1.     Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Condono edilizio – Sanatoria  parziale – Inscindibilità  dell’opera edilizia –  Esclusione

In materia di sanatoria delle opere abusive (in caso di domanda di condono edilizio sia di accertamento di conformità ) deve escludessi la possibilità  di sanatoria parziale posta l’inscindibilità  dell’opera edilizia caratterizzata da una struttura unitaria (tanto più nel caso di specie, dove una parte del manufatto edilizio – quella che aveva  modificato in modo sostanziale l’esistente –  risultava costruito dopo il 31 marzo 2003 – data di ultimazione lavori prevista dalla L.n. 24 novembre 2003, n. 326 per la sanabilità  delle opere realizzate entro detto termine). 

N. 00748/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00483/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 483 del 2007, proposto da: 
Mangiacotti Paolo e Viscio Concetta, rappresentati e difesi dall’avv. Tommaso Dimartino, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Francesco Bovio, in Bari, via Putignani n. 141;

contro
Comune di San Giovanni Rotondo, rappresentato e difeso dall’avv. Lucia De Angelis, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. A. Caterino, in Bari, G. Capruzzi n. 184; 

per l’annullamento
del diniego della domanda di condono edilizio, come da provvedimento n. 261, emesso l’11 gennaio 2007 dal Dirigente del 4° Settore Urbanistica del Comune di San Giovanni Rotondo, notificata il 15 gennaio 2007;
nonchè di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente e comunque connesso
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di San Giovanni Rotondo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Aldo Altomare e Giovanni Fiorentino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
I coniugi Mangiacotti Paolo e Viscio Concetta impugnano il provvedimento n. 261 dell’11 gennaio 2007, con cui il Dirigente del 4° Settore Urbanistica del Comune di San Giovanni Rotondo, ha opposto diniego alla domanda di condono edilizio presentata in data 30.03.2004, ai sensi del D.L. 269/2003, convertito in L. 326/2003.
L’immobile oggetto della domanda è situato su di un terreno di proprietà  dei ricorrenti, sito nel Comune di San Giovanni Rotondo, alla contrada “Piano”, riportato in catasto terreni al Fg. 58, particella 981, compreso nel comparto “F”, zona “CM”, in zona mista (residenziale, commerciale ed artigianale) come previsto dal vigente P.R.G.
Lamentano la violazione dell’art. 32 del citato D.L. 269/2003, convertito dalla L. 326/2003, in quanto la norma ha previsto la possibilità  di chiedere il condono relativamente alle opere realizzate entro il termine del 31.03.2003, purchè non aventi una volumetria superiore a 750 mc, ovvero non comportanti un ampliamento del manufatto superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria.
L’immobile per il quale hanno presentato istanza di condono sarebbe conforme ai requisiti di legge.
Il Comune nell’opporre il diniego, invece, rileva che esso sarebbe stato oggetto “di successiva edificazione”, che avrebbe modificato in modo sostanziale l’esistente, in data successiva al 31.03.2003.
I ricorrenti ritengono il provvedimento citato viziato, per non essersi basato sulle risultanze delle aerofotogrammetrie scattate negli anni 1993 e 1999 per conto del medesimo Comune, dalle quali emergerebbero i diversi interventi ampliativi realizzati sul fabbricato fino al 1999.
Un ulteriore intervento sarebbe comunque stato concluso prima del 2003, ma in assenza di prove documentali, la circostanza è stata solo autocertificata dai ricorrenti. Essi sostengono che, in ogni caso, quand’anche non si ritenesse provata la data dell’ultimo intervento, la sanatoria avrebbe dovuto essere concessa, quanto meno per la parte risultante dall’aerofotogrammetria del 1999.
I ricorrenti censurano, altresì, il diniego laddove riferisce che “l’abuso è stato preso in atto in C.C. con delibera n. 71 del 29.06.2004, avente ad oggetto “Approvazione P.P. comparto “F”, zona CM del P..R.G. vigente”.
L’adozione del P.P. con la delibera n. 71 del 29.06.2004, non potrebbe essere ostativo al rilascio della sanatoria, tanto più che essa è successiva alla medesima richiesta di condono.
I ricorrenti riferiscono di aver presentato autonomo ricorso avverso la citata delibera n. 71.
Il Comune di San Giovanni Rotondo, nel costituirsi in giudizio, ha evidenziato che la domanda di condono presentata è stata unica e relativa all’intero immobile, anche in considerazione del fatto che gli interventi effettuati hanno modificato in modo sostanziale l’immobile rendendolo unico corpo.
Sostiene ancora la difesa del Comune che il riferimento alla delibera n. 71 del Consiglio Comunale è stato utilizzato per dimostrare che i lavori del fabbricato sono stati ultimati nel termine successivo al 31.03.2003.
All’udienza pubblica del 21 maggio 2014, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Decisivo è il dato relativo all’epoca di esecuzione dell’intervento, successiva alla data del 31.03.2003, termine ultimo di realizzazione delle opere per le quali l’art 32 D.L. 269/2003 (convertito con L. 326/2003) ha previsto la possibilità  di condono.
Tale collocazione temporale trova fondamento nella delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 29.06.2004, richiamata nel provvedimento di diniego. Nella delibera si pone come riferimento la data di presentazione del PP, avvenuta l’08/07/2003 e si distingue tra le opere esistenti prima di tale data sulla particella dei ricorrenti e quelle successive. Queste ultime sono, pertanto, collocate in un periodo temporale successivo al termine utile del 31.03.2003 fissato dalla Legge sul condono.
La citata delibera è stata oggetto di impugnazione da parte dei ricorrenti, come da loro confermato nel ricorso, ma il relativo giudizio è stato definito con decreto di perenzione n. 4052 del 02.12.2010. Ne deriva che il richiamo alla delibera mantiene inalterata la sua valenza.
Nè idoneo a rendere fondato il ricorso risulta quanto sostenuto dai ricorrenti circa la pluralità  di interventi edificatori realizzati nel tempo, dei quali solo l’ultimo sarebbe di incerta collocazione temporale, mentre i precedenti legittimerebbero, in ogni caso, un condono parziale delle opere in quanto realizzati prima del 2003.
A riguardo il Collegio osserva che il provvedimento del Comune motiva il diniego ritenendo che gli interventi successivi al limite temporale utile per il condono abbiano inciso “in modo sostanziale” sull’ “esistente” .
La giurisprudenza largamente maggioritaria, alla quale si aderisce, con riferimento alla possibilità  di rilascio di una sanatoria parziale, è orientata in senso negativo. Sia nel caso di condono, che di accertamento di conformità  si nega la possibilità  di sanatoria limitata a determinate parti dell’immobile abusivo (ex multis Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 3974 del 3 luglio 2003; Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 1229 del 3 marzo 2001; Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 8584 del 7 luglio 1999).
L’esclusione della possibilità  di un condono parziale si basa sull’inscindibilità  dell’opera edilizia caratterizzata da una struttura unitaria (Tar Liguria, sent. n. 423 dell’8 marzo 2012). Il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente considerate, tanto più se, come indicato nel provvedimento gravato, gli interventi ultimi abbiano “modificato in modo sostanziale l’esistente”. Nè alcuna prova contraria su tale dato è stata fornita dai ricorrenti, che si sono limitati a richiamare le aerofotogrammetrie a sostegno dell’epoca di realizzazione dei vari interventi edificatori, escluso proprio l’ultimo, quello che nel gravato provvedimento viene considerato decisivo, in quanto ha inciso in modo sostanziale sull’esistente.
Il ricorso risulta, pertanto, infondato e va respinto.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti Mangiacotti Paolo e Viscio Concetta, in solido, al pagamento in favore del Comune di San Giovanni Rotondo delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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