Espropriazione per pubblica utilità  – Decreto di esproprio -Trascrizione – Effetti di pubblicità  notizia – art. 2643 c.c. – Inapplicabilità  – Ragioni

L’acquisto della proprietà  in capo all’ente espropriante avviene a titolo originario e, pertanto,  il decreto di esproprio potrà  e dovrà  essere trascritto, ai fini di pubblicità  notizia dal competente Ufficio dei registri immobiliari, senza necessità  alcuna di sostituire i nominativi dei soggetti espropriati con gli attuali intestatari dei beni, derivando da detta formalità  effetti di pubblicità  notizia diversi da quelli previsti dall’art. 2643 c.c., ai fini di pubblicità  dichiarativa necessaria per dirimere i conflitti tra sub acquirenti dallo stesso autore; il decreto di esproprio, per tale sua natura, è opponibile erga omnes e non solo agli aventi causa dal formale proprietario ma anche a coloro che vantano un precedente titolo di acquisto originario, per forza propria dal momento in cui viene adottato (Cass. 23 aprile 2001, n. 5978).

N. 00590/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00113/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 113 del 2014, proposto da: 
Erg Wind 4 S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Gianpiero Succi, Alessandro Salustri, Carlo Colapinto, Roberto Cera, con domicilio eletto presso Carlo Colapinto in Bari, via Andrea Da Bari N. 141; 

contro
Comune di Panni, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Marseglia, con domicilio eletto presso Rosa Maria Scalone in Bari, via Adige, 45; 

nei confronti di
Giuseppe De Luca, Francesco De Luca, Anna De Cotiis; 

per l’accertamento
dell’illegittimità  del silenzio (ex art. 117 c.p.a) e della fondatezza della pretesa oggetto dell’istanza che ha dato avvio al procedimento, con ordine al Comune di Panni di concluderlo mediante rilascio del provvedimento richiesto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Panni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 la dott.ssa Maria Colagrande e uditi per le parti i difensori Carlo Colapinto, Alessandro Sallustri e Carlo Marseglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La società  Erg Wind 4 S.r.l. è titolare di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica situato nel territorio del Comune di Panni, realizzato previo procedimento di espropriazione di terreni privati, avviato con comunicazione del 26 ottobre 2009 a seguito di dichiarazione di pubblica utilità  delle opere previste nel progetto, approvato con delibera consiliare del 15 febbraio 1999.
Il procedimento di espropriazione si è concluso con decreto definitivo n. 10/02 del 26 giugno 2002, successivamente integrato con i dati catastali definitivi dei terreni espropriandi dal decreto 10/3 del 12 maggio 2003 e con dati anagrafici dei proprietari dal decreto n. 10/4 del 27 gennaio 2012.
In occasione dell’esecuzione delle formalità  di trascrizione del titolo di esproprio, presso gli Uffici del Registri immobiliari, la ricorrente ha verificato che mediotempore, successivamente alla data del decreto definitivo di esproprio e, in un caso, dopo la comunicazione di avvio del procedimento all’intestatario catastale, alcuni dei terreni espropriati erano stati ceduti e risultavano pertanto intestati in catasto ad altri nominativi.
Pertanto la ricorrente con istanza del 20 dicembre 2012 ha chiesto al Comune di Panni la rettifica del decreto di esproprio mediante indicazione dei nominativi degli attuali proprietari, onde poter procedere alla trascrizione del medesimo decreto di esproprio nei loro confronti, ai sensi dell’art. 1 della l. 865/71 applicabile ratione temporis.
Decorso inutilmente il termine per provvedere, la Erg Wind 4 S.r.l. ha fatto ricorso a questo Tribunale avverso il silenzio serbato dal Comune.
Il Comune, costituendosi, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo di non essere tenuto a rettificare il decreto di esproprio, in ragione delle vicende traslative dei terreni che ne sono oggetto intervenute dopo l’avvio del procedimento ablatorio.
Alla camera di consiglio del 16 aprile la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
Occorre preliminarmente richiamare i principi generali in materia di procedimenti ablatori, secondo i quali l’acquisto della proprietà  in capo all’ente espropriante avviene a titolo originario, stante la natura autoritativa degli atti presupposti.
Come tale, il decreto di esproprio non figura fra gli atti che, ai sensi dell’art. 2643 c.c., devono essere trascritti nei registri immobiliari al fine di risolvere i conflitti fra gli aventi causa dallo stesso autore a favore di colui che per primo abbia trascritto il titolo di acquisto, tale essendo la funzione della trascrizione, ai sensi del successivo art. 2644 c.c.
Ciò vuol dire che la trascrizione di un acquisto a titolo originario ha l’effetto di mera pubblicità  notizia (Cass. 26 marzo 1977, n. 1190) che il bene è stato espropriato, sicchè ha natura e funzione diversa dalla pubblicità  dichiarativa di cui è menzione nell’art. 2044 c.c, il quale traduce il principio di continuità  delle trascrizioni degli atti indicati nell’art. 2643 c.c.
Detto principio, funzionale alla soluzione dei conflitti fra acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa è inconferente nel caso di conflitto tra acquisto a titolo derivativo ed acquisto a titolo originario che l’ordinamento risolve sempre a favore di quest’ultimo (Cass. 3 febbraio 2005 n. 2161 ne ha fatto applicazione in materia di l’usucapione affermandone la prevalenza sugli acquisti a titolo derivativo, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che l’accerta), tanto che il decreto di esproprio è escluso dalla categoria aperta degli atti e provvedimenti trascrivibili ex art. 2645 c.c. ai fini degli effetti di pubblicità  dichiarativa stabiliti dall’art. 2644 c.c. (Cass. 23 aprile/2001, n. 5978).
Ciò significa altresì che il decreto di esproprio, per tale sua natura, è opponibile ergaomnes e non solo agli aventi causa dal formale proprietario ma anche a coloro che vantano un precedente titolo di acquisto originario, per forza propria dal momento in cui viene adottato (Cass. 23 aprile 2001, n. 5978).
D’altronde al lume di tali principi anche la giurisprudenza amministrativa ha stabilito che, una volta effettuata la comunicazione di avvio del procedimento a coloro che risultano proprietari sulla base delle risultanze catastali, l’amministrazione non è tenuta ad accertare ulteriormente l’identità  di coloro che sono effettivamente titolari della proprietà , senza che ne risulti compromessa la legittimità  della procedura, con la conseguenza che la mancata comunicazione al proprietario effettivo, che non risulti tale dalla documentazione catastale, può impedire nei confronti del medesimo, solo il decorso degli eventuali termini ad opponendum, ma non costituisce motivo di illegittimità  della procedura di esproprio (Consiglio di Stato, sez. IV, 14 ottobre 2005, n. 5727, T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 22 marzo 2012, n. 303).
Dunque, in coerenza con l’art. 51 della l. 2359/1865 e l’art. 14 della l. 865/71 – ai sensi dei quali, dopo la trascrizione del decreto di esproprio, eventuali diritti sul bene possono essere fatti valere solo sulla indennità  di esproprio già  liquidata – deve dedursi che l’effettivo proprietario, cui il decreto, ancorchè non notificato nè trascritto, è pienamente opponibile, può solo vantare l’esonero dal termine di decadenza per l’opposizione alla stima (Cass. 15 novembre 2004, n. 21622) decorrente nei suoi confronti dalla piena conoscenza del provvedimento comunque acquisita, per notifica o per trascrizione, a conferma del fatto che quest’ultima ha valore solo di pubblicità  notizia.
Se così è, e non c’è ragione di dubitarne, il decreto di esproprio, benchè non trascritto, ma emesso, come stabilito dall’art. 53 l. 2359/1865 e dall’art 13 l. 865/71, nei confronti di coloro che risultavano intestatari catastali dei beni espropriandi alla data della comunicazione di avvio del procedimento, si impone ai loro aventi causa, anche se hanno trascritto il loro titolo di acquisto.
Pertanto il decreto di esproprio potrà  e dovrà  essere trascritto, ai fini di pubblicità  notizia dal competente Ufficio del registri immobiliari, senza necessità  alcuna di sostituire i nominativi dei soggetti espropriati con gli attuali intestatari dei beni (in catasto o agli atti dei registri immobiliari), derivando da detta formalità  effetti di pubblicità  notizia diversi da quelli previsti dall’art. 2643 c.c., ai fini di pubblicità  dichiarativa necessaria per dirimere i conflitti fra sub acquirenti dallo stesso autore.
Ne consegue che non si configura in capo al Comune alcun obbligo di procedere alla rettifica oggetto dell’istanza della ricorrente, perchè non necessaria, anzi inutile, ai fini degli adempimenti e degli effetti previsti dall’art. 13 della l. 865/71, applicabile rationetemporis al caso in decisione.
D’altronde, ritenere il Comune gravato dell’onere di aggiornare il decreto di esproprio nei confronti degli effettivi proprietari ad ogni mutamento della titolarità  verificatosi durante l’inerzia della ricorrente che avrebbe dovuto, ai sensi del citato art. 13, trascrivere con urgenza il titolo di esproprio, non solo è contrario a logica e buona fede, non potendo dall’inadempimento altrui – fuori dei casi stabiliti dalla legge – derivare un obbligo per qualcuno, ma di fatto imporrebbe, a valle del procedimento, un adempimento che l’art. 10 l. 865/71 ha escluso fin dal suo avvio, prescrivendo una tantum la notifica ai soli intestatari dei beni immobili risultanti dalle iscrizioni catastali.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
La particolarità  delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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