela dell’inquinamento atmosferico, I.P.P.C. – A.I.A. della Regione Puglia n. 381 del 26.07.2010, nella parte in cui non ha integralmente accolto l’istanza della società  ricorrente di autorizzazione per l’esercizio di discarica per lo smaltimento dei rifiuti con riferimento all’intero impianto denominato terzo lotto, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. c) del D.M. 3.8.2005.
Con la citata determinazione, infatti, l’autorizzazione richiesta dalla società  Ecolevante era stata limitata ad alcuni comparti (n.1, già  oggetto di autorizzazione transitoria e ormai del tutto esaurito ed incapiente, e n. 2); così come era stata limitata la deroga per il parametro DOC alle tipologie di rifiuti già  oggetto di autorizzazione transitoria, con ulteriori prescrizioni relative all’analisi sull’eluato e al monitoraggio del biogas.
I.2 Non essendosi l’Amministrazione rideterminata sul punto, la società  ricorrente ha chiesto che si provveda in questa sede per assicurare l’ottemperanza della pronuncia giudiziale, fissandone le modalità  esecutive.
I.3 Si è costituita la Regione intimata resistendo al ricorso e chiedendone l’integrale rigetto.
All’udienza camerale del giorno 9.04.2014, il ricorso è stato introitato per la decisione.
II. Il ricorso è fondato e va accolto.
II.1 Il Collegio deve preliminarmente esaminare l’eccepita l’improcedibilità  del ricorso per ottemperanza, dedotta dalla difesa regionale, in considerazione del venir meno dell’inerzia della Regione sulla questione.
Infatti, con nota del 18 marzo 2014 il Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi impianti ha disposto la Convocazione della Conferenza dei servizi per il giorno 3 aprile 2014 ai fini delle determinazioni relative all’inquadramento in sottocategorie e concessione di deroghe in materia di criteri di ammissibilità  di rifiuti in discarica.
Secondo l’Amministrazione convenuta, l’adozione di un qualsivoglia provvedimento, anche non satisfattivo dell’interesse pretensivo del privato, farebbe venir meno i presupposti per la condanna a provvedere sull’istanza, anche qualora il detto provvedimento intervenga in corso di causa.
L’eccezione deve essere disattesa.
Non può dirsi assolto l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato ove si sia proceduto, come è accaduto nel caso in questione (cfr. nota del Dirigente Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti prot. n. AOO_169 del 18/03/2014 – 0001132), ad attivare il procedimento senza che tuttavia esso sia giunto a conclusione entro un termine ragionevole, anche in considerazione del trascorrere di un notevole spatium temporis tra il sorgere dell’obbligo giudiziale, con l’emanazione della sentenza ottemperanda (in data 28/06/2012), e l’avvio procedimentale (in data 18/03/2014), occorrendo che il procedimento sia condotto a conclusione entro tempi certi e con provvedimento espresso, tra l’altro non violativo nè elusivo del giudicato, al fine di assicurare l’effettività  della tutela giurisdizionale.
Non può infatti dirsi venuto meno l’interesse al giudizio di ottemperanza ove l’Amministrazione non abbia provveduto a darvi piena soddisfazione attraverso l’integrale esecuzione della sentenza ottemperanda, adempiendo compiutamente all’obbligo giudiziale di provvedere.
II.2 Occorre, pertanto, in conformità  alle statuizioni espresse dalla sentenza ottemperanda, che la Regione concluda il procedimento per il rilascio della richiesta autorizzazione regionale, avviato con la su indicata nota del Dirigente Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, dando adeguata motivazione della decisione adottanda in ordine alle istanze autorizzatorie implicitamente rigettate con determina dirigenziale n. 381 del 26.07.2010.
In particolare occorre che si proceda alla rinnovazione del procedimento che ha condotto al provvedimento annullato, dando conto delle ragioni, anche sulla base delle risultanze già  acquisite agli atti, per cui si ritiene eventualmente di adottare un provvedimento autorizzatorio circoscritto a taluni comparti, nonchè alla indicazione delle specifiche categorie di rifiuti tra quelle per cui è stata richiesta l’autorizzazione e per il cui conferimento e smaltimento non risulterebbe più necessaria la deroga ai sensi del D.M. 27.9.2010.
Infatti, il provvedimento regionale de quo è stato annullato in considerazione dell’insufficiente esternazione delle ragioni ostative all’accoglimento integrale dell’istanza, atteso che, come rilevato nella parte motiva della sentenza ottemperanda, quanto ai settori non autorizzati “il diniego di autorizzazione implicito risulta effettivamente privo di concreta motivazione e supportato da un riferimento normativo del tutto pleonastico e inidoneo a far comprendere l’iter logico seguito e le ragioni tecniche ostative all’accoglimento.
Parimenti generico e non significativo risulta il richiamo al sopravvenuto mutamento del quadro normativo di riferimento in conseguenza dell’entrata in vigore del nuovo D.M. del settembre 2010, sostitutivo del previgente D.M. dell’agosto 2005”.
II.3 Pertanto, va ordinato al competente Servizio della Regione Puglia di ottemperare al disposto della sentenza n. 1302/2012 di questo Tribunale, entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore, della presente sentenza.
II.4 Ove l’Amministrazione non dia esecuzione al prefato ordine entro il termine fissato, si nomina, sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale preposto alla Direzione Generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente, con facoltà  di delega a funzionario del suo Ufficio di adeguata professionalità , il quale, su istanza di parte, provvederà  in sostituzione dell’ente inadempiente nell’ulteriore termine di trenta giorni.
Il compenso in favore del commissario ad acta, se dovuto, è posto a carico della Regione Puglia e sarà  liquidato su documentata istanza dell’interessato.
II.5 Le spese di lite in favore della società  ricorrente sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, dichiarando l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione, nel termine e nei limiti di cui in motivazione, alla sentenza n. 1302/2012 del TAR Puglia – Bari entro giorni 60 dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione Generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente, con facoltà  di delega, il quale provvederà  nei sensi e nel termine di cui in motivazione.
Condanna la Regione Puglia al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille), oltre I.V.A., C.P.A. e C.U..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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