1. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Presupposti – Obbligo della p.A. di provvedere su istanza del privato – Approvazione progetto attività  produttiva in variante al piano urbanistico vigente – Sussiste
2. Processo amministrativo – Silenzio – Formazione – Atti infraprocedimentali – Adozione – Irrilevanza

1. Posto che nei giudizi di accertamento della illegittimità  del silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a., costituisce presupposto la sussistenza in capo all’Amministrazione di un obbligo giuridico di provvedere a concludere il procedimento su istanza del privato, detto obbligo sussiste nel procedimento volto ad ottenere l’approvazione di un progetto per la realizzazione di impianti produttivi in variante allo strumento urbanistico vigente, secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 2 del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 come modificato dall’art. 8 del d.p.R. 7 settembre 2010, n. 160. 
2. L’adozione da parte della p.A. di atti infraprocedimentali (quali la convocazione di conferenze di servizi) non è idonea ad impedire la formazione del silenzio inadempimento, visto che solo l’adozione del provvedimento definitivo soddisfa l’interesse del privato al conseguimento di una risposta esplicita alla domanda introduttiva, a maggior ragione, quindi, integra inadempimento della p.a. la scelta di rinviare la convocazione della conferenza all’assunzione delle valutazione di assoggettabilità  a VAS del progetto in questione.

N. 00754/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00021/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 21 del 2013, proposto da: 
Conserva Logistic Solutions s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Giancarlo Russo Frattasi, Gianfranco Rossi, Natalia Pinto, con domicilio eletto presso Gianfranco Rossi in Bari, via Putignani, n. 208; 

contro
Comune di Modugno, Regione Puglia; 

per l’accertamento
dell’illegittimità  del silenzio (ex art. 117 c.p.a) con ordine al Comune di Modugno di concludere il procedimento relativo alla variante dello strumento urbanistico locale per l’insediamento di un impianto produttivo e per la nomina, in caso di inadempienza, di un commissario ad acta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Natalia Pinto e Gianfranco Rossi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La società  Conserva Logistic Solutions a r.l. espone di aver presentato, in data 22 maggio 2007 al Comune di Modugno, istanza per l’attivazione del procedimento semplificato di cui all’art. 5 del D.P.R. 20.10.1998 n. 447, per la costruzione di un capannone industriale su suolo agricolo, di cui la stessa è comodataria, ubicato nel Comune di Modugno, identificato in catasto al foglio di mappa n. 11, particelle 941, 506, 227 e 115 e al foglio 14 particella 1401.
Il progetto avrebbe ad oggetto la realizzazione di un centro attrezzato destinato alla logistica, costituito da capannoni ed uffici, con ritipizzazione del suolo ad “area produttiva di completamento di tipo D”, ai sensi dell’art. 9 delle NTA.
Il Comune ha respinto l’istanza con nota prot. 39812 del 29.07.2008, rilevando il contrasto dei parametri urbanistici dell’intervento “con le previsioni urbanistiche dell’area, tipizzata – Zone agricole e/o di riserva, ai sensi dell’art. 14, Titolo II, NTA, di PRGC”, in applicazione dell’a. 5 comma 1 DPR n. 447/98 (oggi sostituito dall’art. 8 D.P.R. 160/2010).
La società , in data 22 agosto 2008, ha rinnovato l’istanza, facendo riferimento al secondo comma dell’art. 5 DPR 447/98, ai sensi del quale, qualora il progetto presentato sia “in contrato con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione”, ma “conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro e lo strumento urbanistico non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano manifestamente insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi”.
A tale seconda istanza, il Comune ha dato riscontro con nota prot. n. 41064 del 28 luglio 2009, chiedendo documentazione integrativa e subordinando l’indizione della conferenza di servizi, alla produzione della stessa.
All’integrazione richiesta, la società  ha provveduto in data 13 maggio 2010, a cui solo dopo formale diffida ad adempiere, il Comune con nota prot. n. 20522 del 26 aprile 2011, ha fatto seguire la richiesta di produzione di ulteriori documenti.
La Conserva Logistic Solutions s.r.l., pur ritenendo le richieste del Comune contrarie alle intervenute previsioni del D.P.R. 160/2010, che ha semplificato la procedura amministrativa in esame, riferisce di aver provveduto a produrre la documentazione ulteriormente richiesta, con tre note rispettivamente del 17 giugno 2011, del 12 dicembre 2011 e del 11 maggio 2012.
L’amministrazione è rimasta inerte, senza indire la conferenza di servizi per la definizione del procedimento semplificato ai sensi del D.P.R. 44/1998, come modificato dal D.P.R.160/2010.
Avverso il comportamento silente dell’amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a (con atto notificato il 2.1.2013 e depositato l’8.1.2013), lamentando la mancata indizione della conferenza di servizi, nonostante i numerosi solleciti.
Il Comune di Modugno, pur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Esso, successivamente alla proposizione del ricorso, si è attivato, avviando il procedimento, ma come emerge dal verbale del’11 aprile 2013, versato in atti, ha rinviato la convocazione della conferenza di servizi “a data da definire solo a seguito dell’acquisizione del parere dell’Ufficio VAS e di definizione e di integrazione della documentazione richiesta dalla Regione Puglia” .
Il procedimento, dopo l’invio di un paio di note a carattere interlocutorio ed istruttorio, è rimasto privo di conclusione.
La ricorrente, nel ritenere tale comportamento ulteriormente confermativo dell’inerzia serbata dal Comune, contesta le richieste di integrazione documentale, in quanto alle medesime avrebbe già  provveduto. Evidenzia, inoltre, che ai sensi dell’art 10 della recente L.R. n. 4/2014 sarebbe ora attribuito ai Comuni l’esercizio delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità  a VAS del procedimento in esame.
In seguito ad una serie di rinvii richiesti congiuntamente dalle parti, all’udienza camerale del 04 giugno 2014 la causa è stata trattenuta in decisione, dopo che la parte ha puntualizzato l’oggetto della domanda oggetto del ricorso, finalizzata ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità  dell’inerzia serbata dall’amministrazione e l’ordine al Comune di concludere il procedimento per l’insediamento di un impianto produttivo in variante allo strumento urbanistico locale.
Nel merito occorre premettere che, nel caso sottoposto all’esame del Collegio, ricorre l’esercizio di attività  soggetta alle regole sostanziali che governano il procedimento amministrativo, prima fra tutte, per quanto rileva ai fini del decidere, quella relativa all’obbligo di concluderlo.
E’ dunque coerente con tale impostazione ritenere che, ove l’inerzia del soggetto pubblico abbia determinato un arresto del procedimento è data facoltà  al privato di reagire facendo ricorso alla tutela avverso il silenzio serbato sull’istanza che vi ha dato avvio.
Con riferimento all’atteggiamento assunto dal Comune nel rinviare a data da definire solo a seguito dell’acquisizione della VAS e dell’integrazione documentale, la convocazione della conferenza di servizi, occorre osservare come esso contrasti con i principi di semplificazione ed economicità  dell’azione amministrativa.
Come già  osservato da questa Sezione “il rinviare la propria decisione alle determinazioni di un altro soggetto pubblico è privo di alcun fondamento normativo e contrario alla ratio che ispira l’adozione della conferenza di servizi, quale strumento di esercizio simultaneo di competenze concorrenti” (Tar Puglia Bari, sez. III, sent. 513 del 5 marzo 2014).
A ciò si aggiunga che la Regione Puglia, convocata alla conferenza di servizi, con la nota del 15 aprile 2013 prot. 3717, versata in atti, nel fornire chiarimenti al Comune sulla richiesta di verifica di assoggettabilità  a valutazione ambientale strategica (VAS), ha richiamato l’art. 8 del D.P.R. 160/2010 -Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività  produttive- SUAP ed ha evidenziato che ai sensi della L. R. 44/2012, “qualora gli enti consultati non si siano espressi nei termini previsti, l’autorità  competente procede comunque all’adozione del provvedimento di verifica”.
La L.R. 44/2012 è stata oggetto di recenti modifiche introdotte con L.R. 4/2014 ed è in conformità  alle previsioni vigenti che deve essere concluso il procedimento da parte dell’amministrazione.
Ad ulteriore conferma della sussistenza del dovere del Comune di concludere il procedimento di approvazione della variante urbanistica di cui all’art 8 D.P.R. 160/2010, si richiama il pacifico principio giurisprudenziale, secondo cui l’adozione di atti infraprocedimentali (quali la convocazione di conferenze di servizi) non è idonea a impedire la formazione del silenzio inadempimento, visto che solo l’adozione del provvedimento definitivo soddisfa l’interesse, azionato nel giudizio di cui all’art. 31 c.p.a., al conseguimento di una risposta esplicita alla domanda introduttiva (Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 2518 del 9 maggio 2013).
Concludendo, pertanto, deve dichiararsi illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Modugno sull’istanza della ricorrente, che, pertanto, è tenuto a provvedere alla conclusione del procedimento volto all’approvazione della variante urbanistica di cui all’art 8 D.P.R. 160/2010 entro il termine specificato in dispositivo.
In caso di inottemperanza, previa semplice istanza della parte ricorrente, il Tribunale provvederà  alla nomina di un Commissario ad acta.
Considerato l’esito del giudizio il Collegio liquida le spese di giudizio in favore della ricorrente, ponendole a carico del Comune di Modugno, essendo il soggetto tenuto a concludere il procedimento, mentre non vi è luogo a provvedere per le spese con riferimento alla Regione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara illegittimo il silenzio e ordina al Comune di Modugno di provvedere entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, decorsi inutilmente i quali si provvederà , ad istanza, alla nomina di un Commissario ad acta.
Condanna il Comune di Modugno al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali nella misura di € 2.000 oltre IVA e CAP e alla rifusione del contributo unificato ex art. 13 c 6-bis.1 D.P.R. 30.5.2002 n. 115 .
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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