Pubblica istruzione – Concorsi – Attestazione titoli – Previsione lex specialis non impugnata – Soccorso istruttorio – Impossibilità  – Ragioni 

A fronte dell’inequivocabile previsione della lex specialis – non oggetto di impugnazione nella parte di interesse – secondo cui i titoli della selezione pubblica per l’acceso ai corsi per l’Accademia musicale,  devono essere attestati attraverso l’allegazione di un CD o, in alternativa, della copia fotostatica degli stessi, con la precisazione che – diversamente – non si sarebbe potuto procedere alla relativa valutazione, non è consentito l’invocato esercizio del potere di soccorso istruttorio da parte dall’Amministrazione, atteso che l’esercizio di tale potere comporterebbe la violazione della par condicio tra i concorrenti; è quindi legittima la mancata valutazione dei titoli artistici che la ricorrente si è limitata ad elencare nella domanda, riempiendo gli appositi spazi previsti nel modulo.

N. 00610/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00381/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 381 del 2014, proposto da: 
Gaia Camilla Federica Laforgia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Annamaria Cafiero e Arcangelo Cafiero, con domicilio eletto presso l’avv. Rossella Malcangio in Bari, alla via Q.Sella, n. 120; 

contro
Conservatorio Statale di Musica Niccolò Piccinni e Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, n. 97; 

nei confronti di
Nicola Porfido; 

per l’annullamento
della graduatoria redatta il 18 gennaio 2014 e resa nota con pubblicazione sul sito web del Conservatorio resistente, relativa ai partecipanti della classe AB77 (chitarra) alla selezione pubblica -per l’anno accademico 2013/2014- per l’ammissione ai corsi di diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico, classe AO77, bandito dal Conservatorio “N. Piccinni” in data 14 novembre 2013 che ha inserito -e quindi escluso dalla partecipazione ai corsi- la ricorrente classificata al 6° posto, oltre, quindi, i cinque posti -per la classe della chitarra- messi a concorso;
-di tutti gli atti antecedenti e successivi, comunque con il primo connessi, ivi compreso il rigetto, con nota del Direttore del Conservatorio in data 30.1.2014, dell’istanza della ricorrente intesa alla riformulazione della graduatoria, depositata il 23.1.2014;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Conservatorio Statale di Musica Niccolò Piccinni e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Arcangelo Cafiero e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

-considerato che, con il gravame in epigrafe, la ricorrente ha impugnato la graduatoria redatta il 18 gennaio 2014, relativa ai partecipanti della classe AB77 (chitarra) alla selezione pubblica -per l’anno accademico 2013/2014- ai fini dell’ammissione ai corsi di diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico, classe AO77, bandito dal Conservatorio “N. Piccinni” in data 14 novembre 2013, non essendosi la stessa classificata in posizione utile (entro il 5° posto);
-rilevato che la sua collocazione al 6° posto è imputabile alla mancata valutazione dei titoli artistici (n. 30) che la stessa si è limitata ad elencare nella domanda, riempiendo gli appositi spazi previsti nel modulo;
-considerato tuttavia che, espressamente, il bando di concorso contemplava, all’art.7, comma 4°, che i titoli dovessero essere attestati attraverso l’allegazione di un CD o, in alternativa, della copia fotostatica degli stessi, con la precisazione che -diversamente- non si sarebbe potuto procedere alla relativa valutazione;
-considerato che, a fronte di tale inequivocabile previsione della lex specialis, l’invocato esercizio del potere di soccorso istruttorio da parte dall’Amministrazione avrebbe comportato la violazione della par condicio tra i concorrenti;
-rilevato, infine, che il richiamato art. 7 non è stato oggetto di impugnazione nella parte che qui rileva;
-ritenuto, pertanto, di non poter accogliere le censure articolate avverso la mancata valutazione dei tioli in questione e, comunque, avverso il mancato esercizio del soccorso istruttorio;
-ritenuto, tuttavia, di dover procedere alla compensazione delle spese di giudizio in considerazione della qualità  della controversia;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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