1. Processo amministrativo – Ricorso al Presidente della Repubblica – Trasposizione – Ammissibilità  – Condizioni


2. Processo amministrativo – Ricorso al Presidente della Repubblica – Trasposizione  – Inammissibilità  – Conseguenze

1. Ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 1199/1971, la trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in sede giurisdizionale può essere richiesta solo dal controinteressato in senso tecnico, non già  dal soggetto che abbia un interesse del tutto coincidente con quello del ricorrente all’annullamento degli atti impugnati, piuttosto che alla loro conservazione. 


2. L’accoglimento dell’eccezione di inammissibilità  della trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale non impedisce che il ricorso stesso possa essere deciso in sede straordinaria, ai sensi dell’art. 10, comma 2 D.P.R. n. 1199/1971.

N. 00555/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00374/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 374 del 2014, proposto da: 
Soc. Agricola Solemar di Giancarlo Strizzi & C., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo De Feudis, con domicilio eletto presso Antonio Caterino, in Bari, via Capruzzi, n. 184; 

contro
Comune di Ischitella, rappresentato e difeso dagli avv.ti Girolamo Arciuolo e Gilda Sacco, con domicilio ex legepresso la Segreteria del T.A.R. Puglia Bari, in Bari, Piazza Massari; 
Parco Nazionale del Gargano, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97;
Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Paesaggistici, Province di Bari e Foggia;
Agenzia del Demanio;
Agenzia delle Dogane – Ufficio di Dogane di Foggia;
Azienda Sanitaria Locale Foggia;
Capitaneria di Porto di Manfredonia;

nei confronti di
Uria O.P.M. Soc. Coop., rappresentata e difesa dall’avv. Ettore Luigi Palomba, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco, in Bari, via Pasquale Fiore, n. 14;
Società  Cooperativa Marica a r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Girolamo Arciuolo e Gilda Sacco, con domicilioex lege presso la Segreteria del T.A.R. Puglia Bari, in Bari, Piazza Massari;
Consorzio Lagunare Pescatori di Ischitella e Cooperativa Pesca 2000 a r.l., rappresentati e difesi dagli avv.ti Girolamo Arciuolo e Gilda Sacco, con domicilio ex lege presso la Segreteria del T.A.R. Puglia Bari, in Bari, Piazza Massari;

per l’annullamento
previa sospensiva dell’efficacia
delle concessioni demaniali marittime nn. 1/13, 2/13 e 3/13 del 13.8.2013 del Responsabile del servizio demanio del Comune di Ischitella, rilasciate nella laguna di Varano alle Società  Cooperativa Pesca 2000 a r.l., Consorzio Lagunare Pescatori di Ischitella e Cooperativa Marica a r.l.;
nonchè di ogni ulteriore atto preordinato e/o presupposto, consequenziale e comunque connesso ai relativi procedimenti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ischitella, del Parco Nazionale del Gargano, della Uria O.P.M. Soc. Coop., della Società  Cooperativa Marica, del Consorzio Lagunare Pescatori di Ischitella e della Cooperativa Pesca 2000 a r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Pier Giorgio Damato, per delega dell’avv. Massimo De Feudis; Girolamo Arciuolo e Gilda Sacco; Giuseppe Zuccaro;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
A seguito di notifica di formale atto di opposizione di Uria O.P.M. Soc. Coop. del 11.2.2014, la Soc. Agricola Solemar di Giancarlo Strizzi & C. – con atto di costituzione in giudizio ai sensi dell’art. 10, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, depositato in Segreteria il 18.3.2014 – trasponeva in sede giurisdizionale il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, già  presentato nella competente sede e notificato alle parti il 21.1.2014.
La ricorrente esponeva di essere imprenditorialmente operativa, da svariati anni, nel settore dell’acquacoltura presso il lago di Varano.
Avendo intenzione di insediarsi con la propria attività  di impresa nella parte di lago ricadente nell’ambito territoriale del Comune di Ischitella, inoltrava al predetto Comune istanza di concessione demaniale marittima n. 5607 del 18.7.2013.
Con richiesta di accesso agli atti del 18.9.2013, l’impresa istante entrava in possesso, in data 5.11.2013 di tre concessioni demaniali marittime – registrate ai nn. 1/13, 2/13 e 3/13 – che il menzionato Comune aveva rilasciato in data 18.3.2013 in favore di tre società  concorrenti della Solemar, ossia la Cooperativa Pesca 2000 a r.l., il Consorzio Lagunare Pescatori di Ischitella e la Società  Cooperativa Marica a r.l..
Risultava al ricorrente altresì che fosse stata rilasciata una ulteriore concessione demaniale marittima in favore di Uria O.P.M. Soc. Coop., non risultandone tuttavia noti gli estremi.
In relazione a tale rilascio, la ricorrente lamentava l’avvenuta omissione di ogni forma di pubblicizzazione e/o procedura aperta a monte del rilascio dei titoli concessori, in violazione dei principi di libera concorrenza e par condicio tra gli operatori economici del settore.
Venivano pertanto impugnati i summenzionati provvedimenti concessori a mezzo di plurimi motivi di illegittimità , meglio dettagliati nell’atto di costituzione.
Instava conclusivamente per la immediata sospensione dei provvedimenti impugnati e per l’annullamento della quattro concessioni demaniali marittime sopra indicate.
Con atto di costituzione di mero stile, pervenuto in Segreteria in data 22.3.2014, si costituiva l’Ente Parco Nazionale del Gargano, chiedendo il rigetto del ricorso, contestualmente opponendosi alla sospensione dell’esecutività  del provvedimento impugnato.
Con separati atti di costituzione, depositati tutti in data 5.4.2014, si costituivano nel presente giudizio il Comune di Ischitella, la Società  Cooperativa Marica a r.l., il Consorzio Lagunare Pescatori di Ischitella e la Cooperativa Pesca 2000 a r.l. – queste ultime due con memoria unica – e la Uria O.P.M. Soc. Coop..
La difesa del Comune di Ischitella, preliminarmente ed in rito, eccepiva l’improcedibilità  del ricorso così come trasposto in sede giurisdizionale, per improcedibilità  originaria del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, a causa dell’omesso deposito di prova dell’eseguita notificazione in favore di almeno un controinteressato; sempre preliminarmente e in rito, eccepiva altresì l’inammissibilità  della richiesta di trasposizione in quanto effettuata da un soggetto – Uria O.P.M. Soc. Coop. – in tesi non correttamente qualificabile come controinteressato nel caso di specie. Nel merito, evidenziava l’infondatezza dei vizi di legittimità  denunciati dalla ricorrente, sottolineando la legittimità  e correttezza dei provvedimenti impugnati.
La difesa della Società  Cooperativa Marica a r.l., del Consorzio Lagunare Pescatori di Ischitella e della Cooperativa Pesca 2000 a r.l., con argomentazioni analoghe, svolgevano considerazioni di merito a supporto del rigetto del ricorso, così come introdotto.
Infine, la Società  Uria O.P.M. Soc. Coop. si costituiva nel presente giudizio al solo fine di eccepire, preliminarmente e nel merito, la propria ritenuta carenza di legittimazione passiva, in proposito instando per una declaratoria di estromissione dallo stesso.
Ciò premesso in fatto, il Collegio ritiene che, delle eccezioni preliminari di rito per come sollevate dalla difesa del Comune di Ischitella, debba essere esaminata con precedenza quella relativa all’ammissibilità  della opposizione del controinterssato prevista dall’art. 10 D:P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. La riconosciuta fondatezza dell’eccezione, invero, comporta l’inammissibilità  del ricorso in sede giurisdizionale, ma non ne impedisce la decisine in sede straordinaria, giusta quanto dispone il comma secondo del citato art. 10.
L’eccezione di cui si tratta è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
La richiesta di trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in sede ordinaria, infatti, è, nella specie, inammissibile.
Come correttamente messo in luce dalla difesa del Comune di Ischitella, l’art. 10, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 prevede che la trasposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in sede ordinaria può essere richiesta dal controinteressato.
Nel caso di specie, la trasposizione è stata promossa a seguito di atto di opposizione formulato dalla Società  Uria O.P.M. Soc. Coop., notificato in data 11.2.2014.
Vi è, tuttavia, che detta società  non può definirsi “controinteressata” in senso tecnico.
Per come incontestatamente affermato in atti e per come evincibile dalla documentazione prodotta, la Società  Uria O.P.M. Soc. Coop. non risulta essere beneficiaria di alcuna concessione demaniale marittima da parte del Comune di Ischitella.
Essa, per quel che emerge dalla visura camerale in atti, opera nel settore della pesca e, rispetto ai provvedimenti impugnati, ha un interesse del tutto coincidente con quello della società  ricorrente all’annullamento, piuttosto che alla loro conservazione.
Ne consegue che essa non può essere qualificata come “controinteressata” in senso tecnico.
Da tanto discende, conclusivamente, l’inammissibilità  della trasposizione, per palmare violazione dell’art. 10, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Poichè, peraltro, il ricorso può essere deciso in sede straordinaria, alla quale compete sicuramente ogni indagine e decisione in ordine alla corretta instaurazione del rapporto contenzioso, quale quella relativa all’originaria inammissibilità  per difetto di prova della notifica ad almeno un controinteressato, deve disporsi la restituzione degli atti al Comune di Ischitella per l’ulteriore corso di competenza.
In punto di spese del presente giudizio, la assoluta peculiarità  del caso di specie, unitamente alla sua complessità  in rito, suggeriscono al Collegio di ritenere integrati i gravi ed eccezionali motivi di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Rimette gli atti al Comune di Ischitella per il seguito di competenza
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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