1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente  – Raggruppamento temporaneo di professionisti – Art. 37, comma 13, D.Lgs. n. 163/2006 – Principio di corrispondenza tra quota di raggruppamento e quota  di esecuzione – Applicabilità  – Esclusione


2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ordine generale – Art. 38, D.Lgs. n. 163/2006 – Dichiarazione resa dal rappresentante legale in favore di altri soggetti – Ammissibilità 


3. Contratti pubblici – Aggiudicazione  –  Offerta – Sub procedimento di valutazione dell’anomalia – Sindacato del G.A. – Limiti


4. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente –  Raggruppamento temporaneo di professionisti – Art. 253, comma 5, D.P.R. 207/2010 – Giovane professionista – Presenza necessaria – Obbligo di associazione – Insussistenza – Fattispecie


5. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Discrezionalità  tecnica – Sindacato del G.A. – Limiti


6. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Offerta tecnica – Parziale identità  tra offerte – Conseguenze 


7. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Offerta – Valutazione – Attribuzione punteggi numerici – Sufficienza – Sindacato del G.A.


8. Contratti pubblici – Gara –  Scelta del contraente – Offerta economica – Oneri di sicurezza – Omessa indicazione – Errata o equivoca formulazione lex specialis – Fattispecie

1. I servizi di progettazione, anche in caso di appalto integrato, sono esclusi dall’applicazione del principio di corrispondenza tra la quota di partecipazione di un’impresa all’interno di un raggruppamento e la quota di prestazione nell’esecuzione dell’appalto, poichè solo in caso di appalto di lavori assume rilievo la capacità  individuale rispetto alle quote di esecuzione: ex art. 37, comma 13, D.Lgs. n. 163 del 2006, “in caso di lavori, i concorrenti riuniti in raggruppamento devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento”.


2. Nell’ambito di una gara d’appalto, è ammissibile che le dichiarazioni di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163 del 2006 siano rese dal soggetto munito della rappresentanza legale dell’impresa anche in favore degli altri soggetti che nell’impresa sono tenuti al possesso dei requisiti, a condizione che ne abbia conoscenza.


3. Il giudizio di discrezionalità  espresso dalla commissione di gara d’appalto nella fase di valutazione dell’offerta economica, a seguito di richiesta di giustificazioni ex art. 88 del D.Lgs n. 163 del 2006, non è censurabile dal giudice di legittimità  se non per evidenti vizi di illogicità  o travisamento.


4. L’art. 253, comma 5, D.P.R. n. 207 del 2010 non prescrive un vero e proprio obbligo di associare almeno un giovane professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione all’interno di un raggruppamento temporaneo di professionisti bensì, avendo la norma finalità  promozionale, richiede la necessità  di un rapporto tra professionista junior e R.T.P.,  non il suo inserimento necessario quale componente del raggruppamento con responsabilità  contrattuale nei confronti della p.A. (nella caso di specie il RTP aveva presentato un contratto di collaborazione al fine dell’inserimento del professionista junior tra i progettisti dell’opera).


5. Nell’ambito del sistema di aggiudicazione dell’appalto secondo il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, il giudizio di discrezionalità  della commissione di gara relativamente alle offerte tecniche, caratterizzato dalla complessità  delle discipline specialistiche e dalla opinabilità  dell’esito delle relative valutazioni, sfugge al sindacato di legittimità  del G.A., salvo si evidenzino indici sintomatici del non corretto esercizio del potere sotto i profili di motivazione, dell’illogicità  manifesta, dell’erroneità  dei presupposti di fatto, dell’incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti.


6. La parziale identità  delle offerte tecniche presentate dalle imprese concorrenti nella medesima procedura di gara d’appalto non costituisce vizio di legittimità  delle offerte stesse qualora riguardi la rappresentazione di dati e informazioni di carattere storico attingibili, in quanto tali, dalla medesima fonte.


7. Nelle gare d’appalto con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente vantaggiosa, la valutazione tecnica, in presenza di criteri puntuali e stringenti, può estrinsecarsi mediante l’attribuzione di punteggi numerici senza necessità  di ulteriori valutazioni; in tali casi il sindacato giurisdizionale può svolgersi con verifica dell’attendibilità  delle valutazioni tecniche compiute dalla p.A. rispetto alla correttezza dei criteri utilizzati e applicati.


8. L’omessa indicazione nell’offerta economica degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, indotta da errata o equivoca formulazione della lex specialis, non deve costituire motivo di esclusione dell’impresa prevalendo il principio per cui il bando di gara deve essere interpretato in modo da garantire il favor partecipationis (nel caso di specie il modulo predisposto e allegato al bando di gara per la presentazione dell’offerta economica consentiva solamente l’indicazione dell’unico ribasso percentuale relativo a lavori e progettazione esecutiva).

N. 00616/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01087/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1087 del 2013, proposto da: 
Apulia S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Umberto I, n. 62 

contro
Comune di Gravina in Puglia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Lorusso e Vito Spano, con domicilio eletto presso l’Avv. Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola n. 166/5 

nei confronti di
Nova Urbs S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Colapinto e Filippo Colapinto, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Bari, via Andrea Da Bari n. 141; Società  Cooperativa Archeologia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Iacuzzo e Filippo Lattanzi, con domicilio eletto presso l’Avv. Giuseppe Cozzi in Bari, corso Cavour, n. 31; Pietro Masciandaro, Susanna Bianchi 

per l’annullamento:
– della nota prot. 19137 del 24.6.2013, a firma del Responsabile del Servizio Gare e Contratti del Comune di Gravina in Puglia, con cui è stata comunicata all’odierna ricorrente l’aggiudicazione definitiva, in favore della Società  Cooperativa Archeologia, dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori riguardanti il recupero tecnico-funzionale e il completamento dell’ex monastero di Santa Sofia per la realizzazione del Centro servizi per la valorizzazione del patrimonio culturale della città  murgiana, da aggiudicarsi con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa e ponendo a base d’asta la somma di € 2.253.409,09;
– della Determinazione dirigenziale n. 395/2013 del 30.5.2013, con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva e quindi approvata integralmente la proposta di determinazione, predisposta del Responsabile del Procedimento, di aggiudicazione definitiva in favore della Società  Cooperativa Archeologia;
– dell’aggiudicazione provvisoria disposta con determinazione n. l60 del 20 marzo 2013;
– dei verbali relativi alle operazioni di gara, nella parte in cui sono state ammesse alla gara la Cooperativa Archeologia e la Nova Urbs S.r.l. anzichè essere escluse;
– di tutti i verbali relativi alle operazioni di gara, sia in seduta pubblica sia in seduta riservata (sedute pubbliche del 6 dicembre 2012, 10 dicembre 2012, 11 dicembre 2012, 17 dicembre 2012, 18 dicembre 2012, 29 gennaio 2013 e 5 marzo 2013; sedute riservate del 19 dicembre 2012, 9 gennaio 2013, 11 gennaio 2013, 16 gennaio 2013, 18 gennaio 2013 e 19 febbraio 2013) nonchè della graduatoria finale e dei provvedimenti impliciti, nella parte in cui sono state ammesse alla gara la Cooperativa Archeologia e la Nova Urbs S.r.l., collocate rispettivamente al primo e secondo posto della graduatoria anzichè essere escluse;
– di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o connesso che comunque abbia legittimato ed avallato l’ammissione alla gara (anzichè l’esclusione) della Cooperativa Archeologia e della Nova Urbs S.r.l., ed ancora del bando di gara e del disciplinare di gara;
nonchè per l’annullamento e la declaratoria di inefficacia
del contratto di appalto, ove stipulato;
nonchè per il risarcimento del danno in forma specifica
attraverso l’aggiudicazione della gara di appalto in favore dell’odierna ricorrente e condanna alla consequenziale stipulazione del contratto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gravina in Puglia, di Nova Urbs S.r.l. e della Società  Cooperativa Archeologia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2014 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv. Giovanni Vittorio Nardelli, avv. Lucia Lorusso, avv. Carlo Colapinto e avv. Giuseppe Cozzi, su delega dell’avv. Filippo Lattanzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Gravina in Puglia ha indetto una pubblica gara per l’affidamento di un appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori riguardanti il recupero tecnico-funzionale e il completamento dell’ex monastero di Santa Sofia per la realizzazione del centro servizi per la valorizzazione del patrimonio culturale della città  murgiana, da aggiudicarsi con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa e ponendo a base d’asta la somma di € 2.253.409,09.
La gara è stata aggiudicata definitivamente, a seguito di verifica di anomalia dell’offerta, alla Società  Cooperativa Archeologia. Si è classificata seconda la società  Nova Urbs S.r.l., mentre è risultata terza la società  Apulia S.r.l., odierna ricorrente.
Quest’ultima impugna gli atti in epigrafe per violazione di legge ed eccesso di potere, col dichiarato intento di vedere escluse dalla gara sia la prima che la seconda classificata e, in subordine, di vedere annullati gli atti impugnati anche nella parte in cui attribuiscono un maggior punteggio ai concorrenti primo e secondo classificato, al fine di scalare la graduatoria, con conseguente aggiudicazione a suo favore.
Il ricorso è affidato a undici motivi.
1.1. La ricorrente censura, in primo luogo, l’ammissione alla gara della seconda classificata Nova Urbs S.r.l., con quattro motivi che di seguito si riportano:
1) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 38 del D.lgs. n. 163/2006.
Il socio di maggioranza della società  Nova Urbs non avrebbe reso alcuna dichiarazione ai sensi del citato art. 38 e, addirittura, non sarebbe stato nemmeno indicato nella dichiarazione presentata dalla società ;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 37 del D.lgs. n. 163/2006; eccesso di potere sotto vari profili.
La Nova Urbs avrebbe violato il divieto dell’avvalimento frazionato; inoltre avrebbe illegittimamente fatto ricorso ad un soggetto ausiliario rappresentato da un costituendo RTP.
Sotto altro profilo la Nova Urbs andrebbe esclusa perchè i mandanti dell’ausiliario costituendo RTP avrebbero violato il principio della corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione e quote di partecipazione, nonchè tra quote di partecipazione e quote di esecuzione;
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.
Uno dei mandanti del costituendo RTP avrebbe partecipato alla gara con una percentuale inferiore a quella minima di partecipazione;
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008; violazione della lex specialis; eccesso di potere per difetto d’istruttoria.
Alcuni professionisti del RTP in questione avrebbero illegittimamente dichiarato di non essere soggetti agli obblighi di sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008.
1.2. La ricorrente censura poi l’ammissione alla gara dell’aggiudicataria con i motivi nn. 5-9:
5) Violazione del disciplinare di gara e dell’art. 37 del D.lgs. n. 163/2006; eccesso di potere sotto vari profili.
I soggetti mandanti del raggruppamento di professionisti non avrebbero rispettato il principio di corrispondenza tra quota di partecipazione, quota di esecuzione del servizio e quota di qualificazione; inoltre sarebbero comunque sprovvisti dei requisiti dichiarati;
6) Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e del disciplinare di gara.
I progettisti avrebbero reso solo parzialmente le dichiarazioni di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006.
Il Comune di Gravina in Puglia, inoltre, non avrebbe provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale in capo al progettisti;
7) Violazione sotto altro profilo dell’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e del disciplinare di gara.
L’aggiudicataria avrebbe illegittimamente prodotto un’unica dichiarazione, a firma del solo legale rappresentante della cooperativa, con riferimento anche agli amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici e procuratori;
8) Violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 87 e 88 del D.lgs. n. 163/2006; eccesso di potere sotto vari profili.
La relazione giustificativa prodotta dalla prima classificata su richiesta della stazione appaltante sarebbe insufficiente ed incompleta;
9) Violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara e dell’art. 253, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010.
Il RTP si sarebbe limitato a indicare, nella persona dell’Arch. Maria Carmela Ciocia, il “giovane professionista” ai sensi dell’art. 253, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, senza prevedere il suo ruolo di progettista nell’ambito del medesimo RTP.
Lo stesso giovane progettista avrebbe inoltre omesso di rendere le dichiarazioni di assenza delle cause di esclusione e di firmare le altre dichiarazioni, l’offerta tecnica l’offerta tempo.
1.3. Con il motivo n. 10 la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 74 e dell’art. 46, comma 1-bis, del D.lgs. n. 163/2006; violazione della lex specialis; violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili.
Il giudizio della commissione non sarebbe intellegibile, avendo la stessa omesso di esaminare alcuni aspetti fondamentali delle offerte. Con riferimento ad uno degli elementi valutativi dell’offerta tecnica, inoltre, la relazione della prima classificata sarebbe identica nei contenuti alla relazione prodotta dalla seconda classificata, dovendosi quindi presumere che entrambi abbiano attinto dalla medesima fonte effettuando una ricopiatura integrale.
La commissione giudicatrice, dal canto suo, non avrebbe adeguatamente esaminato e valutato gli elementi progettuali offerti dalle tre concorrenti rimaste in gara.
Sotto diverso profilo i punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice difetterebbero in punto di motivazione, per via della genericità  dei criteri di valutazione stabiliti dalla lex specialis.
1.4. In via subordinata la ricorrente censura gli atti di gara con due ulteriori motivi (erroneamente indicati con i numeri 10 e 11, anzichè 11 e 12):
11) Violazione e falsa applicazione degli artt. 86, comma 3-bis e 87, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 26, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008; violazione del disciplinare di gara.
L’impresa aggiudicataria e la seconda classificata avrebbero offerto il ribasso percentuale senza indicare ed offrire gli oneri per la sicurezza, siccome quantificati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso.
12) Violazione e falsa applicazione dell’art. 79, comma 5-bis, del D.lgs. n. 163/2006.
Il disciplinare di gara prevedrebbe illegittimamente la pubblicazione dell’aggiudicazione definitiva sull’albo pretorio del Comune, anzichè in via individuale con allegazione di tutti gli atti richiamati e connessi.
1.5. Si sono costituiti il Comune di Gravina in Puglia, la Società  Cooperativa Archeologia e la società  Nova Urbs, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
La Nova Urbs ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità  del ricorso per tardività  sotto due distinti profili: per un verso, perchè i rappresentanti della ricorrente, avendo preso parte – muniti di apposita delega – alle riunioni della commissione, sarebbero stati in grado di conoscere le asserite violazioni afferenti a quella fase procedimentale; per altro verso, perchè la ricorrente avrebbe tardivamente impugnato la determinazione n. 160/2013, con la quale sono stati approvati tutti i verbali di gara e disposta l’aggiudicazione provvisoria in favore della controinteressata.
1.6. Alla camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 la Sezione, con l’ordinanza n. 523/2013, ha respinto l’istanza cautelare con la seguente motivazione:
“ritenuto che non si evidenziano, prima facie, profili di sussistenza del fumus in relazione alle censure che, per la loro molteplicità  e complessità , unitamente alla circostanza che la ricorrente ricopre la posizione di III in graduatoria, richiedono l’esame del merito”.
Alla pubblica udienza del giorno 16 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Per ragioni di economia processuale il Collegio ritiene di invertire l’ordine dei motivi, esaminando dapprima le censure dedotte avverso l’ammissione alla gara dell’impresa aggiudicataria (ossia i motivi dal n. 5 al n. 9).
In relazione alle doglianze in questione, in ragione della loro infondatezza nel merito, si può prescindere dall’esame delle eccezioni processuali.
Al riguardo il Collegio osserva quanto segue.
2.1. Con il quinto motivo la ricorrente deduce, con riferimento ai soggetti mandanti del raggruppamento temporaneo di professionisti, non solo la mancata corrispondenza tra quota di partecipazione, quota di esecuzione del servizio e quota di qualificazione, ma anche la insussistenza dei requisiti dichiarati e non posseduti, a prescindere dalla questione relativa alla corrispondenza tra quota di esecuzione e quota di qualificazione.
2.1.1. Sotto il primo profilo, va rilevato che la norma invocata dalla ricorrente, ossia l’articolo 37, comma 13, del D.lgs. n. 163/2006, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 2-bis, lett. a) del D.L. n. 95/2012, modificato in sede di conversione dalla L. n. 135/2012, dispone che:
“Nel caso di lavori, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento”.
La norma de qua è entrata in vigore il 14.8.2013, quindi è applicabile anche alla gara di cui è causa, considerato che il relativo bando è stato pubblicato in data successiva, ossia il 17.8.2013.
Orbene, il dato letterale della norma richiamata va inteso nel senso di escludere dalla sua portata applicativa i servizi di progettazione, anche laddove vengano in rilevo, come nel caso di specie, appalti integrati.
Milita in tal senso, del resto, oltre al dato testuale (che fa espresso riferimento al “caso di lavori”), anche la necessità  di evitare interpretazioni contrastanti col principio del favor partecipationis.
La norma, peraltro, va letta in combinato disposto con il dettato di cui agli artt. 261, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 e 90, comma 1, lettera g), del D.lgs. n. 163/2006 (dal primo richiamato).
L’art. 261, comma 7, stabilisce che “In caso di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 90, comma 1, lettera g), del codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui all’articolo 263, comma 1, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o l’avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, che, comunque, non può essere stabilita in misura superiore al sessanta per cento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall’avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito”.
L’art. 90, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006, dispone che “Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonchè alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività  del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità  montane, le aziende unità  sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità  di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle società  di professionisti;
f) dalle società  di ingegneria;
f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 37 in quanto compatibili;
h) da consorzi stabili di società  di professionisti e di società  di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 36. à‰ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di incarichi di progettazione e attività  tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società  consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall’articolo 36, comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili di società  di professionisti e di società  di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 36, commi 4 e 5 e di cui all’articolo 253, comma 8”.
Ciò posto, il Collegio aderisce all’orientamento secondo il quale la peculiarità  del rapporto di progettazione, ove considerato in maniera unitaria dalla stessa Amministrazione, diversamente che in tutti gli altri tipi di appalti (almeno sino alla novella intervenuta sul comma 13 dell’art. 37 del Codice dei contratti), non richiede la corrispondenza tra qualificazione dell’impresa riunita ed effettiva esecuzione dell’appalto, dovendosi ritenere quest’ultima espressione unitaria dello staff progettista (T.A.R. Sicilia – Catania, n. 1839/2013).
Non è possibile giungere a diversa soluzione, ove si abbia riguardo al combinato disposto degli artt. 90, comma 1 (sopra riportato per esteso), e 37, commi 4 e 13, del Codice dei contratti.
Invero, l’art. 37, ai commi sopra richiamati, stabilisce:
“4. Nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
13. Nel caso di lavori, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento”.
Quindi, ai sensi dell’art. 90 del Codice degli appalti, ai raggruppamenti temporanei del tipo in questione (progettisti) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 37 in quanto compatibili e, stante la predetta qualificazione, trova applicazione il comma 4 della detta norma (non incompatibile con l’unitarietà  dei requisiti, in quanto deputata a consentire comunque il controllo delle singole imprese in sede di esecuzione) e non il successivo comma 13, secondo il quale (con la novella introdotta dall’articolo 1, comma 2-bis, lettera a), del D.L. 6 luglio 2012 n. 95) solo “nel caso di lavori”, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento e, quindi, assume rilievo la capacità  individuale rispetto alle quote di esecuzione (T.A.R. Sicilia – Catania, n. 1839/2013, cit.).
2.1.2. Sotto il secondo profilo, va rilevato che il modello di dichiarazione del progettista (persona fisica) predisposto dalla stazione appaltante ed allegato al disciplinare di gara contiene, alla lettera y) la dichiarazione “che i requisiti finanziari e tecnici di cui al precedente punto, lettere a) e b), sono posseduti in misura non inferiore al 40% dal capogruppo; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, mentre i requisiti di cui al precedente punto, lettera c), non essendo frazionabili, sono posseduti, per ognuna delle classi e categorie, da almeno uno dei componenti il raggruppamento temporaneo”.
Orbene, poichè, per un verso, il raggruppamento raggiunge cumulativamente il requisito (v. gli allegati nn. 16, 17 e 18 della produzione comunale depositata il 28.8.2013, contenenti rispettivamente le dichiarazioni degli architetti Tiziana Tucci, Nunzia Marsico e Tommaso Maria Massarelli) e, per altro verso, il capogruppo possiede il requisito in misura non inferiore al 40% (v. l’allegato 18 cit.), è irrilevante, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti in capo al raggruppamento, anche alla luce delle considerazioni espresse sopra sub 2.1.1., la misura del possesso del requisito in capo al mandante.
La censura va pertanto respinta.
2.2. Con il sesto motivo si deduce, in sostanza, l’incompletezza delle dichiarazioni rese dai progettisti, nonchè la mancata verifica, da parte del Comune di Gravina in Puglia, dei requisiti di ordine generale, dichiarati e/o previsti dal disciplinare e dall’art. 38, in capo ai progettisti.
La censura è smentita per tabulas.
2.2.1. Invero, il disciplinare di gara (v. allegato 2 della produzione documentale depositata dal Comune in data 28.8.2013) prevedeva che “Nella busta “A – Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
¦ omissis ¦
5) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 45, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (conforme al mod. C 1 e/o C 2 allegati), compilata in ogni sua parte e sottoscritta dai soggetti designati alla redazione della progettazione esecutiva (compreso lo staff tecnico dell’impresa concorrente in possesso dell’attestazione per la progettazione ed esecuzione dei lavori corrispondenti alle categorie e classi professionali relative alla progettazione esecutiva”.
In conformità  a tale previsione della lex specialis, gli architetti Tiziana Tucci, Nunzia Marsico e Tommaso Maria Massarelli, in qualità  di progettisti indicati dal concorrente, hanno debitamente compilato la dichiarazione di cui all’allegato C 2 (modello per le persone fisiche), completa di tutte le indicazioni richieste dalla legge di gara (v. allegati 16-18 della produzione del Comune).
2.2.2. Il Comune ha inoltre dimostrato documentalmente di aver posto in essere, con riferimento a ciascuno dei progettisti, le necessarie verifiche ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006 (cfr. gli allegati 23-35 della produzione del Comune).
La censura deve quindi essere respinta.
2.3. Il settimo motivo, con il quale si contesta che l’aggiudicataria ha provveduto ad indicare tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici e procuratori, producendo a tal fine un’unica dichiarazione a firma del solo legale rappresentante della cooperativa, si fonda sull’assunto che la legge di gara, ed in particolare il disciplinare, vieti le cc.dd. dichiarazioni cumulative.
La censura non merita accoglimento, posto che, come rilevato dal Comune controinteressato, il modello B, allegato al disciplinare di gara (v. allegato C, n. 2, della documentazione depositata dalla ricorrente in data 7.8.2013), prevede espressamente la possibilità  che, al fine di dimostrare l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), del D.lgs. n. 163/2006 “il soggetto che sottoscrive la presente dichiarazione può rendere la dichiarazione dell’insussistenza di tali cause di esclusione oltre che per sè stesso anche per i soggetti sopra indicati, a condizione che ne abbia conoscenza ¦”.
2.4. Con l’ottavo motivo la ricorrente lamenta l’inidoneità  della relazione giustificativa prodotta dalla prima classificata a giustificare l’offerta economica nella sua globalità , ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.lgs. n. 163/2006; censura inoltre la valutazione favorevole espressa al riguardo dalla stazione appaltante.
Secondo la prospettazione attorea, nella relazione de qua non sarebbe ravvisabile alcun riferimento economico al prezzo dell’appalto nè tantomeno alle voci di costo componenti l’offerta economica. Non sarebbero noti, quindi, i costi del personale, i costi dei materiali, l’utile previsto, le spese generali.
Il motivo va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Dopo aver individuato, come offerta economicamente più vantaggiosa, quella presentata dalla concorrente Cooperativa Archeologia, la Commissione, al fine di assoggettare la stessa a verifica di anomalia, ha trasmesso alla società  apposita richiesta scritta (v. nota prot. n. 3495 del 29.1.2013, allegato n. 20 alla produzione comunale), invitandola a giustificare “l’entità  dell’offerta proposta, tanto in termini economici quanto in termini di tempistica, il tutto anche con riferimento alle indicazioni, riportate a titolo esemplificativo, al comma 2, lettere a) – b) – c) – d) del su indicato articolo 87”.
La Cooperativa Archeologia ha inviato una relazione giustificativa (v. allegato n. 17 della produzione della ricorrente depositata il 7.8.2013), nella quale sono state illustrate le capacità  economiche e la capacità  finanziaria – assicurativa della società , l’economicità  del procedimento di costruzione, le condizioni particolarmente favorevoli, la disponibilità  di personale altamente specializzato, le economie di gestione, lo staff tecnico e la conoscenza del progetto. Sono state inoltre descritte le soluzioni tecniche adottate, il procedimento delle lavorazioni e la riduzione dei tempi, le soluzioni migliorative e/o integrative (sotto il profilo architettonico, delle strutture e degli impianti), nonchè espresse le considerazioni economiche sull’offerta presentata. Sono stati infine allegati 6 computi metrici estimativi di confronto relativi a demolizioni e rimozioni, consolidamenti e perforazioni, opere in c.a. e solai, vespai e masseti, pavimenti e rivestimenti, impianto termico.
La commissione, esaminate le giustificazioni, ha ritenuto l’offerta non anomala, sulla base del seguente parere:
“In relazione a quanto richiesto ¦ e prodotto ¦ la Commissione rileva che le modalità  organizzative così come esplicitate, unitamente alla qualità  di associata al Consorzio Cooperative Costruzioni (CCC) ed all’ACAM (centrale di acquisto delle Cooperative di Produzione e Lavoro), il possesso di attrezzature già  ammortizzate, le soluzioni tecniche migliorative proposte anche con modifica in riduzione di alcuni interventi previsti nella progettazione definitiva posta a base di gara, costituiscono elementi sufficienti a giustificare l’entità  dei ribassi economico e temporale offerti” (v. allegato 18 della produzione di parte ricorrente, depositata il 7.8.2013).
Ciò posto, è evidente che siamo in presenza di un giudizio di discrezionalità  tecnica, non censurabile da questo giudice di legittimità  se non per evidenti vizi di illogicità  o travisamento che, alla luce della motivazione riportata negli atti impugnati e del sottostante corredo istruttorio, non sono rinvenibili nella fattispecie, risultando, al contrario, sia la relazione giustificativa dell’aggiudicataria, sia la valutazione effettuata dalla commissione, in linea con le prescrizioni di cui agli artt. 87 e 88 del D.lgs. n. 163/2013 (cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 2956/2013; Id., Sez. V, n. 2257/2012; Id., n. 1090/2011; Id., n. 7631/2010).
Tali doglianze, quindi, sono prive di pregio, indipendentemente da ogni questione di ammissibilità  della deduzione.
2.5. Col nono motivo la ricorrente deduce che il RTP si è limitato ad indicare nella persona dell’Arch. Maria Carmela Ciocia il “giovane professionista” ai sensi dell’art. 253, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, senza prevedere il suo ruolo di progettista nell’ambito del medesimo RTP. Inoltre l’Arch. Ciocia non avrebbe reso le dichiarazioni di assenza delle cause di esclusione, nè avrebbe firmato le altre dichiarazioni, l’offerta tecnica e l’offerta tempo.
La censura non ha pregio.
2.5.1. Sotto il primo profilo il Collegio aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la disposizione di cui all’art. 253 del D.P.R. n. 207/2010, parlando soltanto di “presenza”, non impone la necessaria presenza del giovane professionista nell’associazione e, quindi, non prescrive un vero e proprio obbligo di associare il giovane professionista al raggruppamento, avendo finalità  di carattere promozionale (T.A.R. Puglia – Bari, Sez. I, n. 373/2010; cfr. anche T.A.R. Lombardia – Brescia, n. 1229/2011; T.A.R. Piemonte, n. 967/2011; T.A.R. Sicilia – Catania, n. 2445/2012).
Ad avviso del Collegio, il termine “presenza”, invero di amplissima latitudine significativa, testimonia semplicemente la necessità  di un rapporto (nella specie un contratto di collaborazione al fine dell’inserimento tra i progettisti dell’opera) tra RTI e professionista junior, ma non implica un suo inserimento nel raggruppamento quale componente (T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, n. 474/2011; T.A.R. Piemonte, n. 967/2011).
à‰ sufficiente, in altri termini, che nella compagine del raggruppamento medesimo venga contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato da meno di cinque anni, senza la necessità  che questi assuma anche responsabilità  contrattuale.
2.5.2. Con riguardo al secondo profilo della doglianza, è sufficiente rilevare che la disciplina di gara non imponeva a carico del giovane professionista l’obbligo di effettuare le dichiarazioni de quibus.
Va comunque rilevato che la stazione appaltante ha esteso anche al giovane professionista in questione le verifiche di cui all’art. 38, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006 (v. documenti richiamati sopra, sub 2.2.2.).
3. Superate le censure dirette a contestare l’ammissione dell’aggiudicataria, occorre esaminare le ulteriori doglianze, con le quali la ricorrente ha dedotto, rispettivamente, l’illegittimità  del giudizio valutativo espresso dalla commissione giudicatrice e – in subordine – dell’offerta economica presentata dalle controinteressate nonchè della lex specialis.
3.1. àˆ infondato e deve essere respinto il decimo motivo, con il quale la ricorrente censura il giudizio espresso dalla commissione con riferimento alle offerte tecniche, deduce l’identità  parziale delle relazioni prodotte dalla prima e dalla seconda classificata e, infine, lamenta l’inidoneità  del punteggio numerico a costituire una valida motivazione.
3.1.1. Sotto il primo profilo, osserva la Sezione che secondo la giurisprudenza, in sede di gara pubblica il giudice di legittimità  può spingere il proprio accertamento fino a controllare l’attendibilità  delle valutazioni tecniche effettuate dalla P.A., ma non può sostituirsi ad essa in tale apprezzamento ed ignorare che, nel campo dell’applicazione delle norme tecniche, deve distinguersi, permanentemente e con rigore, tra legittimità  e merito (C.d.S., Sez. V, 30 agosto 2005, n. 4413). Invero, a fronte dei giudizi tecnici espressi dalla commissione di gara, sono inammissibili le censure con cui il ricorrente non evidenzi palesi illogicità  o travisamenti degli stessi, ma miri solo a sostituire il giudizio della commissione – avente margini di opinabilità  – con il proprio giudizio (C.d.S., Sez. VI, n. 2014/2006). In questo senso ha continuato ad esprimersi anche la recentissima giurisprudenza, la quale ha rilevato come, nell’ambito del sistema di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le valutazioni tecniche delle commissioni di gara costituiscono espressione di ampia discrezionalità , suscettibili di sindacato solo nei limiti della manifesta illogicità  (T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 137/2012). Pertanto, le valutazioni delle commissioni di gara relativamente agli aspetti tecnici delle offerte sono espressione di discrezionalità  tecnica, sindacabile dal G.A. non mediante una sostituzione dei giudizi, ma soltanto per manifesta illogicità  o per palese travisamento dei fatti alla stregua di elementi oggettivi di riscontro.
In quest’ottica sono inammissibili le doglianze con cui i ricorrenti cerchino di dimostrare che la loro offerta tecnica è migliore di quella altrui, mettendo a confronto le offerte sotto i profili delle soluzioni proposte e tentando, per questa via, di sostituire la propria valutazione a quella della commissione di gara: dette censure contrastano con la costante giurisprudenza, secondo la quale, nelle procedure finalizzate all’affidamento di appalti pubblici, il giudizio di discrezionalità  tecnica della commissione di gara – caratterizzato dalla complessità  delle discipline specialistiche di riferimento e dall’opinabilità  dell’esito delle relative valutazioni – sfugge al sindacato di legittimità  del giudice amministrativo, salvo che si evidenzino indici sintomatici del non corretto esercizio del potere sotto i profili del difetto di motivazione, dell’illogicità  manifesta, dell’erroneità  dei presupposti di fatto, dell’incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, n. 1514/2011; T.A.R. Puglia – Bari, Sez. I, n. 3532/2010). Le valutazioni della commissione di gara in relazione all'(in)idoneità  tecnica delle offerte dei vari partecipanti alla gara sono, invero, espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale a carattere complesso, alle quali non possono essere contrapposte le valutazioni di parte in relazione all'(in)sussistenza delle prescritte qualità , trattandosi di questioni afferenti al merito delle medesime valutazioni tecnico-discrezionali, non sindacabili se non vengono in rilievo specifiche censure circa la plausibilità  dei criteri valutativi, o circa la loro applicazione (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 1464/2011).
Andando ad applicare l’ora visto insegnamento giurisprudenziale al caso di specie, si ritiene di dover concludere per l’inammissibilità  della censura mossa dalla ricorrente nella misura in cui è volta ad operare un’inaccettabile sostituzione delle valutazioni della commissione di gara (che necessariamente hanno un certo margine di opinabilità ) con le valutazioni, a loro volta del tutto opinabili, della ricorrente stessa (v., in particolare, quanto dedotto alle pagg. 26-32 del ricorso). Nè potrebbe sostenersi che le valutazioni espresse dalla commissione siano affette dai prima riferiti vizi di illogicità  manifesta, erroneità  dei presupposti, palese travisamento dei fatti.
3.1.2. La censura non merita accoglimento nemmeno con riguardo al secondo profilo, relativo all’asserita identità  parziale, per aver attinto dalla medesima fonte, delle relazioni della prima e della seconda classificata, rilevanti con riferimento al primo elemento valutativo dell’offerta tecnica, di cui alla lett. a) “livello di approfondimento della conoscenza del manufatto con riferimento ai suoi caratteri, storico-metrico-costruttivo, all’analisi ed interpretazione del degrado e del suo stato di conservazione (fino a 20 punti)”.
Sul punto è sufficiente osservare che la contestata similitudine tra le due relazioni, invero rilevabile ex actis, riguarda esclusivamente la rappresentazione (in maniera comunque non del tutto coincidente, risultando più completa la ricostruzione operata dall’aggiudicataria) di dati e informazioni di carattere storico, attinti evidentemente dalla medesima fonte, senza tuttavia che da ciò possa farsi derivare un vizio in capo alle offerte tecniche di cui è causa.
à‰ ben possibile, infatti, secondo l’id quod plaerumque accidit, che lo svolgimento, da parte di soggetti diversi, di un’analoga attività  di ricerca di tipo storico, come quella che nella vicenda in esame era necessaria per la predisposizione di una parte della relazione richiesta alle concorrenti dalla legge di gara, possa condurre all’individuazione ed all’utilizzo, da parte dei soggetti interessati, del medesimo materiale di studio e di consultazione.
3.1.3. Quanto all’asserita insufficienza della motivazione espressa sotto forma di punteggio numerico, il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nelle gare d’appalto improntate al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell’offerta tecnica, in presenza di criteri puntuali e stringenti (fissati dalla lex specialis ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n. 163/2006), possa estrinsecarsi mediante l’attribuzione di punteggi senza la necessità  di una ulteriore motivazione, esternandosi in tal caso il giudizio della commissione ex se nella graduazione e ponderazione dei punteggi assegnati in conformità  ai criteri (C.d.S., Sez. VI, n. 1332/2012).
Giova al riguardo rilevare che il sindacato giurisdizionale in materia di valutazioni rimesse alla discrezionalità  tecnica della pubblica amministrazione (nella specie, ad un organo consultivo e temporaneo quale la commissione giudicatrice ex art. 84 del D.lgs. n. 163/2006) può, bensì, svolgersi anche con la verifica dell’attendibilità  delle valutazioni tecniche compiute dall’amministrazione rispetto alla correttezza dei criteri utilizzati e applicati, ma che resta comunque fermo il limite della relatività  delle valutazioni tecnico-scientifiche, potendo il giudice amministrativo censurare la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità , poichè, diversamente, all’apprezzamento opinabile dell’amministrazione sostituirebbe quello proprio e altrettanto opinabile (v. sul punto,ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, n. 694/2009; Id., Sez. VI, n. 4635/2007; Id., Sez. IV, n. 6201/2003).
Orbene, secondo le prescrizioni del Disciplinare di gara, Sezione B – Criteri di aggiudicazione (pagg. 8-9), “per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa (fattore ponderale offerta tecnica 75), la valutazione sarà  effettuata attraverso il metodo di cui alla lett. a) punto 4), 3° e 4° comma, dell’allegato G del D.P.R. n. 207/2010: media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo i criteri di seguito indicati, applicando la seguente formula:
Pi = Sn (Wi * Ci) in cui Pi = indice della valutazione dell’offerta iesima; Ci = coefficiente della prestazione dell’offerta rispetto al requisito variabile 0 e 1; S = sommatoria; n = numero totale dei requisiti; Wi = peso o punteggio attribuito.
Gli elementi valutativi dell’offerta tecnica sono i seguenti:
a) livello di approfondimento della conoscenza del manufatto con riferimento ai suoi caratteri, storico-metrico-costruttivo, all’analisi ed interpretazione del degrado e del suo stato di conservazione (fino a punti20);
b) qualità  complessiva del progetto di consolidamento strutturale e di restauro, con riferimento alle soluzioni, alle tecniche, al livello di forniture e dei materiali proposti (fino a punti 20);
c) qualità  della proposta progettuale con riferimento alla funzionalità  dell’intervento ed alla compatibilità  dei nuovi inserimenti nel contesto del fabbricato (fino a punti 10);
d) soluzioni tecnologiche ed impiantistiche a ridotta invasività , compatibili con la natura storica dell’immobile ed attenzione all’efficientismo energetico nella gestione del manufatto (fino a punti 10);
e) organizzazione, gestione e sicurezza esterna ed interna al cantiere durante la fase di esecuzione dei lavori attraverso la minimizzazione degli effetti derivanti dall’esecuzione dei lavori e riduzione dei disagi per i residenti (fino a punti 10);
f) organizzazione tecnica della struttura incardinata, della gestione del cantiere e dell’interfaccia con il committente fino al collaudo provvisorio delle opere (figure professionali coinvolte). Coordinamento e controllo delle attività  di cantiere, coordinamento e controllo delle attività  di approvvigionamento, controllo della qualità  dei lavori e delle forniture (fino a punti 5)”.
Il metodo di valutazione prescelto dalla lex specialis, quindi, comporta l’attribuzione di punteggi parziali, compresi tra un minimo e un massimo, ciascuno con riferimento a 6 elementi valutativi che risultano sufficientemente dettagliati, dalla somma dei quali viene ottenuto il punteggio complessivo, il quale non può che essere espresso in forma numerica. Alcun difetto di motivazione può pertanto ravvisarsi sotto questo profilo.
4. Vanno respinte anche le censure dedotte in via subordinata.
4.1. Quanto al motivo con il quale viene contestata la mancata indicazione nell’offerta economica, da parte dell’aggiudicataria e della seconda classificata, degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, rileva il Collegio che nella fattispecie per cui è causa gli atti di gara non prescrivono per i concorrenti, in sede di redazione dell’offerta economica, alcuna indicazione dei suddetti costi per la sicurezza.
Nel dettaglio:
– il bando di gara, sub 3.6 (v. documento C – 1 della produzione di parte ricorrente depositata il 7.8.2013), determina gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso) nella misura di € 65.766,09;
– il disciplinare, a pag. 7 (v. documento C – 2 della produzione di parte ricorrente cit.), prescrive che “Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta,a pena di esclusione dalla gara, solo la dichiarazione in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l’indicazione dell’unico ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, rispetto sia all’importo dei lavori posto a base di gara sia all’importo della progettazione esecutiva posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza e dell’IVA”;
– il modulo per la presentazione dell’offerta economica (v. documento 3.7 della produzione di parte ricorrente cit.) è predisposto in maniera tale da consentire solamente l’indicazione dell’unico ribasso percentuale (lavori e progettazione esecutiva), sia in cifre che in lettere.
Orbene, una simile formulazione della lex specialis induce in errore, non potendosi ravvisare, nella fattispecie, una mera mancanza di indicazioni nella legge di gara, in ordine all’individuazione dei costi per la sicurezza nell’offerta economica, quanto piuttosto la presenza, nel bando, nel disciplinare di gara e nell’allegato modulo per l’offerta economica, di indicazioni tali da fuorviare i concorrenti, portandoli obbiettivamente ad errare in buona fede.
Ciò posto, il bando va interpretato in modo da garantire il favor partecipationis (cfr. T.A.R. Puglia – Bari, Sez. II, n. 896/2013; Id., n. 980/2013; Id., n. 1429/2013).
Anche il Consiglio di Stato (Sez. VI n. 4999/2012), pur condividendo la giurisprudenza sulla obbligatorietà  della indicazione dei costi per la sicurezza nell’offerta economica (C.d.S., Sez. V, n. 4849/2010; n. 1172/2012) anche in assenza di indicazioni nella legge di gara, ha però osservato che nel caso di equivocità  della disciplina della gara “un’impresa concorrente la quale, vista tale obbiettiva ambiguità , abbia presentato l’offerta senza l’esposizione dei detti costi e sia per tale motivo esclusa, lo sarebbe, in sostanza, non per avere volontariamente eluso prescrizioni di gara palesi ed inequivoche ma per aver ritenuto una loro interpretazione plausibile in quanto testualmente giustificabile, avendo maturato, di conseguenza, un fondato affidamento sulla legittimità  della propria partecipazione alla procedura; affidamento che, per le obbiettive peculiarità  del caso di specie, è tutelabile anche a fronte della ritenuta inosservanza della normativa richiamata”.
La censura va pertanto respinta.
4.2. àˆ palesemente inammissibile, per difetto d’interesse, il motivo concernente l’asserita violazione dell’art. 79, comma 5-bis, del D.lgs. n. 163/2006, per avere la stazione appaltante provveduto a pubblicare i risultati della procedura sul sito Internet del Comune.
àˆ la stessa ricorrente, infatti, ad ammettere, nel ricorso, di avere ricevuto la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva in data 24.6.2013.
5. La reiezione delle censure in precedenza esaminate determina il consolidamento della posizione di aggiudicataria definitiva in capo alla Società  Cooperativa Archeologia.
Conseguentemente risultano inammissibili, per carenza d’interesse, le doglianze dirette a contestare l’ammissione alla gara dell’impresa seconda classificata. L’eventuale accoglimento dei motivi in questione, infatti, non arrecherebbe alcun vantaggio alla ricorrente, che comunque non potrebbe vedersi aggiudicare la gara.
In ragione delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto nei sensi di cui in motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la società  ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, di cui € 2.000 a favore del Comune di Gravina in Puglia, € 2.000 a favore della società  Nova Urbs S.r.l. ed € 2.000 a favore della Società  Cooperativa Archeologia, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Francesca Petrucciani, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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