1. Elezioni – Fase preliminare – Liste dei candidati – Presentazione – Raccolta firme – Adempimenti formali – Natura e conseguenze


2. Elezioni – Fase preliminare – Liste dei candidati – Ricusazione per invalidità  delle firme – Quando è illegittima

1. Gli artt. 28, 32 e 33, D.P.R. n. 570/1960, che disciplinano la raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali, non contengono prescrizioni dettagliate quanto alle modalità  da seguire e, soprattutto, alle conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità . Ne discende che i relativi adempimenti formali non possono inquadrarsi nella categoria giuridica delle c.d. «forme sostanziali», così che dovrà  farsi applicazione, nel procedimento elettorale, del principio della «strumentalità  delle forme».


2. In virtù del principio del favor partecipationis applicabile in materia elettorale, merita accoglimento il ricorso proposto avverso la ricusazione di una lista elettorale per asserita invalidità  delle firme, qualora emerga ragionevolmente che i sottoscrittori della stessa avessero piena consapevolezza del supporto fornito alla lista ed ai candidati presenti nella medesima.

N. 00567/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00545/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 545 del 2014, proposto da: 
Luigi Sorace e Vincenzo Rocco, rappresentati e difesi dall’avv. Gianluca Guastamacchio, con domicilio eletto presso Michele Amato, in Bari, via E. Mola, n. 34; 

contro
Commissione Elettorale Circondariale di Foggia, Comune di Foggia, U.T.G. – Prefettura di Foggia; 

nei confronti di
Giuseppe Stallone; 

per l’annullamento
del provvedimento, prot. n. 28, datato 27 aprile 2014, del Presidente della Commissione Elettorale Circondariale di Foggia con il quale si è proceduto alla ricusazione della lista denominata “Onda del Popolo” per mancato raggiungimento del numero minimo di sottoscrittori previsti dalla norma;
del verbale n. 11 del 26 aprile 2014, della predetta Commissione Elettorale che è stato richiamato nel citato atto di ricusazione del 27 aprile 2014;
del verbale n. 37 del 28 aprile 2014, della Commissione Elettorale Circondariale Foggia;
nonchè di ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguenziale ai provvedimenti impugnati anche se non conosciuti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 2 maggio 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 

Rilevato che, con ricorso pervenuto in Segreteria in data 30 aprile 2014, Luigi Sorace e Vincenzo Rocco, nella qualità  di delegati della lista elettorale “Onda del Popolo” hanno proposto chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. 28 del 27 aprile 2014 del Presidente della Commissione Elettorale Circondariale di Foggia con il quale si è proceduto alla ricusazione della lista suddetta per mancato raggiungimento del numero minimo di sottoscrittori previsti, oltre che di tutti gli atti e provvedimenti conseguenti e connessi specificamente indicati in epigrafe;
Rilevato che, avverso detto provvedimento, sono stati sollevati plurimi argomenti di censura, incentrati sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del D.P.R. n. 570/1960 e della normativa in materia di erroneità  dei presupposti di legittima presentazione delle liste, sulla irragionevolezza, sull’erronea valutazione della documentazione, sull’eccesso di potere per manifesta contraddittorietà , oltre che sulla violazione dell’art. 33, secondo comma, del D.P.R. n. 570/1960;
Considerato che, come più volte affermato anche dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, V Sezione, 26 aprile 2011, n. 2453; 11 gennaio 2011, n. 81; 24 agosto 2010, n. 5925; 28 novembre 2008 n. 5911; 17 settembre 2008 n. 4373; 7 novembre 2006, n. 6545) “gli artt. 28, 32 e 33, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, che disciplinano la raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali, non contengono prescrizioni dettagliate quanto alle modalità  da seguire e, soprattutto, alle conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità , non potendosi pertanto inquadrare i relativi adempimenti formali nella categoria giuridica delle c.d. «forme sostanziali» e dovendosi piuttosto fare applicazione del principio di «strumentalità  delle forme» nel procedimento elettorale; (…)”;
Considerato che le 408 sottoscrizioni ritenute invalide sono state apposte nello stesso spazio di tempo, in piena contestualità  e dinanzi ad un medesimo pubblico ufficiale autenticante;
Considerato che le dette sottoscrizioni sono state altresì apposte in un foliario recante l’intestazione “atto separato”, rispetto ad altro foliario – ritenuto pienamente regolare – recante l’intestazione “atto principale”, in tal modo il secondo dovendosi considerare mero allegato del primo;
Considerato che l'”atto separato” contiene la espressa dichiarazione dei sottoscrittori di voler sostenere la lista “Onda del popolo” allegata al menzionato atto principale, recante numero 32 candidati alla carica di consigliere comunale, risultando la prima facciata di detta dichiarazione comunque munita del contrassegno della lista, nonchè della descrizione puntuale dello stesso contrassegno (“cerchio di colore giallo ed all’interno, con la scritta onda del popolo, il cerchio è delimitato da un contorno nero e la parola “onda” e “popolo” sono di colore nero, mentre “del” è di colore rosso”);
Considerato, conclusivamente, anche in relazione al principio del favor partecipationis in materia elettorale, che il ricorso meriti accoglimento, in quanto appare ragionevole che i sottoscrittori avessero piena consapevolezza del supporto fornito alla lista in parola, oltre che ai candidati presenti nella medesima;
Considerato, da ultimo, che le peculiarità  del caso di specie suggeriscono la sussistenza dei gravi ed eccezionali motivi funzionali a ritenere irripetibili le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti e provvedimenti impugnati ed ammette la lista “Onda del Popolo” alle elezioni comunali del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Foggia a tenersi in data 25 maggio 2014.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria