Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Annullamento giurisdizionale – Adozione provvedimento di esecuzione del disposto annullamento – Impugnazione -Inammissibilità 

àˆ inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento che l’Amministrazione abbia adottato in esecuzione del giudicato di una sentenza annullatoria, in quanto atto meramente esecutivo e vincolato.

N. 00618/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01605/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1605 del 2012, proposto da: 
Giorgio Antonio De Bellis, rappresentato e difeso dall’avv. Francesca Petullà , con domicilio eletto presso Giuseppe Violante in Bari, piazza Umberto, n. 62 
contro
Autorità  di Bacino per la Puglia, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso il cui studio è domiciliata in Bari, via Melo, n. 97 
nei confronti di
Tommaso Montefusco, rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Bavaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Corso Vittorio Emanuele, n. 172 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
– della determina n. 234 del 27.9.2012, comunicata al dott. De Bellis in data 4.10.2012, con cui è stata data esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato e con cui si è provveduto a collocare il dott. Antonio Tommaso Montefusco al primo posto della graduatoria della “selezione pubblica finalizzata al conferimento dell’incarico di dirigente amministrativo presso l’Autorità  di Bacino della Puglia”;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità  di Bacino per la Puglia e di Tommaso Montefusco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2014 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori avv. Francesca Petullà  e avv. Gabriele Bavaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
1. L’Autorità  di Bacino per la Puglia ha indetto una selezione pubblica finalizzata al conferimento di un incarico triennale di dirigente amministrativo.
Il dott. De Bellis, odierno ricorrente, si è classificato al primo posto.
Il secondo classificato, dott. Montefusco, odierno controinteressato, ha impugnato la graduatoria finale, dapprima dinanzi al T.A.R. (che ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto d’interesse), quindi davanti al Consiglio di Stato, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati, determinando la collocazione al primo posto del dott. Montefusco.
2. L’Autorità  di Bacino della Puglia, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, ha collocato il dott. Montefusco al primo posto della graduatoria; annullato il contratto di lavoro nel frattempo stipulato con il dott. De Bellis; conferito l’incarico di dirigente amministrativo al dott. Montefusco, disponendone l’assunzione con effetto giuridico ed economico a far data dalla sottoscrizione del relativo contratto.
Il ricorrente (che nel frattempo ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato sopra richiamata) ha impugnato gli atti in epigrafe, deducendone l’illegittimità  per violazione di legge ed eccesso di potere, sulla base dei seguenti motivi:
1) Violazione della lex specialis conosciuta solo in seguito ad accesso agli atti della selezione; eccesso di potere sotto tutti i profili.
In particolare il ricorrente deduce che:
– al controinteressato non avrebbe potuto essere attribuito il punteggio di dieci punti per il voto di laurea, non essendo stato quest’ultimo dichiarato nella domanda di partecipazione alla selezione;
– il controinteressato rivestiva all’interno dell’Autorità  di Bacino della Puglia il ruolo di Presidente del Collegio per il Controllo Interno di gestione, con il conseguente rischio di dirette o intenzionali pressioni sull’operato dei commissari;
2) Violazione dell’art. 34 c.p.a.; violazione degli artt. 24 e 97 Cost.; eccesso di potere.
Secondo la prospettazione del ricorrente il Consiglio di Stato avrebbe violato l’art. 34 c.p.a., travalicando i limiti del giudicato esterno del giudice amministrativo (ragion per cui il ricorrente ha proposto ricorso davanti alla Cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato). Ciononostante, l’Amministrazione avrebbe illegittimamente ottemperato alla sentenza, senza peraltro tenere in debito conto tutti gli interessi privati in gioco;
3) Violazione dell’art. 7 della L. n. 241/90, per mancata comunicazione di avvio del procedimento.
Il ricorrente ha inoltre proposto domanda di risarcimento del danno.
3. Si è costituita l’Autorità  di Bacino della Puglia, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è costituito il controinteressato, eccependo l’inammissibilità  del ricorso per difetto di procura difensiva e per carenza d’interesse (data la natura di mero atto di ottemperanza della determina impugnata), oltre a dedurne l’infondatezza nel merito.
Il controinteressato ha inoltre spiegato ricorso incidentale, diretto ad ottenere l’esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva.
Alla pubblica udienza del giorno 13 febbraio 2014 la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso è inammissibile.
àˆ decisiva, al riguardo, la constatazione che il provvedimento impugnato non è altro che la diretta esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 3767/2012.
Tale decisione (passata in giudicato a seguito del pronunciamento della Corte di Cassazione, che con sentenza n. 2283/2014 ha dichiarato inammissibile il ricorso) ha infatti statuito, in motivazione, che “a seguito di quanto ritenuto dal collegio, l’appellante si colloca al primo posto della graduatoria di cui trattasi, con punti 52,33, mentre l’appellato lo segue con punti 46,30”.
Conseguentemente, l’Autorità  di Bacino per la Puglia, con il provvedimento oggetto di gravame, non poteva fare altro che dare ottemperanza alla richiamata sentenza del Consiglio di Stato.
Il secondo e il terzo motivo, quindi, devono essere respinti alla luce della natura di atto meramente esecutivo e del carattere vincolato del provvedimento impugnato.
Quanto al primo motivo, anche ad ammetterne l’ammissibilità , lo stesso sarebbe comunque palesemente infondato sotto entrambi i profili in cui si articola la censura.
Sotto il primo profilo, perchè è documentalmente provato che il controinteressato ha conseguito il voto di laurea di 92/110 (v. certificato dell’Università  degli Studi di Bari “Aldo Moro”, doc. n. 2 depositato dal contro interessato in data 12.12.2012).
In relazione al secondo profilo, perchè, per un verso, la carica di Presidente del Collegio per il Controllo Interno di gestione, rivestita dal controinteressato, non comporta di per sè alcuna interferenza con i compiti della commissione, attesa la radicale diversità  delle competenze e delle funzioni svolte dall’uno e dall’altra all’interno dell’apparato organizzativo dell’Autorità  di Bacino; per altro verso, perchè la circostanza che il dott. Montefusco sia stato dichiarato vincitore soltanto a seguito della vittoriosa proposizione di un ricorso giurisdizionale (avendo in precedenza ottenuto un punteggio che, pur collocandolo in seconda posizione in graduatoria, era comunque inferiore alla soglia minima di idoneità ) dimostra ipso facto la mancanza di alcuna interferenza rispetto all’operato della commissione di concorso.
In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente inammissibilità  anche del ricorso incidentale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), di cui € 1.500 in favore dell’Autorità  di Bacino per la Puglia ed € 1.500 in favore del controinteressato Tommaso Montefusco, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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